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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 5327/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA SCARLATTI 3 Parte_1
BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. AMBROSINO CLEMENTINA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI SANGRO MARCELLO e dall'avv. Claudia
Papaluca, presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo n. 317, giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 11/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 17.12.24 parte ricorrente ha esposto:
1 - di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dal 19/01/2012 al 30/12/2023 ed è stata Controparte_1
inquadrata come impiegata livello 4, Ccnl Terziario Confcommercio;
- che il rapporto di lavoro all'atto dell'assunzione è stato caratterizzato da un inquadramento di 20 ore settimanali e successivamente dal 2013 il numero di ore è passato a 30,50 ore settimanali;
- che dal 01.07.2017 il contratto di lavoro è stato trasformato a tempo pieno
(cfr. all 3);
- che dal 04.07.2022 il contratto è stato trasformato a tempo parziale di 11 ore settimanali (cfr. all. 4 );
- che durante l'intercorso rapporto di lavoro non ha mai percepito la quattordicesima mensilità nonostante e lo abbia più volte contestato all'azienda confidando in una pronta liquidazione visto il rapporto fiduciario sussistente con il rapp.te legale della società, che rassicurava che il pagamento sarebbe stato effettuato al più presto;
- che parimenti, non ha mai percepito il pagamento delle ferie e dei permessi non goduti;
- che in data 23.11.2018 (cfr. all 5) richiedeva a mezzo pec alla
[...] quanto dovuto, ma tale richiesta rimaneva inevasa;
Controparte_1
- che in data 09/12/2023, nel pieno rispetto del termine di preavviso, presentava formali dimissioni con decorrenza 31/12/2023 (cfr. all. 9) donde continuava a prestare servizio presso la resistente fino al 31/12/2023 data CP_1 in cui quindi chiudeva il suo rapporto lavorativo;
- che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non le veniva liquidato il TFR;
- che in data 04/07/2024 a seguito di un incontro le veniva versato un acconto sul TFR accantonato pari ad €. 3000,00 a mezzo bonifico bancario del
08/07/2024.
2 Ha concluso chiedendo di:“a) accertare e dichiarare che la sig.ra Pt_1 ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive a titolo di ferie
[...]
non godute (periodo 2014-2023), per differenze retributive per permessi non goduti (periodo 2024-2023), per differenze per quattordicesime (periodo 2019-
2023) e del Trattamento di Fine Rapporto dalla data dell'assunzione fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro in oggetto e, per l'effetto, - condannare la società datrice, in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 35.047,72 così come analiticamente indicate nel conteggio allegato, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore antistatario che si dichiara anticipatario”.
Si è tardivamente costituita la società resistente chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, eccependone in via preliminare l'indeterminatezza.
2.
Ciò premesso va, innanzi tutto, valutata l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente. Sul punto è noto quanto all'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art.414 n.4 c.p.c, che per la validità del ricorso è necessario e sufficiente che dall'esame complessivo dello stesso emergano gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e ciò indipendentemente dall'indicazione di tali elementi in modo formale. Difatti nel rito del lavoro per aversi la nullita' del ricorso introduttivo del giudizio e' necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum" sotto il profilo sostanziale e procedurale
(bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda.
La suddetta nullita' deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorche' l'attore abbia indicato il
3 periodo di attivita' lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, ed abbia altresi' specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto e' posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
E, nella specie, dalla lettura del ricorso emergono la durata del rapporto, le mansioni svolte, l'orario di lavoro e la causali della richiesta di pagamento della somma complessiva ovvero tutti gli elementi idonei ad identificare il contenuto della domanda nel rispetto dell'art.414 c.p.c.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
3.
Preliminarmente si dà atto che all'udienza del 30.10.25, dopo che parte resistente ha dichiarato di non voler sottoscrivere l'accordo raggiunto alla precedente udienza dinanzi al Giudice all'esito del tentativo di conciliazione, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di ferie e permessi (accettata da controparte) e chiesto la decisione della causa.
