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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 253/2024 promossa da:
, rappresenta e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Isetta Barsanti Parte_1
Mauceri, elettivamente domiciliata in Firenze, via Duca D'Aosta n. 5, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente;
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi, nel presente Controparte_3 Controparte_4 giudizio, dal Dirigente e dal Funzionario in carica pro tempore, elettivamente domiciliati presso l' , con sede di Controparte_5
Piacenza, Corso G. Garibaldi n. 50;
Controparte_6
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, con contestuale istanza ex art. 700
c.p.c., depositato in data 23.04.2024, , attualmente docente di scuola secondaria di II Parte_1 grado a tempo determinato, in servizio presso l'I.S. “G. Romagnosi” di Piacenza (PC), e madre di tre figli ( , nata il [...], , nata il [...], e , nato il Parte_2 Parte_3 Persona_1
27.10.2010), ha citato in giudizio il , il Controparte_2 Controparte_6
e l' , lamentando la natura discriminatoria dell'esonero contributivo introdotto
[...] CP_1 dall'art. 1, commi 180-182, della L. n. 213/2023, riservato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato.
In particolare, ha evidenziato: la disparità di trattamento tra la sua condizione (lavoratrice madre precaria) rispetto alla lavoratrice madre assunta a tempo indeterminato, cui la legge riconosce l'esonero contributivo;
la violazione della clausola 4, comma 1 (“principio di non discriminazione”), dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva 1999/70/CE; il fatto che l'esonero contributivo totale andrebbe a rappresentare una c.d. “condizione di impiego”, secondo la giurisprudenza della Corte di
Giustizia UE su casi analoghi, in quanto presupporrebbe il rapporto di lavoro intercorrente tra la lavoratrice ed il suo datore e poiché si tratterebbe di un incentivo a tutela della maternità, la cui esclusione per gli assunti a termine provocherebbe una discriminazione vietata, intesa come un peggioramento della qualità del lavoro a tempo determinato rispetto al docente di ruolo;
l'inesistenza di ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento rispetto al docente a tempo indeterminato, che sia madre di due o più figli;
il diritto a percepire le somme indebitamente trattenute secondo l'art. 1, comma 180, della L. n. 213/2023.
1.1) Costituendosi in giudizio, il , il quale eccepiva, in via Controparte_2
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto privo di qualunque titolarità riguardo al riconoscimento del diritto azionato, spettante, invece, all'Ente erogatore degli emolumenti dei pubblici dipendenti;
nel merito, ha ripercorso la normativa in materia, primaria e interna, eccependo che la platea dei soggetti esclusi dal beneficio in oggetto potrebbe accedere al diverso beneficio, avente carattere alternativo al beneficio preteso, previsto dall'art. 1, comma 15, della L. n.
213/2023, richiamato dall'art. 1, comma 180, ovvero l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore pari a 6 punti percentuali.
1.2) Anche l' si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto da parte ricorrente in quanto CP_1
inammissibile ed infondato.
1.3) Con ordinanza depositata in data 31.05.2024, il G.I. rigettava l'istanza ex art. 700 c.p.c.. Con ordinanza del 26.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 13.02.2025
2/10 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
2) Per quanto riguarda l'eccezione svolta dal sussistono plurimi elementi per ritenere che CP_7 quest'ultimo sia unico legittimato passivo della pretesa della ricorrente.
Come è dato evincere dalla Circolare n. 27 del 31.01.2024, l'esonero in questione trova CP_1
applicazione con esclusivo riferimento alla contribuzione a carico della lavoratrice madre, sostanziandosi in un abbattimento della contribuzione previdenziale fino al limite massimo di €
3.000,00 annui, da riparametrare su base mensile.
E' il datore di lavoro ad essere destinatario della comunicazione del dipendente di volersi avvalere dell'esonero, con informazione sul numero dei figli e relativi codici fiscali (si veda il c.d. “capitolo 7” della Circolare n. 27/2024, intitolato, “Istruzioni Operative”); è il datore di lavoro (nella specie, il
M.I.M. resistente) a dover effettuare le relative denunce all' e a compilare i moduli Uniemens (si CP_1 veda pur sempre il “capitolo 9” della Circolare già citata).
