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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/08/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco
Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 298/2016 RG cui è stata riunita quella rubricata al n. 831/2016 R.G.; tra
( c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. Raffaele Lomartire;
attore in entrambi i giudizi contro
( c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappr. e dif. dall'avv. Carlo Congedo;
convenuto in entrambi i giudizi ed attore in riconvenzionale nel primo giudizio nonché
( c.f. ) e ( c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), C.F._4 rappr. e dif. dall'avv. Raffaele Lomartire;
chiamate in causa nel primo giudizio e attrici nel giudizio riunito
Oggetto: divisione ereditaria;
precisazione delle conclusioni: come da verbale dell'udienza del 18.04.2024.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio il NO Parte_1
chiedendo che sia ordinato al resistente l'immediato rilascio Controparte_1 dell'immobile sito in Cellino S. Marco, via Don Carmelo Briganti, n. 18, censito in catasto al
1 NCEU fg. 25, p.lla 293, sub. 8, p.t. libero da persone e cose, da questo indebitamente detenuto e del quale ha chiesto essere dichiarato essere legittimo proprietario per essergli pervenuto a seguito di atto di divisione ereditaria per Notaio del 21.12.1991 rep Per_1
2400,inerente la comunione ereditaria dei beni pervenuti i successione al padre CP_4
con il quale gli fu assegnata la nuda proprietà, poi consolidatasi con l'usufrutto al
[...] momento della morte di sua madre che godeva di detto diritto, avvenuta il Persona_2
2.7.2012. Il giudizio veniva iscritto al n. 298/20016 R.G.
Ritualmente costituitosi, , previa richiesta di spostamento della prima Controparte_1 udienza per poter chiamare in causa e opponendosi alla domanda Controparte_3 P_ attorea, ha spiegato domanda riconvenzionale finalizzata alla dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di divisione del 21.12.1991 (per Notaio rep.2400) che Per_1 avrebbe leso la sua quota di legittima, stante la natura “evidentemente parziale e provvisoria” dell'attribuzione in suo favore della quota di legittima avvenuta con atto pubblico del
12.12.1988 (per Notaio rep.32275) e, per l'effetto, ha domandato che siano accertati Per_1
e valutati la consistenza ed il valore di tutti i beni ricompresi nell'asse ereditario derivante dal decesso del padre in applicazione degli attuali indici di mercato, Controparte_4 con conseguente individuazione e determinazione della effettiva consistenza della quota di legittima spettantegli e la condanna di e/o di e Parte_1 Controparte_3
alla corresponsione in suo favore degli eventuali corrispondenti conguagli Controparte_2 in denaro, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il convenuto ha specificato che la quota ereditaria per successione a suo padre, attribuitagli nell'atto per Notaio del 12.12.1988, con il quale si era provveduto allo stralcio Per_1 divisionale in suo favore di un bene immobile con conguaglio in denaro, era stata arbitrariamente valutata in complessivi € 8.000,00; che, dopo la sua conseguente estromissione dall'asse ereditario paterno, gli altri coeredi avevano venduto a terzi un fabbricato al prezzo di € 20.000,00 e proceduto con altro atto pubblico ad una ulteriore divisione dei beni caduti in successione a seguito della morte del padre ed in particolare sua madre , conservando l'usufrutto dell'abitazione sita in Cellino San Marco Persona_2 alla via Briganti n.18, ne aveva attribuito la nuda proprietà al figlio . Pt_1
In tali presupposti ha dedotto di avere subito un grave nocumento, Controparte_1 consistito nella lesione della sua quota di legittima, determinato dalla circostanza che lo stralcio divisionale non contemplava il complesso dei beni facenti parte dell'asse ereditario paterno, ma solo una parte degli stessi, tanto che con i successivi atti di disposizione posti in essere dagli altri coeredi le quote ereditarie di questi si erano notevolmente accresciute. A
2 tanto sarebbe dunque conseguito che non poteva ritenersi la proprietà dell'attore sul bene del quale questo chiedeva il rilascio, il quale rientrava nell'asse ereditario ancora da dividere, con la conseguente inefficacia dell'atto di divisione del 12.12.1991, nel quale a Parte_1
era stata attribuita la nuda proprietà del detto bene.
[...]
e costituitesi a seguito di chiamata in causa del terzo, Controparte_2 Controparte_3 hanno chiesto il rigetto della domanda promossa da in ordine alla Controparte_1 presunta natura parziale dell'atto pubblico di stralcio divisionale del 12.12.1988, la dichiarazione dell'apertura della successione di nonché la nomina di un Persona_2
CTU ai fini della formazione prima della massa ereditaria, tenuto conto del relictum, dei debiti ereditari e del donatum e poi delle singole quote in parti uguali, e conseguentemente che sia ordinata la divisione dei cespiti mediante attribuzione ai singoli partecipanti della quota spettante a ciascun coerede, con vittoria di spese e competenze di lite.