Residua pertanto la domanda relativa alla corresponsione della quattordicesima mensilità e del tfr.
All'esito del termine per note scritte in sostituzione dell'udienza la causa è stata decisa.
4.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di impiegata di IV livello con orario di 20 ore settimanali in data 19.1.12.
Nel contratto di assunzione parte resistente precisa che “ il suo rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro terziario -confesercenti sia per ogni variazione retributiva (minimi tabellari, aumenti contrattuali, ecc.)
4 sia per quanto riguarda gli istituti contrattuali relativi alla competenza feriale, festività , mensilità aggiuntive (13° e 14°) .
Risulta altresì che in data 29.6.22 l'orario di lavoro è stato ridotto ad 11 ore , lasciando “invariate tutte le clausole previste nell'originario contratto di assunzione mentre saranno riproporzionati in base all'orario effettuato tutti gli istituti economici e normativi previsti dal ccnl e dalle norme vigenti.
Pertanto, sia dalla copia del contratto di assunzione allegata al ricorso (sebbene la copia in possesso della ricorrente non sia firmata non è stata se non genericamente disconosciuta, né parte resistente ha chiesto di esibire l'originale in suo possesso) sia dal successivo contratto di modifica dell'orario, come pure dalle buste paga in atti si evince che il datore di lavoro abbia inteso applicare il ccnl di lavoro richiamato in ricorso.
Sul punto si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente” (v. ordinanza n. 3583 del 17 ottobre 2025).
In sostanza, la Cassazione riafferma che la scelta del CCNL non può fondarsi su criteri discrezionali, ma deve derivare da una delle seguenti situazioni: iscrizione all'associazione datoriale;
applicazione di fatto del contratto collettivo. Secondo la Cassazione – in scia con quanto già stabilito con le precedenti pronunce n.
2665/1997 e n. 7203/2024 – anche in assenza di adesione formale ad un'associazione datoriale, l'applicazione costante di un determinato CCNL all'interno dell'azienda genera un valido vincolo giuridico.
Ebbene, alla luce di siffatte considerazioni, deve ritenersi che parte datoriale abbia fatto applicazione del ccnl terziario - confesercenti invocato dalla
5 ricorrente ed abbia esplicitamente ritenuto di applicare tutte le voci ivi compresa quella relativa alla quattordicesima mensilità, tanto che parte ricorrente ne rivendica il mancato pagamento solo per un breve periodo (2019-2023).
3.
Ciò posto, in mancanza di prova del pagamento della quattordicesima mensilità e del tfr (detratta la somma netta di euro 3000,00 ricevuta dalla ricorrente a mezzo bonifico bancario come dedotto in ricorso), utilizzando il contratto collettivo come parametro e tenuto conto dei CUD, dei dati riportati nelle buste paga e dei contratti di lavoro, la resistente va condannata al pagamento di complessivi €
19.272,16 di cui €12.737,48 a titolo di TFR (come quantificato dalla datrice di lavoro nella busta paga di dicembre 2023, al netto dell'acconto versato di €
3.000) e € 6.534,68 a titolo di 14^ mensilità -(calcolata sulla base della retribuzione mensile indicata nei cedolini in atti, tenuto conto della percentuale del 27,5% di part-time per il periodo dal 4.7.2022 al termine del rapporto), pari a
€ 1.658,00,per ogni anno dal 2019 al 2020, € 1.678,66 per il 2021, € 1.070,44 per il 2022 (tenuto conto della riduzione dell'orario di lavoro al 27,5%, avvenuta dal
4.7.2022) e € 469,88 per il 2023- già detratto quanto la ricorrente ha dichiarato di aver percepito, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo.
4.
Per il principio della soccombenza la resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento a titolo di differenze retributive (quattordicesima mensilità e tfr) della
6 somma di € 19.272,16, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5388,00 oltre rimb. Forf., I.V.A. e cpa con distrazione.