È l'amministrazione scolastica e non il M.E.F., infine, a mettere a disposizione l'applicativo informatico in cui, tramite accesso dal SIDI, le lavoratrici madri (a tempo indeterminato) possono comunicare la volontà di beneficiare della misura (v. nota protocollo el 26.03.2024). CP_7
Infine, ma non da ultimo, la ricorrente domanda in questa sede l'accertamento della illegittimità della trattenuta previdenziale operata in busta paga, previa disapplicazione della normativa interna contrastante con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine, con condanna del datore di lavoro sostanziale al pagamento della somma, avente natura retributiva, ed è noto che, secondo le pronunce della Corte di Cassazione cui si ritiene di non discostarsi, siffatta azione sia proponibile esclusivamente dal lavoratore nei confronti del solo datore di lavoro, laddove questo sia rimasto negligente nell'esercizio dell'azione di ripetizione verso l'Istituto (Cass. civ., sez. lav., 11.01.2006, n.
239; conforme, Cass. civ., sez. lav., 14.04.2010, n. 8888; Cass. civ., sez. lav., 15.12.1995, n. 12855;
Cass. civ., sez. lav., 27.12.1993, n. 12842; Cass., 17.02.1994, n. 1536).
Dacché, dunque, il lavoratore resta soggetto estraneo al rapporto previdenziale. Quest'ultimo, quindi, non ha alcuna azione nei confronti dell' per la restituzione di contributi che siano Controparte_8
stati indebitamente versati dal datore di lavoro, legittimato attivo della quale è solo quest'ultimo, anche per la parte imputabile al lavoratore (Cass. civ., sez. lav., ord. 17.03.2022, n. 8789; Cass. civ., sez. lav.,
25.09.2002, n. 13936; si veda altresì, Cass., sez. lav., sent. n. 8175 del 16.06.2001).
Per i motivi suddetti, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il rispettivo datore di lavoro, del quale, quindi, non può certo escludersi la legittimazione passiva.
3/10 2.1) Facendo proprio quanto già previsto dal Tribunale di Lodi con sentenza resa in data 07.11.2024, il quale si è pronunciato sulle medesime questioni oggetto del presente giudizio, vi è, in primo luogo, da ripercorrere la normativa in argomento.
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1, commi
180 e 181, della L. n. 213 del 30.12.2023 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di € 3.000,00 annui, modulabili su base mensile. Non è superfluo rammentare che l'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024
(secondo quello che è il caso che ci occupa).
Le disposizioni in rilievo prevendono quanto segue: “fermo restando quanto previsto al comma 15, per
i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile […]
L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio
2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
Come espresso dalla Circolare n. 27 del 31.01.2024, l'esonero contributivo in oggetto è rivolto a CP_1
tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con esclusivo riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola “annualità” del 2024 – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - l'esonero contributivo è esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli.
Deve osservarsi che la natura “alternativa” del beneficio, ricavabile dal tenore della circolare n. CP_1
27/2024, capitolo 6 (“coordinamento con altre agevolazioni”, che presenta il seguente periodo: “con particolare riferimento all'eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si precisa ulteriormente che l'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge non osta ad una sua concessione”), interpretativo
4/10 dell'inciso del comma 180 dell'art. 1 della L. n. 213/2023: “fermo restando quanto previsto al comma
15 […]”, non osta ad un suo eventuale riconoscimento, posto che trattasi di misure differenti e tra loro opzionabili da parte della lavoratrice madre con figli minorenni.
Ciò premesso, nel presente giudizio, la ricorrente, docente assunta a termine per l'a.s. 2023/2024 con contratto dal 01.09.2023 fino al 31.08.2024, domanda l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta operata dal perché foriera di una disparità di trattamento rispetto alla docente madre assunto CP_2
a tempo indeterminato, in quanto, secondo la tesi da questa sostenuta, l'esonero contributivo rappresenterebbe “condizione di impiego” ai sensi della clausola 4, comma 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE n. 1999/70/CE del Consiglio del 28.06.1999.
Giova, invero, rammentare che:
a) l'accordo quadro ha una applicazione estensiva nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro determinato che li vincola al loro datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 30.06.2022, Comunidad de Castilla y León, C-192/21,
EU:C:2022:513, punto 26 e giurisprudenza ivi citata);
b) il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, riguarda le
“condizioni di impiego” dei lavoratori;
c) secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il criterio decisivo per stabilire se una misura introdotta da una normativa nazionale rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (ordinanza del 18.05.2022,
Ministero dell'Istruzione (carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 33 e giurisprudenza ivi citata);
d) ai sensi della clausola 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, uno degli obiettivi di quest'ultimo è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione. Del pari, al suo terzo comma, il preambolo dell'accordo quadro precisa che esso “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni”. Il considerando 14 della direttiva 1999/70 precisa, a tal fine, che l'obiettivo dell'accordo quadro consiste, in particolare, nel migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, fissando “requisiti minimi” atti a garantire l'applicazione del principio di non discriminazione (sent. del 17.03.2021, Consulmarketing,
C-652/19, EU:C:2021:208, punto 48 e giurisprudenza ivi citata);
5/10 e) detta clausola dev'essere intesa nel senso che esprime un principio di diritto sociale dell'Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo (v., in tal senso, sent. del 19.10.2023, Lufthansa
CityLine, C-660/20, EU:C:2023:789, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
f) detta clausola, che ha effetto diretto, enuncia, al punto 1, un divieto di trattare, per quanto riguarda le
“condizioni di impiego”, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da “ragioni oggettive” (v., in tal senso, sentenze del
08.09.2011, C-177/10, EU:C:2011:557 punti 56 e 64, nonché del 05.06.2018, Persona_2
C-677/16, EU:C:2018:393, punto 42); Persona_3
g) è compito dello Stato membro e del giudice nazionale, in ossequio al principio di leale cooperazione
(art.
