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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1162/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Emanuele Quacquaro, presso il cui studio in Santa Margherita
Ligure, V. XXV Aprile 59/1 bis, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, CP_1 dall'avv. Marco Delucchi Baroni, presso il cui studio in Chiavari, c.so
Gianelli 12/8, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiec- tis: - in via pregiudiziale e di rito, per il motivo di appello n. I accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per motivazione carente e/o illogica e vizio di ultra/extra petizione con violazione dell'art. 112 c.p.c., con facoltà per il giudice del gravame di trattenere la causa e decidere nel merito, nei limiti dell'oggetto de- lineato dalle effettive domande delle parti;
- in via pregiudiziale e di rito, per il moti- vo di appello n. II accertare e dichiarare la nullità assoluta della CTU contabile del primo grado di giudizio ex art. 159 c.p.c. in quanto extra e/o ultra petita con decla- ratoria di nullità della sentenza n. 1493/2022 Tribunale di Genova ex artt. 112,
115, 157 e 183 c.p.c disponendo, se del caso, rinnovazione della c.t.u. ex art. 356
1 1° c.p.c.; - nel merito e definitivamente: accogliere per i motivi tutti dedotti in narra- tiva il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1493/2022, emessa in data 06.06.2022 dal Tribunale Civile di Genova, sez. VII, Dott.ssa Ta- bacchi, depositata in cancelleria in data 09.06.2022, che ha ridotto l'importo dell'atto di precetto del 03.11.2020 di Euro 360.651,50 notificato al in Parte_1 data 05.11.2020 ad Euro 330.131,87 - e per l'effetto, previa dichiarazione di illegit- timità delle spese e compensi del precetto in rinnovazione, confermare la parziale illegittimità dell'atto di precetto del 03.11.2020 di Euro 360.651,50, notificato al in data 05.11.2020 conseguentemente accertare e quantificare, per i Parte_1 motivi di appello n. I, II, III e IV, l'importo complessivamente dovuto, per capitale ed interessi, dal al , alla data del 05.11.2020, sulla base dei Parte_1 CP_1
“conteggi” effettuati dal Tribunale di Genova sez. settima (R.G. n. 932/2021) con ordinanza del 04.03.2021, in Euro 251.460,62, sostituendo, in punto interessi le- gali ancora dovuti, la somma di € 137.617,31, con la somma non già di €
192.014,22, come statuito dal Giudice di primo grado, bensì con la somma risul- tante dal calcolo degli interessi medesimi sul capitale iniziale di € 146.209,72, con decorrenza (dies a quo) 18.08.1980 come da conteggio di cui all'ordinanza del
Trib. Ge R.G. n. 932/2021 del 04.03.2021 pari ad € 105.250,90 e così per un tota- le dovuto di Euro 251.460,62, con maggiorazione non dovuta di Euro 78.671,25; - in via principale, riformare la sentenza impugnata in punto spese di lite, per il mo- tivo di appello n. IV, condannando il sig. al pagamento, in favore del sig. CP_1
, di spese e compensi di lite del giudizio di primo grado, ponendo inte- Parte_1 ramente a carico del sig. le spese di consulenza tecnica d'ufficio, oltre ac- CP_1 cessori, IVA e CPA oltre spese generali, con aumento del 30%, o percentuale congrua, ai sensi dell'art. 4 c. 1 bis D.M. 55/14, come modificato dai D.M. 37/2018
e 147/2022, che non prevede discrezionalità, atteso che l'attore di primo grado ha predisposto gli atti depositati in modo da consentire la ricerca testuale dei neces- sari documenti ad essi allegati e con distrazione a favore dell'Emanuele Quacqua- ro, antistatario;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, aumentati del 30%, o percentuale ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 4 c. 1 bis D.M.
55/14, come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022, che non prevede discrezio- nalità, atteso che l'appellante ha predisposto gli atti depositati in modo da consen- tire la ricerca testuale dei documenti ad essi allegati, e con distrazione a favore dell'Avv. Emanuele Quacquaro, che si dichiara antistatario.”.
Per la parte Appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa e contraria istanza reietta: - In via principale rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_2
2 rella alla sentenza n. 1493/22 pubblicata in data 9.6.2022 dal Tribunale di Genova in persona del Giudice Dott.ssa Cristina Tabacchi per i motivi di cui in narrativa perché inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto confermando l'impugnata sentenza. - In subordine respingere comun- que l'appello confermando l'impugnata sentenza. - In estremo subordine, ove quantificata la minor somma che la Corte dovesse ritenere a titolo di interessi le- gali, confermare le restanti voci di cui al precetto impugnato. - In ogni caso dal ca- pitale andrà detratta la somma pari ad € 16.812,50 versata in esito del giudizio RG
4836/2022 Tribunale di Genova in data 24.5.2024 al Sig. in osse- CP_1 quio alla sentenza n. 1416 del 9.5.2024 ed alla conseguente condanna al paga- mento (doc. 13). - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio confermando le statuizioni in ordine alle spese del Giudice di Prime Cure per quanto attiene al precedente grado, oltre al rimborso forfettario, nonché rivalsa
I.V.A. e C.P.A. aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 c. 1 bis DM 55/14, come mo- dificato dal DM 37/2018 attesa la redazione dell'atto con collegamento diretto agli allegati. - Si insta per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96 cpc in favo- re dell'appellato anche equitativamente determinate e della Cassa delle Ammen- de. - Salvezza illimitata”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. avverso atto Parte_1 di precetto notificatogli da , unitamente al titolo esecutivo rappresen- CP_1 tato dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 914 del 29 settembre
1993, che aveva confermato la condanna di al pagamento della Parte_1 somma di Lire 283.101.510 oltre interessi dalla data del sinistro (18 agosto
1980) al saldo, a titolo risarcitorio.
Il titolo esecutivo era già stato in precedenza azionato da con atto di CP_1 precetto per Lire 525.441.150 (pari a € 271.367,70) notificato in data 4 feb- braio 1994 e seguito da procedura di pignoramento presso terzi, conclusasi con ordinanza del 3 marzo 1994 con la quale la Pretura di Chiavari aveva ordinato alla banca datrice di lavoro di di pagare mensilmente a Parte_1
una somma corrispondente al quinto dello stipendio del debitore, CP_1 pagamento che la banca aveva da allora puntualmente effettuato.
deduceva in via principale l'intervenuta prescrizione della pretesa Parte_1 creditoria e l'abuso del diritto e, in via subordinata, contestava la correttezza dei conteggi esposti nell'atto di precetto.
3 Dopo avere licenziato CTU relativa al conteggio sugli interessi con la pro- spettazione di diversi scenari di calcolo, con sentenza n. 1493 del 9 giu- gno 2022 il Tribunale di Genova così statuiva:
“Dichiara la parziale illegittimità del precetto notificato in data 5 novembre
2020 in particolare dovendosi:
1. escludere dal conteggio la somma di euro 82.594,35 per rivalutazione monetaria;
2. sostituire la somma di euro 137.617,31 con la somma di euro 192.014,22
a titolo di interessi legali dal 5/2/1994, ferme le altre voci, oltre interessi nella misura di legge dalla data della presente sentenza al saldo;
- Compensa nella misura dei 2/3 le spese del presente giudizio;
- Pone il rimanente terzo a carico di parte attrice , frazione Parte_1 che si liquida in euro 7.129,00 per compensi, oltre 15 % rimborso spese ge- nerali, oltre CPA come per legge e IVA se indetraibile.”.
In estrema sintesi, il Tribunale, richiamate in punto rigetto dell'eccezione di prescrizione e dell'abuso di diritto pretesamente caratterizzante la condotta dell'opposto le argomentazioni contenute nell'ordinanza 21 gennaio 2021 che aveva rigettato la sospensiva e in quella 4 marzo 2021 resa in sede di
Reclamo (che l'aveva accolta parzialmente con riguardo all'illegittimità della richiesta di rivalutazione monetaria), evidenziava come , originario Parte_1 opponente, avesse veste di attore sostanziale le cui eccezioni, volte a con- trastare le pretese creditorie, erano soggette all'ordinario regime processua- le della domanda, in forza del quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa.
L'eccezione di nullità della CTU che, a detta dell'opponente, sarebbe andata ultra petita calcolando a debito di medesimo interessi anatocistici Parte_1 si palesava ad avviso del primo Giudice infondata poiché nessuna contesta- zione sul punto era stata fatta nel contesto delle operazioni peritali e soltanto con la comparsa conclusionale , smentendo gli stessi propri con- Parte_1 teggi, aveva allegato che il CTU avrebbe dovuto fare riferimento ai conteggi fatti dal Collegio del reclamo, che aveva ricalcolato gli interessi a partire dal- la data del sinistro (18 agosto 1980), mentre nel giudizio di merito si era sempre fatto riferimento, quale somma dalla quale detrarre gli importi già pagati, a quella di € 271.367,60, portata dall'atto di precetto notificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.
4 Era infatti pacifico che in forza di detto precetto, che intimava una cifra com- prensiva di rivalutazione e interessi, si fosse cristallizzata come somma do- vuta quella di € 271.367,60, che avrebbe dovuto essere contestata nell'originaria esecuzione e che era stata utilizzata anche dall'opponente nei propri conteggi, salvo poi, inammissibilmente, chiedere un ricalcolo che par-
tisse dalla data del sinistro.
Il primo Giudice recepiva pertanto le conclusioni del CTU, evidenziando co- me il ricalcolo che ricomprendeva gli interessi conteggiati sulla somma ver- sata in 27 anni e non in un'unica soluzione fosse stato proposto da parte convenuta fin dalla comparsa di costituzione, ovvero ipotizzando il versa- mento in un'unica soluzione ma effettuato tutto nel 2020.
La soluzione consistente nell'effettuare il calcolo su una situazione il più possibile simile a quanto avvenuto (ovvero con pagamenti mensili) e, in mancanza di documentazione relativa all'ammontare delle rate nei primi 13 anni, supponendo tutte le rate uguali, appariva la più equa, considerato che,
a fronte della gravità del sinistro e della importanza del risarcimento, il fatto che le somme fossero state ottenute in 27 anni e non al momento della noti- fica del precetto non poteva essere trascurato. Dall'altra parte, in mancanza di documentazione sui pagamenti degli anni più risalenti, la soluzione di si- mulare per quegli anni le rate come tutte uguali era favorevole al debitore senza che il creditore ne risultasse troppo sacrificato.
Ne conseguiva che, posto il capitale residuo in euro 138.117,65 (€
271.367,70 di cui al precetto notificato in data 4 febbraio 1994 meno €
133.250,05 quale importo pacificamente versato al 5 novembre 2020), e gli interessi in euro 192.014,22, secondo i conteggi della CTU, la somma anco- ra dovuta al 5 novembre 2020 era pari ad euro 330.131,87, importo sul qua- le avrebbero dovuto essere calcolati gli interessi nella misura legale dal 5 novembre 2020 al saldo.
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di cita- Parte_1 zione ritualmente notificato in data 1 dicembre 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva nel giudizio di appello Surace, con comparsa depositata in data 28 febbraio 2023, eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c. e chiedendone, nel merito, la reiezione,
Con ordinanza 15 aprile 2023 la Corte sospendeva l'esecutività della sen- tenza impugnata e formulava, ex art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliati-
5 va, rinviando la controversia al 14 giugno 2023 per la verifica del raggiungi- mento dell'accordo e disponendo successivamente la comparizione perso- nale delle parti per l'udienza del 27 settembre 2023, posto che la parte ap- pellata si era dichiarata disponibile ad accettare la proposta conciliativa, mentre la parte appellante l'aveva rifiutata.
A tale udienza le parti comparivano personalmente e il Presidente illustrava la proposta conciliativa ma non si raggiungeva un accordo, ragion per cui la controversia veniva dal Collegio rinviata per precisazione delle conclusioni al 22 novembre 2023, incombente poi posticipato al 25 settembre 2024 stan- te la necessità di assegnazione a nuovo relatore, il sovraccarico del cui ruolo imponeva ulteriore rinvio al 20 novembre 2024.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 26 novembre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
L'appello va esaminato e deciso nel merito, atteso che l'eccezione di inam- missibilità per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. formulata dalla parte appellata si palesa infondata: l'atto si articola in censure sufficientemente specifiche con indicazione delle singole parti della sentenza che intende gravare, così come prescrive la norma in esame.
Va peraltro osservato che, secondo l'ormai costante giurisprudenza di legit- timità (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199), l'atto di impugnazione non richiede la formulazione di una proposta alternativa di sentenza ma soltanto che l'appellante esponga in maniera compiuta e preci- sa le ragioni delle critiche mosse alla sentenza e le modifiche che a suo av- viso dovrebbero conseguire al suo accoglimento.
censura la decisione di primo grado con quattro motivi di grava- Parte_1 me.
Il primo motivo d'appello è rubricato “Nullità della sentenza n. 1493/2022
Tribunale di Genova per motivazione carente e/o illogica ex artt. 112, 115,
157 e 183 c.p.c.”.
L'appellante muove dalla considerazione secondo cui l'atto di precetto notifi- cato nel 1994 comprendeva certamente interessi legali, rivalutazione mone- taria e spese e che la circostanza che non sia dato sapere da quali voci
6 esattamente fosse composto non può riverberare conseguenze negative sul debitore.
Contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice, non è, infatti, irrilevante che tale precetto non sia stato prodotto.
Il Collegio, in sede di reclamo sulla sospensiva, aveva argomentato che la somma intimata a titolo di rivalutazione nel precetto della cui opposizione si discute non era prevista dal titolo, sicché la somma portata dal precetto del
2020 era certamente errata per eccesso e il Giudice di merito aveva poi li- cenziato CTU su un quesito in linea con la tesi dell'opponente, chiedendo al
CTU di accertare la somma ancora dovuta da a titolo di interessi Parte_1 legali alla data del 5 novembre 2020, come stabilito dal titolo esecutivo (po- sto che con l'opposizione aveva contestato non soltanto la rivalu- Parte_1 tazione ma anche la correttezza del calcolo relativo, appunto, agli interessi).
Detti interessi, secondo quanto stabilito dalla sentenza di condanna, anda- vano calcolati sull'importo di € 146.209,72, mentre il CTU ha posto a base dei propri conteggi invece l'importo precettato nel 1994 (€ 271.367,60), che non rappresentava un “capitale” ma comprendeva certamente voci eteroge- nee, anche non dovute in assoluto come la rivalutazione monetaria e gli in- teressi successivi.
Affermando, poi, che “la somma ancora dovuta al 5 novembre 2020 è pari ad euro 330.131,87” “posto il capitale residuo in euro 138.117,65=
(271.367,70 di cui al precetto notificato in data 4 febbraio 1994 meno
133.250,05 quale importo pacificamente versato al 5 novembre 2020) e gli interessi in euro 192.014,22”, il primo Giudice ha violato i principi statuiti dall'art. 1199 II comma c.c., secondo cui i versamenti andavano imputati prima agli interessi e successivamente al capitale.
Il secondo motivo d'appello è rubricato “Nullità assoluta della CTU per vizio di ultra e/o extra petitum ex art. 112, 115, 157 e 183 c.p.c.; colpa grave del
Consulente Tecnico d'Ufficio.”.
Evidenzia l'appellante che, secondo il Supremo Collegio (31886/2019) la nullità della CTU per ultra o extra petitum è rilevabile d'ufficio e che una sentenza pronunciata a seguito di un giudizio in cui né le parti né il giudice abbiano eccepito o rilevato tale nullità è nulla ex art. 159 c.p.c., richiamando anche il principio, affermato con gli arresti a SS.UU. nn. 5624 e 3086 del
2022, secondo cui la parte può svolgere critiche alla CTU anche in compar- sa conclusionale.
7 Nel caso che ci occupa, prosegue , il CTU ha svolto un calcolo Parte_1 sbagliato ed estraneo al thema decidendum e viziato per ultra petizione poi- ché ha conteggiato interessi anatocistici, posto che il quesito chiedeva di calcolare gli interessi sul titolo mentre il CTU ha calcolato gli interessi sul precetto del 1994.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “Sulla errata determinazione per metodologia e/o concetto ed erronea quantificazione della somma ancora dovuta da al alla data del 5.11.2020 a titolo di interessi Parte_1 CP_1 legali”, l'appellante ripropone i conteggi già esposti in comparsa conclusio- nale che porterebbero, a suo avviso, al ricalcolo degli interessi dovuti in mi- sura pari a € 105.250,90.
I primi tre motivi di gravame, che per ragioni di connessione è opportuno trattare congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.
Le doglianze di colgono nel segno laddove afferma che il CTU, Parte_1 conteggiando gli interessi via via maturati dal febbraio 1994 sull'importo in allora precettato pari a € 271.367,70 (considerato – cfr. intestazione tabella pag. 8 elaborato peritale – come “capitale residuo”), ha indebitamente con- teggiato interessi anatocistici, posto che l'importo precettato certamente comprendeva, oltre al capitale liquidato nella sentenza di condanna, gli inte- ressi sino a quel momento maturati.
Neppure è condivisibile l'argomentazione del primo Giudice secondo cui i ri- lievi in tal senso mossi dall'odierno appellante soltanto in comparsa conclu- sionale sarebbero tardivi, a fronte di un elaborato peritale che ha palese- mente disatteso il quesito, che chiedeva di determinare quale fosse l'ammontare della somma ancora dovuta da in forza del titolo Parte_1 precettato alla data della notifica del precetto opposto (5 novembre 2020).
Il titolo precettato è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Chiavari
n. 42/1989 (doc. 7 fascicolo primo grado appellante), che ha condannato a corrispondere a l'importo capitale di Lire 283.101.510 Parte_1 CP_1
(pari a € 146.209,72) oltre interessi legali dal 18 agosto 1980 al saldo (cfr. punto 2 del dispositivo) e oltre alle spese di lite liquidate in Lire 140.00 per esborsi, lire 2.500.00 per diritti, lire 2.700.00 per onorario (cfr. punto 11 del dispositivo).
Alla data del primo atto di precetto (4 febbraio 1994) gli interessi legali matu- rati sul capitale di € 146.209,72 erano pari a € 121.424,24, secondo la se- guente tabella:
8 dal al capitale tasso giorni interessi
18/08/1980 15/12/1990 € 146.209,72 5,00% 3771 € 75.528,34
16/12/1990 04/02/1994 € 146.209,72 10,00% 1147 € 45.945,90
e l'importo dovuto da per capitale e interessi era pertanto pari a € Parte_1
267.683,96
Il precetto del 4 febbraio 1994 portava il maggiore importo di € 271.367,70 e la differenza (pari a € 3.683,74) corrisponde alle spese di lite liquidate (lire
5.440.000 pari a € 2.809,52), maggiorate di rimborso spese forfettario, cassa previdenza e IVA.
All'importo precettato per capitale nel febbraio 1994 occorre poi sommare gli interessi legali maturati sul capitale dalla data del primo precetto a quella del secondo precetto, che ammontano a complessivi € 116.986,21, secondo la seguente tabella: dal al capitale: tasso: giorni interessi:
05/02/1994 31/12/1996 € 146.209,72 10,00% 1060 € 42.460,90
01/01/1997 31/12/1998 € 146.209,72 5,00% 730 € 14.620,97
01/01/1999 31/12/2000 € 146.209,72 2,50% 731 € 7.320,50
01/01/2001 31/12/2001 € 146.209,72 3,50% 365 € 5.117,34
01/01/2002 31/12/2003 € 146.209,72 3,00% 730 € 8.772,58
01/01/2004 31/12/2007 € 146.209,72 2,50% 1461 € 14.630,99
01/01/2008 31/12/2009 € 146.209,72 3,00% 731 € 8.784,60
01/01/2010 31/12/2010 € 146.209,72 1,00% 365 € 1.462,10
01/01/2011 31/12/2011 € 146.209,72 1,50% 365 € 2.193,15
01/01/2012 31/12/2013 € 146.209,72 2,50% 731 € 7.320,50
01/01/2014 31/12/2014 € 146.209,72 1,00% 365 € 1.462,10
01/01/2015 31/12/2015 € 146.209,72 0,50% 365 € 731,05
01/01/2016 31/12/2016 € 146.209,72 0,20% 366 € 293,22
01/01/2017 31/12/2017 € 146.209,72 0,10% 365 € 146,21
01/01/2018 31/12/2018 € 146.209,72 0,30% 365 € 438,63
01/01/2019 31/12/2019 € 146.209,72 0,80% 365 € 1.169,68
01/01/202003/11/2020 € 146.209,72 0,05% 308 € 61,69 totale interessi legali: € 116.986,21
All'importo complessivamente dovuto per capitale, interessi e spese portate dal titolo esecutivo, pari ad € ( 271.367,70 + 116.986,21 =) 388.353,91 oc- corre, ancora, sommare diritti ed esborsi liquidati nella procedura esecutiva presso terzi R.E. 58/94 per complessivi € 1.579,04 (importo Controparte_2
9 portato dall'atto di precetto 03.11.2020 e non contestato dall'opponente), pervenendo così al totale di complessivi € 389.932,95, dal quale devono es- sere detratti € 133.250,05, pacificamente versati dal datore di lavoro di
[...]
a in forza del pignoramento presso terzi da quest'ultimo in- Pt_3 CP_1 trapreso.
Conformemente a quanto argomentato dall'odierno appellante, gli importi ri- cevuti da a decorrere dal marzo 1994 devono essere imputati, ex art. CP_1
1194 II comma c.c., prioritariamente agli interessi e alle spese maturati e, nel caso di specie, i versamenti parziali non hanno per certo mai coperto in- tegralmente quanto sino a quel momento maturato, appunto, per interessi e spese, e così non se ne è mai verificata l'imputazione a riduzione del capita- le iniziale, che ha quindi continuato (e continua) a produrre intessi.
Basti in proposito considerare che, alla data del secondo atto di precetto (3 novembre 2020), i versamenti effettuati a dal datore di lavoro di CP_1 [...]
non erano ancora arrivati a coprire neppure gli interessi legali matu- Pt_3 rati, in forza del titolo, al 31 dicembre 1996 (complessivi € 163.885,14).
Alla data del secondo atto di precetto, pertanto, aveva diritto a pro- CP_1 cedere ad esecuzione forzata nei confronti di per complessivi € Parte_1
(389.932,95 - 133.250,05 =) 256.682,90.
Il quarto motivo d'appello, che attiene alla liquidazione delle spese proces- suali (dolendosi in particolare l'appellante della circostanza che il Tribunale non abbia integralmente compensato dette spese nonostante la soccom- benza reciproca), è assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi, posto che la riforma della decisione impugnata impone in ogni caso alla Corte di procedere anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n.
14916 del 13 Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del 22 febbraio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza
n. 6259 del 18 marzo 2014).
Nel caso che ci occupa, la parte appellante è sicuramente vittoriosa, essen- do stata accolta l'opposizione a precetto, ma appare giustificata, ex art. 92 II comma c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso il fatto che, a fronte del precetto intimato per
10 l'importo di Euro 360.651,50, risulta dovuta ad oggi una somma consistente
(€ 256.682,90 ) in forza di una sentenza di condanna risalente al 1989, a causa di pagamenti che non sono mai riusciti a ridurre il capitale (“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccomben-
za, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previ- sti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv.
666063 - 01).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione a precetto proposta da
[...]
, accerta e dichiara che ha dirit- Parte_1 CP_1 to, alla data del 3 novembre 2020, a procedere esecutivamente nei confronti della parte appellante per l'importo di € 256.682,90 (di cui
€ 146.209,72 per capitale ed il residuo per interessi e spese matu- rati);
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di en- trambi i gradi di giudizio;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova alli 27 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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