Le terze chiamate in causa hanno eccepito che nulla il convenuto può pretendere in ordine alla comunione ereditaria dei beni pervenuti in successione al padre, atteso che nell'atto di stralcio divisionale erano strati indicati tutti i beni da questo relitti.
In ordine alla divisione ereditaria relativa ai beni pervenuti in successione alla morte della madre hanno richiesto che nella ricostruzione dell'asse ereditario si tenga Persona_2 conto dei debiti, che hanno analiticamente elencato e delle eventuali donazioni. Hanno infine eccepito in via riconvenzionale, al fine di paralizzare in parte qua l'avversa domanda, che aveva maturato un credito nei confronti del figlio pari ad € Persona_2 CP_1
34.087,35, somma versata dal settembre 1998 fino alla sua morte per il mantenimento dei figli minori di quest'ultimo, in ossequio al provvedimento del Presidente di questo Tribunale del 5.10.1998.
, e avevano nelle more instaurato un distinto giudizio nei Parte_1 P_ CP_3 confronti del NO , rubricato al n. 831/2016, chiedendo lo scioglimento della CP_1 comunione ereditaria dei beni relitti dalla madre ed il convenuto non si era Persona_2 opposto alla domanda, precisando però che nello scioglimento della comunione ereditaria, oltre ai beni indicati dagli attori, dovevano considerarsi anche il corrispettivo della vendita del fabbricato in Cellino San Marco alla via Briganti angolo via Marconi, indicato nello stralcio divisionale sub c) e l'abitazione sita nello stesso abitato alla via Briganti n.18, la cui attribuzione al fratello era oggetto di impugnazione nel giudizio iscritto al n. Pt_1
298/2016 R.G..
Riuniti i due giudizi e disposto il mutamento del rito, espletata C.T.U. al fine della individuazione dei cespiti caduti nella comunione ereditaria di nonché la Persona_2
3 stima e la valutazione della comoda divisibilità dei suddetti beni e la predisposizione di una ipotesi di progetto divisionale, la causa veniva riservata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n.382 del 10.3.2022 si è provveduto alla esatta determinazione dell'asse ereditario della de cuius ed alla individuazione dei beni che i Persona_2 coeredi sono tenuti a conferire in collazione perché da questa ricevuti in donazione e, con separata ordinanza, è stato disposto che il C.T.U. procedesse alla esatta valutazione dei beni immobili caduti nella comunione ereditaria, nonché dei bani da conferire in collazione, come individuati nella predetta sentenza e secondo i parametri di stima in essa indicati, al fine di individuare ciascuna quota.
A seguito del mancato raggiungimento dell'accordo sul progetto divisionale proposto dal
C.T.U., con ordinanza del 14.4.2023 (poi integrata in data 17.5.2023) è stata disposta la vendita dei terreni oggetto del giudizio di divisione, conferendo incarico per le relative operazioni ad un Professionista delegato.
All'udienza del 14.9.2023, preso atto della impossibilità di procedere alla vendita suddetta per indisponibilità delle parti a versare le somme richieste dal Professionista delegato per le spese da anticipare, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente riservata con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Come già acclarato nella sentenza non definitiva n. 382/2022, è infondata la domanda spiegata in via riconvenzionale da in ordine alla asserita invalidità dello Controparte_1 stralcio divisionale per atto Notaio del 12.12.1988 rep. 32275, fondata sull'erroneo Per_1 assunto che nell'atto non sarebbero stati indicati tutti i beni caduti in successione alla morte di smentito dalla ricostruzione effettuata dal C.T.U., fondata Controparte_4 sull'esame di tutte le risultanze ipocatastali, sicchè con la attribuzione al coerede CP_1 del terreno agricolo in c.da Mea e di una somma a conguaglio della sua quota, del valore complessivo di € 8.000,00 il rapporto di comunione tra lo stesso e gli altri coeredi fu definitivamente sciolto, avendo peraltro lo stesso dichiarato “di non aver null'altro a pretendere per il rapporto di comunione”.
D'altra parte , che neppure ha indicato quali beni già appartenuti al padre Controparte_1 non sarebbero stati indicati nel suddetto stralcio divisionale, non ha impugnato l'atto con azione di annullamento per violenza o dolo e con quella di rescissione per lesione, che sarebbero state le uniche esperibili.
