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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4973 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 25201/2021 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, passata in decisione con ordinanza del 21/1/2025 e vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Irene Montuori;
Parte_1
- OPPONENTE -
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Claudio Coratella;
- OPPOSTA -
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe;
- TERZA CHIAMATA -
Conclusioni: come da rispettivi atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, (già , chiedeva ed Controparte_1 Parte_2 otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 5907/2021 nei confronti di per il Parte_1
pagamento di euro 11.570,22, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo debitore delle rate di cui al contratto di prestito con cessione del quinto della pensione n.
8010859, stipulato in data 27/8/2008.
In particolare, fondava la propria domanda su un contratto di finanziamento da CP_1
rimborsare mediante cessione del quinto della pensione pro solvendo di 96 rate mensili, di euro
510,00 ciascuna. proponeva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via Parte_1
preliminare, la carenza di legittimazione passiva poiché il proprio credito verso l'ente pensionistico era stato ceduto in favore della banca finanziatrice, e, nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda perché infondata, eccependo l'usurarietà degli interessi e formulando, altresì, istanza di chiamata in causa dell'INPS.
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione perché infondata, con CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva l'INPS, il quale affermava che “Dalle verifiche effettuate risulta provata la trattenuta mensile di € 510 effettuata dall'Inps dal 01/2013 al
09/2016 per complessivi € 22.950. In favore di è stato rinvenuto il bonifico Parte_2 allegato, di € 10200. Pertanto in assenza di ulteriori elementi in possesso dell'Ufficio Contabilità sarebbero dovute le somme residue alla oggetto del ricorso”. CP_1 CP_1
Concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza del 21/1/2025.
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni di seguito indicate. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da parte opponente.
Oggetto di analisi, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione passiva del poichè, secondo la Pt_1
prospettazione della domanda monitoria, è titolare dell'obbligo di pagamento.
Passando al merito, risulta pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che poi fusa per incorporazione in concedeva a con Parte_2 CP_1 Controparte_3
contratto stipulato in data 27/8/2008, un prestito di euro 48.960,00, che il mutuatario si impegnava a restituire mediante cessione pro solvendo del quinto della pensione in n. 96 rate mensili consecutive, di euro 510,00 ciascuna.
Tanto premesso, l'opponente eccepiva che l'INPS aveva regolarmente operato le trattenute dalla pensione, a far data dall'ottobre 2008 al settembre 2016 e depositava gli statini da cui risultavano tali trattenute (cfr. doc. n. 4).
Tale circostanza, oltre ad essere documentalmente provata, risulta confermata dall'INPS, il quale, come detto, riferiva che tali trattenute erano state effettuate dall'istituto pensionistico e provava il pagamento a solo per la minor somma pari ad euro 10.200,00, per il Parte_2
periodo 8/3/2013 – 2/12/2014, mentre nulla provava in ordine al pagamento della somma ingiunta relativa al periodo successivo e fino al settembre 2016, ed anzi espressamente riteneva dovute le somme richieste da CP_1
Può, pertanto, ritenersi pacifico, l'inadempimento dell'INPS per aver operato le trattenute dalla pensione del e non aver, poi, provveduto al pagamento in favore di per la Pt_1 CP_1
somma ingiunta.
Deve evidenziarsi che nella specie, si è in presenza di una cessione pro solvendo di credito in luogo dell'adempimento, come espressamente indicato nel contratto oggetto di causa.
Trattasi quindi di cessione di credito in luogo dell'adempimento: con conseguente applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 1198 e 1267, co. 2, c.c. Con convincente motivazione, la
S.C. ha descritto il meccanismo congeniato dalle parti in sede di sottoscrizione dell'accordo per cui oggi è causa: “La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista all'art. 1198 cod. civ., non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito;
all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto "pro solvendo", tale non è nemmeno il credito originario;
mentre quando quest'ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198, 2° comma, cod. civ. Ne consegue ulteriormente che, non essendovi estinzione del debito originario - con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto -, ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente
l'adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all'art. 2935 cod. civ., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto” (Cass., 15.2.2007, n. 3469; v. anche Cass., 3.7.2009, n.
15677).
Dalla lettura di tali disposizioni, come anche interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di cessione del credito in luogo dell'adempimento, grava sul cessionario (che agisce nei confronti del cedente) dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto: da intendersi quest'ultima quale infruttuosa escussione di costui.
