Articolo 11 bis del Codice di procedura penale
Articolo 11Articolo 12
Versione
22 dicembre 1998
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Versione
16 giugno 2023
Art. 11-bis.
(( (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia).
1. I procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11)).
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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