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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 8282/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8282/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Caterina Lini (c.f. ), presso il cui C.F._2
studio in Aversa (CE), via Nobel, snc Palazzo Marianna, elett.te domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._3
difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Maria Vigliotta (c.f. ), presso il cui C.F._4
studio in Caserta (CE), via Pollio n. 18, elett.te domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 5 Le parti si riportavano all'accordo raggiunto e chiedevano emettersi sentenza che recepisse le condizioni tra loro concordate.
Il P.M. ha apposto il visto in data 19.11.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, il ricorrente premetteva: Parte_1
- che con sentenza n. 3755/2022 del 25.10.2022 del Tribunale di Napoli Nord veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra alle condizioni stabilite CP_1
dalle parti, tra cui l'assegnazione della casa coniugale alla quale genitore collocatario del CP_1
figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la corresponsione da parte del Per_1
in favore della di un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di concorso al Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio oltre il 50% alle spese straordinarie per il figlio;
Per_1
- che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio, in quanto il figlio maggiorenne aveva iniziato a svolgere Per_1
attività lavorativa e pertanto era divenuto economicamente autosufficiente.
Chiedeva pertanto, a modifica delle condizioni di divorzio, la revoca degli obblighi di mantenimento per il figlio e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla con conseguente Per_1 CP_1
restituzione dell'immobile di cui era proprietario esclusivo.
Si costituiva in data 18.12.2024 la resistente la quale, pur non negando il percorso di CP_1
avvio al lavoro del figlio, contestava il raggiungimento di una definitiva e stabile autonomia economica, evidenziando la natura a tempo determinato del rapporto di lavoro in essere e rappresentando che l'indipendenza del figlio si sarebbe concretizzata solo dopo la sua convocazione al corso di formazione per Allievi ER (di cui era risultato vincitore di concorso).
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di modifica delle condizioni di divorzio e insisteva affinché gli obblighi di mantenimento e di assegnazione della casa fossero mantenuti fino alla data di effettiva convocazione del figlio per il corso dell'Arma dei ER con relativa retribuzione.
All'udienza del 28.01.2025 comparivano personalmente le parti assistite dai rispettivi difensori. Il ricorrente dichiarava che il figlio lavorava presso la da giugno 2024, che già lavorava Parte_2
presso alcuni lidi nella stagione estiva e che aveva superato il concorso per l'Arma dei ER. Di contro la resistente, pur confermando tali circostanze, precisava che il contratto del figlio era a tempo determinato con scadenza ad aprile 2025 per una retribuzione di euro 950,00 e che il ragazzo non era stato ancora convocato per il corso dell'Arma, lamentando altresì l'interruzione del versamento del mantenimento da parte del a partire da novembre 2024. Parte_1
pagina 2 di 5 A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza il Giudice, con ordinanza resa nella medesima data, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3755/2022 del 25.10.2022 revocava l'assegno di mantenimento di euro 500,00 oltre spese straordinarie posto a carico di in Parte_1
favore di a titolo di concorso nel mantenimento del figlio a decorrere dal deposito CP_1 Per_1 del ricorso;
revocava l'assegnazione della casa coniugale alla dichiarava inammissibile la prova CP_1 per testi e fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 16.05.2025, da svolgersi mediante note di trattazione scritta.