L'art. 1267, II comma, c.c. impone quindi al cessionario - che non intenda perdere la garanzia del cedente in ordine alla solvenza del debitore - l'onere di intraprendere e continuare le ordinarie iniziative giudiziali e stragiudiziali volte alla realizzazione del credito: con la previsione di siffatto onere, il legislatore ha voluto evitare che il cedente finisca con il doversi accollare le conseguenze pregiudizievoli dell'inerzia del cessionario.
In definitiva e per concludere si ritiene che, per potersi avvalere della garanzia di cui all'art. 1267
c.c. e per poter così agire giudizialmente nei confronti del cedente, il cessionario debba preventivamente agire, sia in sede di cognizione, che di esecuzione, nei confronti del debitore ceduto: non è pertanto sufficiente che lo stesso cessionario provi l'inadempimento dell'obbligato - ceduto, ma è altresì necessario che abbia iniziato e proceduto anche in via esecutiva sino ad esaurire tutti i possibili tentativi di realizzazione del credito.
Nel caso di specie, in cui l'onere di escutere preventivamente il debitore ceduto non veniva convenzionalmente escluso dalle parti, l'opposta - cessionaria non ha dimostrato nel corso del presente giudizio di avere infruttuosamente agito in executivis nei confronti del debitore ceduto -
INPS per la coattiva riscossione del proprio credito. Onere cui, come visto, è subordinata la possibilità per il cessionario di agire nei confronti del cedente, vieppiù esigibile nel caso di specie attesa la sicura solvibilità dell' . CP_2
La descritta lacuna probatoria riferibile alla parte opposta rende, da un punto di vista sostanziale, inesigibile il credito nei confronti dell'odierna opponente e, da un punto di vista processuale, non accoglibile la domanda monitoria proposta da nei confronti del Controparte_1 Pt_1 Alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento delle altre questioni sollevate dalle parti.
Nulla a provvedere in ordine ai rapporti tra l'INPS e la parte opposta, in difetto di domanda di pagamento nei confronti dell'istituto pensionistico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Si compensano le spese di lite tra l'INPS e la parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, così provvede:
1) accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5907/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli;
2) Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opponente, liquidate in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso spese generali a 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, 20/5/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 25201/2021 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, passata in decisione con ordinanza del 21/1/2025 e vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Irene Montuori;
Parte_1
- OPPONENTE -
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Claudio Coratella;
- OPPOSTA -
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe;
- TERZA CHIAMATA -
Conclusioni: come da rispettivi atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, (già , chiedeva ed Controparte_1 Parte_2 otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 5907/2021 nei confronti di per il Parte_1
pagamento di euro 11.570,22, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo debitore delle rate di cui al contratto di prestito con cessione del quinto della pensione n.
8010859, stipulato in data 27/8/2008.
In particolare, fondava la propria domanda su un contratto di finanziamento da CP_1
rimborsare mediante cessione del quinto della pensione pro solvendo di 96 rate mensili, di euro
510,00 ciascuna. proponeva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via Parte_1
preliminare, la carenza di legittimazione passiva poiché il proprio credito verso l'ente pensionistico era stato ceduto in favore della banca finanziatrice, e, nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda perché infondata, eccependo l'usurarietà degli interessi e formulando, altresì, istanza di chiamata in causa dell'INPS.
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione perché infondata, con CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva l'INPS, il quale affermava che “Dalle verifiche effettuate risulta provata la trattenuta mensile di € 510 effettuata dall'Inps dal 01/2013 al
09/2016 per complessivi € 22.950. In favore di è stato rinvenuto il bonifico Parte_2 allegato, di € 10200. Pertanto in assenza di ulteriori elementi in possesso dell'Ufficio Contabilità sarebbero dovute le somme residue alla oggetto del ricorso”. CP_1 CP_1
Concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza del 21/1/2025.
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni di seguito indicate. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da parte opponente.
Oggetto di analisi, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione passiva del poichè, secondo la Pt_1
prospettazione della domanda monitoria, è titolare dell'obbligo di pagamento.
Passando al merito, risulta pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che poi fusa per incorporazione in concedeva a con Parte_2 CP_1 Controparte_3
contratto stipulato in data 27/8/2008, un prestito di euro 48.960,00, che il mutuatario si impegnava a restituire mediante cessione pro solvendo del quinto della pensione in n. 96 rate mensili consecutive, di euro 510,00 ciascuna.