4.3 del Trattato sull'Unione Europea), garantire un obbligo di interpretazione conforme al significato ed alla portata di una direttiva avente effetti diretti nell'ordinamento interno (quale la clausola 4.1 dell'accordo quadro sopra citata) della normativa interna nazionale. Il canone ermeneutico dell'obbligo di interpretazione conforme, come è noto, si estende a tutti i giudici nazionali, grava su tutte le norme interne, si impone rispetto al diritto comunitario nel suo complesso.
Come è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, altresì di recente nella pronuncia resa nel procedimento C-582/21, “occorre ricordare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema dei Trattati, in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle loro competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono la controversia ad essi sottoposta (sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export,
C-308/19, EU:C:2021:47, punto 61 e giurisprudenza ivi citata) […] In forza di tale principio, spetta ai giudici nazionali, tenendo conto di tutte le norme del diritto nazionale e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, decidere se e in quale misura una disposizione di diritto nazionale possa essere interpretata conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione
(sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punto 71 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr. sentenza della Corte (Grande Sezione) del 09.04.2024, capitoli 61-62 e capitolo 30 della pronuncia resa dalla Corte (Seconda Sezione) nel procedimento C-308/19, sentenza del 21.01.2021, in cui il dovere di interpretazione conforme del diritto nazionale viene esteso pure ad atti comunitari non aventi efficacia vincolante, come le decisioni quadro;
in senso conforme, si veda quanto a suo tempo esposto dalla Corte di Giustizia nella causa C-106/89 con sentenza del 13.11.1990,
“l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del Trattato, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli
6/10 Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato”).
Tali consolidate coordinate ermeneutiche comunitarie non lasciano dubbi interpretativi atti a far ritenere necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
sicché una interpretazione conforme alla clausola della direttiva auto-esecutiva non può che far propendere per l'accoglimento della pretesa, avuto riguardo a quelli che i seguenti elementi così riepilogati:
- è una docente di scuola superiore di II grado, assunta con contratto Parte_1
a tempo determinato, in servizio presso l'I.S. “G. Romagnosi” di Piacenza, per il periodo dal
01.09.2023 fino al 31.08.2024;
- le sue condizioni di lavoro sono comparabili con l'assunto a tempo indeterminato, non avendo il addotto ragioni per ritenere il contrario;
, dunque, risulta svolgere medesime CP_7 Parte_1
mansioni in Scuole di Istruzione Superiore con orario settimanale completo, alle medesime condizioni di un assunto a tempo indeterminato di ruolo;
- è madre di tre figli, rispettivamente di anni 23, 20 e 15, ossia , nata il Parte_1 Parte_2
23.09.2002, , nata il [...], e , nato il [...]; Parte_3 Persona_1
- ha presentato domanda in data 08.04.2024 comunicando al la volontà di Parte_1 CP_2
fruire dell'esonero contributivo per il periodo paga di legge, ovvero dal 01.01.2024 al 31.12.2024, documentando lo stato di famiglia ai sensi del comma 181, art. 1 della L. n. 213/2023, rappresentando di essere esclusa dal beneficio;
- la possibilità di chiedere l'esonero contributivo totale della quota a carico del lavoratore fino alla concorrenza della soglia massima introdotta dalla legge è un diritto che la legge riconosce alle lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato;
- l'esonero non può che rappresentare una “condizione di impiego”, dacché riguarda direttamente un elemento del rapporto di impiego della lavoratrice alle dipendenze del datore di lavoro pubblico
( incentrato sulla retribuzione (si veda il cedolino paga e le colonne delle ritenute e delle CP_7
competenze), consistente nell'esonero dalla trattenuta in busta paga dei contributi previdenziali;
si tratta, pertanto, di una previsione che deve essere attratta nella portata – come ripetute volte affermato dalla giurisprudenza, non restrittiva ma espansiva - della clausola self executing n. 4, comma 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva CE del 1999 in materia di principio di non discriminazione,
7/10 che vieta che i lavoratori a termine possano essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili;
- la “condizione di impiego” consiste, per la precisione, nell'incremento retributivo dello stipendio di cui godrebbe la lavoratrice, perseguendo la normativa una finalità latamente assistenziale del nucleo familiare della lavoratrice madre;
- proprio la nozione di “condizione di impiego” di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro menzionato, invocata dalla ricorrente, deve essere interpretata nel senso da servire come base per una pretesa quale quella avanzata con il presente ricorso (si veda la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea del 15.04.2008, resa nella causa C-268/06, il cui principio è il seguente: “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che le condizioni di impiego ai sensi di quest'ultima inglobano le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale”; si veda quanto argomentato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel procedimento C-307/05, sentenza resa il 13.09.2007, capitoli da 37 a 42 compresi: “ne consegue che
l'accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori
a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori
a tempo indeterminato. 38. Orbene, tale principio di diritto sociale comunitario non può essere interpretato in modo restrittivo. 39. In secondo luogo, poiché l'art. 137, n. 5, CE introduce una deroga alle norme di cui ai nn.