Oggetto della presente sentenza è dunque lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti dalla madre delle parti in causa, , i quali sono stati già individuati Persona_2
4 nella predetta sentenza non definitiva e sono stati stimati dal C.T.U. nella relazione depositata il 28.8.2022, nella quale è stato anche redatto un progetto divisionale, con riferimento al loro valore venale al tempo della divisione;
nella sentenza sono stati anche indicati i beni da conferire in collazione, stimati dal C.T.U. nel loro valore venale alla data della donazione.
Per formare le quote spettanti ai coeredi è necessario prima formare la massa ereditaria, che, ai sensi dell'art. 556 c.c., si calcola sottraendo dall'attivo ereditario i debiti e aggiungendo ciò che dal de cuius è stato donato in vita, secondo la nota formula: (relictum –debiti) + donatum.
I beni relitti ( come da sentenza non definitiva ) da e le relative stime sono: Persona_2
1) terreno agricolo in agro di Cellino San Marco alla contrada Cupuni o Curtipitrizzi, censito nel NCT al foglio 15 part. 508 porz. AA seminativo cl. 3 are 44,40 R.D. Euro 14,90 R.A.
Euro 10,32, part. 508 porz. AB uliveto cl. 3 are 21,52 R.D. Euro 8,34 R.A. Euro 5,56 e part.
513 seminativo cl. 3 centiare 48 R.D. Euro 0,16 R.A. Euro 0,11. - valore € 6.540.00
2) terreno agricolo in agro di Cellino San Marco alla contrada Maruetti censito nel NCT : Fg.
24 part. 58 uliveto cl. 3 are 15,50 R.D. Euro 6,00 R.A. Euro 4,00; Fg. 24 part. 59 uliveto cl.
1 are 5,88 R.D. Euro 3,95 R.A. Euro 1,97; Fg. 24 part. 60 uliveto cl. 2 are 11,45 R.D. Euro
5,62 R.A. Euro 3,55; Fg. 24 part. 61 uliveto cl. 2 are 2,23 R.A. Euro 1,09 R.A. Euro 0,69;
Fg. 24 part. 63 uliveto cl. 2 are 5,42 R.D. Euro 2,66 R.A. Euro 1,68.- - valore € 5.405,00
3) terreno agricolo in agro di Cellino San Marco alla contrada OL censito nel NCT Fg. 4 part. 331 uliveto cl. 2 are 71,22 R.D. Euro 34,94 R.A. Euro 22,07 - valore € 5.395,00
Totale relictum: € 17.340,00
I beni da conferire in collazione ( sempre individuati come da sentenza non definitiva ) e le relative stime sono:
a) area urbana edificabile di mq 176 in Cellino San Marco alla via De Gasperi censita nel
NCT al foglio 25 p.lla 424, seminativo cl. 1 are 1,76 R.D. Euro 0,86 R.A. Euro 0,50, la cui nuda proprietà fu donata da alla figlia con atto per Notaio Persona_2 Controparte_3 del 23.3.1993 rep. 7581 - valore € 5.553,00 Per_1
b) terreno agricolo in agro di Cellino San Marco alla contrada Rafi, censito nel NCT al foglio 17 part. 32 uliveto cl. 1 are 37,98 R.D. Euro 25,50 R.A. Euro 12,75., la cui nuda proprietà fu donata da assunta alla figlia con atto per Notaio Per_2 Controparte_3 del 23.3.1993 rep. 7581 - valore € 1.136,00 Per_1
c) appartamento al piano terra in Cellino San Marco alla via Briganti n.16 censito nel Catasto
Fabbricati al foglio 35, p.lla 293 sub 8 cat.A/3 cl.5, cons.7,5 vani superficie catastale totale
5 mq 178, totale escluse aree scoperte mq 166, rendita € 515,17 - valore € 19.078,00
d) autorimessa in Cellino San Marco in Via Briganti n. 20 censita nel Catasto Fabbricati al
Fg. 25 part. 293 sub 7 categ. C/6 cl. 4 consistenza 87 m2 superficie catastale Totale: 95 m² rendita Euro 170,74 -valore € 7.463,00.
Totale donatum;
€ 33.230,00
Il valore della massa ereditaria – al lordo dei debiti ereditari - da dividere in quattro quote uguali è pertanto pari ad € 50.570,00 e dunque ciascuna quota è pari ad €.
12.642,50.
Va ora imputato a ciascun coerede il valore attribuito in sede di donazione: Parte_1
, valore donazione €.19.078,00 – valore quota €. 12.642,50, dare a conguaglio
[...]
€.6.435,50; valore donazioni €.6.689,00 – valore quota €. 12.642,50, avere Controparte_3
a conguaglio €.5.953,5; valore donazione €.7.473,00 – valore quota €. Controparte_2
12.642,50, avere a conguaglio €.5.169,50.
Quanto ai debiti ereditari, che, al fine della ricostruzione della massa ereditaria, vanno sottratti dal relictum, si premette che sono considerati tali quelli esistenti in capo al de cuius al momento della sua morte che vengono trasmessi ai suoi successori testamentari o legittimi assieme al suo patrimonio.
Nel caso concreto si tratta invero sia di debiti che di pesi ereditari, essendovi oltre ai debiti già insorti anteriormente all'apertura della successione anche debiti sorti a carico degli eredi in ragione della successione, quali le spese funerarie e quelle relative alla gestione dei beni dopo il decesso di si ritiene che gli stessi vadano annoverati tra i debiti, Persona_2 trattandosi di oneri che gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità e che concorrono a costituire il passivo ereditario.
Sulla scorta della documentazione prodotta da e gli stessi ( Controparte_3 P_
€.2400,00 per spese funerarie documentate, €.134,00 per versamento TARSU 2012, €.296,00 per versamento IMU 2012, €.250,00 spese denuncia successione, €.170,00 versamento IMU
2013, €.454,28 versamento del 25/6/2013 per imposte catastali e ipotecarie, €.659,89 versamento del 23/1/2014 per imposte catastali e ipotecarie, €.215,41 versamenti per 3 volture catastali terreni, €.1.718,31 per quietanze AL UD ) possono quantificarsi in complessivi € 6.297,89 ( pari ad €.1.574,48 gravante su ciascuna quota ).
Tenuto conto del fatto che i pesi/debiti ereditari sono stati sostenuti da per Controparte_3
€.1.579,58 e da per €.4.718,31, le somme rispettivamente a conguaglio Controparte_2 per esse debbono essere incrementate delle spese da ciascuna sostenute al netto di quanto dovuto.
6 Per tutte le considerazioni che precedono, deve ritenersi accertato che Parte_1 deve un conguaglio a dare di €.8.009,98, ha diritto ad un conguaglio ad Controparte_3 avere €.5.958,60, ha diritto ad un conguaglio ad avere €.8.313,33, Controparte_2
ha diritto ad un conguaglio ad avere di €. 11.068,02. Controparte_1
Va a questo punto rilevato che non può trovare accoglimento l'eccezione riconvenzionale spiegata da e al fine di paralizzare in parte qua la domanda di Controparte_3 P_
, eccezione fondata sulla circostanza secondo la quale la de cuius Controparte_1 Per_2 avrebbe maturato un credito – dunque passato agli eredi – nei confronti del predetto
[...]
pari ad €.34.087,35, quale importo versato dalla de cuius a norma Controparte_1 dell'art. 148 c.c. da settembre 1998 fino alla sua morte, per il mantenimento dei propri nipoti nonché figli minori di quest'ultimo, in adempimento del provvedimento di questo Tribunale in data 5/10/1998.
Invero, in disparte ogni valutazione sulla prova dell'importo versato, tale presunto credito non è stato contemplato nella sentenza non definitiva fra l'attivo ereditario, in quanto le somme versate a detto titolo dalla de cuius rientrando in una obbligazione sussidiaria dell'ascendente, che per giurisprudenza consolidata non è soggetta a ripetizione e/o a compensazione a norma dell'art.433 c.c. attesa la natura alimentare dell'obbligazione ( Cass.
Civ., 13609/2016; Trib. Bari 1556/2019 ).
Tenuto conto dei soli cespiti relicti vale a dire terreno agricolo in C.da Cupuni o
Curtipitrizzi, terreno agricolo in C.da Maruetti e terreno Agricolo in C.da OL, del valore dei predetti cespiti per come stimato dal CTU nell'ultimo elaborato peritale, considerato che nessuno dei predetti beni è comodamente divisibile e che soltanto ha Controparte_3 avanzato richiesta di attribuzione del terreno in C.da OL ( valore attribuito €.5.395,00 ) – ed invero la richiesta avanzata da di attribuzione del terreno in C.da Rafi Controparte_2
è inammissibile in quanto tale cespite rientra fra quelli donati dalla a Per_2 CP_3
e non anche tra i beni relicti -, laddove la comunione ereditaria relativamente agli
[...] altri beni relicti, attesa la non praticabilità della vendita giudiziaria già sperimentata, va operata attraverso attribuzione mediante sorteggio, dispone con la presente sentenza l'attribuzione a del terreno in C.da OL mercè il versamento di un Controparte_3 conguaglio pari ad €.1.010,87 ( oltre le spese di trascrizione e volturazione che saranno interamente a suo carico ) e dispone con separata ordinanza per l'attribuzione mediante sorteggio degli altri beni ( vale a dire terreno agricolo in C.da Cupuni o Curtipitrizzi per un valore di €.6.540,00, terreno agricolo in C.da Maruetti per un valore di €.5.405,00 ).
