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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/06/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2226/2024 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via GB Tuveri n°2, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Murru presso la quale elegge domicilio, in Cagliari nella Viale Bonaria 56, per delega in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il 17\2\1961, res. Tina di CP_1 C.F._2
Vestignè (TO), difesa e rappresentata dall'Avv. Giancarlo Bertone ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VR, Via Palestro 30, per procura in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
VR-
Conclusioni delle parti
PER PARTE RICORRENTE: “ribadito che l'insanabilità comunicata dal tecnico per la gravità dell'irregolarità ha fatto venir meno ad oggi la volontà di acquistare la casa, A) pronunciare i sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e presso il Comune di Vestignè ( TO), iscritto al Parte_1 CP_1
registro degli atti dello Stato Civile, parte I - A n°1 dell'anno 1984
pagina 1 di 4 B) ordinare all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, effettuando la trascrizione e tutti gli adempimenti di rito;
C) disporre che nulla è dovuto a a titolo di assegno divorzile;
CP_1
D) stante il venir meno dei presupposti di legge, revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore di così come previsto nel verbale di separazione consensuale dell'11 CP_1
giugno 2013, omologato dal Tribunale Ordinario di VR il successivo 20 giugno 2013;
E) con condanna alle spese di lite.”
PER PARTE CONVENUTA: “Precisato che il tecnico della ha già precisato che le CP_1 irregolarità sono sanabili con una spesa di € 3000 comprensiva del compenso del professionista,
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- pronunziare, ex L. 898\70, lo scioglimento degli effetti civili nascenti dal matrimonio civile contratto fra le parti il 23\8\1984 presso il Comune di Vestignè (TO) e iscritto al registro Atti dello Stato Civile parte I – A n° 1 anno 1984, con conseguente ordine al responsabile del competente Ufficio di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza divorzile a margine dell'atto di matrimonio, con relativa trascrizione e adempimenti di rito;
- disporre, se del caso, con separato giudizio la regolamentazione dei diritti patrimoniali ancora in capo alle parti;
- spese di lite compensate.”
Per il P.M.: “V° si accolgano le domande di parte resistente.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 8.8.2024, Parte_1 evocava in giudizio la moglie e innanzi l'intestato Tribunale affinché pronunciasse CP_1
lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23 agosto 1984 presso il Comune di Vestignè
(TO), iscritto al registro degli atti dello Stato Civile, parte I – A n°1 dell'anno 1984 (All. 1);
- dall'unione dei coniugi sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_2
- nel procedimento per la separazione consensuale dei coniugi, il Tribunale Ordinario di VR procedeva con provvedimento del 20 giugno 2013, depositato in pari data, alla omologa della separazione di cui alle condizioni del verbale dell'11 giugno 2013 (doc. 1);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
Il ricorrente, premesso che oramai i due figli sono entrambi anche economicamente autosufficienti ha chiesto la pronuncia di “divorzio” con revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla pagina 2 di 4 moglie (essendone venuti meno i presupposti dal momento che oramai entrambi i figli avevano le loro vite autonome), senza alcun assegno divorzile a carico della moglie (non sussistendone i presupposti).
La convenuta si è costituita in giudizio nulla opponendo alla pronuncia sul vincolo ma chiedendo che le questioni relative all'alloggio rimanessero fuor dal presente giudizio e da far valere nelle sedi preposte;
al riguardo la moglie ha sostenuto di essersi attenuta a quanto concordato in sede di separazione cioè che la moglie si sarebbe allontanata dall'alloggio coniugale al momento della vendita, vendita che non era mai avvenuta anche per l'atteggiamento ondivago del marito (incerto se acquistare per sé la quota della moglie).
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 29 aprile 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno discusso la causa e, a tanto autorizzate, rassegnato le conclusioni definitive come sopra riportate, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed agli scritti ex art. 473bis.28 c.p.c..
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 2.5.2025), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste di parte convenuta.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano dinanzi al Presidente del
Tribunale di VR (autorizzati a vivere separati), che procedeva con provvedimento del 20 giugno
2013, depositato in pari data, alla omologa della separazione di cui alle condizioni del verbale dell'11 giugno 2013 (doc. 1);
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
pagina 3 di 4 La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno sostanzialmente discusso circa le sorti della casa coniugale che in sede di separazione avevano concordato di mettere in vendita consentendo fino ad allora alla moglie di rimanevi a vivere;
per vicende ricostruite in maniera opposta dalle parti la vendita non è avvenuta e la moglie continua a vivere nella casa coniugale che il marito richiede invece venga liberata. E' incontestato che non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, per cui, previa revoca della concordata assegnazione alla moglie, la casa seguirà il normale regime civilistico.
