Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 09/06/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.3791 / 2024
promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. MINNITI FELICIA Parte_1
ELISABETTA
Contro
CP_1 rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE
Sono presenti l'Avv. DELFINO MARIA per delega dell'avv. MINNITI FELICIA
ELISABETTA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e chiede la decisione.
E' altresì presente per 1 CP_1 l'avv. ADALGISA DI BENEDETTO per delega dell'avv. TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e chiede il rigetto.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro
Il GOP dott.ssa Rosanna Femia, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del
09.06.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n°3791/2024 R.G., promossa da
C.F, rappresentata e difesa dall'avv. Minniti Felicia Elisabetta, Parte_1
giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, come da procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. pensione di inabilità art. 12 legge 118/71
IN FATTO
L'odierna ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità, rappresentando che la Commissione medica CP_1 aveva ritenuto insussistente il presupposto per la prestazione invocata.
, non riconosceva laIl CTU nominato nella fase di ATPO dott. Persona_1
sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità, accertando una invalidità nella misura del 76%
Parte ricorrente, ha formulato la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 22.7.2024, parte ricorrente proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto, lamentando che nelle more del giudizio le condizioni sanitarie della ricorrente si sono aggravate come da certificazione sanitaria allegata nel presente giudizio.
Si è costituita l' CP_1, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, questo Giudice ha ritenuto la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, chiedendo un'integrazione peritale al CTU già nominato, per la sopravvenienza di documentazione sanitaria attestante l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c..
All'odierna udienza, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
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Nello specifico, il consulente, in sede d'integrazione, ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dalla ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, evidenziando come solo a seguito della nuova documentazione medica, ha riscontrato "SPONDILOARTROSI LOMBARE;
Controparte_3
[...] Controparte_4
[...] Controparte_5
[...] ; DISTURBO DEPRESSIVO ENDOREATTIVO DA
CONDIZIONE MEDICA GENERALE;
IPERTENSIONE ARTERIOSA I° STADIO REFRATTARIA ALLA
TERAPIA IN SOGGETTO CON DISPNEA DA SFORZO LIEVE-CLASSE NYHA 2^; NODULI TIROIDEI
DIFFUSI; DIABETE MELLITO TIPO 2 IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO CON METFORMINA;
Controparte_6 CON EMICOLECTOMIA SINISTRA DI CUI IN ATTO NESSUNA RECIDIVA;
EDENTULISMO NON CORRETTO CON PROTESI, accertando un peggioramento delle patologie ed applicato il calcolo riduzionistico si raggiunge un'invalidità del 100% utile per il riconoscimento delle pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge
118/71.
Il CTU ha, quindi, affermato che luce della nuova documentazione medica, depositata dalla difesa di parte ricorrente, considerate globalmente tutte le patologie e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali d'invalidità civile, si può affermare che esse determinano un'invalidità pari al 100% con decorrenza dalla data della visita peritale di febbraio 2025.
Ne consegue, l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. Persona_1
Le conclusioni del consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito dell'ATP e del presente ricorso in opposizione ad ATP, si ritiene sussistere motivi per compensare totalmente le spese di lite, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell CP_1 e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP_1 in Parte_1
opposizione ad ATP 3667/2024, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione proposta e dichiara sussistere in favore dell'istante il requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità quale invalido civile ex art. 12 legge
118/71 a decorrere da febbraio 2025;
2) Nulla per le spese di lite;
4) Pone a carico dell CP_1 le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto
Così deciso in Reggio Calabria, 09.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia