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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SE
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione a pronunciato la seguente decreto ingiuntivo
SE
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4158/2024 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex Registro Generale
art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 21.03.2025, avente ad N. 4158/24 oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”;
CRONOLOGICO e vertente
N. _______________ tra
. in persona del legale Parte_1 REPERTORIO
rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P. Volpe del Foro di N. _______________
n. 025/2025 R.B. Lav. Salerno in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno,
Discusso nel termine
Via S. Giovanni Bosco, n. 37; del 21.03.2025 con scambio di note scritte
Opponente ex art. 221 legge 77/20
e
, rappresentato e difeso dall'avv. V. Guariniello Controparte_1
Deposito minuta del Foro di Avellino in virtù di mandato in calce alla memoria
_________________ difensiva, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Montoro (Av), Frazione S. Pietro, Via Roma, n. 109;
Opposto Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4158/24 R.G. c/o pag. 1 Controparte_2 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 21.03.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 22.06.2024, n. 438/24 D.I., notificato in data 24.06.2024, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva alla società di pagare in Parte_1
favore di la somma di euro 25.260,00 per differenze Controparte_1
retributive e Tfr, oltre rivalutazione e interessi, nonché spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo e del precetto alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 30.07.2024,
e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 438/24; 2) Condannare
l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio l'opposto, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 21.03.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 438/24 D.I., emesso in data
22.06.2024, proposta dalla società Parte_1
contro è fondata solo in parte e, pertanto, va accolta Controparte_1
per quanto di ragione, con conseguente revoca del D.I. opposto.
Giudizio n. 4158/24 R.G. c/o pag. 2 Controparte_2 CP_1 Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione allegata dalla società opposta risulta che sono stati effettuati, dopo la proposizione del ricorso monitorio, n. 4 pagamenti per la somma complessiva di euro 1.580,00 (all. nn. 2, 3, 4 e 5 del fascicolo della società opponente), a deconto della complessiva debitoria, ammontante ad euro 25.260,00 (come da calcolo effettuato dal creditore e non oggetto di contestazione da parte dell'opponente, le cui doglianze attengono esclusivamente al mancato computo degli acconti versati): in particolare, risultano versati euro 500,00 in data 06.06.2024, euro 500,00 in data
25.06.2024, euro 324,00 in data 06.06.2024 ed euro 256,00 in data
10.06.2024.
Giudizio n. 4158/24 R.G. c/o pag. 3 Controparte_2 CP_1 Orbene, tali importi vanno sottratti all'importo complessivo azionato di euro 25.260,00, con un residuo credito di euro 23.680,00, oltre accessori di legge: altri importi non possono essere detratti (come pur sostenuto dalla società opponente), in quanto la documentazione allegata (estratto conto) non consente di avere certezza circa l'imputabilità delle altre somme versate in favore dell'opposto alle mensilità e alle voci retributive oggetto dell'istanza monitoria e del presente giudizio, anche in ragione dello sfalsamento temporale nel pagamento delle retribuzioni da parte della società opponente. Insomma, la società opponente, pur gravando sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697, comma II, cod. civ., non ha fornito alcuna concreta e sicura di avere effettuato
(come pur asserito nell'atto di opposizione) ulteriori pagamenti in favore del dipendente oltre quelli documentati dai bonifici di cui agli CP_1
allegati nn. 2, 3, 4 e 5 del fascicolo di parte.
In ultimo, va evidenziato che, sulla base della documentazione allegata, appaiono del tutto irrilevanti ai fini della decisione i mezzi istruttori oggetto delle istanze delle parti in causa (interrogatorio formale, prova testimoniale), nonché gli invocati accertamenti tecnici.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta parzialmente fondata e, quindi, va accolta per quanto di ragione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel contempo, in base ai principi sopra richiamati, la società opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposto dell'importo residuo sopra indicato, pari a complessivi euro 23.680,00, oltre rivalutazione ed interessi, come per legge.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposto, le quali vengono liquidate in dispositivo, in base alle tariffe previste dal D.M. 10.03.2014, n. 55, con riduzione ex art. 4, comma I.
Giudizio n. 4158/24 R.G. c/o pag. 4 Controparte_2 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
438/24 D.I., emesso in data 22.06.2024, proposta dalla società
[...]
nei confronti di , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato in data 30.07.2024 e ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 438/24 D.I.;
2) Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 23.680,00, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
3) Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 21.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4158/24 R.G. c/o pag. 5 Controparte_2 CP_1