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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/07/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n. 290/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Irene COLLADET giudice dott.ssa Gersa GERBI giudice
Oggetto: riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente regolamentazione della S E N T E N Z A
responsabilità genitoriale nella causa civile iscritta al n. 290/2023 promossa con ricorso depositato in data 24/02/2023
da
C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PANIZ MAURIZIO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PANIZ MAURIZIO
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. BORTOLUZZI LUISA EMMA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BORTOLUZZI LUISA EMMA
RESISTENTE
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta datata
15.3.2024
Conclusioni per il P.M.: visto
A seguito del ricorso proposto dal sig. la sig.ra si è Pt_1 CP_1
costituita e successivamente le parti hanno trovato un accordo,
formulando conclusioni congiunte;
rilevato che in data 29.02.2024 vi è stato il riconoscimento del figlio minore da parte del padre Persona_1 [...]
con mantenimento del solo cognome della madre;
Pt_1
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e del figlio (c.f. Persona_1 [...]
) nato a [...] il [...]; C.F._3
ritenuto che nulla osta all'omologazione della regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la regolamentazione congiunta dei rapporti tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni formulate nella nota congiunta datata
[...]
15.3.2024, di seguito richiamate:
1. il figlio minore è affidato in via esclusiva alla Persona_1
madre con collocazione presso la stessa in Santa Giustina (BL),
ove manterrà la residenza;
i genitori assumeranno comunque di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio con riguardo all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
2. il padre:
- per i prossimi 10 mesi visiterà settimanalmente il figlio con la possibilità di tenerlo con sé, qualora i genitori lo ritengano nell'interesse del minore con riguardo alle sue condizioni di salute;
- dopo il decimo mese o anche prima, qualora i genitori lo ritengano, terrà con sé il figlio per un'intera giornata dal mattino alla sera, comprensiva dei pasti a fine settimana alterni e ferme le visite settimanali;
i genitori concorderanno tra loro, di volta in volta,
la giornata, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e di quelle del minore;
- dopo il diciottesimo mese terrà con sé il figlio a fine settimana alterni, con le modalità e i tempi che verranno concordati dai genitori in base alle rispettive esigenze lavorative ed a quelle del
3 minore;
nella settimana il cui weekend è di pertinenza della madre,
per un pomeriggio da concordare, dalle 16,00 a dopo cena;
3. il padre, dopo il diciottesimo mese e compatibilmente con le sue esigenze lavorative e di quelle di , trascorrerà Persona_1
con il figlio 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
trascorrerà alternativamente i giorni di Persona_1
Natale, Capodanno e Pasqua ed eventuali ponti festivi con l'uno e l'altro genitore;
4. il padre corrisponderà alla NO un contributo al CP_1
mantenimento ordinario di di € 400,00 mensili Persona_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da marzo 2025, se in aumento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della NO , di cui la stessa fornirà le coordinate;
CP_1
5. le spese straordinarie previamente concordate, da individuarsi secondo il Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di
Belluno saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
6. l'assegno unico verrà interamente percepito dalla NO
[...]
, genitore collocatario, cui spettano eventuali altre CP_1
detrazioni fiscali per il minore stesso;
con riguardo agli arretrati la
NO rinuncia a ogni ulteriore pretesa;
CP_1
7 spese di lite compensate.
Così deciso in Belluno, il 10/07/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Irene COLLADET giudice dott.ssa Gersa GERBI giudice
Oggetto: riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente regolamentazione della S E N T E N Z A
responsabilità genitoriale nella causa civile iscritta al n. 290/2023 promossa con ricorso depositato in data 24/02/2023
da
C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PANIZ MAURIZIO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PANIZ MAURIZIO
RICORRENTE
e
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. BORTOLUZZI LUISA EMMA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BORTOLUZZI LUISA EMMA
RESISTENTE
con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta datata
15.3.2024
Conclusioni per il P.M.: visto
A seguito del ricorso proposto dal sig. la sig.ra si è Pt_1 CP_1
costituita e successivamente le parti hanno trovato un accordo,
formulando conclusioni congiunte;
rilevato che in data 29.02.2024 vi è stato il riconoscimento del figlio minore da parte del padre Persona_1 [...]
con mantenimento del solo cognome della madre;
Pt_1
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e del figlio (c.f. Persona_1 [...]
) nato a [...] il [...]; C.F._3
ritenuto che nulla osta all'omologazione della regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la regolamentazione congiunta dei rapporti tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni formulate nella nota congiunta datata
[...]
15.3.2024, di seguito richiamate:
1. il figlio minore è affidato in via esclusiva alla Persona_1
madre con collocazione presso la stessa in Santa Giustina (BL),
ove manterrà la residenza;
i genitori assumeranno comunque di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio con riguardo all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
2. il padre:
- per i prossimi 10 mesi visiterà settimanalmente il figlio con la possibilità di tenerlo con sé, qualora i genitori lo ritengano nell'interesse del minore con riguardo alle sue condizioni di salute;
- dopo il decimo mese o anche prima, qualora i genitori lo ritengano, terrà con sé il figlio per un'intera giornata dal mattino alla sera, comprensiva dei pasti a fine settimana alterni e ferme le visite settimanali;
i genitori concorderanno tra loro, di volta in volta,
la giornata, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e di quelle del minore;
- dopo il diciottesimo mese terrà con sé il figlio a fine settimana alterni, con le modalità e i tempi che verranno concordati dai genitori in base alle rispettive esigenze lavorative ed a quelle del
3 minore;
nella settimana il cui weekend è di pertinenza della madre,
per un pomeriggio da concordare, dalle 16,00 a dopo cena;
3. il padre, dopo il diciottesimo mese e compatibilmente con le sue esigenze lavorative e di quelle di , trascorrerà Persona_1
con il figlio 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
trascorrerà alternativamente i giorni di Persona_1
Natale, Capodanno e Pasqua ed eventuali ponti festivi con l'uno e l'altro genitore;
4. il padre corrisponderà alla NO un contributo al CP_1
mantenimento ordinario di di € 400,00 mensili Persona_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da marzo 2025, se in aumento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della NO , di cui la stessa fornirà le coordinate;
CP_1
5. le spese straordinarie previamente concordate, da individuarsi secondo il Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di
Belluno saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
6. l'assegno unico verrà interamente percepito dalla NO
[...]
, genitore collocatario, cui spettano eventuali altre CP_1
detrazioni fiscali per il minore stesso;
con riguardo agli arretrati la
NO rinuncia a ogni ulteriore pretesa;
CP_1
7 spese di lite compensate.
Così deciso in Belluno, il 10/07/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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