Così deciso in Benevento, 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 5327/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA SCARLATTI 3 Parte_1
BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. AMBROSINO CLEMENTINA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI SANGRO MARCELLO e dall'avv. Claudia
Papaluca, presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo n. 317, giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 11/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 17.12.24 parte ricorrente ha esposto:
1 - di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dal 19/01/2012 al 30/12/2023 ed è stata Controparte_1
inquadrata come impiegata livello 4, Ccnl Terziario Confcommercio;
- che il rapporto di lavoro all'atto dell'assunzione è stato caratterizzato da un inquadramento di 20 ore settimanali e successivamente dal 2013 il numero di ore è passato a 30,50 ore settimanali;
- che dal 01.07.2017 il contratto di lavoro è stato trasformato a tempo pieno
(cfr. all 3);
- che dal 04.07.2022 il contratto è stato trasformato a tempo parziale di 11 ore settimanali (cfr. all. 4 );
- che durante l'intercorso rapporto di lavoro non ha mai percepito la quattordicesima mensilità nonostante e lo abbia più volte contestato all'azienda confidando in una pronta liquidazione visto il rapporto fiduciario sussistente con il rapp.te legale della società, che rassicurava che il pagamento sarebbe stato effettuato al più presto;
- che parimenti, non ha mai percepito il pagamento delle ferie e dei permessi non goduti;
- che in data 23.11.2018 (cfr. all 5) richiedeva a mezzo pec alla
[...] quanto dovuto, ma tale richiesta rimaneva inevasa;
Controparte_1
- che in data 09/12/2023, nel pieno rispetto del termine di preavviso, presentava formali dimissioni con decorrenza 31/12/2023 (cfr. all. 9) donde continuava a prestare servizio presso la resistente fino al 31/12/2023 data CP_1 in cui quindi chiudeva il suo rapporto lavorativo;
- che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non le veniva liquidato il TFR;
- che in data 04/07/2024 a seguito di un incontro le veniva versato un acconto sul TFR accantonato pari ad €. 3000,00 a mezzo bonifico bancario del
08/07/2024.
2 Ha concluso chiedendo di:“a) accertare e dichiarare che la sig.ra Pt_1 ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive a titolo di ferie
[...]
non godute (periodo 2014-2023), per differenze retributive per permessi non goduti (periodo 2024-2023), per differenze per quattordicesime (periodo 2019-
2023) e del Trattamento di Fine Rapporto dalla data dell'assunzione fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro in oggetto e, per l'effetto, - condannare la società datrice, in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 35.047,72 così come analiticamente indicate nel conteggio allegato, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore antistatario che si dichiara anticipatario”.
Si è tardivamente costituita la società resistente chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, eccependone in via preliminare l'indeterminatezza.
2.
Ciò premesso va, innanzi tutto, valutata l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente. Sul punto è noto quanto all'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art.414 n.4 c.p.c, che per la validità del ricorso è necessario e sufficiente che dall'esame complessivo dello stesso emergano gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e ciò indipendentemente dall'indicazione di tali elementi in modo formale. Difatti nel rito del lavoro per aversi la nullita' del ricorso introduttivo del giudizio e' necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum" sotto il profilo sostanziale e procedurale
(bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda.
La suddetta nullita' deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorche' l'attore abbia indicato il
3 periodo di attivita' lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, ed abbia altresi' specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto e' posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
E, nella specie, dalla lettura del ricorso emergono la durata del rapporto, le mansioni svolte, l'orario di lavoro e la causali della richiesta di pagamento della somma complessiva ovvero tutti gli elementi idonei ad identificare il contenuto della domanda nel rispetto dell'art.414 c.p.c.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
3.
Preliminarmente si dà atto che all'udienza del 30.10.25, dopo che parte resistente ha dichiarato di non voler sottoscrivere l'accordo raggiunto alla precedente udienza dinanzi al Giudice all'esito del tentativo di conciliazione, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di ferie e permessi (accettata da controparte) e chiesto la decisione della causa.