Con note depositate in data 14.03.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a modifica delle condizioni di divorzio, di seguito trascritto:
“1) revocarsi l'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili posto a carico del sig. a Parte_1
favore della ex moglie per il mantenimento del figlio con decorrenza dal 17/10/2024; CP_1 Per_1
2) revocarsi l'obbligo in capo al sig. alla contribuzione nella misura del 50% delle Parte_1
spese straordinarie per il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente con Persona_2
decorrenza dal 17/10/2024;
3) nulla disporsi per il mantenimento del figlio avendo lo stesso raggiunto la piena e Persona_2
completa indipendenza economica;
4) nulla disporsi per le spese straordinarie relative al figlio avendo lo stesso Persona_2
raggiunto la piena e completa indipendenza economica;
5) revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra quale genitore CP_1
collocataria del figlio;
Persona_2
6) stabilirsi che la casa coniugale sita in Via Staffetta 183 parco “le nouvellas villas” (Giugliano in
Campania) di esclusiva proprietà del , rientri nella sua disponibilità alla data del Parte_1
25/04/2025, data in cui il Sig. entrerà di diritto nel pieno possesso e nel materiale Parte_1 godimento dell'immobile anche attraverso la sostituzione delle serrature;
7) stabilirsi che tutte le spese condominiali (delle quali la signora fornisce o si riserva di CP_1 fornire entro il 25/04/2025 dichiarazione resa dall'amministratore del parco “le novellas villas” attestante la regolarità dei pagamenti), le utenze relative all'immobile, le tasse comunali relative ad acqua e tari e comunque ogni altro onere comunale e privato relativo all'immobile restino a carico della fino alla data del 25/04/2025; CP_1
8) stabilirsi che la sig.ra provveda a richiedere la cessazione di ogni contratto di CP_1 fornitura relativo all'immobile e a cambiare la propria residenza entro e non oltre la data del
24/04/2025;
9) stabilirsi che la sig.ra porti via dall'immobile i seguenti beni: camera da letto intera, CP_1
pagina 3 di 5 asciugatrice, cassettiera Ikea, armadio bianco due ante, asse da stiro, aspirapolvere, ferro da stiro, salone intero, cabina doccia piano centrale, due stufe a pellet, letto ad una piazza e mezza presente nella camera del figlio, stufa presente nel bagno piano superiore, elettrodomestici cucina, credenza bassa, mobile TV e mobiletto per cucire, divano e parete attrezzata entro la data del 24/04/2025;
10) stabilirsi che il sig. a seguito del rilascio dell'immobile entri nel possesso e nella Parte_1
piena proprietà dei beni allo stesso appartenenti e precisamente: cameretta figlio escluso il letto, bagno piano superiore intero, cucina intera esclusi elettrodomestici, bagno piano terra intero, tavolo con sedie da giardino, sedia a dondolo e credenza
11) stabilirsi che ogni ulteriore bene e oggetto non facente parte di quelli sopra indicati, presente nell'immobile sia da intendersi abbandonato e pertanto il sig. sarà autorizzato allo Parte_1
smaltimento, potendo di poi agire nei confronti della per il recupero dei costi sostenuti;
CP_1
12) stabilirsi che la sig.ra corrisponda al sig. la somma di € 400,00 CP_1 Parte_1
(quattrocentoeuro) a titolo di parziale restituzione dell'assegno di mantenimento versato per il figlio per il mese di ottobre 2024 entro la data del 20/03/2025 sul seguente IBAN Per_1
[...]
13) stabilirsi il pagamento delle spese legali a favore dell'avv. Caterina Lini a carico della sig.ra nella misura del 50% pari ad € 2000,00 (duemila euro) da corrispondersi in rate mensili di € CP_1
400,00 alle seguenti scadenze: € 400,00 entro e non oltre il 20/03/2025; € 400,00 entro e non oltre il
20/04/2025; € 400,00 entro e non oltre il 20/05/2025; € 400,00 entro e non oltre il 20/06/2025; €
400,00 entro e non oltre il 20/07/2025 al seguente IBAN: [...]
14) stabilirsi che il restante 50% delle spese legali spettanti all'avv. Caterina Lini nonché le spese legali spettanti all'avv. Maria Vigliotta nella misura del 100% siano compensate tra le parti;
15) le Parti si riconoscono e si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione o causale, connesse al giudizio n. RG 8282/2024”.
Il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti e l'accordo raggiunto, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti anche definitivi che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista pagina 4 di 5 temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisce delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze nuove, tali statuizioni possono essere modificate.
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi" per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, conferma e rafforza l'orientamento negli anni consolidatosi in seno alla giurisprudenza prevalente.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Ciò premesso e considerato che già in sede di provvedimenti provvisori era stato revocato l'assegno di mantenimento per il figlio e l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, ritiene il Collegio che la domanda di modifica sia fondata e vada accolta nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti, non essendo lo stesso contrario a norme imperative e potendo quindi essere recepito da questo Tribunale anche per quanto concerne le spese
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1
decide:
- a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3755/2022 del 25.10.2022, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e riportato in parte motiva anche per le spese processuali
Così deciso in Aversa, il 29.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8282/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Caterina Lini (c.f. ), presso il cui C.F._2
studio in Aversa (CE), via Nobel, snc Palazzo Marianna, elett.te domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._3
difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Maria Vigliotta (c.f. ), presso il cui C.F._4
studio in Caserta (CE), via Pollio n. 18, elett.te domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 5 Le parti si riportavano all'accordo raggiunto e chiedevano emettersi sentenza che recepisse le condizioni tra loro concordate.
