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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/11/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO IA, all'esito dell'udienza del
05/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1111/2017 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...] [...] cf: , elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo Parte_2 C.F._1
n.5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
- contumace -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 23/03/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. , p.iva nell'anno 2011, Controparte_2 P.IVA_1 come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 78 giornate;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che conseguentemente gli venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 18/07/2016 l' lo informava “che nel periodo che va dal 01.01.2011 al CP_1
31.12.2011 sono stati pagati €. 1.901,76 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA cat. DSAGR n. 1 ”. Precisava, altresì, che “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”; - Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' non si costituiva e restava contumace.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del
05/11/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
Va rilevato che non sussistono problemi di inammissibilità o decadenza del ricorso, avendo parte ricorrente fornito prova di avere proposto ricorso amministrativo e giudiziario nei termini di legge. CP_ Peraltro, l' anche a causa della mancata costituzione, non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi della parte ricorrente.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento CP_ dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro.
Ha prodotto pure le buste paga, e l'estratto contributivo.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta “Consorzio PAC”.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta “Consorzio PAC”, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2011, e per CP_ n.78 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, tenuto anche conto dell'estratto contributivo prodotto in atti, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio), considerato l'estratto contributivo in atti, e assicurativo, al ricorrente spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno in contestazione.
Conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui CP_ alla comunicazione del 18/07/2016, con la quale l' ha richiesto le somme percepite dal ricorrente per disoccupazione agricola anno 2011, pari ad Euro 1.901,76, con annullamento della richiesta di restituzione, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno;
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
CP_ 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di indebito di cui alla comunicazione del CP_ 18/07/2016, con la quale l' ha richiesto le somme percepite dal ricorrente per disoccupazione agricola anno 2011, pari ad Euro 1.901,76, con annullamento della richiesta di restituzione, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno e per n.78 giornate;
CP_ 3)Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 05/11/2025.
IL Giudice on.
NO IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO IA, all'esito dell'udienza del
05/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1111/2017 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...] [...] cf: , elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo Parte_2 C.F._1
n.5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
- contumace -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 23/03/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. , p.iva nell'anno 2011, Controparte_2 P.IVA_1 come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 78 giornate;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che conseguentemente gli venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 18/07/2016 l' lo informava “che nel periodo che va dal 01.01.2011 al CP_1
31.12.2011 sono stati pagati €. 1.901,76 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA cat. DSAGR n. 1 ”. Precisava, altresì, che “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”; - Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' non si costituiva e restava contumace.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del
05/11/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
Va rilevato che non sussistono problemi di inammissibilità o decadenza del ricorso, avendo parte ricorrente fornito prova di avere proposto ricorso amministrativo e giudiziario nei termini di legge. CP_ Peraltro, l' anche a causa della mancata costituzione, non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi della parte ricorrente.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento CP_ dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro.
Ha prodotto pure le buste paga, e l'estratto contributivo.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta “Consorzio PAC”.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta “Consorzio PAC”, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2011, e per CP_ n.78 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, tenuto anche conto dell'estratto contributivo prodotto in atti, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio), considerato l'estratto contributivo in atti, e assicurativo, al ricorrente spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno in contestazione.
Conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui CP_ alla comunicazione del 18/07/2016, con la quale l' ha richiesto le somme percepite dal ricorrente per disoccupazione agricola anno 2011, pari ad Euro 1.901,76, con annullamento della richiesta di restituzione, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno;
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
CP_ 1)Dichiara la contumacia dell'
2)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di indebito di cui alla comunicazione del CP_ 18/07/2016, con la quale l' ha richiesto le somme percepite dal ricorrente per disoccupazione agricola anno 2011, pari ad Euro 1.901,76, con annullamento della richiesta di restituzione, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno e per n.78 giornate;
CP_ 3)Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 05/11/2025.
IL Giudice on.
NO IA