1-4 dello stesso articolo, le materie per le quali il detto numero introduce una riserva devono formare oggetto di interpretazione restrittiva, in modo da non incidere indebitamente sulla portata dei suddetti nn. 1-4, né rimettere in causa gli obiettivi perseguiti dall'art. 136 CE. 40. Per quanto riguarda in particolare l'eccezione relativa alle «retribuzioni», di cui all'art. 137, n. 5, CE, essa trova la sua ragion d'essere nel fatto che la determinazione del livello degli stipendi rientra nell'autonomia contrattuale delle parti sociali su scala nazionale, nonché nella competenza degli Stati membri in materia. Ciò posto, è stato giudicato appropriato, allo stato attuale del diritto comunitario, escludere la determinazione del livello delle retribuzioni da un'armonizzazione in base agli artt. 136
CE e seguenti. 41. Tuttavia, la detta eccezione non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall'art. 137, n. 1, CE, di gran parte dei loro contenuti. 42. Ne consegue che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”);
8/10 - la ricorrente, lavoratrice a termine, esclusa dal beneficio senza ragione obiettiva, ogni mese soffre di una trattenuta previdenziale mensile in busta paga, con un peggioramento delle condizioni retributive rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato, che può godere dell'esonero totale con un incremento – fino al tetto massimo annuo, parametrato su base mensile - dello stipendio netto mensile;
è pacifico tra le parti, del resto, l'aumento dello stipendio netto in virtù della “decontribuzione” e, dunque, il beneficio di carattere retributivo (la “differenza di retribuzione” secondo le parole della
è consistente, immediatamente percepibile e previsto – per gli assunti a tempo indeterminato - CP_9
dalla relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio;
- il predetto beneficio dell'esonero contributivo introdotto dalla norma interna, infatti permette in sostanza un “supplemento retributivo” a cui la ricorrente non può accedere a causa della tipologia di contratto a termine stipulato con il CP_7
- la legge assegna lo sgravio mensile (non oggetto di trattenuta) alla lavoratrice madre con figli, tracciando una distinzione normativa con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro – se a termine o se a tempo indeterminato -;
- il non contestando i fatti costitutivi della pretesa della ricorrente ex art. 115, comma 1, c.c., CP_7
non eccepisce, peraltro, alcuna evidente ragione oggettiva atta a giustificare tale differenziazione di trattamento, alla luce della normativa interna e comunitaria;
- una differente interpretazione che promuova la non disapplicazione della normativa interna sarebbe foriera di un risultato concreto (ovvero: esclusione, priva di ragione, del lavoratore dal beneficio a causa dell'assunzione a termine) che la direttiva mira espressamente ad escludere.
Da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva e al divieto di discriminazioni, consegue che la domanda merita di essere accolta e che deve essere accertato il diritto di ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dalla L. n. 213/2023, art. 1, commi Parte_1
180 e 181, con condanna del al pagamento della quota trattenuta, fino alla concorrenza del CP_7 massimo di € 3.000,00 annui.
3) Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti a causa della novità della questione trattata e della controvertibilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto della ricorrente (C.F.: ) a fruire Parte_1 C.F._1 dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023 del 30.12.2023
(“bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026”) e, per l'effetto,
9/10
2. condanna il resistente a riconoscere alla ricorrente la quota Controparte_2
dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile come previsto dal comma 180 dell'art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 14.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 253/2024 promossa da:
, rappresenta e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Isetta Barsanti Parte_1
Mauceri, elettivamente domiciliata in Firenze, via Duca D'Aosta n. 5, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente;
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi, nel presente Controparte_3 Controparte_4 giudizio, dal Dirigente e dal Funzionario in carica pro tempore, elettivamente domiciliati presso l' , con sede di Controparte_5
Piacenza, Corso G. Garibaldi n. 50;
Controparte_6
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, con contestuale istanza ex art. 700
c.p.c., depositato in data 23.04.2024, , attualmente docente di scuola secondaria di II Parte_1 grado a tempo determinato, in servizio presso l'I.S. “G. Romagnosi” di Piacenza (PC), e madre di tre figli ( , nata il [...], , nata il [...], e , nato il Parte_2 Parte_3 Persona_1
27.10.2010), ha citato in giudizio il , il Controparte_2 Controparte_6
e l' , lamentando la natura discriminatoria dell'esonero contributivo introdotto
[...] CP_1 dall'art. 1, commi 180-182, della L. n. 213/2023, riservato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato.
In particolare, ha evidenziato: la disparità di trattamento tra la sua condizione (lavoratrice madre precaria) rispetto alla lavoratrice madre assunta a tempo indeterminato, cui la legge riconosce l'esonero contributivo;
la violazione della clausola 4, comma 1 (“principio di non discriminazione”), dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva 1999/70/CE; il fatto che l'esonero contributivo totale andrebbe a rappresentare una c.d. “condizione di impiego”, secondo la giurisprudenza della Corte di
Giustizia UE su casi analoghi, in quanto presupporrebbe il rapporto di lavoro intercorrente tra la lavoratrice ed il suo datore e poiché si tratterebbe di un incentivo a tutela della maternità, la cui esclusione per gli assunti a termine provocherebbe una discriminazione vietata, intesa come un peggioramento della qualità del lavoro a tempo determinato rispetto al docente di ruolo;
l'inesistenza di ragioni oggettive atte a giustificare la disparità di trattamento rispetto al docente a tempo indeterminato, che sia madre di due o più figli;
il diritto a percepire le somme indebitamente trattenute secondo l'art. 1, comma 180, della L. n. 213/2023.
1.1) Costituendosi in giudizio, il , il quale eccepiva, in via Controparte_2
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto privo di qualunque titolarità riguardo al riconoscimento del diritto azionato, spettante, invece, all'Ente erogatore degli emolumenti dei pubblici dipendenti;
nel merito, ha ripercorso la normativa in materia, primaria e interna, eccependo che la platea dei soggetti esclusi dal beneficio in oggetto potrebbe accedere al diverso beneficio, avente carattere alternativo al beneficio preteso, previsto dall'art. 1, comma 15, della L. n.
213/2023, richiamato dall'art. 1, comma 180, ovvero l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore pari a 6 punti percentuali.
1.2) Anche l' si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto da parte ricorrente in quanto CP_1
inammissibile ed infondato.
1.3) Con ordinanza depositata in data 31.05.2024, il G.I. rigettava l'istanza ex art. 700 c.p.c.. Con ordinanza del 26.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.07.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 13.02.2025
2/10 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
2) Per quanto riguarda l'eccezione svolta dal sussistono plurimi elementi per ritenere che CP_7 quest'ultimo sia unico legittimato passivo della pretesa della ricorrente.
Come è dato evincere dalla Circolare n. 27 del 31.01.2024, l'esonero in questione trova CP_1
applicazione con esclusivo riferimento alla contribuzione a carico della lavoratrice madre, sostanziandosi in un abbattimento della contribuzione previdenziale fino al limite massimo di €
3.000,00 annui, da riparametrare su base mensile.
E' il datore di lavoro ad essere destinatario della comunicazione del dipendente di volersi avvalere dell'esonero, con informazione sul numero dei figli e relativi codici fiscali (si veda il c.d. “capitolo 7” della Circolare n. 27/2024, intitolato, “Istruzioni Operative”); è il datore di lavoro (nella specie, il
M.I.M. resistente) a dover effettuare le relative denunce all' e a compilare i moduli Uniemens (si CP_1 veda pur sempre il “capitolo 9” della Circolare già citata).
È l'amministrazione scolastica e non il M.E.F., infine, a mettere a disposizione l'applicativo informatico in cui, tramite accesso dal SIDI, le lavoratrici madri (a tempo indeterminato) possono comunicare la volontà di beneficiare della misura (v. nota protocollo el 26.03.2024). CP_7
Infine, ma non da ultimo, la ricorrente domanda in questa sede l'accertamento della illegittimità della trattenuta previdenziale operata in busta paga, previa disapplicazione della normativa interna contrastante con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine, con condanna del datore di lavoro sostanziale al pagamento della somma, avente natura retributiva, ed è noto che, secondo le pronunce della Corte di Cassazione cui si ritiene di non discostarsi, siffatta azione sia proponibile esclusivamente dal lavoratore nei confronti del solo datore di lavoro, laddove questo sia rimasto negligente nell'esercizio dell'azione di ripetizione verso l'Istituto (Cass. civ., sez. lav., 11.01.2006, n.