Il P.M. ha apposto il visto in data 19.11.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, il ricorrente premetteva: Parte_1
- che con sentenza n. 3755/2022 del 25.10.2022 del Tribunale di Napoli Nord veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra alle condizioni stabilite CP_1
dalle parti, tra cui l'assegnazione della casa coniugale alla quale genitore collocatario del CP_1
figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la corresponsione da parte del Per_1
in favore della di un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di concorso al Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio oltre il 50% alle spese straordinarie per il figlio;
Per_1
- che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio, in quanto il figlio maggiorenne aveva iniziato a svolgere Per_1
attività lavorativa e pertanto era divenuto economicamente autosufficiente.
Chiedeva pertanto, a modifica delle condizioni di divorzio, la revoca degli obblighi di mantenimento per il figlio e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla con conseguente Per_1 CP_1
restituzione dell'immobile di cui era proprietario esclusivo.
Si costituiva in data 18.12.2024 la resistente la quale, pur non negando il percorso di CP_1
avvio al lavoro del figlio, contestava il raggiungimento di una definitiva e stabile autonomia economica, evidenziando la natura a tempo determinato del rapporto di lavoro in essere e rappresentando che l'indipendenza del figlio si sarebbe concretizzata solo dopo la sua convocazione al corso di formazione per Allievi ER (di cui era risultato vincitore di concorso).
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di modifica delle condizioni di divorzio e insisteva affinché gli obblighi di mantenimento e di assegnazione della casa fossero mantenuti fino alla data di effettiva convocazione del figlio per il corso dell'Arma dei ER con relativa retribuzione.
All'udienza del 28.01.2025 comparivano personalmente le parti assistite dai rispettivi difensori. Il ricorrente dichiarava che il figlio lavorava presso la da giugno 2024, che già lavorava Parte_2
presso alcuni lidi nella stagione estiva e che aveva superato il concorso per l'Arma dei ER. Di contro la resistente, pur confermando tali circostanze, precisava che il contratto del figlio era a tempo determinato con scadenza ad aprile 2025 per una retribuzione di euro 950,00 e che il ragazzo non era stato ancora convocato per il corso dell'Arma, lamentando altresì l'interruzione del versamento del mantenimento da parte del a partire da novembre 2024. Parte_1
pagina 2 di 5 A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza il Giudice, con ordinanza resa nella medesima data, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3755/2022 del 25.10.2022 revocava l'assegno di mantenimento di euro 500,00 oltre spese straordinarie posto a carico di in Parte_1
favore di a titolo di concorso nel mantenimento del figlio a decorrere dal deposito CP_1 Per_1 del ricorso;
revocava l'assegnazione della casa coniugale alla dichiarava inammissibile la prova CP_1 per testi e fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 16.05.2025, da svolgersi mediante note di trattazione scritta.