Nessun assegno divorzile va previsto in favore della moglie che nemmeno ne ha fatto richiesta.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, dal momento che entrambe hanno chiesto sostanzialmente la sola pronuncia sul vincolo con la conseguenza che non può ravvisarsi prevalente soccombenza in capo ad alcuna di esse.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di VR definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il
P.M., così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 23 agosto 1984 presso il Comune di Vestignè (TO), iscritto al registro degli CP_1
atti dello Stato Civile, parte I – A n°1 dell'anno 1984 ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. revoca l'assegnazione della casa coniugale alla;
CP_1
3. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di VR il giorno 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2226/2024 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via GB Tuveri n°2, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Murru presso la quale elegge domicilio, in Cagliari nella Viale Bonaria 56, per delega in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il 17\2\1961, res. Tina di CP_1 C.F._2
Vestignè (TO), difesa e rappresentata dall'Avv. Giancarlo Bertone ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VR, Via Palestro 30, per procura in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
VR-
Conclusioni delle parti
PER PARTE RICORRENTE: “ribadito che l'insanabilità comunicata dal tecnico per la gravità dell'irregolarità ha fatto venir meno ad oggi la volontà di acquistare la casa, A) pronunciare i sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e presso il Comune di Vestignè ( TO), iscritto al Parte_1 CP_1
registro degli atti dello Stato Civile, parte I - A n°1 dell'anno 1984
pagina 1 di 4 B) ordinare all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, effettuando la trascrizione e tutti gli adempimenti di rito;
C) disporre che nulla è dovuto a a titolo di assegno divorzile;
CP_1
D) stante il venir meno dei presupposti di legge, revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore di così come previsto nel verbale di separazione consensuale dell'11 CP_1
giugno 2013, omologato dal Tribunale Ordinario di VR il successivo 20 giugno 2013;
E) con condanna alle spese di lite.”
PER PARTE CONVENUTA: “Precisato che il tecnico della ha già precisato che le CP_1 irregolarità sono sanabili con una spesa di € 3000 comprensiva del compenso del professionista,
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- pronunziare, ex L. 898\70, lo scioglimento degli effetti civili nascenti dal matrimonio civile contratto fra le parti il 23\8\1984 presso il Comune di Vestignè (TO) e iscritto al registro Atti dello Stato Civile parte I – A n° 1 anno 1984, con conseguente ordine al responsabile del competente Ufficio di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza divorzile a margine dell'atto di matrimonio, con relativa trascrizione e adempimenti di rito;
- disporre, se del caso, con separato giudizio la regolamentazione dei diritti patrimoniali ancora in capo alle parti;
- spese di lite compensate.”
Per il P.M.: “V° si accolgano le domande di parte resistente.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 8.8.2024, Parte_1 evocava in giudizio la moglie e innanzi l'intestato Tribunale affinché pronunciasse CP_1
lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23 agosto 1984 presso il Comune di Vestignè
(TO), iscritto al registro degli atti dello Stato Civile, parte I – A n°1 dell'anno 1984 (All. 1);
- dall'unione dei coniugi sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_2
- nel procedimento per la separazione consensuale dei coniugi, il Tribunale Ordinario di VR procedeva con provvedimento del 20 giugno 2013, depositato in pari data, alla omologa della separazione di cui alle condizioni del verbale dell'11 giugno 2013 (doc. 1);
- da allora la separazione durava ininterrotta.
Il ricorrente, premesso che oramai i due figli sono entrambi anche economicamente autosufficienti ha chiesto la pronuncia di “divorzio” con revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla pagina 2 di 4 moglie (essendone venuti meno i presupposti dal momento che oramai entrambi i figli avevano le loro vite autonome), senza alcun assegno divorzile a carico della moglie (non sussistendone i presupposti).
La convenuta si è costituita in giudizio nulla opponendo alla pronuncia sul vincolo ma chiedendo che le questioni relative all'alloggio rimanessero fuor dal presente giudizio e da far valere nelle sedi preposte;
al riguardo la moglie ha sostenuto di essersi attenuta a quanto concordato in sede di separazione cioè che la moglie si sarebbe allontanata dall'alloggio coniugale al momento della vendita, vendita che non era mai avvenuta anche per l'atteggiamento ondivago del marito (incerto se acquistare per sé la quota della moglie).
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del 29 aprile 2025, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno discusso la causa e, a tanto autorizzate, rassegnato le conclusioni definitive come sopra riportate, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed agli scritti ex art. 473bis.28 c.p.c..
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 2.5.2025), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste di parte convenuta.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione consensuale comparivano dinanzi al Presidente del
Tribunale di VR (autorizzati a vivere separati), che procedeva con provvedimento del 20 giugno
2013, depositato in pari data, alla omologa della separazione di cui alle condizioni del verbale dell'11 giugno 2013 (doc. 1);
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
pagina 3 di 4 La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno sostanzialmente discusso circa le sorti della casa coniugale che in sede di separazione avevano concordato di mettere in vendita consentendo fino ad allora alla moglie di rimanevi a vivere;
per vicende ricostruite in maniera opposta dalle parti la vendita non è avvenuta e la moglie continua a vivere nella casa coniugale che il marito richiede invece venga liberata. E' incontestato che non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, per cui, previa revoca della concordata assegnazione alla moglie, la casa seguirà il normale regime civilistico.
Nessun assegno divorzile va previsto in favore della moglie che nemmeno ne ha fatto richiesta.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, dal momento che entrambe hanno chiesto sostanzialmente la sola pronuncia sul vincolo con la conseguenza che non può ravvisarsi prevalente soccombenza in capo ad alcuna di esse.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di VR definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il
P.M., così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 23 agosto 1984 presso il Comune di Vestignè (TO), iscritto al registro degli CP_1
atti dello Stato Civile, parte I – A n°1 dell'anno 1984 ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. revoca l'assegnazione della casa coniugale alla;
CP_1
3. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di VR il giorno 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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