239; conforme, Cass. civ., sez. lav., 14.04.2010, n. 8888; Cass. civ., sez. lav., 15.12.1995, n. 12855;
Cass. civ., sez. lav., 27.12.1993, n. 12842; Cass., 17.02.1994, n. 1536).
Dacché, dunque, il lavoratore resta soggetto estraneo al rapporto previdenziale. Quest'ultimo, quindi, non ha alcuna azione nei confronti dell' per la restituzione di contributi che siano Controparte_8
stati indebitamente versati dal datore di lavoro, legittimato attivo della quale è solo quest'ultimo, anche per la parte imputabile al lavoratore (Cass. civ., sez. lav., ord. 17.03.2022, n. 8789; Cass. civ., sez. lav.,
25.09.2002, n. 13936; si veda altresì, Cass., sez. lav., sent. n. 8175 del 16.06.2001).
Per i motivi suddetti, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il rispettivo datore di lavoro, del quale, quindi, non può certo escludersi la legittimazione passiva.
3/10 2.1) Facendo proprio quanto già previsto dal Tribunale di Lodi con sentenza resa in data 07.11.2024, il quale si è pronunciato sulle medesime questioni oggetto del presente giudizio, vi è, in primo luogo, da ripercorrere la normativa in argomento.
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1, commi
180 e 181, della L. n. 213 del 30.12.2023 (c.d. “legge di Bilancio 2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di € 3.000,00 annui, modulabili su base mensile. Non è superfluo rammentare che l'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024
(secondo quello che è il caso che ci occupa).
Le disposizioni in rilievo prevendono quanto segue: “fermo restando quanto previsto al comma 15, per
i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile […]
L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio
2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
Come espresso dalla Circolare n. 27 del 31.01.2024, l'esonero contributivo in oggetto è rivolto a CP_1
tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con esclusivo riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola “annualità” del 2024 – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - l'esonero contributivo è esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli.
Deve osservarsi che la natura “alternativa” del beneficio, ricavabile dal tenore della circolare n. CP_1
27/2024, capitolo 6 (“coordinamento con altre agevolazioni”, che presenta il seguente periodo: “con particolare riferimento all'eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si precisa ulteriormente che l'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge non osta ad una sua concessione”), interpretativo
4/10 dell'inciso del comma 180 dell'art. 1 della L. n. 213/2023: “fermo restando quanto previsto al comma
15 […]”, non osta ad un suo eventuale riconoscimento, posto che trattasi di misure differenti e tra loro opzionabili da parte della lavoratrice madre con figli minorenni.
Ciò premesso, nel presente giudizio, la ricorrente, docente assunta a termine per l'a.s. 2023/2024 con contratto dal 01.09.2023 fino al 31.08.2024, domanda l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta operata dal perché foriera di una disparità di trattamento rispetto alla docente madre assunto CP_2
a tempo indeterminato, in quanto, secondo la tesi da questa sostenuta, l'esonero contributivo rappresenterebbe “condizione di impiego” ai sensi della clausola 4, comma 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE n. 1999/70/CE del Consiglio del 28.06.1999.
Giova, invero, rammentare che:
a) l'accordo quadro ha una applicazione estensiva nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro determinato che li vincola al loro datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 30.06.2022, Comunidad de Castilla y León, C-192/21,
EU:C:2022:513, punto 26 e giurisprudenza ivi citata);
b) il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, riguarda le
“condizioni di impiego” dei lavoratori;
c) secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il criterio decisivo per stabilire se una misura introdotta da una normativa nazionale rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (ordinanza del 18.05.2022,
Ministero dell'Istruzione (carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 33 e giurisprudenza ivi citata);
d) ai sensi della clausola 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, uno degli obiettivi di quest'ultimo è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione. Del pari, al suo terzo comma, il preambolo dell'accordo quadro precisa che esso “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni”. Il considerando 14 della direttiva 1999/70 precisa, a tal fine, che l'obiettivo dell'accordo quadro consiste, in particolare, nel migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, fissando “requisiti minimi” atti a garantire l'applicazione del principio di non discriminazione (sent. del 17.03.2021, Consulmarketing,
C-652/19, EU:C:2021:208, punto 48 e giurisprudenza ivi citata);
5/10 e) detta clausola dev'essere intesa nel senso che esprime un principio di diritto sociale dell'Unione che non può essere interpretato in modo restrittivo (v., in tal senso, sent. del 19.10.2023, Lufthansa
CityLine, C-660/20, EU:C:2023:789, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
f) detta clausola, che ha effetto diretto, enuncia, al punto 1, un divieto di trattare, per quanto riguarda le
“condizioni di impiego”, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da “ragioni oggettive” (v., in tal senso, sentenze del
08.09.2011, C-177/10, EU:C:2011:557 punti 56 e 64, nonché del 05.06.2018, Persona_2
C-677/16, EU:C:2018:393, punto 42); Persona_3
g) è compito dello Stato membro e del giudice nazionale, in ossequio al principio di leale cooperazione
(art.
