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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/05/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11268 /2024 R.G.TRIB. HOUMINE MOUHCINE / MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 29/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11268 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA, prot. 0163409 del 18.10.2024 (firmato in data 3.10.2024) di “rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale” ex art.19 comma 1.1 e 1.2 TUI proposto da nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 in VIA FIESCHI 12 16121 GENOVA pres . TABACCHI GIULIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Genova, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale espressa in data 16.3.2023 (a mezzo del sistema prenota facile) e formalizzata negli Uffici della Questura in data 22.6.2023. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 24.8.2023, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante, e che, sempre la Commissione Territoriale, chiamata a pronunciarsi successivamente all'inoltro di memoria da parte del difensore in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, nella riunione del 19.6.2024, avesse confermato il precedente parere negativo. La Commissione Territoriale, nei propri pareri, ha ritenuto non sussistenti “i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 […] in quanto non sono emersi elementi da cui possa dedursi che il richiedente, in caso di rimpatrio, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero rischi di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti;
per quanto concerne infine il rischio di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano ivi compreso l'art. 8 CEDU, giova richiamare la sentenza della stessa Corte di Strasburgo Uner c. Paesi Bassi del 2006, secondo la quale lo straniero autore di reati può essere espulso anche laddove vi siano esigenze legate alla tutela dell'unità familiare e della vita privata, tenendo conto – tra gli altri – dei seguenti criteri: la natura e la gravità del reato commesso;
la durata del soggiorno nel Paese da cui l'individuo viene espulso, il periodo passato e il
1 comportamento tenuto fra la commissione del reato e l'esecuzione della misura di espulsione;
la situazione familiare dell'individuo e il superiore interesse degli eventuali figli minori al seguito;
l'entità delle difficoltà che i familiari dovrebbero affrontare nel seguire eventualmente la persona espulsa nel suo paese d'origine; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari coltivati dall'individuo nel paese di residenza e in quello di destinazione ove fosse espulso” ed ha rilevato che “Il richiedente non abbia dimostrato, al di là della sua lunga permanenza in Italia e della presenza dei familiari, un radicamento in Italia tale per cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, tenuto conto oltre che della sua attuale età adulta anche della natura, gravità e frequenza degli atti criminosi commessi nel corso della sua permanenza in Italia”. Nell'atto introduttivo, depositato in data 15.11.2024, la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente giungeva in Italia nell'anno 1999 all'età di 8 anni assieme alla madre (rectius alla zia), all'epoca incinta di sua sorella più piccola, e alla sorella più grande, al fine di ricongiungersi al padre (presente in Italia dagli anni'70) ed al ELo, ad oggi cittadino italiano;
- in possesso di regolare permesso di soggiorno, ha frequentato le scuole in Pt_1 prima la scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo di Sampierdarena, poi la Scuola Secondaria di primo grado a Voltri ed infine la Scuola Secondaria di secondo grado ad Alessandria, ove ha conseguito la qualifica triennale nell'ambito della cucina e della ristorazione;
- nell'anno 2017 la di Genova ha deciso di revocare il titolo di soggiorno, con CP_2 decreto del 2.5.20 é il ricorrente aveva commesso alcuni reati inerenti a lesioni, spaccio, furto e rapina;
- all'esito dei procedimenti penali, conclusisi con la condanna, ha interamente Pt_1 scontato le pene comminategli e da oltre 4 anni non ha pi alcuna condotta antigiuridica, seppure risultino iscritti due procedimenti penali nel registro delle notizie di reato presso la Procura della Repubblica di Genova: uno per la violazione dell'art. 14 co. 5 ter TUI (nonostante al momento del fatto il ricorrente fosse in possesso di regolare permesso di soggiorno provvisorio, la c.d. “striscia”) e l'altro per rissa (benché, a detta di sia stato lui ad essere aggredito, tanto da avere sporto denuncia-querela Pt_1 per questi fatti);
- dopo la scarcerazione si è iscritto ad un corso di formazione e Pt_1 successivamente è stato ll – Via Somalia 56/7, con Controparte_3 sede legale in Santa Margherita, co erminato decorrente dal 5.12.2023 e prorogato fino a novembre 2024; Su tali premesse ha censurato il parere negativo della CT che non avrebbe correttamente valutato il radicamento territoriale, l'avvenuta espiazione della pena ed il percorso successivamente intrapreso dal ricorrente in Italia ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione speciale, in violazione dell'art 8 CEDU In conclusione, ha richiesto, previa concessione della sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso e nel corso del giudizio, oltre agli atti della procedura amministrativa, ha prodotto:
- Documenti di identità dei ELi del signor (carta di identità e permesso di soggiorno Pt_1 per soggiornanti di lungo periodo della sorel e carta d'identità del ELo Pt_2 _1 da cui risulta la sua cittadinanza italiana);
- Dichiarazione di ospitalità presso la sorella dal 15.2.2023, a tempo indeterminato, a Pt_3 Genova, vico San Gaetano 2/2, unitamente a to notarile di compravendita dell'immobile, con indicata la sorella come acquirente;
- Copia della denuncia/ querela per lesioni del 8.6.2024;
- Certificato sostitutivo del diploma di Licenza media rilasciato in data 07/03/2025 dall'Istituto Comprensivo Statale Voltri II;
2 - C/2 Storico del Centro per l'Impiego datato 28/01/2025;
- Attestato di frequenza del corso “Formazione base lavoratori” della durata di 16 ore frequentato nel Novembre 2023; in riferimento al rapporto di lavoro con contratto di lavoro a Controparte_3 tempo determinato dal 5.12.2023 al 4.3.2 successivo contratto di lavoro dal 3.6.2024 al 30.11.2024, nonchè buste paga delle mensilità da agosto ad ottobre dell'anno 2024 (con stipendio medio netto pari a circa 1.500,00 euro); comunicazione di invio al corso di formazione propedeutico all'assunzione da parte di Controparte_3
- Patto di servizio personalizzato tra il ricorrente e C.P.I. Genova Ponente, sottoscritto il 18/02/2025, e da cui risulta che il ricorrente sia beneficiario di Naspi dal 17.1.2025 e che abbia offerto la propria disponibilità a partecipare ad iniziative e laboratori per la ricerca del lavoro;
- Ricorso avverso il decreto di espulsione del 2.3.2023 del Prefetto di Genova, pendente nanti il Giudice di Pace di Genova, con R.G. n. 4110/2023. Il si è costituito ed ha premesso che il ricorrente avesse fatto ingresso Controparte_1 in l dicembre 2000, dapprima inserito sul permesso di soggiorno del padre e, dal 13.07.2009, munito di un'autonoma autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, titolo revocato in data 2.5.2017 in quanto ritenuto soggetto socialmente pericoloso. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda, contestando nel merito il ricorso ed evidenziando che il parere negativo della Commissione territoriale fosse stato motivato sulla base della pericolosità sociale del soggetto e che, relativamente al RO, inserito fra i Paese sicuri, nel ricorso non fossero state evidenziate situazioni particolari suscettibili di essere considerate un pericolo soggettivo per il signor Pt_1 Ha altresì evidenziato che il Prefetto di Ge sse già emesso un provvedimento di espulsione dei confronti del ricorrente, in data 2.3.2023, non opposto né eseguito. La trattazione ed istruttoria del procedimento Con decreto della G.I. stata fissata la prima udienza al 10.4.2025 per la discussione, nel contraddittorio fra le parti, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rigetto del Questore, ex art 5 L.vo 150/2011, e per procedere all'audizione del ricorrente, e sono stati acquisiti d'ufficio il casellario generale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato ex art 335 c.p.p., entrambi presso la Procura di Genova, dai quali è risultato quanto segue: a) dal casellario giudiziale le condanne definitive per i seguenti reati:
- art 73 V comma DPR 309/90 commesso a Genova il 9.6.2012 (mesi 8 di reclusione e 3.000,00 euro di multa, pena sospesa)
- resistenza a p.u. e lesioni aggravate commessi a Genova il 9.7.2014 (mesi 8 di reclusione)
- art 73 V comma DPR 309/90 commesso a Genova il 8.11.2016 (mesi 4 di reclusione e 800,00 euro di multa)
- rapina impropria in concorso e lesioni aggravate commessi a Genova il 30.10.2016 (anni 2 e mesi 8 di reclusione e 800,00 euro di multa)
- furto continuato in concorso ed evasione commessi a Varazze il 24.2.2020 (1 anno e 6 mesi di reclusione e 250,00 euro di multa) è altresì riportato che per tali reati la pena sia stata interamente eseguita dal 28.2.2017 al 30.8.2021; b) dal certificato dei carichi pendenti non è risultato iscritto nessun procedimento;
c) dal certificato ex art 335 c.p.p. è risultato essere stata richiesta l'archiviazione nei confronti del ricorrente per la violazione degli artt. 582 e 588 c.p., e, in relazione alla medesima fattispecie, a seguito della richiesta di archiviazione, è stato iscritto il ricorrente come persona offesa per i reati di cui all'art 110, 582 e 585 c.p.. Nelle more è stato iscritto ed assegnato alla medesima G.I. il proc. RG 2776/2025, a seguito di ricorso proposto dal medesimo ricorrente ex art.13/8°comma TUI, depositato il 22.3.2025, avverso il decreto di espulsione Prot. 157/2025 emesso dal Prefetto di Genova del 3.3.2025, e di competenza di questa A.G. ex art 3 comma 1 e 3 D.L.13/2017 (trattandosi di procedimento connesso con il presente).
3 Sono stati acquisiti al presente procedimento, nulla opponendo le parti, i verbali di udienze del 4 e 10 aprile 2025 relativi al proc. connesso RG 2776/2025, ove si era proceduto, rispettivamente, all'audizione del ricorrente ed all'escussione, in qualità di testimoni, della sorella del ricorrente, (nata il [...] a [...] e residente a Genova Corigliano, vico San Testimone_1 l ELo, (nato in [...] il [...] e residente a Testimone_2 Genova Pegli, via Ungaretti In sede di audizione il ricorrente, che ha sostenuto l'esame in italiano, in ordine al suo trasferimento in Italia ed agli anni qui successivamente trascorsi prima che iniziasse a delinquere ha dichiarato quanto segue:
“D. quando sei arrivato in Italia, con chi sei venuto? Tuo padre ti ricordi da quanti anni viveva a Genova? R sono arrivato ad ottobre 1999 con mia sorella e mia zia sorella di mia Pt_2 Persona_2 mamma;
a Genova c'erano già mio padre ed il llo maggio , mio padre era _1 arrivato verso la fine degli anni 80 mentre mio ELo lo ha raggi o aveva 16 anni, 28 anni fa;
mia madre era mancata in RO nel 1999, prima che partissimo;
io sono partito con mia zia dopo avere avuto i documenti necessari per potere viaggiare con lei fino in Italia D tua zia è rientrata in RO? R no, si era sposata con mio padre in RO, pochi mesi dopo che mia mamma era mancata D Era rimasto qualcuno della tua famiglia in RO, ad esempio ELi o sorelle? con voi a Genova chi viveva? R no. Abitavamo tutti insieme in via Pellegrini a Sampierdarena;
D hai altri ELi oltre e , Pt_2 _1 Per_ R si, ci sono i figli che re n mia zia che sono , nata il [...] e Per_3 nato il [...]; D da quando sei arrivato in che occasioni siete tornati in RO? C'erano lì i tuoi nonni? R si c'erano i nonni materni che vivevano in campagna ed andavamo a trovarli circa una volta ogni due anni, durante l'estate; sono mancati entrambi;
mia nonna è mancata dopo il nonno, nel 2014 D quando è l'ultima volta che sei andato in RO? R sono andato nel 2010 a trovare i parenti (mia nonna ha avuto 10 figli e mia nonna paterna 11) D che rapporti hai mantenuto con i parenti che hai ancora in RO? Zii e cugini? R nessuno D dopo le medie a Voltri, terminate nel 2005, a 14 anni, che scuola hai fatto? Ti sei diplomato, in che anno? Dove era la scuola? R ho fatto l'Enaip ad Alessandria solo per due anni, con indirizzo alberghiero, ma non ho terminato e quindi non ho avuto il diploma;
D come mai ad Alessandria? R perché ero a vivere in una Comunità a seguito di problemi familiari che c'erano stati in conseguenza del matrimonio di mio padre con mia zia;
io stesso avevo chiesto di essere mandato in Comunità perché a casa stavo male e capitava anche che mi allontanassi da casa D come mai non hai terminato la scuola? R sono stato spostato dalla Comunità di Novi Ligure, , a Genova alla Coop la Salle, Per_5 al , che mi ha fatto fare un corso di formazi voro;
così ho iniziato un tirocinio Parte_4 p ria di Vico Palla;
lì ho lavorato quasi tre anni e poi mi hanno licenziato D ho letto che il licenziamento è avvenuto per giustificato motivo soggettivo, cosa avevi fatto? R nulla, ricordo che ero stato in vacanza in RO ed al rientro, a settembre, avevo ripreso il lavoro e che poi non mi hanno rinnovato il contratto;
in effetti può essere che avessi accumulato dei ritardi D quando sei uscito dalla Cooperativa? R a 16/17 anni, quando sono andato a lavorare all'osteria di vico Palla, sono andato a vivere da mio ELo a Certosa, in via Egisto Bezzi 2/14; eravamo solo noi due;
mio ELo _1 già lavorav tieri, dove lavora ancora ora;
D fino a quando sei stato a vivere con lui?
4 R fino al 2012, poi ho cominciato a vivere in giro, un po' con amici, perlopiù a Genova…”. Richiesto di precisare eventuali problemi di tossicodipendenza ed i comportamenti delittuosi a lui ascritti (e per cui ha riportato le condanne risultanti dal casellario giudiziale e sopra riportate) ha poi così proseguito:
“D hai avuto problemi di tossicodipendenza? Quando hai iniziato a consumare sostante stupefacenti? Hai fatto dei percorsi al SERT? R ho iniziato a consumare hashish e marijuana da quando avevo circa 17/18 anni, ne consumavo con gli amici, al massimo 3 in un giorno e non tutti i giorni;
ho smesso da quando sono stato in carcere a Marassi, dal febbraio 2017; D hai fatto dei percorsi all'interno del Carcere per la disintossicazione? R no, non ho dovuto nemmeno prendere dei farmaci, anche perché all'ingresso ti fanno degli esami per rilevare la tossicodipendenza e non era risultato nulla D come ti procuravi il denaro? R all'epoca un pochino spacciavo, prima del 2017, soprattutto marijuana D ora parliamo delle condanne che hai subito. Nel 2012 di che tipo di droga si trattava? Dove ti hanno fermato? Con che quantità? R era hashish e mi pare fossero 5 grammi;
mi hanno fermato in Centro storico a Sarzana mentre spacciavo, in fragranza;
mi hanno fatto un processo per direttissima, all'epoca vivevo ancora a Certosa con mio ELo D E nel 2016? Dove ti hanno fermato? Con che quantità? Controparte_4 R era sempre o hashish o marijuana;
potevo essere ai Giardini Luzzati o dal Museo Chiossone, nel parco di Villetta di Negro, non mi ricordo;
all'epoca vivevo da amici… D era stato tuo ELo a mandarti via da casa dopo i tuoi fatti? R no, sono andato via io di mia spontanea volontà; mio ELo dopo l'arresto mi ha sgridato parecchio;
si comporta da sempre come ELo maggiore e mi sgridava parecchio quando facevo qualcosa di male D mi puoi raccontare le circostanze della rapina con lesioni che hai commesso nell'ottobre 2016, con chi eri, cosa hai fatto? R era il portafoglio di un ragazzo che non conoscevo, ero per strada insieme ad una compagnia abbastanza brutta, di sudamericani, che all'epoca frequentavo;
questo ragazzo mi ha insultato perché gli avevo chiesto una sigaretta… e quindi ci siamo picchiati;
io allora, per sfregio, gli ho portato via il portafoglio;
D sei stato in Carcere prima del 28.2.2017? R no D dove abitavi quando ti hanno concesso la detenzione domiciliare il 3.5.2019? chi abitava con te? Come ti mantenevi? R sono andato a stare da mia zia, la moglie di mio padre, in via Novella al CEP di Voltri, mio padre all'epoca era stato ricoverato in una Casa di riposo a seguito di un ictus che gli era venuto intorno al 2015/2016; mio padre è mancato per CO nel 2020; Sono stato da mia zia in detenzione domiciliare per un anno circa;
con noi c'erano anche i figli di mia zia e mio padre;
poi ho proseguito la detenzione domiciliare nella Comunità Ancora di Varazze;
ho chiesto io di essere spostato perché si creavano un po' di tensioni in casa, lei si era mostrata disponibile ad accogliermi mentre ero a Marassi ma non si aspettava che venissero sempre i CC in casa a controllarmi e questa cosa ha fatto sì che decidessi di spostarmi;
D ma avevi allora ricucito i rapporti con tua zia? R si ma questo ancora da minorenne, mentre ero in Comunità, sia lei che mio padre volevano che tornassi a casa con loro ma io non l'ho voluto perché volevo continuare la scuola dell'Enaip D avevi dei permessi per uscire quando eri in detenzione domiciliare? Hai ripreso a consumare droghe leggere? R avevo i permessi solo per andare a trovare papà e no, non ho ripreso a consumare nulla, stavo in casa, prima ero da mia zia e poi nella comunità dell'Ancora. D avevi già scontato più di due anni in carcere (dal 28.2.2017 al 2.5.2019) ed eri in detenzione a casa da quasi un anno, sei evaso il 23.2.2020 per commettere dei furti a Varazze, di notte… che cosa avete rubato? Con chi eri?
