Art. 2.
Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.
Il proprietario degli immobili bonificati non e' tenuto al pagamento di risarcimento o indennita'.
Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.
Il proprietario degli immobili bonificati non e' tenuto al pagamento di risarcimento o indennita'.