Con note depositate in data 14.03.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo a modifica delle condizioni di divorzio, di seguito trascritto:
“1) revocarsi l'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili posto a carico del sig. a Parte_1
favore della ex moglie per il mantenimento del figlio con decorrenza dal 17/10/2024; CP_1 Per_1
2) revocarsi l'obbligo in capo al sig. alla contribuzione nella misura del 50% delle Parte_1
spese straordinarie per il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente con Persona_2
decorrenza dal 17/10/2024;
3) nulla disporsi per il mantenimento del figlio avendo lo stesso raggiunto la piena e Persona_2
completa indipendenza economica;
4) nulla disporsi per le spese straordinarie relative al figlio avendo lo stesso Persona_2
raggiunto la piena e completa indipendenza economica;
5) revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra quale genitore CP_1
collocataria del figlio;
Persona_2
6) stabilirsi che la casa coniugale sita in Via Staffetta 183 parco “le nouvellas villas” (Giugliano in
Campania) di esclusiva proprietà del , rientri nella sua disponibilità alla data del Parte_1
25/04/2025, data in cui il Sig. entrerà di diritto nel pieno possesso e nel materiale Parte_1 godimento dell'immobile anche attraverso la sostituzione delle serrature;
7) stabilirsi che tutte le spese condominiali (delle quali la signora fornisce o si riserva di CP_1 fornire entro il 25/04/2025 dichiarazione resa dall'amministratore del parco “le novellas villas” attestante la regolarità dei pagamenti), le utenze relative all'immobile, le tasse comunali relative ad acqua e tari e comunque ogni altro onere comunale e privato relativo all'immobile restino a carico della fino alla data del 25/04/2025; CP_1
8) stabilirsi che la sig.ra provveda a richiedere la cessazione di ogni contratto di CP_1 fornitura relativo all'immobile e a cambiare la propria residenza entro e non oltre la data del
24/04/2025;
9) stabilirsi che la sig.ra porti via dall'immobile i seguenti beni: camera da letto intera, CP_1
pagina 3 di 5 asciugatrice, cassettiera Ikea, armadio bianco due ante, asse da stiro, aspirapolvere, ferro da stiro, salone intero, cabina doccia piano centrale, due stufe a pellet, letto ad una piazza e mezza presente nella camera del figlio, stufa presente nel bagno piano superiore, elettrodomestici cucina, credenza bassa, mobile TV e mobiletto per cucire, divano e parete attrezzata entro la data del 24/04/2025;
10) stabilirsi che il sig. a seguito del rilascio dell'immobile entri nel possesso e nella Parte_1
piena proprietà dei beni allo stesso appartenenti e precisamente: cameretta figlio escluso il letto, bagno piano superiore intero, cucina intera esclusi elettrodomestici, bagno piano terra intero, tavolo con sedie da giardino, sedia a dondolo e credenza
11) stabilirsi che ogni ulteriore bene e oggetto non facente parte di quelli sopra indicati, presente nell'immobile sia da intendersi abbandonato e pertanto il sig. sarà autorizzato allo Parte_1
smaltimento, potendo di poi agire nei confronti della per il recupero dei costi sostenuti;
CP_1
12) stabilirsi che la sig.ra corrisponda al sig. la somma di € 400,00 CP_1 Parte_1
(quattrocentoeuro) a titolo di parziale restituzione dell'assegno di mantenimento versato per il figlio per il mese di ottobre 2024 entro la data del 20/03/2025 sul seguente IBAN Per_1
[...]
13) stabilirsi il pagamento delle spese legali a favore dell'avv. Caterina Lini a carico della sig.ra nella misura del 50% pari ad € 2000,00 (duemila euro) da corrispondersi in rate mensili di € CP_1
400,00 alle seguenti scadenze: € 400,00 entro e non oltre il 20/03/2025; € 400,00 entro e non oltre il
20/04/2025; € 400,00 entro e non oltre il 20/05/2025; € 400,00 entro e non oltre il 20/06/2025; €
400,00 entro e non oltre il 20/07/2025 al seguente IBAN: [...]
14) stabilirsi che il restante 50% delle spese legali spettanti all'avv. Caterina Lini nonché le spese legali spettanti all'avv. Maria Vigliotta nella misura del 100% siano compensate tra le parti;
15) le Parti si riconoscono e si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione o causale, connesse al giudizio n. RG 8282/2024”.
Il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti e l'accordo raggiunto, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
L'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti anche definitivi che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista pagina 4 di 5 temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisce delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze nuove, tali statuizioni possono essere modificate.
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi" per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, conferma e rafforza l'orientamento negli anni consolidatosi in seno alla giurisprudenza prevalente.
Ed invero la Suprema Corte con la sentenza n. 28436/2017 del 28.11.2017 pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Ciò premesso e considerato che già in sede di provvedimenti provvisori era stato revocato l'assegno di mantenimento per il figlio e l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, ritiene il Collegio che la domanda di modifica sia fondata e vada accolta nei termini di cui all'accordo raggiunto dalle parti, non essendo lo stesso contrario a norme imperative e potendo quindi essere recepito da questo Tribunale anche per quanto concerne le spese
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1
decide:
- a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3755/2022 del 25.10.2022, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e riportato in parte motiva anche per le spese processuali
Così deciso in Aversa, il 29.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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