5 R ero alloggiato in una struttura dell'Ancora, a Varazze, in un albergo dove c'era un educatore: loro mi avevano dato fiducia e non mi controllavano e veniva ogni tanto un carabiniere a controllare. Così di fatto potevo approfittarne per uscire la sera qualche volta e così ho conosciuto , che abitava lì vicino ed andavamo da lui con altri ragazzi a fare bisboccia;
lui Per_6 una sera va da bere e così ha pensato bene di procurarsene andando a spaccare delle vetrine e rubare varie cose fra cui bottiglie di vino;
io ero rimasto a casa sua con altri amici;
quando era rientrato con il bottino, io avevo preso una borsa e delle bottiglie e qualcosa Per_6 di altr le ero portati in stanza nella Comunità. Il giorno dopo me le hanno trovato in stanza i CC”. In ultimo, relativamente ai legami familiari presenti a Genova ed al periodo successivo alla sua avvenuta incarcerazione presso il Carcere di Genova Marassi, avvenuto in data 28.2.20217, ha così risposto:
“D. chi abita della tua famiglia a Genova? R. ad oggi vivo da mia sorella in vico San Gaetano 2/2; sono con lei da circa un anno;
con noi c'è anche suo marito, connazionale, ed i miei due nipoti, maschio e femmina;
mia sorella ha un permesso di soggiorno di lungo periodo;
ora è disoccupata;
mio cognato lavora per la Aster;
le mie nipotine hanno 11 il grande e 8 anni la piccola. Mio ELo vive con sua _1 moglie, cittadina marocchina;
mio ELo ha avuto la cittadinanza i il lungo periodo in cui ha vissuto qui;
anche mia sorella l'aveva chiesta ma poi, visti i tempi lunghi, ha rinunciato. Anche mio padre aveva la cittadinanza italiana e mia zia ed i loro figli sono tutti cittadini italiani D che rapporto hai con tuo cognato e le nipoti? R buono, magari vado con il più grande a giocare a pallone D quando sei uscito da Marassi dove sei andato a vivere? R prima da mia zia e poi mi sono spostato da mio ELo;
me ne sono dovuto andare da casa sua perché, vivendo in una casa popolare assegnata dal non poteva darmi ospitalità, in CP_5 quanto sono privo di permesso di soggiorno D in che carcere eri a scontare la tua pena? Chi ti veniva a trovare? Sentivi qualcuno al telefono dei tuoi familiari? In altri termini hai mantenuto i rapporti con loro e erano cessati? Per quale motivo? R Ero a Marassi e mi venivano a trovare tutti, mia zia, mia sorella, mio ELo ed anche i ELi unilaterali, i miei nipoti ed anche la mia ex fidanzata;
li sentivo anche al telefono D che atteggiamento ha avuto la tua famiglia con te da quando hai iniziato ad avere problemi con la giustizia italiana? R non si sono allontanati al contrario, si sono avvicinati a me per cercare di aiutarmi e farmi recuperare;
per la nostra cultura è così, se una persona ha delle difficoltà interviene tutta la famiglia a sostenerlo D mi racconti cosa hai fatto da quando sei stato liberato? Come ti sei mantenuto quando non hai lavorato? Come trascorrevi le tue giornate? R mi hanno aiutato tutti i parenti e poi ho iniziato a lavorare in nero, come muratore D come hai trovato il lavoro di manovale con Opera Costruzioni a dicembre 2023? Chi ti ha aiutato a trovarlo? Dove lavoravi? R l'ho conosciuto tramite la persona per cui lavoravo in nero;
il titolare della società Opera si chiama ED PE, è albanese ed ha voluto aiutarmi assumendomi quando gli ho raccontato la mia storia ed i miei trascorsi;
la ditta ha sede a Santa Margherita ed io ho lavorato in cantieri a Rapallo, Santa Margherita, San Lorenzo ed anche nei suoi terreni a San Maurizio dei Monti, fraz. Rapallo D Come mai non ti ha rinnovato il contratto a novembre 2024? R ho ancora lavorato per qualche mese con lui ma non in regola, e poi ho iniziato a lavorare per un altro impresario e sono in prova da un mesetto;
la ditta è a Ruta di Camogli ed io sto lavorando in un cantiere a Santa Margherita, stiamo rifacendo le tegole dei tetti;
il titolare si sta occupando delle pratiche burocratiche per assumermi in regola Si dà atto che il ricorrente rammostra un foglio manoscritto a firma di , titolare Testimone_3 della Artigiana Arata geom. Stefano, senza data, rela onibilità CP_3 all'ass
6 D come l'hai conosciuto questo imprenditore? R tramite un sindacalista della CISL a cui mi sono rivolto per cercare lavoro;
sono andato nell'ufficio a Rapallo;
sto prendendo la NASPI da gennaio 2025, prendo circa 500,00 euro D ho visto che hai firmato un patto di servizio a febbraio 2025, ti hanno già proposto qualcosa? R si mi hanno proposto un corso di piccole manutenzioni e costruzione muretti a secco e dovrei iniziare il 14.4.2025 fino al 26.6.2025 D che rapporti hai con tuo ELo maggiore? Ogni quanto vi sentite? Vi vedete? Dove? R mio ELo l'ho visto domenica scorsa;
siamo andati tutti a casa sua;
spesso mi invita a cena da loro, magari due o tre volte al mese;
D con che mezzi ti muovi per andare a lavorare o per muoverti sul territorio? R ho l'abbonamento mensile del treno D hai la patente? Una macchina? R no;
ho il monopattino che tengo da mia sorella D frequenti una palestra? R ho fatto l'abbonamento annuale al Fit Active ma il 5 marzo è scaduto, è in piazza Dante;
andavo da solo D frequenti una moschea? R no D come trascorri il tempo libero? R ne ho poco, quello che ho sto a casa, con i nipotini, anche nel we se c'è da lavorare vado”. La sorella maggiore sentita come teste all'udienza del 10.4.2025, ha confermato ed Pt_2 anche meglio precisato tanze del loro trasferimento in Italia, il clima familiare vissuto da bambini ed adolescenti nella casa paterna e la decisione del ricorrente di lasciare la famiglia per andare a vivere in una Comunità per minori. Più nel dettaglio, ha raccontato di essersi trasferita a vivere a Genova, ricongiungendosi con il padre, verso la fine del 2000, insieme al ELo ed alla zia sorella Pt_1 Persona_2 della loro mamma (da poco deceduta), e nuova ro padre, g sorella
, e che a casa del padre già si fosse trasferito, da qualche anno, il loro ELo maggiore Per_7
mentre, in RO, erano rimasti a vivere solo i nonni (poi deceduti) e degli zii. Ha _1 to di essere rientrata in RO, con tutta la famiglia, solo 2 o 3 volte nel corso di tutti questi anni e che il ELo vi si fosse recato, da solo, ancora una volta, nel Pt_1 periodo in cui lavorava nella tratt alla (fra il 2008 ed il 2010, v. C/2 storico). Alla richiesta di spiegare alla Giudice per quale motivo il ELo minore si fosse trasferito a vivere in Piemonte, con molta sofferenza ha così risposto:
“D mi sai spiegare perché tuo EL ha fatta l'Enaip ad Alessandria? Pt_1 R per quello che mi ricordo lui era in D si, ma come mai era in Comunità? R la storia è complicata ed anche molto dolorosa (a questo punto la teste si commuove e comincia a piangere) Il fatto è che quando mia madre è mancata, in RO, mio padre stava preparando i documenti per farci venire tutti a stare con lui a Genova;
a quel punto lui, non sapendo come fare per poterci crescere al meglio, ha pensato di sposare nostra zia;
ce lo ha detto dopo che l'aveva fatto e noi figli siamo rimasti tutti molto turbati;
già nel periodo in cui noi siamo rimasti con lei a Casablanca, prima di arrivare qui, lei era molto severa ed autoritaria, non sapeva prenderci, noi eravamo ancora piccoli;
e la situazione è continuata così ed anzi peggio anche una volta venuti a vivere tutti insieme a Genova;
ogni giorno c'erano discussioni e litigate fra mio padre e lei perché mia zia si lamentava sempre con lui di ogni cosa che facevamo e ci dava sempre delle colpe;
spesso anche ci picchiava;
lei gli diceva sempre che doveva scegliere fra lei e noi ma mio padre rispondeva dicendo che noi eravamo i suoi figli e che l'aveva sposata anche perché ci crescesse. Insomma, il clima in casa era terribile e ad un certo punto mio padre aveva anche perso il lavoro ed il Comune ci aveva assegnato una casa dove vivere, al CEP. Con l'aggiunta dei problemi economici la situazione è diventata anche peggio e che Pt_1 era il più piccolo e che risentiva di più di questo clima e ci stava male, aveva non
7 andare a scuola e a frequentare altri ragazzi del CEP;
lì c'erano persone per bene ed altre che non lo erano e lui purtroppo ha cominciato a frequentare cattive compagnie. Ad un certo punto sono anche intervenuti i SS ed è stato proprio mio ELo a chiedere loro di essere messo in Comunità perché non sopportava più la situazione che si viveva in casa;
fra l'altro mia zia lo rimproverava continuamente per le compagnie che frequentava ed era anche molto manesca, volavano botte. Mio padre era una persona dolce, lo amavamo tutti, purtroppo la moglie con il passare degli anni lo ha influenzato e a un certo punto anche lui ascoltava tutti i rimproveri e le brutte cose che mia zia diceva contro di noi. Io ero contenta per mio ELo che era stato portato dal Giudice ed aveva avuto il coraggio di scegliere la Comunità perché era una vita davvero durissima stare con mia zia. Mia zia ha provato continuamente a mandare via di casa anche me e mio ELo maggiore;
me lo diceva continuamente” Ha poi continuato narrando che il ELo avesse iniziato a fare uso di hashish e marijuana quando abitavano al CEP, ed anche a bere alcool, e che, dopo l'inizio dei suoi problemi giudiziari, tutta la famiglia dapprima ci fosse rimasta male, in quanto nessuno di loro aveva mai avuto problemi con la giustizia, ma che non lo avessero mai lasciato solo, al contrario andando tutti a trovarlo in carcere, non solo lei ed ma anche i suoi figli, la zia ed i ELi _1 Per_ unilaterali e che lo sentivano telefono e che provvedevano, durante le Per_7 loro visite arg nto gli potesse occorrere durante la carcerazione. Ha poi dichiarato che, dopo la sua scarcerazione, , dopo essere stato per un periodo a vivere dal ELo Pt_1
e dalla cognata, si ta a casa sua, dove vivono anche suo marito ed i figli _1 e (“adesso mio ELo vive da me ed ha anche l'ospitalità da me;
sono quasi Per_8 Per_9 e me;
subito quando è uscito da Marassi è andato da mio EL _1 e poi è venuto da me;
era stato a casa mia anche prima, quando abitavo a Pr e venisse arrestato”); che si mantenga lavorando come muratore, spesso in regola e per certi periodi non in regola, essendo comunque ospite da lei;
che loro tre ELi abbiano mantenuto, fra tutti, un legame stretto, sia vedendosi tutti insieme che sentendosi comunque spesso al telefono (“D ogni quanto vi frequentate fra voi ELi? R noi tre abbiamo un rapporto stretto;
se per un po' non ci vediamo comunque ci sentiamo spesso;
ad esempio, abbiamo festeggiato tutti insieme la festa della fine del
, il 30 marzo, siamo andati tutti da mio ELo a casa sua a Pegli 2”) ed _10 _1 e abbia un buon rapporto anche con ed i suoi figli, con cui nel Pt_1 tempo liber li aiuta a fare i compiti (“D: che rapporto ha con tuo marito e con i tuoi figli? R ha un buon rapporto;
qualche volta gioca con loro ed anche li aiuta a fare i compiti;
noi ci vogliamo bene e con quello che ha passato sono contenta di poterlo aiutare;
l'importante è che ci sia rispetto delle regole”). Infine, dalle dichiarazioni rese dal ELo maggiore , è risultato confermato il quadro _1 complessivo già delineato dai ELi, che la situ iliare vissuta da loro figli fosse
“pesantissima” e che i rapporti fra loro fossero stati sempre mantenuti, anche durante la detenzione carceraria del ricorrente (“quando era a Marassi andavo a trovarlo ogni weekend;
gli portavo le cose che gli servivano e che mi chiedeva”) come all'attualità (“D.ogni quanto frequenti tuo ELo? R ogni tanto ci vediamo la domenica, poi le feste le passiamo insieme tutti e tre i ELi e comunque lo sento al telefono”). Con ordinanza riservata del 19.4.2025 la GI, concessa la sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, ha fissato la successiva udienza del 24.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, ove, presenti entrambe le parti, all'esito della discussione, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). L'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23, entrato in vigore l'11 marzo 2023 (conv. dalla L. 50/23 entrata in vigore il 6.5.2023), ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione. Il ricorrente ha formulato istanza di protezione speciale in data 16.3.2023 (benché formalizzata in Questura in data 22.6.2023) e deve pertanto trovare applicazione tale nuova normativa, alla
8 luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dello stesso art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2). I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni). La norma indicava poi i noti quattro indici1 - elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa2 - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare. Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa3. Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023). Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10, alla salute art. 32, alla parità, art. 3, alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare. Sulla medesima scia si collocano le prime pronunce della Suprema Corte in relazione a diverse fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI. La Suprema Corte, in una
9 recente pronuncia, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998 (…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (v. Prima Sezione civile, n. 28162/2023). In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. UU, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali, o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica di presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23). Va pertanto valutato il concetto di vulnerabilità che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogene (cfr. Cass.Civ.sez.I n.4455/18, Cass.Civ.SSUU 29459/19, 29460/19, 29461/19), essendo necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della
10 partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (come già in passato, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa). Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto in esame. Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto dell'intensità dei legami familiari sociali Cont e culturali del ricorrente sul territorio italiano, protetti a mente dell'art. 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Dai documenti prodotti dal ricorrente e da quanto emerso dalle prove orali risulta che il signor sia giunto in Italia all'età di soli otto anni, a seguito del decesso della madre, Pt_1 te alla sorella ed alla zia materna (nel frattempo divenuta coniuge del padre Pt_2 del ricorrente), per rico si con il padre ed il ELo , già regolari sul territorio _1 e residenti a [...], e che da allora abbia sempre vissuto sul territorio nazionale. Risulta inoltre che egli, in Italia, abbia compiuto tutti gli studi scolastici dalla scuola primaria alle superiori e che, a Genova, abbia tutta la propria famiglia e, in particolare, il ELo _1 (che ha acquisito la cittadinanza italiana) e la sorella titolare di permesso di i Pt_3 Per_ lunga periodo, con i quali ha intensi legami affettivi, ELi unilaterali e figli Per_7 del padre e della zia materna tutti cittadini italiani, mentre il pa ec . Persona_2 L'intensità dei legami affettivi ratelli è stata confermata dalle dichiarazioni rese da e che, con notevole partecipazione emotiva, hanno ripercorso non solo Pt_2 _1 a p nte drammatica trascorsa da tutti loro (ed in particolare dal più piccolo di loro, a causa della convivenza e del comportamento autoritario, ostruzionistico, Pt_1 disaff anche manesco agito dalla zia nei loro confronti, ma anche la loro particolare vicinanza al ricorrente che, proprio a causa della dolorosa situazione familiare, aveva chiesto ed ottenuto, dai Servizi Sociali, di essere inserito in una Comunità per minori in Piemonte, dopo avere cominciato a frequentare cattive compagnie al CEP, ove viveva la famiglia, ed a consumare hashish e marijuana. Inoltre, entrambi hanno continuato a fornire il loro sostegno, sia affettivo che morale e materiale, non solo nel periodo in cui il ricorrente ha cominciato a delinquere, riportando tutte le gravi condanne per i reati sopraindicati, ma, soprattutto, durante il periodo da lui trascorso in detenzione, in espiazione del cumulo delle pene, e dal momento della sua scarcerazione, offrendogli ospitalità presso di loro, comprensione ed aiuto. Ed infatti risulta che espiata integralmente la propria pena il 30.8.2021, dopo un Pt_1 periodo di ospitalità p tello, si sia trasferito a vivere dalla sorella a Genova, in Pt_2 vico San Gaetano 2/2, nell'appartamento di proprietà della predetta, c nato e i due nipoti e ed abbia iniziato a lavorare, dopo lo svolgimento di un corso di Per_8 Per_9 forma io er un'impresa edile, con contratti a tempo determinato full time, quale manovale, dal 5.12.2023 al 4.3.2024 e dal 3.6.2024 al 30.11.2024 (percependo con stipendio netto pari a circa euro 1.500,00 al mese) e, per il restante periodo, non regolarizzato, risultando ad oggi privo di regolare permesso di soggiorno;
lo stesso risulta anche avere sottoscritto un Patto di servizio personalizzato con il C.P.I. Genova Ponente, in data 18.2.2025 al fine di partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro. Nel caso in esame, come sopra riportato, risulta che il ricorrente, ancora bambino, dopo la morte della madre con cui era rimasto a vivere in RO, si sia trasferito, unitamente alla sorella a vivere in Italia, per ricongiungersi al proprio padre ed al ELo, e qui, da Pt_2 allora, mpre vissuto, non avendo più mantenuto con il proprio Paese alcun effettivo legame. Se è indubbio che durante la sua vita, trascorsa in Italia, lo stesso abbia commesso plurimi reati, sia in materia di stupefacenti, che contro la persona, al fine di valutare in concreto la
11 sua attuale pericolosità sociale va valutata, in primis, la condotta tenuta dopo l'espiazione integrale della pena, e, nel caso di specie, risulta, da tutte le informative acquisite, che il ricorrente, nel corso di questi anni, abbia serbato un comportamento rispettoso delle norme del vivere civile, si sia adoperato per il reinserimento nel mondo del lavoro e, più in generale, per il proprio reinserimento sociale, fortemente supportato, in tale recupero, dal sostegno morale e materiale del ELo e della sorella, presso cui si è trasferito a vivere. E' emerso inoltre che abbia solidi legami non solo familiari ma anche culturali e sociali in Pt_1 Italia, ove o, ove ha frequentato la scuola ed ove ha tutti i propri affetti, non avendone, al contrario, mantenuto nessuno nel Paese di origine, da cui si è allontanato nel lontano 2000, all'età di otto anni, tornandovi solo per brevi periodi (in due o tre occasioni, l'ultima delle quali risalente al 2010, in visita ai nonni, nel frattempo deceduti). Senza in alcun modo giustificare la brutta china presa da a ridosso della maggiore Pt_1 età e le ripetute condotte antigiuridiche tenute dal rico stesse vanno comunque inserite nel quadro familiare, come pacificamente emerso dalle dichiarazioni dei testi, risultato
“tossico” e fortemente disturbante in una fase fondamentale della propria crescita, corrispondente al periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. In ordine al concetto di pericolosità sociale la Suprema Corte ha in più occasioni affermato il principio secondo il quale “la valutazione relativa alla sussistenza della pericolosità sociale dello straniero non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali ma dove compiere il suo esame in base a un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale” (v. Cass. 21.12.2020 n. 29148; Cass 31.7.2019 n. 20692 relativa ad un'espulsione disposta sulla base dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2 lett. c) TUI). È stato quindi ravvisato un principio generale in forza del quale ogni qualvolta il legislatore preveda che lo straniero socialmente pericoloso non possa entrare, soggiornare o rimanere sul territorio nazionale, la sussistenza del requisito della pericolosità vada accertata in concreto ed all'attualità, anche quando la norma individui specifiche condotte o precedenti che il legislatore abbia ritenuto indicativi ai fini del giudizio di pericolosità (v. Cass. Civile, Sez. 1, del 3.9.2021 n. 23930). Ed ancora, più recentemente, la Suprema Corte, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha ribadito il suddetto principio stabilendo che: “In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l.n.113/2018, conv. in l. n.132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art.4, comma 3, d. lgs.n.286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale 29 del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (tra le altre, da ultimo Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023)” (Cass. Civile, Sez. 1, del 2.8.2023 n. 23597/2023). Applicando detti principi al caso in esame il Collegio non ritiene che le condotte criminose agite dal ricorrente, certamente riprovevoli, l'ultima delle quali commessa oltre 5 anni fa, e in relazioni alle quali, si ripete, ha integralmente espiato la pena irrogata, possano valutarsi, di per sé, quale indice di pericolosità sociale, ovvero che il ricorrente costituisca attualmente ed in concreto una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, considerato, a fronte di ciò, il fortissimo radicamento personale, familiare e sociale con il Paese che lo ospita, fin da quando era ancora un bambino, ed il positivo percorso avviato sul territorio nazionale (con serie prospettive, in presenza di un regolare titolo di soggiorno, di essere assunto in regola, come da dichiarazione di disponibilità all'assunzione esibita all'udienza del 4.4.2025) dalla sua avvenuta scarcerazione, anche grazie al supporto familiare.
12 In altri termini, in queste circostanze non si ritengono ostativi i reati commessi ed accertati in via definitiva in ragione dell'avvenuta espiazione della pena, dell'assenza di successive segnalazioni di rilievo penale o che possano destare allarme sociale (v. certificato dei carichi pendenti ed il certificato rilasciato ex art 335 c.p.p.), e ritenuti detti reati controbilanciati oltre che dal verificato solido radicamento familiare, sociale e culturale con il territorio italiano anche dal successivo favorevole percorso di riscatto che ha visto - e che vede - il ricorrente impegnato in attività lecite e dignitose ed integrato nel contesto territoriale in cui vive, sia dal punto di vista familiare che culturale. Va in ultimo anche considerato, effettuando una valutazione comparativa, che il ricorrente, ad oggi, ove dovesse rientrare in RO, si troverebbe in un Paese da cui manca da 25 anni e con il quale non ha mantenuto alcun legame, né affettivo né culturale, risultandone
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Inoltre, anche le condizioni del Paese di origine assumono rilevanza, considerato che, in caso di rimpatrio, il ricorrente verrebbe rimpatriato in un contesto, quello marocchino, da cui risulta essere stato sradicato all'età di soli otto anni, ed ove, più che verosimilmente non riuscirebbe a reinserirsi, anche in considerazione della situazione del RO, economicamente vulnerabile anche prima del terremoto. Secondo ISPI4 sono l'inflazione e l'aumento del costo della vita le principali minacce all'equilibrio sociale del Paese. Secondo le stime della Banca centrale marocchina il tasso d'inflazione dovrebbe assestarsi al 4,7%. Nel mese di aprile 2022, l'Haut Commissariat au Plan ha registrato rispetto al mese precedente un aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari e non alimentari, rispettivamente del 3% e dello 0,9%. L'aumento complessivo rispetto al mese di aprile 2021 è pari al 5,9% (+9,1% per i beni alimentari e +3,7% per i beni non alimentari). Un'ondata di proteste e sit-in contro il si è sviluppata a ridosso dell'anniversario delle CP_7 proteste del 20 febbraio, data simbolo imento di contestazione del 2011, e si è diffusa in una cinquantina di città. Inoltre, nel mese di marzo, gli operatori del settore del trasporto su strada hanno intrapreso alcuni giorni di sciopero. L'aumento del prezzo dei carburanti ha anche ravvivato le accuse di conflitto di interessi nei confronti del Primo Ministro, , Controparte_8 azionista principale del gruppo Afriquia, leader nella distribuzione di idrocarburi6. Il governo ha affrontato il malcontento con una serie di misure ad-hoc. A metà febbraio, sono stati stanziati circa 10 miliardi di dirham (936 milioni di euro) a sostegno del settore agricolo e i cittadini sono stati rassicurati sul mantenimento dei sussidi alimentari. A marzo, sono stati allocati circa 200 milioni di euro a supporto del settore dei trasporti stradali7. A fine aprile 2022 il governo e i principali sindacati hanno firmato un “accordo sociale” che prevede l'aumento del salario minimo sia nel settore pubblico sia in quello privato entro i prossimi due anni8. Aumentano anche gli assegni familiari per il quarto, il quinto e il sesto figlio. Anche grazie a queste misure, le dimostrazioni di malcontento popolare registratesi a febbraio si sono progressivamente attenuate e il Paese ha superato indenne una fase cruciale come quella del che molti _11 osservatori vedevano come potenzialmente esplosiva in conseguenza del t aumento dei consumi alimentari. Ma con il protrarsi della guerra in Ucraina, il tema della vulnerabilità alimentare ed energetica del Paese e le politiche per affrontarle acquisiscono una rinnovata centralità.
13 Quanto allo spettro dell'insicurezza alimentare, secondo la FAO, il 28% della popolazione marocchina si trova in una situazione di insicurezza alimentare grave o moderata9. Nel 2022 il Paese ha patito l'impatto del combinato disposto fra inflazione alimentare globale e calo della produzione agricola locale dovuta all'eccezionale ondata di siccità che ha colpito il RO nei primi mesi del 2022. Il settore agricolo è il principale dell'economia marocchina e vale circa il 14% del Pil. Il Paese importa circa la metà del proprio fabbisogno in cereali ma, rispetto a vicini della regione, è meno esposto all'interruzione dell'approvvigionamento di grano dalla regione del Mar ER (solo il 20% del grano importato proviene dalla Russia e dall'Ucraina, i principali fornitori sono invece Francia e Canada). L'impatto della siccità di gennaio avrà conseguenze significative sulla produzione di cereali (per il 2022 la raccolta cerealicola dovrebbe essere inferiore del 69% rispetto a quella del 2021) e si rifletterà pertanto sul volume di importazioni necessarie a soddisfare la domanda interna. Il RO negli ultimi anni sta vivendo una serie di gravi crisi idriche, per questo il governo ha avviato da alcuni anni il progetto per un nuovo piano di approvvigionamento idrico, progetto che è un po' in ritardo nella sua attuazione concreta: solo dopo gennaio 2024 si è deciso che verrà rilasciato uno stanziamento di 14 miliardi di dollari del programma nazionale di fornitura di acqua potabile e irrigazione (PNAEPI 2020-2027)10. Secondo , attuale ministro delle Tes_4 attrezzature e dell'acqua, infatti nel periodo da settembr età gennaio 2024, il RO ha registrato un deficit di precipitazioni del 70% rispetto alla media. Ad esempio, il tasso di riempimento delle dighe si attesta al 23,2%, in calo rispetto al 31,5% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Di fronte a questa situazione, il re ha _13 sottolineato l'importanza di accelerare i progetti a medio termine. Sono ini la costruzione di una nuova stazione di desalinizzazione dell'acqua di mare nella regione di Dakhla. Con un valore di 250 milioni di dollari, questa installazione dovrebbe essere operativa entro giugno 2025 e fornire acqua potabile alla città di Dakhla e ai suoi dintorni. Allo stesso tempo, verranno accelerati i progetti previsti con impatto a medio termine, in particolare le dighe attualmente in costruzione, l'interconnessione tra i bacini di Sebou, Bouregreg e Oum Rabia, il programma nazionale di stazioni di dissalazione dell'acqua di mare, il programma per il riutilizzo delle acque reflue depurate, programma di risparmio idrico a livello di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e reti di irrigazione. Il regno del RO è uno dei Paesi al mondo più colpiti dallo “stress idrico”. Si tratta di una realtà che si ripercuote su diversi settori dell'economia nazionale, in particolare sul settore agricolo, che resta il maggior consumatore di acqua all'interno del Regno. Per le riforme connesse all'approvvigionamento idrico attraverso il nuovo piano sono iniziate delle contestazioni e manifestazioni in alcune aree del paese11. A marzo 2024, dei leader regionali e locali del RO orientale si sono incontrati con residenti e gruppi della società civile dopo mesi di proteste per le difficoltà di accesso all'acqua e il piano di gestione dell'acqua che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno 2024. In particolare, migliaia di persone nella città di Figuig hanno smesso di pagare le bollette dell'acqua e sono scese in piazza da novembre per protestare contro la decisione municipale di trasferire la gestione dell'acqua potabile dalla città a un'agenzia multiservizi regionale12. I residenti temono che i cambiamenti politici possano mettere a repentaglio i loro mezzi di sussistenza e, di conseguenza, il futuro della comunità. Figuig fa affidamento interamente su una falda acquifera sotterranea per l'acqua potabile e per l'irrigazione che scorre attraverso un tradizionale sistema di canali risalente a secoli fa. Sebbene provengano entrambi dalla stessa fonte, la nuova politica si applica solo all'acqua potabile. La rabbia era già cresciuta a febbraio quando il leader del movimento era stato arrestato per aver minacciato il pacha, ha detto suo Persona_14 ELo e co Una corte d'appello lo ha condannato a otto mesi Controparte_9
14 di reclusione per incitamento, insulto a un funzionario e partecipazione a un raduno non autorizzato. Il piano contestato fa parte del “Programma nazionale di approvvigionamento di acqua potabile e irrigazione” del RO del 2020- 2027 per costruire infrastrutture, semplificare la gestione dell'acqua e conservare le risorse idriche mentre il paese è alle prese con il cambiamento climatico, la siccità e il deprezzamento delle acque sotterranee. Le preoccupazioni circa l'accessibilità economica si concentrano su disposizioni che consentono investimenti limitati nel settore privato, nonostante le rassicurazioni delle autorità sul fatto che le riforme non porteranno ad aumenti dei prezzi o privatizzazioni. Il comune ha affermato in una dichiarazione di gennaio su Facebook13 che le riforme espanderebbero le “risorse limitate” del sistema attuale, che fa affidamento sull'assistenza esterna dello Stato per aggiornare le infrastrutture idriche, compresi gli impianti di trattamento. Anche se le proteste si sono limitate a una piccola città in una delle quattro regioni in cui il RO ha introdotto questa politica, il paese alla fine vuole espandere le riforme a ciascuna delle sue 12 regioni ed ha iniziato ad attuarli, anche nella regione orientale, l'anno scorso14. Per quanto riguarda gli esiti del terremoto sulla popolazione del RO in generale si evidenzia come la crisi economica sia aumentata nelle aree colpite, in quanto si è sommata alle difficoltà per i ritardi dalla liberazione dalle macerie e nella ricostruzione. Secondo una commissione istituita dal re in seguito al terremoto, sono stati stanziati pagamenti mensili di 2.500 dirham (250 dollari) a ogni famiglia colpita dal sisma. Per ogni famiglia la cui casa è stata danneggiata o distrutta, sarebbero disponibili fino a 140.000 dirham (14.000 dollari) per la
[... ricostruzione. Tuttavia, la popolazione intervistata da diverse testate giornalistiche, fra queste
, riferisce di ritardi e difficoltà nell'accesso concreto agli aiuti proclamati dal re _15 15. I dati del governo marocchino della fine di gennaio 2024 indicano che circa 57.600 famiglie avevano ricevuto i pagamenti mensili, con oltre 44.000 famiglie che avevano avuto accesso agli aiuti per la ricostruzione. I media locali hanno riferito che centinaia di persone provenienti dalle zone a sud di Marrakesh, nella provincia di Taroudant, e dalla città di Talat Nyacoub, hanno manifestato da gennaio contro i ritardi nei pagamenti e negli aiuti per la ricostruzione. Il governo marocchino ha affermato che alcune richieste sono state respinte perché i residenti non vivevano nelle zone colpite al momento del terremoto o perché le loro case erano ancora abitabili16. Anche se moderatamente colpita dal terremoto, CP_11 presenta ad oggi ancora una vasta gamma di danni. I quartieri storici della città ha notevoli danni strutturali, mettendo a repentaglio il suo inestimabile patrimonio culturale. Sono in corso sforzi di collaborazione tra le autorità locali e l'UNESCO per valutare e intraprendere iniziative di restauro per preservare il patrimonio storico della città. Nonostante questi contrattempi, la maggior parte delle infrastrutture municipali di rimane operativa. Il CP_11 bilancio umano a ammonta a circa dieci vittime. Vo li e internazionali si CP_11 sono mobilitati p e sostenere la popolazione colpita. Sebbene non sia ancora disponibile una valutazione completa degli impatti del terremoto, un rapporto della Banca Mondiale pubblicato nell'ottobre 2023 indica una leggera flessione dell'economia marocchina, stimata allo 0,3% su base annua. L'impatto è ritenuto relativamente moderato, attribuito in parte alla resilienza del settore turistico. Inoltre, una ripresa nel settore agricolo allevia le conseguenze del disastro. Prima del terremoto, nel 2023 il RO registrava un tasso di crescita del 3,4%. Il paese mira a stabilizzare il deficit di bilancio al 4% per il 2024, rispetto al 4,5% del PIL dell'anno precedente. Si prevede che le condizioni economiche globali e il rallentamento del settore edile contribuiranno a un modesto calo della produzione manifatturiera. Tuttavia, i miglioramenti nel mercato del lavoro stimolano la domanda interna, favorendo la ripresa economica complessiva.
15 Nonostante ciò, le disuguaglianze sociali persistono e il tasso di disoccupazione nel 2024 secondo l'ILO rischia di aumentare, in particolare nelle zone rurali dove le condizioni del mercato del lavoro rimangono sfavorevoli17. Ed ancora, passando ad esaminare la situazione dei diritti umani in RO si osserva che il 24 marzo 2023, il RO è intervenuto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per rispondere alle raccomandazioni ricevute cinque mesi prima. Il governo del RO ha respinto categoricamente tutte le raccomandazioni sull'autodeterminazione aggiungendo che _16 la questione non è di competenza del Consiglio per i diritti um ge nell'Addendum contenente le opinioni del governo marocchino18. Inoltre, ci sono 32 raccomandazioni che il governo marocchino ha "respinto in toto", si spiega nell'Addendum, che chiedono per lo più l'abolizione della pena di morte, la depenalizzazione dei rapporti sessuali al di fuori del matrimonio o delle relazioni omosessuali e la lotta alla violenza contro le donne - ma anche il rispetto la Convenzione di Ginevra e respinge l'accusa di non aver trattato i detenuti nel Sahara occidentale in condizioni umane. Il rapporto speciale delle Nazioni Unite riporta quanto segue: “Il relatore speciale prende atto con soddisfazione degli sforzi compiuti dalle autorità per affrontare, attraverso la Commissione per l'equità e la riconciliazione, l'eredità delle violazioni dei diritti umani commesse durante gli "anni di piombo" e si compiace, in generale, dell'emergere di una cultura dei diritti umani in RO. Constata, tuttavia, che la tortura e i maltrattamenti non sono scomparsi19. Rileva che la pratica del trattamento crudele persiste nei casi penali ordinari e che in situazioni di alta tensione, come nei casi di minaccia percepita per la sicurezza nazionale, di terrorismo o di manifestazioni di massa, si registra un aumento del ricorso alla tortura e ai maltrattamenti durante l'arresto e la detenzione. Sebbene il maltrattamento dei detenuti sembri avvenire principalmente durante il periodo iniziale di detenzione, i casi sono stati rilevati anche in fasi successive. Il relatore speciale rileva inoltre l'apparente mancanza di indagini rapide e approfondite su tutti i casi di tortura e maltrattamenti, sul perseguimento dei colpevoli, sui rimedi efficaci e sulle riparazioni, compresi i servizi di riabilitazione, per tutte le vittime di tortura e maltrattamenti. A questo proposito, egli desidera sottolineare che il sistema medico legale marocchino dovrebbe essere urgentemente rivisto e riformato, poiché attualmente non garantisce l'individuazione, la documentazione e la corretta valutazione forense di eventuali presunti casi di tortura e maltrattamenti;
a parere del relatore speciale, questo può essere uno dei motivi per la non applicazione della regola dell'esclusione delle prove ottenute sotto tortura”. La corte d'appello di Casablanca ha confermato sentenze detentive fino a 20 anni contro 43 persone condannate in relazione alle proteste per la giustizia sociale del 2017 nella regione del Rif settentrionale (le proteste di . Sono state condannate sulla base di prove Persona_17 presumibilmente ottenute con la ri maltrattamenti. Le autorità carcerarie hanno punito i detenuti che hanno inscenato le proteste con l'isolamento e la restrizione delle visite alle famiglie20. Secondo il report di Amnesty International, i detenuti sono stati sottoposti a gravi condizioni carcerarie, incluse la detenzione in isolamento per tempi prolungati e indefiniti. Nonostante poi l'elevato rischio di trasmissione del CO-19 in carcere e altri luoghi di detenzione, le autorità hanno arrestato le persone solo per aver infranto le restrizioni imposte nel contesto della pandemia. CP_1
insieme ad , la Lega per la protezione dei prigionieri politici nelle CP_13 _16 ri marocchin gruppo di avvocati hanno presentato quattro de CAT (United Nation Comittee Against Torture) per conto di quattro difensori dei diritti umani _16 che hanno subito gravi atti di tortura a nelle mani delle autorità marocchine. 17 Impact Of The 2024 Earthquake In Morocco, Capmad, 12 febbraio 2024 url 18 Posizione del RO sul rapport del Comitato ONU per I diritti umani , https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessionsregular/session52/A_HRC_52_7_A
, Febbraio 2023, data ultima verifica 27 Aprile 2023 Email_1
Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan
E. Méndez, 30/4/2013, url , 27 aprile 2023 20 Amnesty International, Morocco and Western Sahara 2019, 18/2/2020, url , 27 aprile 2023
16 Le quattro vittime, , e Persona_18 _19 Persona_20 Persona_21 sono state detenu s violazione del diritto internazionale e in assenza di un giusto processo. Il RO, autoproclamatosi sostenitore internazionale dei diritti umani e principale sostenitore dell'iniziativa Convenzione contro la tortura, viene regolarmente scoperto a praticare la tortura a livello nazionale, in particolare contro gli attivisti per i diritti umani. Come molti nelle _16 carceri marocchine, le quattro vittime sono state c firmare confessioni sotto tortura21. Oggi, mentre rimangono in detenzione illegale sulla base di una confessione ottenuta con la tortura, i querelanti continuano a essere sottoposti abitualmente ad atti di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Alcuni di loro, come sono in isolamento da Persona_18 anni. Nonostante siano sottoposti a continua i parenti delle vittime si stanno mobilitando per i loro cari: “Sperimentiamo costantemente repressione e intimidazioni. Ci siamo abituati”. CP_1 Con il sostegno dell'LPPS, e altri rappresentanti sono stati in grado di comunicare con le famiglie dei difensori imprigionati, anche durante la visita di una delegazione _16 internazionale a Rabat 2022. Nonostante la sorveglianza, la censura e le minacce da parte delle autorità marocchine, come evidenziato dal , i parenti dei detenuti Controparte_14 sono pieni di speranza: "Non possiamo lasciare ndonati nelle carceri marocchine"22. Le autorità hanno continuato a prendere di mira critici e attivisti in RO e nel Sahara occidentale. Hanno indagato, perseguito e incarcerato almeno sette giornalisti e attivisti per aver criticato il governo, nonché persone che hanno parlato online di religione o hanno espresso solidarietà agli attivisti. Nel corso del 2022, a marzo, la polizia della città di Settat ha convocato e interrogato CP_15
un insegnante e membro dell'organizzazione giovanile HJ DI (De
[...] per aver condiviso post sui social media chiedendo il boicottaggio del carburante. Non è stato informato di alcun seguito, ma il caso è rimasto aperto. Ad aprile, un tribunale della città di Casablanca ha condannato il difensore dei diritti umani a due anni di carcere per i post sui social media che denunciavano la repressione di Parte_5 attivisti. A settembre, la corte d'appello di Casablanca ha aumentato la pena a tre anni. È rimasta in prigione23. A giugno, un tribunale della città di Tangeri ha assolto in appello , Controparte_16 attivista e membro dell'Associazione marocchina per la tassazio r l'azione dei cittadini ( e del Comitato per l'abolizione del debito illegittimo CP_17 (CADTM). La polizia l' nel novembre 2021 accusandola di aver organizzato proteste “illegali” all'università di Tangeri. Ad agosto, il tribunale di primo grado della città di Oued Zem ha condannato la blogger Pt_6
a due anni di carcere, ai sensi dell'articolo 267-5 del codice penale, per aver "in
[...]
nei post sui social media24. A novembre, un tribunale di Casablanca ha condannato il difensore dei diritti umani
[...] a tre anni di reclusione per "aver insultato un organismo regolato dalla legge", CP_18 nzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni" e "aver diffuso false accuse" per post online in cui criticava le autorità per aver ignorato le richieste di giustizia sociale25. Un tribunale di Casablanca ha inflitto una condanna a cinque anni di carcere a un uomo che ha pubblicato su Facebook commenti critici sul miglioramento delle relazioni diplomatiche tra 21 Convenzione contro la Tortura stati parte, https://cti2024.org/core-states/ , data ultima verifica 28 aprile 2023 22 International Service for Human Rights, Morocco and CAT 2022 https://ishr.ch/wp- content/uploads/2022/04/ISHR_Reprisals-submission-2022-5.pdf , data ultima verifica 28 aprile 2023 23 Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Morocco And Western Sahara
2022, url , data ultima verifica 27 aprile 2023 Per 24 Amnesty International, Morocco: Release blogger jailed for offending : , url , data ultima Parte_6 verifica 27 aprile 2023 25 Amnesty International, Morocco: Human rights defender jailed for online posts: url , data ultima CP_18 verifica 27 aprile 2023
17 RO e Israele alla fine del 2020, mentre viveva e lavorava in Qatar. L'uomo è accusato di aver criticato il re, che determina le linee guida della politica estera marocchina. Secondo Secondo l'articolo 267-5 del Codice penale, minare la monarchia comporta una pena detentiva fino a due anni. La pena può essere aumentata a cinque anni se il reato è commesso in pubblico. La Corte di cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione per Persona_23 un avvocato ottantenne e ministro dei diritti umani del RO tra il 1995 e il i d'imputazione tra cui "diffamazione e oltraggio a pubblici ufficiali, adulterio e violenza sessuale". Per_2 molestie." Amnesty International ha riferito che almeno sei delle accuse contro hanno violato il suo diritto alla libertà di parola. È detenuto dal novembre 2022 in isol o nella prigione di El Arjat, vicino a Rabat, e gli è stato negato di leggere o scrivere materiale per circa sei mesi, secondo il suo avvocato26. Il 31 luglio 2023, un tribunale marocchino di primo grado ha condannato , 48 Persona_24 anni, a cinque anni di carcere ai sensi dell'articolo 267 del codice penale p su Facebook nel 2020 la decisione del re di normalizzare i legami con Israele.
ha già documentato i casi di dozzine di giornalisti e attivisti dei social Controparte_19 tribunali marocchini con l'accusa di diffamazione, pubblicazione di "notizie false", "insulto" o "diffamazione" di funzionari locali, enti statali o capi di stato stranieri, e
“minare” la sicurezza dello Stato o l'istituzione della monarchia. A settembre, la polizia marocchina ha deportato i giornalisti e Persona_25 Persona_26 di RI , una rivista francese, dopo averli arrestati nel l b del governo ha dichiarato che sono stati espulsi perché operavano in RO come giornalisti senza autorizzazione ufficiale. La loro espulsione è stata l'ultima di molte altre espulsioni di giornalisti stranieri giustificate dalle autorità per motivi simili27. Lo Stato domina i media radiotelevisivi, ma i marocchini benestanti hanno accesso a canali televisivi satellitari stranieri. Sebbene la stampa indipendente goda di un significativo grado di libertà nel riferire sulle politiche economiche e sociali, le autorità utilizzano una serie di meccanismi finanziari e legali per punire i giornalisti critici che si concentrano sul re, sulla sua famiglia, sullo status del Sahara occidentale o sull'Islam politico. Le autorità, inoltre, occasionalmente interrompono siti web e piattaforme internet. Dal 2018, diversi giornalisti indipendenti sono stati perseguiti con accuse dubbie di violenza sessuale o di cattiva condotta finanziaria. In particolare, il capo redattore di , nel luglio CP_20 Persona_27 2021 è stato condannato a cinque anni di c le che il Committee to Protect Journalists (CPJ) e altri gruppi per i diritti hanno definito fraudolente28. Nel gennaio 2023, il ministro della Giustizia ha annunciato il progetto di una nuova legge che punirebbe la diffusione di notizie false sui social media. I trasgressori rischierebbero sanzioni severe, inclusa la reclusione29. Giusto tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che, se il ricorrente fosse costretto a rientrare in RO, si troverebbe in una situazione idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, anche trovandosi privo di mezzi di sussistenza ed in un contesto dove gli standard di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti “rudimentali”. Ciò premesso, va ritenuto che il suo rimpatrio, costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
18 Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Quanto alla convertibilità del permesso così rilasciato, si osserva che a norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) T.U.Imm. vigente al momento della presentazione della domanda (trattandosi di decisione su istanza presentata il 16.3.2023, dopo la data di entrata in vigore del decreto legge, ma prima della sua legge di conversione), il permesso per protezione speciale era convertibile in permesso per motivi di lavoro. Tale disposizione è poi stata abrogata dalla legge di conversione del decreto legge (l. 50/23), entrata in vigore il 6/5/2023. Pertanto, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L. 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del presente giudizio in ordine all'effettivo radicamento sociale ed affettivo del ricorrente nel territorio italiano, in particolare sotto il profilo dei legami familiari e della complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente nato in Parte_1 MAROCCO il 25/08/1991
• Spese compensate
Così deciso in Camera di Consiglio in data 29.4.2025
La Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cresta
19
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 19 comma 1.1, cit. quarto periodo: “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” 2 Benché non risulti a questo Tribunale che la questione sia mai stata affrontata direttamente dalla giurisprudenza, la stessa appare di fatto conforme, valorizzando anche altri indici, quali -tra i tanti- la salute -fisica o psichica- del richiedente e la vulnerabilità legata ai traumi subiti nel percorso migratorio. 3 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit. 4 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/marocco-le-ferite-economiche-della-guerra-35175 - articolo di del 27.05.2022 _12 5 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/25/au-maroc-le-gouvernement-sous-pression-face-a-la-flambee-des- prix_6115267_3212.html 6 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/04/25/au-maroc-le-premier-ministre-accuse-de-conflit-d-interets-sur-fond-de-hausse- des-prix-des-carburants_6123581_3212.html 7 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/flambee-des-carburants-pres-de-200-millions-d-euros-d-aide-pour-les-transporteurs-marocains- 20220323 8 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/02/maroc-face-aux-prix-qui-flambent-hausse-du-salaire- minimum_6124413_3212.html 9 https://www.fao.org/faostat/en/#country/143 10 (PNAEPI) 2020-2027 , sito del Controparte_10 governo del Regno del RO 2020, url, 11 RO: piano di emergenza per contrastare la crisi idrica, https://www.africanews.com/2024/01/18/morocco-emergency-plan- to-counter-the-water-crisis/ , Africa News, 18 gennaio 2024 12 Le nuove declinazioni della politica idrica in RO, Atalayar, url, 18 febbraio 2024, 13 https://www.facebook.com/photo?fbid=403992882143163&set=pcb.403992925476492 14 Una città marocchina protesta contro i piani di gestione dell'acqua, AP News, 22 marzo 2024, url, 15 Sei mesi dopo il terremoto, gli abitanti dei villaggi marocchini dell'Atlante sono ancora nelle tende , Al Jazeera, 8 marzo 2024 url 16 Long winter for Morocco quake survivors , Al Jazeera 20 febbraio 2024, url, 26 Morocco: Further information: Human rights lawyer's case to be reviewed: Amnesty Persona_23 International, 28 aprile 2023, https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/6727/2023/en/ , data ultima verifica 10 aprile 2024 27 HRW – Human Rights Watch (Autore) : World Report 2024 - Morocco and Western Sahara, 11 gennaio 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103231.html data ultima verifica 10 aprile 2024 28 Freedom in the World Report , 2022, RO pubblicato nel 2023 url , 27 aprile 2023 29 Freedom House , Freedom on the Net 2023 - RO, Report on digital media and internet freedom (reporting period June 2022 - May 2023) 4 ottobre 2023, https://freedomhouse.org/country/morocco/freedom-net/2023
, data ultima verifica 10 aprile 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Ottavio Colamartino Giudice riunito nella Camera di consiglio del 29/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11268 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA, prot. 0163409 del 18.10.2024 (firmato in data 3.10.2024) di “rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale” ex art.19 comma 1.1 e 1.2 TUI proposto da nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 in VIA FIESCHI 12 16121 GENOVA pres . TABACCHI GIULIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Genova, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale espressa in data 16.3.2023 (a mezzo del sistema prenota facile) e formalizzata negli Uffici della Questura in data 22.6.2023. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 24.8.2023, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante, e che, sempre la Commissione Territoriale, chiamata a pronunciarsi successivamente all'inoltro di memoria da parte del difensore in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, nella riunione del 19.6.2024, avesse confermato il precedente parere negativo. La Commissione Territoriale, nei propri pareri, ha ritenuto non sussistenti “i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 […] in quanto non sono emersi elementi da cui possa dedursi che il richiedente, in caso di rimpatrio, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero rischi di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti;
per quanto concerne infine il rischio di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano ivi compreso l'art. 8 CEDU, giova richiamare la sentenza della stessa Corte di Strasburgo Uner c. Paesi Bassi del 2006, secondo la quale lo straniero autore di reati può essere espulso anche laddove vi siano esigenze legate alla tutela dell'unità familiare e della vita privata, tenendo conto – tra gli altri – dei seguenti criteri: la natura e la gravità del reato commesso;
la durata del soggiorno nel Paese da cui l'individuo viene espulso, il periodo passato e il
1 comportamento tenuto fra la commissione del reato e l'esecuzione della misura di espulsione;
la situazione familiare dell'individuo e il superiore interesse degli eventuali figli minori al seguito;
l'entità delle difficoltà che i familiari dovrebbero affrontare nel seguire eventualmente la persona espulsa nel suo paese d'origine; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari coltivati dall'individuo nel paese di residenza e in quello di destinazione ove fosse espulso” ed ha rilevato che “Il richiedente non abbia dimostrato, al di là della sua lunga permanenza in Italia e della presenza dei familiari, un radicamento in Italia tale per cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, tenuto conto oltre che della sua attuale età adulta anche della natura, gravità e frequenza degli atti criminosi commessi nel corso della sua permanenza in Italia”. Nell'atto introduttivo, depositato in data 15.11.2024, la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente giungeva in Italia nell'anno 1999 all'età di 8 anni assieme alla madre (rectius alla zia), all'epoca incinta di sua sorella più piccola, e alla sorella più grande, al fine di ricongiungersi al padre (presente in Italia dagli anni'70) ed al ELo, ad oggi cittadino italiano;
- in possesso di regolare permesso di soggiorno, ha frequentato le scuole in Pt_1 prima la scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo di Sampierdarena, poi la Scuola Secondaria di primo grado a Voltri ed infine la Scuola Secondaria di secondo grado ad Alessandria, ove ha conseguito la qualifica triennale nell'ambito della cucina e della ristorazione;
- nell'anno 2017 la di Genova ha deciso di revocare il titolo di soggiorno, con CP_2 decreto del 2.5.20 é il ricorrente aveva commesso alcuni reati inerenti a lesioni, spaccio, furto e rapina;
- all'esito dei procedimenti penali, conclusisi con la condanna, ha interamente Pt_1 scontato le pene comminategli e da oltre 4 anni non ha pi alcuna condotta antigiuridica, seppure risultino iscritti due procedimenti penali nel registro delle notizie di reato presso la Procura della Repubblica di Genova: uno per la violazione dell'art. 14 co. 5 ter TUI (nonostante al momento del fatto il ricorrente fosse in possesso di regolare permesso di soggiorno provvisorio, la c.d. “striscia”) e l'altro per rissa (benché, a detta di sia stato lui ad essere aggredito, tanto da avere sporto denuncia-querela Pt_1 per questi fatti);
- dopo la scarcerazione si è iscritto ad un corso di formazione e Pt_1 successivamente è stato ll – Via Somalia 56/7, con Controparte_3 sede legale in Santa Margherita, co erminato decorrente dal 5.12.2023 e prorogato fino a novembre 2024; Su tali premesse ha censurato il parere negativo della CT che non avrebbe correttamente valutato il radicamento territoriale, l'avvenuta espiazione della pena ed il percorso successivamente intrapreso dal ricorrente in Italia ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione speciale, in violazione dell'art 8 CEDU In conclusione, ha richiesto, previa concessione della sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso e nel corso del giudizio, oltre agli atti della procedura amministrativa, ha prodotto:
- Documenti di identità dei ELi del signor (carta di identità e permesso di soggiorno Pt_1 per soggiornanti di lungo periodo della sorel e carta d'identità del ELo Pt_2 _1 da cui risulta la sua cittadinanza italiana);
- Dichiarazione di ospitalità presso la sorella dal 15.2.2023, a tempo indeterminato, a Pt_3 Genova, vico San Gaetano 2/2, unitamente a to notarile di compravendita dell'immobile, con indicata la sorella come acquirente;
- Copia della denuncia/ querela per lesioni del 8.6.2024;
- Certificato sostitutivo del diploma di Licenza media rilasciato in data 07/03/2025 dall'Istituto Comprensivo Statale Voltri II;
2 - C/2 Storico del Centro per l'Impiego datato 28/01/2025;
- Attestato di frequenza del corso “Formazione base lavoratori” della durata di 16 ore frequentato nel Novembre 2023; in riferimento al rapporto di lavoro con contratto di lavoro a Controparte_3 tempo determinato dal 5.12.2023 al 4.3.2 successivo contratto di lavoro dal 3.6.2024 al 30.11.2024, nonchè buste paga delle mensilità da agosto ad ottobre dell'anno 2024 (con stipendio medio netto pari a circa 1.500,00 euro); comunicazione di invio al corso di formazione propedeutico all'assunzione da parte di Controparte_3
- Patto di servizio personalizzato tra il ricorrente e C.P.I. Genova Ponente, sottoscritto il 18/02/2025, e da cui risulta che il ricorrente sia beneficiario di Naspi dal 17.1.2025 e che abbia offerto la propria disponibilità a partecipare ad iniziative e laboratori per la ricerca del lavoro;
- Ricorso avverso il decreto di espulsione del 2.3.2023 del Prefetto di Genova, pendente nanti il Giudice di Pace di Genova, con R.G. n. 4110/2023. Il si è costituito ed ha premesso che il ricorrente avesse fatto ingresso Controparte_1 in l dicembre 2000, dapprima inserito sul permesso di soggiorno del padre e, dal 13.07.2009, munito di un'autonoma autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, titolo revocato in data 2.5.2017 in quanto ritenuto soggetto socialmente pericoloso. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda, contestando nel merito il ricorso ed evidenziando che il parere negativo della Commissione territoriale fosse stato motivato sulla base della pericolosità sociale del soggetto e che, relativamente al RO, inserito fra i Paese sicuri, nel ricorso non fossero state evidenziate situazioni particolari suscettibili di essere considerate un pericolo soggettivo per il signor Pt_1 Ha altresì evidenziato che il Prefetto di Ge sse già emesso un provvedimento di espulsione dei confronti del ricorrente, in data 2.3.2023, non opposto né eseguito. La trattazione ed istruttoria del procedimento Con decreto della G.I. stata fissata la prima udienza al 10.4.2025 per la discussione, nel contraddittorio fra le parti, sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di rigetto del Questore, ex art 5 L.vo 150/2011, e per procedere all'audizione del ricorrente, e sono stati acquisiti d'ufficio il casellario generale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato ex art 335 c.p.p., entrambi presso la Procura di Genova, dai quali è risultato quanto segue: a) dal casellario giudiziale le condanne definitive per i seguenti reati:
- art 73 V comma DPR 309/90 commesso a Genova il 9.6.2012 (mesi 8 di reclusione e 3.000,00 euro di multa, pena sospesa)
- resistenza a p.u. e lesioni aggravate commessi a Genova il 9.7.2014 (mesi 8 di reclusione)
- art 73 V comma DPR 309/90 commesso a Genova il 8.11.2016 (mesi 4 di reclusione e 800,00 euro di multa)
- rapina impropria in concorso e lesioni aggravate commessi a Genova il 30.10.2016 (anni 2 e mesi 8 di reclusione e 800,00 euro di multa)
- furto continuato in concorso ed evasione commessi a Varazze il 24.2.2020 (1 anno e 6 mesi di reclusione e 250,00 euro di multa) è altresì riportato che per tali reati la pena sia stata interamente eseguita dal 28.2.2017 al 30.8.2021; b) dal certificato dei carichi pendenti non è risultato iscritto nessun procedimento;
c) dal certificato ex art 335 c.p.p. è risultato essere stata richiesta l'archiviazione nei confronti del ricorrente per la violazione degli artt. 582 e 588 c.p., e, in relazione alla medesima fattispecie, a seguito della richiesta di archiviazione, è stato iscritto il ricorrente come persona offesa per i reati di cui all'art 110, 582 e 585 c.p.. Nelle more è stato iscritto ed assegnato alla medesima G.I. il proc. RG 2776/2025, a seguito di ricorso proposto dal medesimo ricorrente ex art.13/8°comma TUI, depositato il 22.3.2025, avverso il decreto di espulsione Prot. 157/2025 emesso dal Prefetto di Genova del 3.3.2025, e di competenza di questa A.G. ex art 3 comma 1 e 3 D.L.13/2017 (trattandosi di procedimento connesso con il presente).
3 Sono stati acquisiti al presente procedimento, nulla opponendo le parti, i verbali di udienze del 4 e 10 aprile 2025 relativi al proc. connesso RG 2776/2025, ove si era proceduto, rispettivamente, all'audizione del ricorrente ed all'escussione, in qualità di testimoni, della sorella del ricorrente, (nata il [...] a [...] e residente a Genova Corigliano, vico San Testimone_1 l ELo, (nato in [...] il [...] e residente a Testimone_2 Genova Pegli, via Ungaretti In sede di audizione il ricorrente, che ha sostenuto l'esame in italiano, in ordine al suo trasferimento in Italia ed agli anni qui successivamente trascorsi prima che iniziasse a delinquere ha dichiarato quanto segue:
“D. quando sei arrivato in Italia, con chi sei venuto? Tuo padre ti ricordi da quanti anni viveva a Genova? R sono arrivato ad ottobre 1999 con mia sorella e mia zia sorella di mia Pt_2 Persona_2 mamma;
a Genova c'erano già mio padre ed il llo maggio , mio padre era _1 arrivato verso la fine degli anni 80 mentre mio ELo lo ha raggi o aveva 16 anni, 28 anni fa;
mia madre era mancata in RO nel 1999, prima che partissimo;
io sono partito con mia zia dopo avere avuto i documenti necessari per potere viaggiare con lei fino in Italia D tua zia è rientrata in RO? R no, si era sposata con mio padre in RO, pochi mesi dopo che mia mamma era mancata D Era rimasto qualcuno della tua famiglia in RO, ad esempio ELi o sorelle? con voi a Genova chi viveva? R no. Abitavamo tutti insieme in via Pellegrini a Sampierdarena;
D hai altri ELi oltre e , Pt_2 _1 Per_ R si, ci sono i figli che re n mia zia che sono , nata il [...] e Per_3 nato il [...]; D da quando sei arrivato in che occasioni siete tornati in RO? C'erano lì i tuoi nonni? R si c'erano i nonni materni che vivevano in campagna ed andavamo a trovarli circa una volta ogni due anni, durante l'estate; sono mancati entrambi;
mia nonna è mancata dopo il nonno, nel 2014 D quando è l'ultima volta che sei andato in RO? R sono andato nel 2010 a trovare i parenti (mia nonna ha avuto 10 figli e mia nonna paterna 11) D che rapporti hai mantenuto con i parenti che hai ancora in RO? Zii e cugini? R nessuno D dopo le medie a Voltri, terminate nel 2005, a 14 anni, che scuola hai fatto? Ti sei diplomato, in che anno? Dove era la scuola? R ho fatto l'Enaip ad Alessandria solo per due anni, con indirizzo alberghiero, ma non ho terminato e quindi non ho avuto il diploma;
D come mai ad Alessandria? R perché ero a vivere in una Comunità a seguito di problemi familiari che c'erano stati in conseguenza del matrimonio di mio padre con mia zia;
io stesso avevo chiesto di essere mandato in Comunità perché a casa stavo male e capitava anche che mi allontanassi da casa D come mai non hai terminato la scuola? R sono stato spostato dalla Comunità di Novi Ligure, , a Genova alla Coop la Salle, Per_5 al , che mi ha fatto fare un corso di formazi voro;
così ho iniziato un tirocinio Parte_4 p ria di Vico Palla;
lì ho lavorato quasi tre anni e poi mi hanno licenziato D ho letto che il licenziamento è avvenuto per giustificato motivo soggettivo, cosa avevi fatto? R nulla, ricordo che ero stato in vacanza in RO ed al rientro, a settembre, avevo ripreso il lavoro e che poi non mi hanno rinnovato il contratto;
in effetti può essere che avessi accumulato dei ritardi D quando sei uscito dalla Cooperativa? R a 16/17 anni, quando sono andato a lavorare all'osteria di vico Palla, sono andato a vivere da mio ELo a Certosa, in via Egisto Bezzi 2/14; eravamo solo noi due;
mio ELo _1 già lavorav tieri, dove lavora ancora ora;
D fino a quando sei stato a vivere con lui?
4 R fino al 2012, poi ho cominciato a vivere in giro, un po' con amici, perlopiù a Genova…”. Richiesto di precisare eventuali problemi di tossicodipendenza ed i comportamenti delittuosi a lui ascritti (e per cui ha riportato le condanne risultanti dal casellario giudiziale e sopra riportate) ha poi così proseguito:
“D hai avuto problemi di tossicodipendenza? Quando hai iniziato a consumare sostante stupefacenti? Hai fatto dei percorsi al SERT? R ho iniziato a consumare hashish e marijuana da quando avevo circa 17/18 anni, ne consumavo con gli amici, al massimo 3 in un giorno e non tutti i giorni;
ho smesso da quando sono stato in carcere a Marassi, dal febbraio 2017; D hai fatto dei percorsi all'interno del Carcere per la disintossicazione? R no, non ho dovuto nemmeno prendere dei farmaci, anche perché all'ingresso ti fanno degli esami per rilevare la tossicodipendenza e non era risultato nulla D come ti procuravi il denaro? R all'epoca un pochino spacciavo, prima del 2017, soprattutto marijuana D ora parliamo delle condanne che hai subito. Nel 2012 di che tipo di droga si trattava? Dove ti hanno fermato? Con che quantità? R era hashish e mi pare fossero 5 grammi;
mi hanno fermato in Centro storico a Sarzana mentre spacciavo, in fragranza;
mi hanno fatto un processo per direttissima, all'epoca vivevo ancora a Certosa con mio ELo D E nel 2016? Dove ti hanno fermato? Con che quantità? Controparte_4 R era sempre o hashish o marijuana;
potevo essere ai Giardini Luzzati o dal Museo Chiossone, nel parco di Villetta di Negro, non mi ricordo;
all'epoca vivevo da amici… D era stato tuo ELo a mandarti via da casa dopo i tuoi fatti? R no, sono andato via io di mia spontanea volontà; mio ELo dopo l'arresto mi ha sgridato parecchio;
si comporta da sempre come ELo maggiore e mi sgridava parecchio quando facevo qualcosa di male D mi puoi raccontare le circostanze della rapina con lesioni che hai commesso nell'ottobre 2016, con chi eri, cosa hai fatto? R era il portafoglio di un ragazzo che non conoscevo, ero per strada insieme ad una compagnia abbastanza brutta, di sudamericani, che all'epoca frequentavo;
questo ragazzo mi ha insultato perché gli avevo chiesto una sigaretta… e quindi ci siamo picchiati;
io allora, per sfregio, gli ho portato via il portafoglio;
D sei stato in Carcere prima del 28.2.2017? R no D dove abitavi quando ti hanno concesso la detenzione domiciliare il 3.5.2019? chi abitava con te? Come ti mantenevi? R sono andato a stare da mia zia, la moglie di mio padre, in via Novella al CEP di Voltri, mio padre all'epoca era stato ricoverato in una Casa di riposo a seguito di un ictus che gli era venuto intorno al 2015/2016; mio padre è mancato per CO nel 2020; Sono stato da mia zia in detenzione domiciliare per un anno circa;
con noi c'erano anche i figli di mia zia e mio padre;
poi ho proseguito la detenzione domiciliare nella Comunità Ancora di Varazze;
ho chiesto io di essere spostato perché si creavano un po' di tensioni in casa, lei si era mostrata disponibile ad accogliermi mentre ero a Marassi ma non si aspettava che venissero sempre i CC in casa a controllarmi e questa cosa ha fatto sì che decidessi di spostarmi;
D ma avevi allora ricucito i rapporti con tua zia? R si ma questo ancora da minorenne, mentre ero in Comunità, sia lei che mio padre volevano che tornassi a casa con loro ma io non l'ho voluto perché volevo continuare la scuola dell'Enaip D avevi dei permessi per uscire quando eri in detenzione domiciliare? Hai ripreso a consumare droghe leggere? R avevo i permessi solo per andare a trovare papà e no, non ho ripreso a consumare nulla, stavo in casa, prima ero da mia zia e poi nella comunità dell'Ancora. D avevi già scontato più di due anni in carcere (dal 28.2.2017 al 2.5.2019) ed eri in detenzione a casa da quasi un anno, sei evaso il 23.2.2020 per commettere dei furti a Varazze, di notte… che cosa avete rubato? Con chi eri?
5 R ero alloggiato in una struttura dell'Ancora, a Varazze, in un albergo dove c'era un educatore: loro mi avevano dato fiducia e non mi controllavano e veniva ogni tanto un carabiniere a controllare. Così di fatto potevo approfittarne per uscire la sera qualche volta e così ho conosciuto , che abitava lì vicino ed andavamo da lui con altri ragazzi a fare bisboccia;
lui Per_6 una sera va da bere e così ha pensato bene di procurarsene andando a spaccare delle vetrine e rubare varie cose fra cui bottiglie di vino;
io ero rimasto a casa sua con altri amici;
quando era rientrato con il bottino, io avevo preso una borsa e delle bottiglie e qualcosa Per_6 di altr le ero portati in stanza nella Comunità. Il giorno dopo me le hanno trovato in stanza i CC”. In ultimo, relativamente ai legami familiari presenti a Genova ed al periodo successivo alla sua avvenuta incarcerazione presso il Carcere di Genova Marassi, avvenuto in data 28.2.20217, ha così risposto:
“D. chi abita della tua famiglia a Genova? R. ad oggi vivo da mia sorella in vico San Gaetano 2/2; sono con lei da circa un anno;
con noi c'è anche suo marito, connazionale, ed i miei due nipoti, maschio e femmina;
mia sorella ha un permesso di soggiorno di lungo periodo;
ora è disoccupata;
mio cognato lavora per la Aster;
le mie nipotine hanno 11 il grande e 8 anni la piccola. Mio ELo vive con sua _1 moglie, cittadina marocchina;
mio ELo ha avuto la cittadinanza i il lungo periodo in cui ha vissuto qui;
anche mia sorella l'aveva chiesta ma poi, visti i tempi lunghi, ha rinunciato. Anche mio padre aveva la cittadinanza italiana e mia zia ed i loro figli sono tutti cittadini italiani D che rapporto hai con tuo cognato e le nipoti? R buono, magari vado con il più grande a giocare a pallone D quando sei uscito da Marassi dove sei andato a vivere? R prima da mia zia e poi mi sono spostato da mio ELo;
me ne sono dovuto andare da casa sua perché, vivendo in una casa popolare assegnata dal non poteva darmi ospitalità, in CP_5 quanto sono privo di permesso di soggiorno D in che carcere eri a scontare la tua pena? Chi ti veniva a trovare? Sentivi qualcuno al telefono dei tuoi familiari? In altri termini hai mantenuto i rapporti con loro e erano cessati? Per quale motivo? R Ero a Marassi e mi venivano a trovare tutti, mia zia, mia sorella, mio ELo ed anche i ELi unilaterali, i miei nipoti ed anche la mia ex fidanzata;
li sentivo anche al telefono D che atteggiamento ha avuto la tua famiglia con te da quando hai iniziato ad avere problemi con la giustizia italiana? R non si sono allontanati al contrario, si sono avvicinati a me per cercare di aiutarmi e farmi recuperare;
per la nostra cultura è così, se una persona ha delle difficoltà interviene tutta la famiglia a sostenerlo D mi racconti cosa hai fatto da quando sei stato liberato? Come ti sei mantenuto quando non hai lavorato? Come trascorrevi le tue giornate? R mi hanno aiutato tutti i parenti e poi ho iniziato a lavorare in nero, come muratore D come hai trovato il lavoro di manovale con Opera Costruzioni a dicembre 2023? Chi ti ha aiutato a trovarlo? Dove lavoravi? R l'ho conosciuto tramite la persona per cui lavoravo in nero;
il titolare della società Opera si chiama ED PE, è albanese ed ha voluto aiutarmi assumendomi quando gli ho raccontato la mia storia ed i miei trascorsi;
la ditta ha sede a Santa Margherita ed io ho lavorato in cantieri a Rapallo, Santa Margherita, San Lorenzo ed anche nei suoi terreni a San Maurizio dei Monti, fraz. Rapallo D Come mai non ti ha rinnovato il contratto a novembre 2024? R ho ancora lavorato per qualche mese con lui ma non in regola, e poi ho iniziato a lavorare per un altro impresario e sono in prova da un mesetto;
la ditta è a Ruta di Camogli ed io sto lavorando in un cantiere a Santa Margherita, stiamo rifacendo le tegole dei tetti;
il titolare si sta occupando delle pratiche burocratiche per assumermi in regola Si dà atto che il ricorrente rammostra un foglio manoscritto a firma di , titolare Testimone_3 della Artigiana Arata geom. Stefano, senza data, rela onibilità CP_3 all'ass
6 D come l'hai conosciuto questo imprenditore? R tramite un sindacalista della CISL a cui mi sono rivolto per cercare lavoro;
sono andato nell'ufficio a Rapallo;
sto prendendo la NASPI da gennaio 2025, prendo circa 500,00 euro D ho visto che hai firmato un patto di servizio a febbraio 2025, ti hanno già proposto qualcosa? R si mi hanno proposto un corso di piccole manutenzioni e costruzione muretti a secco e dovrei iniziare il 14.4.2025 fino al 26.6.2025 D che rapporti hai con tuo ELo maggiore? Ogni quanto vi sentite? Vi vedete? Dove? R mio ELo l'ho visto domenica scorsa;
siamo andati tutti a casa sua;
spesso mi invita a cena da loro, magari due o tre volte al mese;
D con che mezzi ti muovi per andare a lavorare o per muoverti sul territorio? R ho l'abbonamento mensile del treno D hai la patente? Una macchina? R no;
ho il monopattino che tengo da mia sorella D frequenti una palestra? R ho fatto l'abbonamento annuale al Fit Active ma il 5 marzo è scaduto, è in piazza Dante;
andavo da solo D frequenti una moschea? R no D come trascorri il tempo libero? R ne ho poco, quello che ho sto a casa, con i nipotini, anche nel we se c'è da lavorare vado”. La sorella maggiore sentita come teste all'udienza del 10.4.2025, ha confermato ed Pt_2 anche meglio precisato tanze del loro trasferimento in Italia, il clima familiare vissuto da bambini ed adolescenti nella casa paterna e la decisione del ricorrente di lasciare la famiglia per andare a vivere in una Comunità per minori. Più nel dettaglio, ha raccontato di essersi trasferita a vivere a Genova, ricongiungendosi con il padre, verso la fine del 2000, insieme al ELo ed alla zia sorella Pt_1 Persona_2 della loro mamma (da poco deceduta), e nuova ro padre, g sorella
, e che a casa del padre già si fosse trasferito, da qualche anno, il loro ELo maggiore Per_7
mentre, in RO, erano rimasti a vivere solo i nonni (poi deceduti) e degli zii. Ha _1 to di essere rientrata in RO, con tutta la famiglia, solo 2 o 3 volte nel corso di tutti questi anni e che il ELo vi si fosse recato, da solo, ancora una volta, nel Pt_1 periodo in cui lavorava nella tratt alla (fra il 2008 ed il 2010, v. C/2 storico). Alla richiesta di spiegare alla Giudice per quale motivo il ELo minore si fosse trasferito a vivere in Piemonte, con molta sofferenza ha così risposto:
“D mi sai spiegare perché tuo EL ha fatta l'Enaip ad Alessandria? Pt_1 R per quello che mi ricordo lui era in D si, ma come mai era in Comunità? R la storia è complicata ed anche molto dolorosa (a questo punto la teste si commuove e comincia a piangere) Il fatto è che quando mia madre è mancata, in RO, mio padre stava preparando i documenti per farci venire tutti a stare con lui a Genova;
a quel punto lui, non sapendo come fare per poterci crescere al meglio, ha pensato di sposare nostra zia;
ce lo ha detto dopo che l'aveva fatto e noi figli siamo rimasti tutti molto turbati;
già nel periodo in cui noi siamo rimasti con lei a Casablanca, prima di arrivare qui, lei era molto severa ed autoritaria, non sapeva prenderci, noi eravamo ancora piccoli;
e la situazione è continuata così ed anzi peggio anche una volta venuti a vivere tutti insieme a Genova;
ogni giorno c'erano discussioni e litigate fra mio padre e lei perché mia zia si lamentava sempre con lui di ogni cosa che facevamo e ci dava sempre delle colpe;
spesso anche ci picchiava;
lei gli diceva sempre che doveva scegliere fra lei e noi ma mio padre rispondeva dicendo che noi eravamo i suoi figli e che l'aveva sposata anche perché ci crescesse. Insomma, il clima in casa era terribile e ad un certo punto mio padre aveva anche perso il lavoro ed il Comune ci aveva assegnato una casa dove vivere, al CEP. Con l'aggiunta dei problemi economici la situazione è diventata anche peggio e che Pt_1 era il più piccolo e che risentiva di più di questo clima e ci stava male, aveva non
7 andare a scuola e a frequentare altri ragazzi del CEP;
lì c'erano persone per bene ed altre che non lo erano e lui purtroppo ha cominciato a frequentare cattive compagnie. Ad un certo punto sono anche intervenuti i SS ed è stato proprio mio ELo a chiedere loro di essere messo in Comunità perché non sopportava più la situazione che si viveva in casa;
fra l'altro mia zia lo rimproverava continuamente per le compagnie che frequentava ed era anche molto manesca, volavano botte. Mio padre era una persona dolce, lo amavamo tutti, purtroppo la moglie con il passare degli anni lo ha influenzato e a un certo punto anche lui ascoltava tutti i rimproveri e le brutte cose che mia zia diceva contro di noi. Io ero contenta per mio ELo che era stato portato dal Giudice ed aveva avuto il coraggio di scegliere la Comunità perché era una vita davvero durissima stare con mia zia. Mia zia ha provato continuamente a mandare via di casa anche me e mio ELo maggiore;
me lo diceva continuamente” Ha poi continuato narrando che il ELo avesse iniziato a fare uso di hashish e marijuana quando abitavano al CEP, ed anche a bere alcool, e che, dopo l'inizio dei suoi problemi giudiziari, tutta la famiglia dapprima ci fosse rimasta male, in quanto nessuno di loro aveva mai avuto problemi con la giustizia, ma che non lo avessero mai lasciato solo, al contrario andando tutti a trovarlo in carcere, non solo lei ed ma anche i suoi figli, la zia ed i ELi _1 Per_ unilaterali e che lo sentivano telefono e che provvedevano, durante le Per_7 loro visite arg nto gli potesse occorrere durante la carcerazione. Ha poi dichiarato che, dopo la sua scarcerazione, , dopo essere stato per un periodo a vivere dal ELo Pt_1
e dalla cognata, si ta a casa sua, dove vivono anche suo marito ed i figli _1 e (“adesso mio ELo vive da me ed ha anche l'ospitalità da me;
sono quasi Per_8 Per_9 e me;
subito quando è uscito da Marassi è andato da mio EL _1 e poi è venuto da me;
era stato a casa mia anche prima, quando abitavo a Pr e venisse arrestato”); che si mantenga lavorando come muratore, spesso in regola e per certi periodi non in regola, essendo comunque ospite da lei;
che loro tre ELi abbiano mantenuto, fra tutti, un legame stretto, sia vedendosi tutti insieme che sentendosi comunque spesso al telefono (“D ogni quanto vi frequentate fra voi ELi? R noi tre abbiamo un rapporto stretto;
se per un po' non ci vediamo comunque ci sentiamo spesso;
ad esempio, abbiamo festeggiato tutti insieme la festa della fine del
, il 30 marzo, siamo andati tutti da mio ELo a casa sua a Pegli 2”) ed _10 _1 e abbia un buon rapporto anche con ed i suoi figli, con cui nel Pt_1 tempo liber li aiuta a fare i compiti (“D: che rapporto ha con tuo marito e con i tuoi figli? R ha un buon rapporto;
qualche volta gioca con loro ed anche li aiuta a fare i compiti;
noi ci vogliamo bene e con quello che ha passato sono contenta di poterlo aiutare;
l'importante è che ci sia rispetto delle regole”). Infine, dalle dichiarazioni rese dal ELo maggiore , è risultato confermato il quadro _1 complessivo già delineato dai ELi, che la situ iliare vissuta da loro figli fosse
“pesantissima” e che i rapporti fra loro fossero stati sempre mantenuti, anche durante la detenzione carceraria del ricorrente (“quando era a Marassi andavo a trovarlo ogni weekend;
gli portavo le cose che gli servivano e che mi chiedeva”) come all'attualità (“D.ogni quanto frequenti tuo ELo? R ogni tanto ci vediamo la domenica, poi le feste le passiamo insieme tutti e tre i ELi e comunque lo sento al telefono”). Con ordinanza riservata del 19.4.2025 la GI, concessa la sospensiva dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, ha fissato la successiva udienza del 24.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, ove, presenti entrambe le parti, all'esito della discussione, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). L'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23, entrato in vigore l'11 marzo 2023 (conv. dalla L. 50/23 entrata in vigore il 6.5.2023), ha tra l'altro abrogato la seconda parte (terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione. Il ricorrente ha formulato istanza di protezione speciale in data 16.3.2023 (benché formalizzata in Questura in data 22.6.2023) e deve pertanto trovare applicazione tale nuova normativa, alla
8 luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dello stesso art. 7: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2). I periodi abrogati prevedevano un espresso divieto di respingimento o di espulsione tutte le volte in cui l'allontanamento potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, salvo che l'allontanamento stesso non fosse necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, o di protezione della salute (da qui la definizione di questa forma di protezione speciale come “relativa”, in quanto il diritto in questione era bilanciabile con tali ragioni). La norma indicava poi i noti quattro indici1 - elencazione da ritenersi non tassativa, ma solo esemplificativa2 - alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare. Stante l'espresso divieto, non sottoposto ad ulteriori condizioni o requisiti, è opinione pacifica che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non fosse più necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa3. Il principio, pacifico, era stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023). Ciò premesso, il Collegio rileva che la prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit. non ha invece subito alcuna modifica;
dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. A sua volta, resta immutato il sesto comma dell'art. 5 cui tale norma fa rinvio, che dispone che nell'adottare una decisione di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno allo straniero occorre fare “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10, alla salute art. 32, alla parità, art. 3, alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare. Sulla medesima scia si collocano le prime pronunce della Suprema Corte in relazione a diverse fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI. La Suprema Corte, in una
9 recente pronuncia, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998 (…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (v. Prima Sezione civile, n. 28162/2023). In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. UU, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva, che negli ultimi anni, sempre fondandosi su principi costituzionali, o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica di presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23). Va pertanto valutato il concetto di vulnerabilità che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogene (cfr. Cass.Civ.sez.I n.4455/18, Cass.Civ.SSUU 29459/19, 29460/19, 29461/19), essendo necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della
10 partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (come già in passato, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa). Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto in esame. Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto dell'intensità dei legami familiari sociali Cont e culturali del ricorrente sul territorio italiano, protetti a mente dell'art. 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Dai documenti prodotti dal ricorrente e da quanto emerso dalle prove orali risulta che il signor sia giunto in Italia all'età di soli otto anni, a seguito del decesso della madre, Pt_1 te alla sorella ed alla zia materna (nel frattempo divenuta coniuge del padre Pt_2 del ricorrente), per rico si con il padre ed il ELo , già regolari sul territorio _1 e residenti a [...], e che da allora abbia sempre vissuto sul territorio nazionale. Risulta inoltre che egli, in Italia, abbia compiuto tutti gli studi scolastici dalla scuola primaria alle superiori e che, a Genova, abbia tutta la propria famiglia e, in particolare, il ELo _1 (che ha acquisito la cittadinanza italiana) e la sorella titolare di permesso di i Pt_3 Per_ lunga periodo, con i quali ha intensi legami affettivi, ELi unilaterali e figli Per_7 del padre e della zia materna tutti cittadini italiani, mentre il pa ec . Persona_2 L'intensità dei legami affettivi ratelli è stata confermata dalle dichiarazioni rese da e che, con notevole partecipazione emotiva, hanno ripercorso non solo Pt_2 _1 a p nte drammatica trascorsa da tutti loro (ed in particolare dal più piccolo di loro, a causa della convivenza e del comportamento autoritario, ostruzionistico, Pt_1 disaff anche manesco agito dalla zia nei loro confronti, ma anche la loro particolare vicinanza al ricorrente che, proprio a causa della dolorosa situazione familiare, aveva chiesto ed ottenuto, dai Servizi Sociali, di essere inserito in una Comunità per minori in Piemonte, dopo avere cominciato a frequentare cattive compagnie al CEP, ove viveva la famiglia, ed a consumare hashish e marijuana. Inoltre, entrambi hanno continuato a fornire il loro sostegno, sia affettivo che morale e materiale, non solo nel periodo in cui il ricorrente ha cominciato a delinquere, riportando tutte le gravi condanne per i reati sopraindicati, ma, soprattutto, durante il periodo da lui trascorso in detenzione, in espiazione del cumulo delle pene, e dal momento della sua scarcerazione, offrendogli ospitalità presso di loro, comprensione ed aiuto. Ed infatti risulta che espiata integralmente la propria pena il 30.8.2021, dopo un Pt_1 periodo di ospitalità p tello, si sia trasferito a vivere dalla sorella a Genova, in Pt_2 vico San Gaetano 2/2, nell'appartamento di proprietà della predetta, c nato e i due nipoti e ed abbia iniziato a lavorare, dopo lo svolgimento di un corso di Per_8 Per_9 forma io er un'impresa edile, con contratti a tempo determinato full time, quale manovale, dal 5.12.2023 al 4.3.2024 e dal 3.6.2024 al 30.11.2024 (percependo con stipendio netto pari a circa euro 1.500,00 al mese) e, per il restante periodo, non regolarizzato, risultando ad oggi privo di regolare permesso di soggiorno;
