Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00437/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2025, proposto da
Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche (Suam), non costituiti in giudizio;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, 23;
nei confronti
Edison Next Government S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto n. 43 del 22.04.2025 e della relativa Relazione Istruttoria, con il quale la Stazione appaltante ha disposto un ulteriore differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte al 16.06.2025, nonché di apertura delle offerte, fissando la data dell'eventuale sopralluogo entro 30 giorni precedenti;
- per quanto occorrer possa del Decreto n. 28 del 18.02.2025 del Dirigente del settore Suam e soggetto aggregatore e della allegata Relazione Istruttoria con il quale è stata prorogato all'11.03.2025 il termine di scadenze delle offerte originariamente previsto al 24.02.2025 della “Procedura aperta per l'affidamento del servizio energia e manutenzione degli immobili e degli impianti, per conto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche per la durata complessiva di 72 mesi.”;
- per quanto occorrer possa del Bando di gara della Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche (Suam) con il quale è stata indetta la “Procedura aperta per l'affidamento del servizio energia e manutenzione degli immobili e degli impianti, per conto dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche per la durata complessiva di 72 mesi”, inviato alla GUUE il 09.12.2024, nonché di tutti gli atti e documenti che compongono la lex specialis di gara, ivi compresi il Disciplinare di gara e i suoi allegati, nonché le relative FAQ, nonché del Decreto del Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore della Regione Marche n. 309 del 9 dicembre 2024 di autorizzazione all'avvio della gara e della Decisione a contrarre, adottata ai sensi dell'art. 17 co. 1, D.Lgs n. 36/2023 dalla Committente Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche - Determina del Direttore Generale n. 993 del 29.11.2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e, comunque, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e di Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026, il pres. CO TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Con atto notificato in data 21.5.2025 e depositato in data 28.5.2025, la Ditta Siram, gestore uscente del servizio di fornitura di energia, di manutenzione degli immobili e degli impianti presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, ha chiesto l’annullamento del Decreto n. 43 del 22.04.2025 della Regione Marche, Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche (Suam) ed atti connessi, resi in ritenuto adempimento al comando giurisdizionale riveniente dalla sentenza Tar Marche Sez. 1° n. 227 del 28.3.2025, con cui è stato definito il RG 136 del 2025.
1.1.Vanno svolte alcune sommarie premesse relative all’intera vicenda contenziosa.
Con il collegato RG 136 del 2025, la medesima ricorrente ha impugnato gli atti con cui la Suam aveva prorogato il termine per la presentazione delle offerte, rendendo noto l’elenco dei soggetti che avevano effettuato il sopralluogo tecnico obbligatorio e, quindi, dei soggetti legittimati a presentare le offerte, in relazione alla “ Procedura aperta per l’affidamento del servizio energia e manutenzione degli immobili e degli impianti, per conto dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche per la durata complessiva di 72 mesi ”.
Tale ricorso collegato RG 136 del 2025 è stato definito con sentenza Tar Marche Sez. 1° n. 227 del 28.3.2025, che lo ha accolto “ con conseguente annullamento del decreto n. 28 del 18 febbraio 2025 e della nota allegato n. 8 al ricorso, trasmessa via mail, con cui la S.U.A.M. ha comunicato ai concorrenti che avevano effettuato il sopralluogo la proroga del termine di presentazione delle offerte ” , ha chiarito le modalità di esecuzione della stessa, precisando che “ L’annullamento…non coinvolge né il bando, né il disciplinare, né il capitolato tecnico e gli altri atti ad esso allegati (salvo che la stazione appaltante e/o il committente non si avvedano in via autonoma ” e che “ È invece necessario unicamente far ripartire la gara ripristinando l’anonimato fra i concorrenti.
A tal riguardo è dunque necessario che:
- sia individuato un nuovo e congruo termine per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio, perché questo potrebbe ampliare la platea dei concorrenti. Il sopralluogo andrà ovviamente effettuato garantendo, nei limiti suindicati, l’anonimato degli OO.EE. La stazione appaltante valuterà se considerare assolto l’obbligo da parte degli OO.EE. che hanno già effettuato il sopralluogo oppure se sia necessario ripetere il sopralluogo;
- sia conseguentemente individuato il nuovo termine di presentazione delle offerte. Il relativo provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le modalità consuete e non comunicato individualmente ad alcun O.E. della necessità di apportare modifiche), ancorché tali atti figurino fra quelli impugnati. ”
La suddetta sentenza Tar Marche Sez. 1° n. 227 del 28.3.2025 è stata appellata dalla odierna ricorrente con ricorso rubricato RG 3437 del 2025 presso il Consiglio di Stato, con cui, in estrema sintesi, ne è stata dedotta l’erroneità nella parte in cui non ha disposto l’annullamento dell’intera gara, limitando la valenza invalidante del vizio procedurale riscontrato ad una sola fase del procedimento di evidenza pubblica. Ad avviso dell’esponente, in particolare, sarebbe stato violato l’art. 2.2. del bando tipo ANAC n. 1 del 2023, poiché la violazione dell’anonimato non sarebbe potuta essere emendata soltanto con la riapertura dei termini per l’effettuazione del sopralluogo e di scadenza delle offerte.
Con il presente ricorso, quindi, sono stati impugnati il Decreto n. 43 del 22.04.2025 ed atti connessi, con cui la SUAM, in ritenuto adempimento al comando giurisdizionale riveniente dalla sentenza Tar Marche Sez. 1° n. 227 del 28.3.2025, ha disposto un ulteriore differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte al 16.06.2025, nonché di apertura delle offerte, fissando la data per effettuare l’eventuale sopralluogo entro i 30 (trenta) antecedenti.
Parte ricorrente ha lamentato, in sostanza, la violazione del principio di segretezza in tema di evidenza pubblica, deducendo illegittimità dell’operato della SUAM, in quanto il vizio sostanziale della procedura ivi indicato non sarebbe sanabile se non con la riedizione della gara, poiché dovrebbe escludersi che l’anonimato possa essere ripristinato mediante la riapertura dei termini di effettuazione del sopralluogo e di scadenza delle offerte, in quanto la conoscenza degli offerenti consentirebbe di concordare tra loro le condotte.
In sostanza, sono stati dedotti profili di censura quasi sovrapponibili a quelli dedotti con il ricorso in appello RG 3437 del 2025, proposto avverso la sentenza Tar delle Marche Sez. 1° n. 227 del 28.3.2025.
Nelle more del presente giudizio, il ricorso in appello RG 3437 del 2025 è stato definito con decreto decisorio Cons. Stato Sez. 3° n. 649 del 28.10.2025 che lo ha dichiarato improcedibile a seguito di dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio.
1.2.Conseguentemente, la impugnata sentenza Tar delle Marche Sez. 1° n. 227 del 28.3.2025 ha assunto l’autorità della “ res iudicata ”, rendendo, di fatto, recessivo l’interesse alla coltivazione del presente ricorso, fondato su censure in parte riproduttive di profili impugnatori svolti con il ricorso in appello.
1.3.Pertanto, parte ricorrente, con nota depositata in data 7.11.2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 8.1.2025, la Regione Marche ha chiesto la condanna delle spese gi giudizio a carico della parte ricorrente.
Con memoria depositata in data 20.1.2026, l’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, ha dichiarato di voler aderire alla compensazione delle spese di lite.
All’odierna pubblica udienza, il difensore della Regione Marche ha dichiarato di volersi rimettere al Collegio in ordine alla decisione sulle spese di lite, senza insistere per la condanna alle spese del presente giudizio a carico della parte ricorrente.
2.La ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257).
Pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame.
In definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa.
3.Appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite, tenendo conto della complessità delle questioni dedotte e ritenendo che la mancata coltivazione dell’appello avverso la sentenza Tar delle Marche Sez. 1° n. 227 del 28.3.2025 non può essere considerato un fatto rilevante ai fini della statuizione di condanna alle spese del presente giudizio, soprattutto se si considera che ha disposto la compensazione delle spese di lite anche il decreto decisorio Cons. Stato Sez. 3° n. 649 del 28.10.2025, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso in appello RG 3437 del 2025, proposto avverso la sentenza Tar delle Marche Sez. 1° n. 227 del 28.3.2025 a seguito di dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa.
Spese compensate. Il contributo unificato rimane a carico della parte che l’ha anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO TA, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO TA |
IL SEGRETARIO