Residua pertanto la domanda relativa alla corresponsione della quattordicesima mensilità e del tfr.
All'esito del termine per note scritte in sostituzione dell'udienza la causa è stata decisa.
4.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di impiegata di IV livello con orario di 20 ore settimanali in data 19.1.12.
Nel contratto di assunzione parte resistente precisa che “ il suo rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro terziario -confesercenti sia per ogni variazione retributiva (minimi tabellari, aumenti contrattuali, ecc.)
4 sia per quanto riguarda gli istituti contrattuali relativi alla competenza feriale, festività , mensilità aggiuntive (13° e 14°) .
Risulta altresì che in data 29.6.22 l'orario di lavoro è stato ridotto ad 11 ore , lasciando “invariate tutte le clausole previste nell'originario contratto di assunzione mentre saranno riproporzionati in base all'orario effettuato tutti gli istituti economici e normativi previsti dal ccnl e dalle norme vigenti.
Pertanto, sia dalla copia del contratto di assunzione allegata al ricorso (sebbene la copia in possesso della ricorrente non sia firmata non è stata se non genericamente disconosciuta, né parte resistente ha chiesto di esibire l'originale in suo possesso) sia dal successivo contratto di modifica dell'orario, come pure dalle buste paga in atti si evince che il datore di lavoro abbia inteso applicare il ccnl di lavoro richiamato in ricorso.
Sul punto si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente” (v. ordinanza n. 3583 del 17 ottobre 2025).
In sostanza, la Cassazione riafferma che la scelta del CCNL non può fondarsi su criteri discrezionali, ma deve derivare da una delle seguenti situazioni: iscrizione all'associazione datoriale;
applicazione di fatto del contratto collettivo. Secondo la Cassazione – in scia con quanto già stabilito con le precedenti pronunce n.
2665/1997 e n. 7203/2024 – anche in assenza di adesione formale ad un'associazione datoriale, l'applicazione costante di un determinato CCNL all'interno dell'azienda genera un valido vincolo giuridico.
Ebbene, alla luce di siffatte considerazioni, deve ritenersi che parte datoriale abbia fatto applicazione del ccnl terziario - confesercenti invocato dalla
5 ricorrente ed abbia esplicitamente ritenuto di applicare tutte le voci ivi compresa quella relativa alla quattordicesima mensilità, tanto che parte ricorrente ne rivendica il mancato pagamento solo per un breve periodo (2019-2023).
3.
Ciò posto, in mancanza di prova del pagamento della quattordicesima mensilità e del tfr (detratta la somma netta di euro 3000,00 ricevuta dalla ricorrente a mezzo bonifico bancario come dedotto in ricorso), utilizzando il contratto collettivo come parametro e tenuto conto dei CUD, dei dati riportati nelle buste paga e dei contratti di lavoro, la resistente va condannata al pagamento di complessivi €
19.272,16 di cui €12.737,48 a titolo di TFR (come quantificato dalla datrice di lavoro nella busta paga di dicembre 2023, al netto dell'acconto versato di €
3.000) e € 6.534,68 a titolo di 14^ mensilità -(calcolata sulla base della retribuzione mensile indicata nei cedolini in atti, tenuto conto della percentuale del 27,5% di part-time per il periodo dal 4.7.2022 al termine del rapporto), pari a
€ 1.658,00,per ogni anno dal 2019 al 2020, € 1.678,66 per il 2021, € 1.070,44 per il 2022 (tenuto conto della riduzione dell'orario di lavoro al 27,5%, avvenuta dal
4.7.2022) e € 469,88 per il 2023- già detratto quanto la ricorrente ha dichiarato di aver percepito, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo.
4.
Per il principio della soccombenza la resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento a titolo di differenze retributive (quattordicesima mensilità e tfr) della
6 somma di € 19.272,16, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5388,00 oltre rimb. Forf., I.V.A. e cpa con distrazione.
Così deciso in Benevento, 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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