lo stesso risulta anche avere sottoscritto un Patto di servizio personalizzato con il C.P.I. Genova Ponente, in data 18.2.2025 al fine di partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro. Nel caso in esame, come sopra riportato, risulta che il ricorrente, ancora bambino, dopo la morte della madre con cui era rimasto a vivere in RO, si sia trasferito, unitamente alla sorella a vivere in Italia, per ricongiungersi al proprio padre ed al ELo, e qui, da Pt_2 allora, mpre vissuto, non avendo più mantenuto con il proprio Paese alcun effettivo legame. Se è indubbio che durante la sua vita, trascorsa in Italia, lo stesso abbia commesso plurimi reati, sia in materia di stupefacenti, che contro la persona, al fine di valutare in concreto la
11 sua attuale pericolosità sociale va valutata, in primis, la condotta tenuta dopo l'espiazione integrale della pena, e, nel caso di specie, risulta, da tutte le informative acquisite, che il ricorrente, nel corso di questi anni, abbia serbato un comportamento rispettoso delle norme del vivere civile, si sia adoperato per il reinserimento nel mondo del lavoro e, più in generale, per il proprio reinserimento sociale, fortemente supportato, in tale recupero, dal sostegno morale e materiale del ELo e della sorella, presso cui si è trasferito a vivere. E' emerso inoltre che abbia solidi legami non solo familiari ma anche culturali e sociali in Pt_1 Italia, ove o, ove ha frequentato la scuola ed ove ha tutti i propri affetti, non avendone, al contrario, mantenuto nessuno nel Paese di origine, da cui si è allontanato nel lontano 2000, all'età di otto anni, tornandovi solo per brevi periodi (in due o tre occasioni, l'ultima delle quali risalente al 2010, in visita ai nonni, nel frattempo deceduti). Senza in alcun modo giustificare la brutta china presa da a ridosso della maggiore Pt_1 età e le ripetute condotte antigiuridiche tenute dal rico stesse vanno comunque inserite nel quadro familiare, come pacificamente emerso dalle dichiarazioni dei testi, risultato
“tossico” e fortemente disturbante in una fase fondamentale della propria crescita, corrispondente al periodo dell'infanzia e dell'adolescenza. In ordine al concetto di pericolosità sociale la Suprema Corte ha in più occasioni affermato il principio secondo il quale “la valutazione relativa alla sussistenza della pericolosità sociale dello straniero non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali ma dove compiere il suo esame in base a un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale” (v. Cass. 21.12.2020 n. 29148; Cass 31.7.2019 n. 20692 relativa ad un'espulsione disposta sulla base dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2 lett. c) TUI). È stato quindi ravvisato un principio generale in forza del quale ogni qualvolta il legislatore preveda che lo straniero socialmente pericoloso non possa entrare, soggiornare o rimanere sul territorio nazionale, la sussistenza del requisito della pericolosità vada accertata in concreto ed all'attualità, anche quando la norma individui specifiche condotte o precedenti che il legislatore abbia ritenuto indicativi ai fini del giudizio di pericolosità (v. Cass. Civile, Sez. 1, del 3.9.2021 n. 23930). Ed ancora, più recentemente, la Suprema Corte, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha ribadito il suddetto principio stabilendo che: “In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l.n.113/2018, conv. in l. n.132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art.4, comma 3, d. lgs.n.286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale 29 del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (tra le altre, da ultimo Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023)” (Cass. Civile, Sez. 1, del 2.8.2023 n. 23597/2023). Applicando detti principi al caso in esame il Collegio non ritiene che le condotte criminose agite dal ricorrente, certamente riprovevoli, l'ultima delle quali commessa oltre 5 anni fa, e in relazioni alle quali, si ripete, ha integralmente espiato la pena irrogata, possano valutarsi, di per sé, quale indice di pericolosità sociale, ovvero che il ricorrente costituisca attualmente ed in concreto una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, considerato, a fronte di ciò, il fortissimo radicamento personale, familiare e sociale con il Paese che lo ospita, fin da quando era ancora un bambino, ed il positivo percorso avviato sul territorio nazionale (con serie prospettive, in presenza di un regolare titolo di soggiorno, di essere assunto in regola, come da dichiarazione di disponibilità all'assunzione esibita all'udienza del 4.4.2025) dalla sua avvenuta scarcerazione, anche grazie al supporto familiare.
12 In altri termini, in queste circostanze non si ritengono ostativi i reati commessi ed accertati in via definitiva in ragione dell'avvenuta espiazione della pena, dell'assenza di successive segnalazioni di rilievo penale o che possano destare allarme sociale (v. certificato dei carichi pendenti ed il certificato rilasciato ex art 335 c.p.p.), e ritenuti detti reati controbilanciati oltre che dal verificato solido radicamento familiare, sociale e culturale con il territorio italiano anche dal successivo favorevole percorso di riscatto che ha visto - e che vede - il ricorrente impegnato in attività lecite e dignitose ed integrato nel contesto territoriale in cui vive, sia dal punto di vista familiare che culturale. Va in ultimo anche considerato, effettuando una valutazione comparativa, che il ricorrente, ad oggi, ove dovesse rientrare in RO, si troverebbe in un Paese da cui manca da 25 anni e con il quale non ha mantenuto alcun legame, né affettivo né culturale, risultandone
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Inoltre, anche le condizioni del Paese di origine assumono rilevanza, considerato che, in caso di rimpatrio, il ricorrente verrebbe rimpatriato in un contesto, quello marocchino, da cui risulta essere stato sradicato all'età di soli otto anni, ed ove, più che verosimilmente non riuscirebbe a reinserirsi, anche in considerazione della situazione del RO, economicamente vulnerabile anche prima del terremoto. Secondo ISPI4 sono l'inflazione e l'aumento del costo della vita le principali minacce all'equilibrio sociale del Paese. Secondo le stime della Banca centrale marocchina il tasso d'inflazione dovrebbe assestarsi al 4,7%. Nel mese di aprile 2022, l'Haut Commissariat au Plan ha registrato rispetto al mese precedente un aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari e non alimentari, rispettivamente del 3% e dello 0,9%. L'aumento complessivo rispetto al mese di aprile 2021 è pari al 5,9% (+9,1% per i beni alimentari e +3,7% per i beni non alimentari). Un'ondata di proteste e sit-in contro il si è sviluppata a ridosso dell'anniversario delle CP_7 proteste del 20 febbraio, data simbolo imento di contestazione del 2011, e si è diffusa in una cinquantina di città. Inoltre, nel mese di marzo, gli operatori del settore del trasporto su strada hanno intrapreso alcuni giorni di sciopero. L'aumento del prezzo dei carburanti ha anche ravvivato le accuse di conflitto di interessi nei confronti del Primo Ministro, , Controparte_8 azionista principale del gruppo Afriquia, leader nella distribuzione di idrocarburi6. Il governo ha affrontato il malcontento con una serie di misure ad-hoc. A metà febbraio, sono stati stanziati circa 10 miliardi di dirham (936 milioni di euro) a sostegno del settore agricolo e i cittadini sono stati rassicurati sul mantenimento dei sussidi alimentari. A marzo, sono stati allocati circa 200 milioni di euro a supporto del settore dei trasporti stradali7. A fine aprile 2022 il governo e i principali sindacati hanno firmato un “accordo sociale” che prevede l'aumento del salario minimo sia nel settore pubblico sia in quello privato entro i prossimi due anni8. Aumentano anche gli assegni familiari per il quarto, il quinto e il sesto figlio. Anche grazie a queste misure, le dimostrazioni di malcontento popolare registratesi a febbraio si sono progressivamente attenuate e il Paese ha superato indenne una fase cruciale come quella del che molti _11 osservatori vedevano come potenzialmente esplosiva in conseguenza del t aumento dei consumi alimentari. Ma con il protrarsi della guerra in Ucraina, il tema della vulnerabilità alimentare ed energetica del Paese e le politiche per affrontarle acquisiscono una rinnovata centralità.
13 Quanto allo spettro dell'insicurezza alimentare, secondo la FAO, il 28% della popolazione marocchina si trova in una situazione di insicurezza alimentare grave o moderata9. Nel 2022 il Paese ha patito l'impatto del combinato disposto fra inflazione alimentare globale e calo della produzione agricola locale dovuta all'eccezionale ondata di siccità che ha colpito il RO nei primi mesi del 2022. Il settore agricolo è il principale dell'economia marocchina e vale circa il 14% del Pil. Il Paese importa circa la metà del proprio fabbisogno in cereali ma, rispetto a vicini della regione, è meno esposto all'interruzione dell'approvvigionamento di grano dalla regione del Mar ER (solo il 20% del grano importato proviene dalla Russia e dall'Ucraina, i principali fornitori sono invece Francia e Canada). L'impatto della siccità di gennaio avrà conseguenze significative sulla produzione di cereali (per il 2022 la raccolta cerealicola dovrebbe essere inferiore del 69% rispetto a quella del 2021) e si rifletterà pertanto sul volume di importazioni necessarie a soddisfare la domanda interna. Il RO negli ultimi anni sta vivendo una serie di gravi crisi idriche, per questo il governo ha avviato da alcuni anni il progetto per un nuovo piano di approvvigionamento idrico, progetto che è un po' in ritardo nella sua attuazione concreta: solo dopo gennaio 2024 si è deciso che verrà rilasciato uno stanziamento di 14 miliardi di dollari del programma nazionale di fornitura di acqua potabile e irrigazione (PNAEPI 2020-2027)10. Secondo , attuale ministro delle Tes_4 attrezzature e dell'acqua, infatti nel periodo da settembr età gennaio 2024, il RO ha registrato un deficit di precipitazioni del 70% rispetto alla media. Ad esempio, il tasso di riempimento delle dighe si attesta al 23,2%, in calo rispetto al 31,5% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Di fronte a questa situazione, il re ha _13 sottolineato l'importanza di accelerare i progetti a medio termine. Sono ini la costruzione di una nuova stazione di desalinizzazione dell'acqua di mare nella regione di Dakhla. Con un valore di 250 milioni di dollari, questa installazione dovrebbe essere operativa entro giugno 2025 e fornire acqua potabile alla città di Dakhla e ai suoi dintorni. Allo stesso tempo, verranno accelerati i progetti previsti con impatto a medio termine, in particolare le dighe attualmente in costruzione, l'interconnessione tra i bacini di Sebou, Bouregreg e Oum Rabia, il programma nazionale di stazioni di dissalazione dell'acqua di mare, il programma per il riutilizzo delle acque reflue depurate, programma di risparmio idrico a livello di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e reti di irrigazione. Il regno del RO è uno dei Paesi al mondo più colpiti dallo “stress idrico”. Si tratta di una realtà che si ripercuote su diversi settori dell'economia nazionale, in particolare sul settore agricolo, che resta il maggior consumatore di acqua all'interno del Regno. Per le riforme connesse all'approvvigionamento idrico attraverso il nuovo piano sono iniziate delle contestazioni e manifestazioni in alcune aree del paese11. A marzo 2024, dei leader regionali e locali del RO orientale si sono incontrati con residenti e gruppi della società civile dopo mesi di proteste per le difficoltà di accesso all'acqua e il piano di gestione dell'acqua che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno 2024. In particolare, migliaia di persone nella città di Figuig hanno smesso di pagare le bollette dell'acqua e sono scese in piazza da novembre per protestare contro la decisione municipale di trasferire la gestione dell'acqua potabile dalla città a un'agenzia multiservizi regionale12. I residenti temono che i cambiamenti politici possano mettere a repentaglio i loro mezzi di sussistenza e, di conseguenza, il futuro della comunità. Figuig fa affidamento interamente su una falda acquifera sotterranea per l'acqua potabile e per l'irrigazione che scorre attraverso un tradizionale sistema di canali risalente a secoli fa. Sebbene provengano entrambi dalla stessa fonte, la nuova politica si applica solo all'acqua potabile. La rabbia era già cresciuta a febbraio quando il leader del movimento era stato arrestato per aver minacciato il pacha, ha detto suo Persona_14 ELo e co Una corte d'appello lo ha condannato a otto mesi Controparte_9
14 di reclusione per incitamento, insulto a un funzionario e partecipazione a un raduno non autorizzato. Il piano contestato fa parte del “Programma nazionale di approvvigionamento di acqua potabile e irrigazione” del RO del 2020- 2027 per costruire infrastrutture, semplificare la gestione dell'acqua e conservare le risorse idriche mentre il paese è alle prese con il cambiamento climatico, la siccità e il deprezzamento delle acque sotterranee. Le preoccupazioni circa l'accessibilità economica si concentrano su disposizioni che consentono investimenti limitati nel settore privato, nonostante le rassicurazioni delle autorità sul fatto che le riforme non porteranno ad aumenti dei prezzi o privatizzazioni. Il comune ha affermato in una dichiarazione di gennaio su Facebook13 che le riforme espanderebbero le “risorse limitate” del sistema attuale, che fa affidamento sull'assistenza esterna dello Stato per aggiornare le infrastrutture idriche, compresi gli impianti di trattamento. Anche se le proteste si sono limitate a una piccola città in una delle quattro regioni in cui il RO ha introdotto questa politica, il paese alla fine vuole espandere le riforme a ciascuna delle sue 12 regioni ed ha iniziato ad attuarli, anche nella regione orientale, l'anno scorso14. Per quanto riguarda gli esiti del terremoto sulla popolazione del RO in generale si evidenzia come la crisi economica sia aumentata nelle aree colpite, in quanto si è sommata alle difficoltà per i ritardi dalla liberazione dalle macerie e nella ricostruzione. Secondo una commissione istituita dal re in seguito al terremoto, sono stati stanziati pagamenti mensili di 2.500 dirham (250 dollari) a ogni famiglia colpita dal sisma. Per ogni famiglia la cui casa è stata danneggiata o distrutta, sarebbero disponibili fino a 140.000 dirham (14.000 dollari) per la
[... ricostruzione. Tuttavia, la popolazione intervistata da diverse testate giornalistiche, fra queste
, riferisce di ritardi e difficoltà nell'accesso concreto agli aiuti proclamati dal re _15 15. I dati del governo marocchino della fine di gennaio 2024 indicano che circa 57.600 famiglie avevano ricevuto i pagamenti mensili, con oltre 44.000 famiglie che avevano avuto accesso agli aiuti per la ricostruzione. I media locali hanno riferito che centinaia di persone provenienti dalle zone a sud di Marrakesh, nella provincia di Taroudant, e dalla città di Talat Nyacoub, hanno manifestato da gennaio contro i ritardi nei pagamenti e negli aiuti per la ricostruzione. Il governo marocchino ha affermato che alcune richieste sono state respinte perché i residenti non vivevano nelle zone colpite al momento del terremoto o perché le loro case erano ancora abitabili16. Anche se moderatamente colpita dal terremoto, CP_11 presenta ad oggi ancora una vasta gamma di danni. I quartieri storici della città ha notevoli danni strutturali, mettendo a repentaglio il suo inestimabile patrimonio culturale. Sono in corso sforzi di collaborazione tra le autorità locali e l'UNESCO per valutare e intraprendere iniziative di restauro per preservare il patrimonio storico della città. Nonostante questi contrattempi, la maggior parte delle infrastrutture municipali di rimane operativa. Il CP_11 bilancio umano a ammonta a circa dieci vittime. Vo li e internazionali si CP_11 sono mobilitati p e sostenere la popolazione colpita. Sebbene non sia ancora disponibile una valutazione completa degli impatti del terremoto, un rapporto della Banca Mondiale pubblicato nell'ottobre 2023 indica una leggera flessione dell'economia marocchina, stimata allo 0,3% su base annua. L'impatto è ritenuto relativamente moderato, attribuito in parte alla resilienza del settore turistico. Inoltre, una ripresa nel settore agricolo allevia le conseguenze del disastro. Prima del terremoto, nel 2023 il RO registrava un tasso di crescita del 3,4%. Il paese mira a stabilizzare il deficit di bilancio al 4% per il 2024, rispetto al 4,5% del PIL dell'anno precedente. Si prevede che le condizioni economiche globali e il rallentamento del settore edile contribuiranno a un modesto calo della produzione manifatturiera. Tuttavia, i miglioramenti nel mercato del lavoro stimolano la domanda interna, favorendo la ripresa economica complessiva.