Tanto premesso, l'opponente eccepiva che l'INPS aveva regolarmente operato le trattenute dalla pensione, a far data dall'ottobre 2008 al settembre 2016 e depositava gli statini da cui risultavano tali trattenute (cfr. doc. n. 4).
Tale circostanza, oltre ad essere documentalmente provata, risulta confermata dall'INPS, il quale, come detto, riferiva che tali trattenute erano state effettuate dall'istituto pensionistico e provava il pagamento a solo per la minor somma pari ad euro 10.200,00, per il Parte_2
periodo 8/3/2013 – 2/12/2014, mentre nulla provava in ordine al pagamento della somma ingiunta relativa al periodo successivo e fino al settembre 2016, ed anzi espressamente riteneva dovute le somme richieste da CP_1
Può, pertanto, ritenersi pacifico, l'inadempimento dell'INPS per aver operato le trattenute dalla pensione del e non aver, poi, provveduto al pagamento in favore di per la Pt_1 CP_1
somma ingiunta.
Deve evidenziarsi che nella specie, si è in presenza di una cessione pro solvendo di credito in luogo dell'adempimento, come espressamente indicato nel contratto oggetto di causa.
Trattasi quindi di cessione di credito in luogo dell'adempimento: con conseguente applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 1198 e 1267, co. 2, c.c. Con convincente motivazione, la
S.C. ha descritto il meccanismo congeniato dalle parti in sede di sottoscrizione dell'accordo per cui oggi è causa: “La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista all'art. 1198 cod. civ., non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito;
all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto "pro solvendo", tale non è nemmeno il credito originario;
mentre quando quest'ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198, 2° comma, cod. civ. Ne consegue ulteriormente che, non essendovi estinzione del debito originario - con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto -, ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente
l'adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all'art. 2935 cod. civ., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto” (Cass., 15.2.2007, n. 3469; v. anche Cass., 3.7.2009, n.
15677).
Dalla lettura di tali disposizioni, come anche interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di cessione del credito in luogo dell'adempimento, grava sul cessionario (che agisce nei confronti del cedente) dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto: da intendersi quest'ultima quale infruttuosa escussione di costui.
L'art. 1267, II comma, c.c. impone quindi al cessionario - che non intenda perdere la garanzia del cedente in ordine alla solvenza del debitore - l'onere di intraprendere e continuare le ordinarie iniziative giudiziali e stragiudiziali volte alla realizzazione del credito: con la previsione di siffatto onere, il legislatore ha voluto evitare che il cedente finisca con il doversi accollare le conseguenze pregiudizievoli dell'inerzia del cessionario.
In definitiva e per concludere si ritiene che, per potersi avvalere della garanzia di cui all'art. 1267
c.c. e per poter così agire giudizialmente nei confronti del cedente, il cessionario debba preventivamente agire, sia in sede di cognizione, che di esecuzione, nei confronti del debitore ceduto: non è pertanto sufficiente che lo stesso cessionario provi l'inadempimento dell'obbligato - ceduto, ma è altresì necessario che abbia iniziato e proceduto anche in via esecutiva sino ad esaurire tutti i possibili tentativi di realizzazione del credito.
Nel caso di specie, in cui l'onere di escutere preventivamente il debitore ceduto non veniva convenzionalmente escluso dalle parti, l'opposta - cessionaria non ha dimostrato nel corso del presente giudizio di avere infruttuosamente agito in executivis nei confronti del debitore ceduto -
INPS per la coattiva riscossione del proprio credito. Onere cui, come visto, è subordinata la possibilità per il cessionario di agire nei confronti del cedente, vieppiù esigibile nel caso di specie attesa la sicura solvibilità dell' . CP_2
La descritta lacuna probatoria riferibile alla parte opposta rende, da un punto di vista sostanziale, inesigibile il credito nei confronti dell'odierna opponente e, da un punto di vista processuale, non accoglibile la domanda monitoria proposta da nei confronti del Controparte_1 Pt_1 Alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento delle altre questioni sollevate dalle parti.
Nulla a provvedere in ordine ai rapporti tra l'INPS e la parte opposta, in difetto di domanda di pagamento nei confronti dell'istituto pensionistico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Si compensano le spese di lite tra l'INPS e la parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, così provvede:
1) accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5907/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli;
2) Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opponente, liquidate in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso spese generali a 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, 20/5/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello