Decreto presidenziale 20 settembre 2024
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/03/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02452/2025REG.PROV.COLL.
N. 06987/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6987 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13713/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- è stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, a seguito dell’accertamento, in data -OMISSIS-, dell’« alterazione dei parametri fisici -OMISSIS- determinata mediante esame impedenziometrico. Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art.1, comma 1, lettera b) ».
L’esclusione è stata impugnata innanzi al TAR per il Lazio dolendosi del fatto che fosse fondata su un accertamento medico inattendibile e, comunque, errato, compromesso dall’utilizzo di un macchinario malfunzionante, come evincibile dalla circostanza che, successivamente alla prova concorsuale, il ricorrente si sarebbe sottoposto ad esame impendenziometrico presso una struttura medica dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige conseguendo un valore -OMISSIS-, quindi inferiore alla soglia prevista -OMISSIS- tenendo conto del margine di tolleranza per errore del 10%.
2. – Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta una verificazione che ha accertato -OMISSIS- con l’ulteriore notazione che -OMISSIS- “ potrebbe non essere attribuibile ad -OMISSIS-, bensì alla -OMISSIS- ben rappresentata; si ritiene opportuno concludere che il Sig. -OMISSIS- pur presentando alla verificazione odierna -OMISSIS- risulta, a parere di questa Commissione, costituzionalmente e fisicamente IDONEO al proseguimento dell’iter concorsuale ”.
2.1. – Il primo giudice ha concluso per la reiezione del ricorso sulla scorta delle seguenti considerazioni: “ la verificazione, condotta da Ufficiali medici della Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, secondo metodiche evidentemente affini a quelle seguite dai sanitari dei vigili del fuoco, ha rilevato -OMISSIS- ancora una volta superiore al limite fissato dal regolamento, -OMISSIS-, corroborando, quindi, l’esattezza dell’accertamento eseguito dalla commissione di concorso e, cioè, la presenza di -OMISSIS- non compatibile con le mansioni di vigile del fuoco e, contestualmente, rivelando l’inaffidabilità di quelli ai quali si è autonomamente sottoposto il ricorrente, anche se presso strutture pubbliche. Nel caso di specie, stante la convergenza tra l’esito dell’esame impedenzometrico eseguito dalla commissione e quello della verificazione, il Collegio ritiene che l’inidoneità fisica del ricorrente riposi su dati sufficientemente univoci, non potendosi convenire, per le ragioni già evidenziate, con giudizi propensi a riconoscerne, invece, l’idoneità sulla base di parametri diversi da quelli applicabili a tutti i candidati ”.
3. – Con rituale ricorso in appello il sig. -OMISSIS- ha impugnato la pronuncia sfavorevole innanzi a questo Consiglio di Stato previa domanda sospensiva: l’appellante deduce in linea generale la falsa applicazione dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’interno 4 novembre 2019 n. 166, recante i requisiti di idoneità fisica e psichica che devono possedere i candidati ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli operativi del personale dei Vigili del Fuoco. Lamenta nello specifico che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato le risultanze della verificazione, né le relazioni peritali di parte ignorando la sostanziale idoneità ravvisata dallo stesso verificatore. Pone l’enfasi sull’indispensabilità della professionalità dell’operatore che effettua l’esame impendenziometrico e insiste per la rinnovazione istruttoria della verificazione a cura di un Dipartimento Universitario Specializzato in Epatologia e Nutrizione Clinica, producendo a supporto di tale richiesta istruttoria un nuovo referto -OMISSIS-.
4. – Con decreto monocratico -OMISSIS- è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, puntualmente ottemperata dall’Amministrazione mediante pubblicazione degli atti trasmessi sul sito istituzionale.
Il Ministero dell’interno si è costituito ritualmente e, in sede di difese, ha eccepito l’inammissibilità delle doglianze dell’appellante per sostanziale insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione esaminatrice, peraltro corroborate dalle risultanze della verificazione.
5. – All’esito della trattazione cautelare, il Collegio, con ordinanza n. 3699 del 7 ottobre 2024, ha accolto l’istanza sospensiva ai soli fini della fissazione del merito ritenendo necessaria l’adozione di misure organizzative - per esempio con previsione di prove suppletive - idonee ad assicurare che, in ipotesi di esito vittorioso dell'appello, la tutela cautelare non fosse inutiliter data .
L’amministrazione ha ottemperato alla statuizione cautelare, in prima battuta, disponendo la riammissione con riserva dell’appellante. Successivamente, la Commissione medica concorsuale ha sottoposto l’appellante nuovamente a visita medica in data -OMISSIS- all’esito della quale questi è risultato non idoneo per “ alterazione dei parametri di composizione corporea ” riportando -OMISSIS-.
6. – La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 e successivamente è stata incamerata per la decisione.
7. – L’appello è infondato per le ragioni che si espongono dappresso.
8. – A livello normativo, ha ben ricordato il giudice di prime cure che l’art. 1, co. 1, lett. b), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, rinvia, per l’individuazione dei requisiti fisici necessari all’accesso ai ruoli operativi dei vigili del fuoco, ai parametri previsti dal d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, che, attuando la puntuale «delega» attribuita dal legislatore con l’art. 1, co. 2 e 3, della l. 12 gennaio 2015, n. 2, stabilisce, all’art. 3 e all’allegato “A”, in maniera uniforme per le Forze armate, le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei « valori limite…correlati alla composizione corporea » e, in particolare, una soglia massima -OMISSIS-, ammettendo una percentuale di tolleranza del 10% sul valore limite e, quindi, un limite massimo -OMISSIS-.
9. – A livello fattuale, sia la misurazione svolta in sede concorsuale, sia quella in sede di verificazione hanno dato esiti superiori alla soglia -OMISSIS-. Le ulteriori considerazioni sulla sostanziale idoneità de facto dell’appellante, alla stregua del ben diverso corpus normativo dettato per le idoneità del personale già in servizio continuo, sono del tutto ultronee e non consentono di derogare al chiaro disposto regolamentare. Il primo giudice ha svolto tutti gli sforzi del caso per scrutinare l’attendibilità della misurazione effettuata in sede concorsuale.
9.1. – Non pare peraltro in alcun modo assentibile l’esperimento di una nuova verificazione in grado di appello per il sol fatto che restituirebbe ormai un’istantanea irrimediabilmente postuma, non traslabile ora per allora alla fase di misurazione concorsuale, che fissa il momento in cui il candidato doveva soddisfare i requisiti di idoneità. Né peraltro può ritenersi che la decisione del primo giudice sia stata sbrigativa, avendo questi svolto tutti gli approfondimenti del caso quale peritus peritorum della vertenza, mentre tutte le speculazioni sul malfunzionamento dei dispositivi di misurazione sono destinate all’irrilevanza non essendo suffragate da validi principi di prova oltre ad aver ricevuto sistematica confutazione in sede di rinnovazione delle misurazioni.
10. – Ad AN , soccorre a tacitare ogni ulteriore dubbio l’esito della rinnovazione della visita medica da parte della Commissione medica concorsuale in prossimità dell’udienza pubblica di discussione del presente giudizio di appello: dal verbale prodotto in atti si evince inequivocabilmente che anche all’attualità l’-OMISSIS- dell’appellante è risultato largamente superiore alla soglia normativamente prevista - -OMISSIS-. A tal riguardo, non valgono a mutare i termini della questione le ultime deduzioni formulate impropriamente con note di udienza secondo cui l’appellante sarebbe vittima di una discriminazione che deriva da un’applicazione rigida e letterale delle norme, risultando escluso da una professione per motivi che non rifletterebbero le sue reali capacità, giacché le norme ed i criteri utilizzati per valutare l'idoneità fisica dei vigili del fuoco colpirebbero in modo sproporzionato determinate categorie di persone, come quelle -OMISSIS-.
Tali considerazioni spostano il fuoco della questione sull’assetto normativo vigente e collidono con la indiscussa uniformità dei requisiti fisici stabiliti dalla disciplina regolamentare per l’accesso ai ruoli operativi dei vigili del fuoco, in continuità con i parametri previsti per tutte le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento civile e militare, disciplina applicata invariabilmente a tutte le immissioni nei ruoli operativi sulla scorta di una opzione regolatoria non manifestamente illogica, né irragionevole: l’interpretazione correttiva evocata dalla difesa dell’appellante dissimulerebbe, a ben vedere, un intervento derogatorio e sostanzialmente creativo che ridonda nelle prerogative del legislatore o, in senso più lato, del policy maker in sede regolamentare mentre è, per ciò stesso, precluso al giudice amministrativo.
11. – Alla luce delle considerazioni svolte il gravame si appalesa infondato e deve essere conclusivamente respinto.
12. – In considerazione della peculiarità della vicenda sottesa si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.