15 Nonostante ciò, le disuguaglianze sociali persistono e il tasso di disoccupazione nel 2024 secondo l'ILO rischia di aumentare, in particolare nelle zone rurali dove le condizioni del mercato del lavoro rimangono sfavorevoli17. Ed ancora, passando ad esaminare la situazione dei diritti umani in RO si osserva che il 24 marzo 2023, il RO è intervenuto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per rispondere alle raccomandazioni ricevute cinque mesi prima. Il governo del RO ha respinto categoricamente tutte le raccomandazioni sull'autodeterminazione aggiungendo che _16 la questione non è di competenza del Consiglio per i diritti um ge nell'Addendum contenente le opinioni del governo marocchino18. Inoltre, ci sono 32 raccomandazioni che il governo marocchino ha "respinto in toto", si spiega nell'Addendum, che chiedono per lo più l'abolizione della pena di morte, la depenalizzazione dei rapporti sessuali al di fuori del matrimonio o delle relazioni omosessuali e la lotta alla violenza contro le donne - ma anche il rispetto la Convenzione di Ginevra e respinge l'accusa di non aver trattato i detenuti nel Sahara occidentale in condizioni umane. Il rapporto speciale delle Nazioni Unite riporta quanto segue: “Il relatore speciale prende atto con soddisfazione degli sforzi compiuti dalle autorità per affrontare, attraverso la Commissione per l'equità e la riconciliazione, l'eredità delle violazioni dei diritti umani commesse durante gli "anni di piombo" e si compiace, in generale, dell'emergere di una cultura dei diritti umani in RO. Constata, tuttavia, che la tortura e i maltrattamenti non sono scomparsi19. Rileva che la pratica del trattamento crudele persiste nei casi penali ordinari e che in situazioni di alta tensione, come nei casi di minaccia percepita per la sicurezza nazionale, di terrorismo o di manifestazioni di massa, si registra un aumento del ricorso alla tortura e ai maltrattamenti durante l'arresto e la detenzione. Sebbene il maltrattamento dei detenuti sembri avvenire principalmente durante il periodo iniziale di detenzione, i casi sono stati rilevati anche in fasi successive. Il relatore speciale rileva inoltre l'apparente mancanza di indagini rapide e approfondite su tutti i casi di tortura e maltrattamenti, sul perseguimento dei colpevoli, sui rimedi efficaci e sulle riparazioni, compresi i servizi di riabilitazione, per tutte le vittime di tortura e maltrattamenti. A questo proposito, egli desidera sottolineare che il sistema medico legale marocchino dovrebbe essere urgentemente rivisto e riformato, poiché attualmente non garantisce l'individuazione, la documentazione e la corretta valutazione forense di eventuali presunti casi di tortura e maltrattamenti;
a parere del relatore speciale, questo può essere uno dei motivi per la non applicazione della regola dell'esclusione delle prove ottenute sotto tortura”. La corte d'appello di Casablanca ha confermato sentenze detentive fino a 20 anni contro 43 persone condannate in relazione alle proteste per la giustizia sociale del 2017 nella regione del Rif settentrionale (le proteste di . Sono state condannate sulla base di prove Persona_17 presumibilmente ottenute con la ri maltrattamenti. Le autorità carcerarie hanno punito i detenuti che hanno inscenato le proteste con l'isolamento e la restrizione delle visite alle famiglie20. Secondo il report di Amnesty International, i detenuti sono stati sottoposti a gravi condizioni carcerarie, incluse la detenzione in isolamento per tempi prolungati e indefiniti. Nonostante poi l'elevato rischio di trasmissione del CO-19 in carcere e altri luoghi di detenzione, le autorità hanno arrestato le persone solo per aver infranto le restrizioni imposte nel contesto della pandemia. CP_1
insieme ad , la Lega per la protezione dei prigionieri politici nelle CP_13 _16 ri marocchin gruppo di avvocati hanno presentato quattro de CAT (United Nation Comittee Against Torture) per conto di quattro difensori dei diritti umani _16 che hanno subito gravi atti di tortura a nelle mani delle autorità marocchine. 17 Impact Of The 2024 Earthquake In Morocco, Capmad, 12 febbraio 2024 url 18 Posizione del RO sul rapport del Comitato ONU per I diritti umani , https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessionsregular/session52/A_HRC_52_7_A
, Febbraio 2023, data ultima verifica 27 Aprile 2023 Email_1
Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan
E. Méndez, 30/4/2013, url , 27 aprile 2023 20 Amnesty International, Morocco and Western Sahara 2019, 18/2/2020, url , 27 aprile 2023
16 Le quattro vittime, , e Persona_18 _19 Persona_20 Persona_21 sono state detenu s violazione del diritto internazionale e in assenza di un giusto processo. Il RO, autoproclamatosi sostenitore internazionale dei diritti umani e principale sostenitore dell'iniziativa Convenzione contro la tortura, viene regolarmente scoperto a praticare la tortura a livello nazionale, in particolare contro gli attivisti per i diritti umani. Come molti nelle _16 carceri marocchine, le quattro vittime sono state c firmare confessioni sotto tortura21. Oggi, mentre rimangono in detenzione illegale sulla base di una confessione ottenuta con la tortura, i querelanti continuano a essere sottoposti abitualmente ad atti di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Alcuni di loro, come sono in isolamento da Persona_18 anni. Nonostante siano sottoposti a continua i parenti delle vittime si stanno mobilitando per i loro cari: “Sperimentiamo costantemente repressione e intimidazioni. Ci siamo abituati”. CP_1 Con il sostegno dell'LPPS, e altri rappresentanti sono stati in grado di comunicare con le famiglie dei difensori imprigionati, anche durante la visita di una delegazione _16 internazionale a Rabat 2022. Nonostante la sorveglianza, la censura e le minacce da parte delle autorità marocchine, come evidenziato dal , i parenti dei detenuti Controparte_14 sono pieni di speranza: "Non possiamo lasciare ndonati nelle carceri marocchine"22. Le autorità hanno continuato a prendere di mira critici e attivisti in RO e nel Sahara occidentale. Hanno indagato, perseguito e incarcerato almeno sette giornalisti e attivisti per aver criticato il governo, nonché persone che hanno parlato online di religione o hanno espresso solidarietà agli attivisti. Nel corso del 2022, a marzo, la polizia della città di Settat ha convocato e interrogato CP_15
un insegnante e membro dell'organizzazione giovanile HJ DI (De
[...] per aver condiviso post sui social media chiedendo il boicottaggio del carburante. Non è stato informato di alcun seguito, ma il caso è rimasto aperto. Ad aprile, un tribunale della città di Casablanca ha condannato il difensore dei diritti umani a due anni di carcere per i post sui social media che denunciavano la repressione di Parte_5 attivisti. A settembre, la corte d'appello di Casablanca ha aumentato la pena a tre anni. È rimasta in prigione23. A giugno, un tribunale della città di Tangeri ha assolto in appello , Controparte_16 attivista e membro dell'Associazione marocchina per la tassazio r l'azione dei cittadini ( e del Comitato per l'abolizione del debito illegittimo CP_17 (CADTM). La polizia l' nel novembre 2021 accusandola di aver organizzato proteste “illegali” all'università di Tangeri. Ad agosto, il tribunale di primo grado della città di Oued Zem ha condannato la blogger Pt_6
a due anni di carcere, ai sensi dell'articolo 267-5 del codice penale, per aver "in
[...]
nei post sui social media24. A novembre, un tribunale di Casablanca ha condannato il difensore dei diritti umani
[...] a tre anni di reclusione per "aver insultato un organismo regolato dalla legge", CP_18 nzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni" e "aver diffuso false accuse" per post online in cui criticava le autorità per aver ignorato le richieste di giustizia sociale25. Un tribunale di Casablanca ha inflitto una condanna a cinque anni di carcere a un uomo che ha pubblicato su Facebook commenti critici sul miglioramento delle relazioni diplomatiche tra 21 Convenzione contro la Tortura stati parte, https://cti2024.org/core-states/ , data ultima verifica 28 aprile 2023 22 International Service for Human Rights, Morocco and CAT 2022 https://ishr.ch/wp- content/uploads/2022/04/ISHR_Reprisals-submission-2022-5.pdf , data ultima verifica 28 aprile 2023 23 Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Morocco And Western Sahara
2022, url , data ultima verifica 27 aprile 2023 Per 24 Amnesty International, Morocco: Release blogger jailed for offending : , url , data ultima Parte_6 verifica 27 aprile 2023 25 Amnesty International, Morocco: Human rights defender jailed for online posts: url , data ultima CP_18 verifica 27 aprile 2023
17 RO e Israele alla fine del 2020, mentre viveva e lavorava in Qatar. L'uomo è accusato di aver criticato il re, che determina le linee guida della politica estera marocchina. Secondo Secondo l'articolo 267-5 del Codice penale, minare la monarchia comporta una pena detentiva fino a due anni. La pena può essere aumentata a cinque anni se il reato è commesso in pubblico. La Corte di cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione per Persona_23 un avvocato ottantenne e ministro dei diritti umani del RO tra il 1995 e il i d'imputazione tra cui "diffamazione e oltraggio a pubblici ufficiali, adulterio e violenza sessuale". Per_2 molestie." Amnesty International ha riferito che almeno sei delle accuse contro hanno violato il suo diritto alla libertà di parola. È detenuto dal novembre 2022 in isol o nella prigione di El Arjat, vicino a Rabat, e gli è stato negato di leggere o scrivere materiale per circa sei mesi, secondo il suo avvocato26. Il 31 luglio 2023, un tribunale marocchino di primo grado ha condannato , 48 Persona_24 anni, a cinque anni di carcere ai sensi dell'articolo 267 del codice penale p su Facebook nel 2020 la decisione del re di normalizzare i legami con Israele.
ha già documentato i casi di dozzine di giornalisti e attivisti dei social Controparte_19 tribunali marocchini con l'accusa di diffamazione, pubblicazione di "notizie false", "insulto" o "diffamazione" di funzionari locali, enti statali o capi di stato stranieri, e
“minare” la sicurezza dello Stato o l'istituzione della monarchia. A settembre, la polizia marocchina ha deportato i giornalisti e Persona_25 Persona_26 di RI , una rivista francese, dopo averli arrestati nel l b del governo ha dichiarato che sono stati espulsi perché operavano in RO come giornalisti senza autorizzazione ufficiale. La loro espulsione è stata l'ultima di molte altre espulsioni di giornalisti stranieri giustificate dalle autorità per motivi simili27. Lo Stato domina i media radiotelevisivi, ma i marocchini benestanti hanno accesso a canali televisivi satellitari stranieri. Sebbene la stampa indipendente goda di un significativo grado di libertà nel riferire sulle politiche economiche e sociali, le autorità utilizzano una serie di meccanismi finanziari e legali per punire i giornalisti critici che si concentrano sul re, sulla sua famiglia, sullo status del Sahara occidentale o sull'Islam politico. Le autorità, inoltre, occasionalmente interrompono siti web e piattaforme internet. Dal 2018, diversi giornalisti indipendenti sono stati perseguiti con accuse dubbie di violenza sessuale o di cattiva condotta finanziaria. In particolare, il capo redattore di , nel luglio CP_20 Persona_27 2021 è stato condannato a cinque anni di c le che il Committee to Protect Journalists (CPJ) e altri gruppi per i diritti hanno definito fraudolente28. Nel gennaio 2023, il ministro della Giustizia ha annunciato il progetto di una nuova legge che punirebbe la diffusione di notizie false sui social media. I trasgressori rischierebbero sanzioni severe, inclusa la reclusione29. Giusto tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che, se il ricorrente fosse costretto a rientrare in RO, si troverebbe in una situazione idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, anche trovandosi privo di mezzi di sussistenza ed in un contesto dove gli standard di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti “rudimentali”. Ciò premesso, va ritenuto che il suo rimpatrio, costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
18 Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Quanto alla convertibilità del permesso così rilasciato, si osserva che a norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) T.U.Imm. vigente al momento della presentazione della domanda (trattandosi di decisione su istanza presentata il 16.3.2023, dopo la data di entrata in vigore del decreto legge, ma prima della sua legge di conversione), il permesso per protezione speciale era convertibile in permesso per motivi di lavoro. Tale disposizione è poi stata abrogata dalla legge di conversione del decreto legge (l. 50/23), entrata in vigore il 6/5/2023. Pertanto, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L. 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del presente giudizio in ordine all'effettivo radicamento sociale ed affettivo del ricorrente nel territorio italiano, in particolare sotto il profilo dei legami familiari e della complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente nato in Parte_1 MAROCCO il 25/08/1991
• Spese compensate
Così deciso in Camera di Consiglio in data 29.4.2025
La Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cresta
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 19 comma 1.1, cit. quarto periodo: “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” 2 Benché non risulti a questo Tribunale che la questione sia mai stata affrontata direttamente dalla giurisprudenza, la stessa appare di fatto conforme, valorizzando anche altri indici, quali -tra i tanti- la salute -fisica o psichica- del richiedente e la vulnerabilità legata ai traumi subiti nel percorso migratorio. 3 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21, cit. 4 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/marocco-le-ferite-economiche-della-guerra-35175 - articolo di del 27.05.2022 _12 5 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/25/au-maroc-le-gouvernement-sous-pression-face-a-la-flambee-des- prix_6115267_3212.html 6 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/04/25/au-maroc-le-premier-ministre-accuse-de-conflit-d-interets-sur-fond-de-hausse- des-prix-des-carburants_6123581_3212.html 7 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/flambee-des-carburants-pres-de-200-millions-d-euros-d-aide-pour-les-transporteurs-marocains- 20220323 8 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/02/maroc-face-aux-prix-qui-flambent-hausse-du-salaire- minimum_6124413_3212.html 9 https://www.fao.org/faostat/en/#country/143 10 (PNAEPI) 2020-2027 , sito del Controparte_10 governo del Regno del RO 2020, url, 11 RO: piano di emergenza per contrastare la crisi idrica, https://www.africanews.com/2024/01/18/morocco-emergency-plan- to-counter-the-water-crisis/ , Africa News, 18 gennaio 2024 12 Le nuove declinazioni della politica idrica in RO, Atalayar, url, 18 febbraio 2024, 13 https://www.facebook.com/photo?fbid=403992882143163&set=pcb.403992925476492 14 Una città marocchina protesta contro i piani di gestione dell'acqua, AP News, 22 marzo 2024, url, 15 Sei mesi dopo il terremoto, gli abitanti dei villaggi marocchini dell'Atlante sono ancora nelle tende , Al Jazeera, 8 marzo 2024 url 16 Long winter for Morocco quake survivors , Al Jazeera 20 febbraio 2024, url, 26 Morocco: Further information: Human rights lawyer's case to be reviewed: Amnesty Persona_23 International, 28 aprile 2023, https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/6727/2023/en/ , data ultima verifica 10 aprile 2024 27 HRW – Human Rights Watch (Autore) : World Report 2024 - Morocco and Western Sahara, 11 gennaio 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103231.html data ultima verifica 10 aprile 2024 28 Freedom in the World Report , 2022, RO pubblicato nel 2023 url , 27 aprile 2023 29 Freedom House , Freedom on the Net 2023 - RO, Report on digital media and internet freedom (reporting period June 2022 - May 2023) 4 ottobre 2023, https://freedomhouse.org/country/morocco/freedom-net/2023
, data ultima verifica 10 aprile 2024