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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/10/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1065/2025 R.G. promossa
DA in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, corrente in Malo (VI), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Silvana Mollica, con domicilio eletto presso il suo studio in
Vicenza, piazza Matteotti n. 6, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrente in Costabissara (VI), via Rovereto n. 1, rappresentata e difesa in giudizio
1 dall'avv.to Marco Dominidiato, con domicilio eletto presso il suo studio in
Vicenza, via Mercato Nuovo n. 44/f, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 681/2025, pubblicata il 5 maggio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello tempestivamente e regolarmente notificato, ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe, convenendo in giudizio a tal fine Controparte_1
Disposta con ordinanza di data 21 luglio 2025 la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, le parti hanno congiuntamente fatto presente di avere definito transattivamente la lite, così chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese integralmente compensate.
Sussistono i presupposti per l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, avendo le stesse fatto presente di non avere più interesse alla pronuncia di merito, per l'intervenuta composizione stragiudiziale della lite. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate secondo quanto concordemente richiesto.
Infine, va osservato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della
L.n. 228/2012, considerata la natura della presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite;
2 3. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 7 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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