4.3 del Trattato sull'Unione Europea), garantire un obbligo di interpretazione conforme al significato ed alla portata di una direttiva avente effetti diretti nell'ordinamento interno (quale la clausola 4.1 dell'accordo quadro sopra citata) della normativa interna nazionale. Il canone ermeneutico dell'obbligo di interpretazione conforme, come è noto, si estende a tutti i giudici nazionali, grava su tutte le norme interne, si impone rispetto al diritto comunitario nel suo complesso.
Come è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, altresì di recente nella pronuncia resa nel procedimento C-582/21, “occorre ricordare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema dei Trattati, in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle loro competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono la controversia ad essi sottoposta (sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export,
C-308/19, EU:C:2021:47, punto 61 e giurisprudenza ivi citata) […] In forza di tale principio, spetta ai giudici nazionali, tenendo conto di tutte le norme del diritto nazionale e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, decidere se e in quale misura una disposizione di diritto nazionale possa essere interpretata conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione
(sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punto 71 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr. sentenza della Corte (Grande Sezione) del 09.04.2024, capitoli 61-62 e capitolo 30 della pronuncia resa dalla Corte (Seconda Sezione) nel procedimento C-308/19, sentenza del 21.01.2021, in cui il dovere di interpretazione conforme del diritto nazionale viene esteso pure ad atti comunitari non aventi efficacia vincolante, come le decisioni quadro;
in senso conforme, si veda quanto a suo tempo esposto dalla Corte di Giustizia nella causa C-106/89 con sentenza del 13.11.1990,
“l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del Trattato, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli
6/10 Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato”).
Tali consolidate coordinate ermeneutiche comunitarie non lasciano dubbi interpretativi atti a far ritenere necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
sicché una interpretazione conforme alla clausola della direttiva auto-esecutiva non può che far propendere per l'accoglimento della pretesa, avuto riguardo a quelli che i seguenti elementi così riepilogati:
- è una docente di scuola superiore di II grado, assunta con contratto Parte_1
a tempo determinato, in servizio presso l'I.S. “G. Romagnosi” di Piacenza, per il periodo dal
01.09.2023 fino al 31.08.2024;
- le sue condizioni di lavoro sono comparabili con l'assunto a tempo indeterminato, non avendo il addotto ragioni per ritenere il contrario;
, dunque, risulta svolgere medesime CP_7 Parte_1
mansioni in Scuole di Istruzione Superiore con orario settimanale completo, alle medesime condizioni di un assunto a tempo indeterminato di ruolo;
- è madre di tre figli, rispettivamente di anni 23, 20 e 15, ossia , nata il Parte_1 Parte_2
23.09.2002, , nata il [...], e , nato il [...]; Parte_3 Persona_1
- ha presentato domanda in data 08.04.2024 comunicando al la volontà di Parte_1 CP_2
fruire dell'esonero contributivo per il periodo paga di legge, ovvero dal 01.01.2024 al 31.12.2024, documentando lo stato di famiglia ai sensi del comma 181, art. 1 della L. n. 213/2023, rappresentando di essere esclusa dal beneficio;
- la possibilità di chiedere l'esonero contributivo totale della quota a carico del lavoratore fino alla concorrenza della soglia massima introdotta dalla legge è un diritto che la legge riconosce alle lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato;
- l'esonero non può che rappresentare una “condizione di impiego”, dacché riguarda direttamente un elemento del rapporto di impiego della lavoratrice alle dipendenze del datore di lavoro pubblico
( incentrato sulla retribuzione (si veda il cedolino paga e le colonne delle ritenute e delle CP_7
competenze), consistente nell'esonero dalla trattenuta in busta paga dei contributi previdenziali;
si tratta, pertanto, di una previsione che deve essere attratta nella portata – come ripetute volte affermato dalla giurisprudenza, non restrittiva ma espansiva - della clausola self executing n. 4, comma 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva CE del 1999 in materia di principio di non discriminazione,
7/10 che vieta che i lavoratori a termine possano essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili;
- la “condizione di impiego” consiste, per la precisione, nell'incremento retributivo dello stipendio di cui godrebbe la lavoratrice, perseguendo la normativa una finalità latamente assistenziale del nucleo familiare della lavoratrice madre;
- proprio la nozione di “condizione di impiego” di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro menzionato, invocata dalla ricorrente, deve essere interpretata nel senso da servire come base per una pretesa quale quella avanzata con il presente ricorso (si veda la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea del 15.04.2008, resa nella causa C-268/06, il cui principio è il seguente: “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che le condizioni di impiego ai sensi di quest'ultima inglobano le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale”; si veda quanto argomentato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel procedimento C-307/05, sentenza resa il 13.09.2007, capitoli da 37 a 42 compresi: “ne consegue che
l'accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori
a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori
a tempo indeterminato. 38. Orbene, tale principio di diritto sociale comunitario non può essere interpretato in modo restrittivo. 39. In secondo luogo, poiché l'art. 137, n. 5, CE introduce una deroga alle norme di cui ai nn.
