Articolo 2 della Legge 29 maggio 1985, n. 294
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 luglio 1985
Art. 2.
Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.
Il proprietario degli immobili bonificati non e' tenuto al pagamento di risarcimento o indennita'.
Entrata in vigore il 7 luglio 1985