Va infine accolta la domanda di proposta nei confronti Parte_1 Controparte_1
7 volta ad ottenere il rilascio dell'appartamento a p.t. sito in Cellino San Marco alla via
Briganti n.16 ( in NCEU al foglio 25, p.lla 293, sub. 8 ).
Invero, secondo quanto già statuito nella sentenza non definitiva, il predetto immobile non è caduto nella comunione ereditaria, ma è di proprietà esclusiva di per Parte_1 averne ricevuto la nuda proprietà dalla in donazione e dunque, a seguito del Persona_2 decesso di questa, per essersi consolidato in capo ad esso l'intera proprietà.
Il predetto immobile ( come già statuito nella precedente sentenza non definitiva ) è stato infatti preso in considerazione ai fini della sola collazione ( il che ha generato un conguaglio dare dell'attore ), con la conseguenza che la materiale detenzione da parte di CP_1
deve ritenersi del tutto priva di titolo, non potendo lo stesso vantare alcun diritto
[...] ereditario che ne giustifica la detenzione e/o il possesso.
Quanto alle spese e ai compensi di lite deve osservarsi che nei giudizi di divisione le spese restano a carico dei condividenti in proporzione alle rispettive quote (cfr. Cass. Civ., 24 gennaio 2020, n. 1635) e dunque, per il principio di causalità e soccombenza, si faranno carico a ed in favore di , le sole spese e competenze Controparte_1 Parte_1 riferibili alla domanda di rilascio dell'immobile detenuto senza titolo ( in relazione alla quale la presente sentenza deve ritenersi definitiva ), da liquidarsi nella misura di cui al dispositivo osservati i parametri minimi – giustificati dal fatto che l'attività difensiva quanto a tale domanda si è sovrapposta all'ulteriore attività riferibile alla divisione - di cui al DM 55/2014
( valore indeterminabile complessità bassa ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, pronunziando nel giudizio iscritto al n. 298/2016 RG cui è stato riunito quello rubricato al n. 831/2016 R.G., sulle domande proposte rispettivamente da/contro , , Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
e , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_1
1. riconosce che il valore di ciascuna quota ereditaria al lordo del valore dei beni relitti, delle spese ereditarie e del valore dei beni in collazione ammonta ad €. 12.642,50 e che per l'effetto il valore attuale delle rispettive quote va così determinato: per in €.5.958,60, per in €.8.313,33, per Controparte_3 Controparte_2 CP_1
in €. 11.068,02, laddove è tenuto ad un conguaglio a dare
[...] Parte_1 di €.8.009,98;
2. dispone lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra , Parte_1
, e sui beni relitti della successione di nel CP_1 P_ CP_3 Persona_2 modo che segue: attribuisce a il terreno in C.da OL per il valore Controparte_3
8 di €.5.395,00, con conguaglio a ricevere da di €.1.010,87; dispone Parte_1 per i terreni agricoli siti rispettivamente in C.da Cupuni o Curtipitrizzi del valore di
€.6.540,00 ed in C.da Maruetti del valore di €.5.405,00, che alla divisione si addivenga mediante sorteggio fra e , come da Controparte_2 Controparte_1 separata ordinanza;
3. condanna al rilascio entro mesi tre in favore di Controparte_1 Parte_2 libero da persone e cose, dell'appartamento a p.t. sito in Cellino San Marco alla via
Briganti n.16 ( in NCEU al foglio 25, p.lla 293, sub. 8 );
4. Compensa le spese di lite tra tutte le parti relativamente alle statuizioni attinenti alla divisione con spese di C.T.U. a definitivo, paritetico e solidale carico di tutte le parti in causa;
5. Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali ( riferibili alla domanda di rilascio di cui al punto 3 del presente dispositivo ), che si liquidano in €.3.972,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf.
CAP e IVA se dovuta;
6. Provvede sulla prosecuzione del giudizio di divisione con separata ordinanza.
Così deciso in Brindisi in data 7 agosto 2025;
IL GIUDICE
Dott. Francesco Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta
Dilonardo quale componente dell'Ufficio per il processo.
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