1-4 dello stesso articolo, le materie per le quali il detto numero introduce una riserva devono formare oggetto di interpretazione restrittiva, in modo da non incidere indebitamente sulla portata dei suddetti nn. 1-4, né rimettere in causa gli obiettivi perseguiti dall'art. 136 CE. 40. Per quanto riguarda in particolare l'eccezione relativa alle «retribuzioni», di cui all'art. 137, n. 5, CE, essa trova la sua ragion d'essere nel fatto che la determinazione del livello degli stipendi rientra nell'autonomia contrattuale delle parti sociali su scala nazionale, nonché nella competenza degli Stati membri in materia. Ciò posto, è stato giudicato appropriato, allo stato attuale del diritto comunitario, escludere la determinazione del livello delle retribuzioni da un'armonizzazione in base agli artt. 136
CE e seguenti. 41. Tuttavia, la detta eccezione non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena svuotare taluni settori contemplati dall'art. 137, n. 1, CE, di gran parte dei loro contenuti. 42. Ne consegue che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”);
8/10 - la ricorrente, lavoratrice a termine, esclusa dal beneficio senza ragione obiettiva, ogni mese soffre di una trattenuta previdenziale mensile in busta paga, con un peggioramento delle condizioni retributive rispetto al lavoratore assunto a tempo indeterminato, che può godere dell'esonero totale con un incremento – fino al tetto massimo annuo, parametrato su base mensile - dello stipendio netto mensile;
è pacifico tra le parti, del resto, l'aumento dello stipendio netto in virtù della “decontribuzione” e, dunque, il beneficio di carattere retributivo (la “differenza di retribuzione” secondo le parole della
è consistente, immediatamente percepibile e previsto – per gli assunti a tempo indeterminato - CP_9
dalla relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio;
- il predetto beneficio dell'esonero contributivo introdotto dalla norma interna, infatti permette in sostanza un “supplemento retributivo” a cui la ricorrente non può accedere a causa della tipologia di contratto a termine stipulato con il CP_7
- la legge assegna lo sgravio mensile (non oggetto di trattenuta) alla lavoratrice madre con figli, tracciando una distinzione normativa con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro – se a termine o se a tempo indeterminato -;
- il non contestando i fatti costitutivi della pretesa della ricorrente ex art. 115, comma 1, c.c., CP_7
non eccepisce, peraltro, alcuna evidente ragione oggettiva atta a giustificare tale differenziazione di trattamento, alla luce della normativa interna e comunitaria;
- una differente interpretazione che promuova la non disapplicazione della normativa interna sarebbe foriera di un risultato concreto (ovvero: esclusione, priva di ragione, del lavoratore dal beneficio a causa dell'assunzione a termine) che la direttiva mira espressamente ad escludere.
Da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva e al divieto di discriminazioni, consegue che la domanda merita di essere accolta e che deve essere accertato il diritto di ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dalla L. n. 213/2023, art. 1, commi Parte_1
180 e 181, con condanna del al pagamento della quota trattenuta, fino alla concorrenza del CP_7 massimo di € 3.000,00 annui.
3) Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti a causa della novità della questione trattata e della controvertibilità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto della ricorrente (C.F.: ) a fruire Parte_1 C.F._1 dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023 del 30.12.2023
(“bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026”) e, per l'effetto,
9/10
2. condanna il resistente a riconoscere alla ricorrente la quota Controparte_2
dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile come previsto dal comma 180 dell'art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 14.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
10/10