Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 17/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
73/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AO Lo IC, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80571 del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Fabio DO (c.f.
[...]) e dall’avv. Vincenzo Esposito (c.f.
[...]),
contro
- Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore,
- Inps, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea TT (c.f. [...]).
Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all’udienza dell’11 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. Fabio DO per il ricorrente e l’avv. Filippo Mangiapane, su delega dell’avv. Andrea TT, per l’Inps.
Premesso in
FATTO
1. Con ricorso del 13 dicembre 2024 il sig. XX chiedeva di annullare la nota del Ministero In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 della difesa prot. n. M_DA934676 CSE2024 0004074 del 7 ottobre 2024, con la quale veniva respinta l'istanza del 9 dicembre 2022 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo per le infermità “pregresso politrauma della strada con esiti di trauma cranico con multineuropatia cranica ed esiti di fratture della cerniera cervicale e del condilo occipitale di C2 e C5, dell'acetabolo di destra, dell'olecrano sinistro, dell'estremità laterale della clavicola sinistra con capsulite della spalla sinistra e neuropatia del sovraspinoso sinistro in attuale impegno funzionale”, derivanti da un infortunio del 4 agosto 2022. Di conseguenza, chiedeva di accertare e dichiarare, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte in seguito al sinistro del 4 agosto 2022, il suo diritto al trattamento pensionistico privilegiato con ascrivibilità almeno alla tabella A, sesta categoria.
Rappresentava di aver presentato al Ministero della difesa istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie “trauma cranico commotivo, frattura composta pluri-frammentaria del condilo occipitale, frattura C2, frattura clavicola sx, frattura gomito sx, ferita sopracciglio dx, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 frattura ciglio acetabolare dx, frattura ginocchio sx, frattura dell'apice esterno di clavicola sx, frattura del processo oleocranico sx, frattura del muro acetabolare posteriore dx, frattura composta del processo di C5, forza linguale ridotta (3/5)”,
contratte in conseguenza dell'infortunio in itinere occorso il 4 agosto 2022, con contestuale richiesta di liquidazione dell’equo indennizzo.
La Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta, all’esito della visita del 18 dicembre 2023, riconosceva le suddette patologie ascrivendole alla tabella A, sesta categoria. Successivamente, il Comitato di Verifica per le cause di servizio del Ministero dell’economia e delle finanze, con parere n. 1040112024 del 2 ottobre 2024, negava la dipendenza da causa di servizio delle suddette patologie, avendo ritenuto sussistente un profilo di imprudenza del ricorrente nelle circostanze nelle quali si era verificato il sinistro. Sulla base di tale parere il Ministero della difesa aveva emesso la citata nota del 7 ottobre 2024, oggetto del presente giudizio.
Rilevata l’ammissibilità del presente giudizio, il ricorrente contestava il provvedimento di reiezione della propria istanza in quanto basato su un parere In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 del CVCS lacunoso, immotivato e reso al termine di una istruttoria incompleta. Evidenziava di essere affetto da svariate patologie, diretta conseguenza del predetto infortunio in itinere, e che il nesso di causalità che legava tali patologie al servizio prestato non poteva ritenersi interrotto a causa di un suo non dimostrato e inesistente comportamento imprudente.
In via istruttoria chiedeva di disporre CTU sulla dipendenza da causa di servizio delle patologie e sulla ascrivibilità alla tabella A, sesta categoria.
2. Con memoria del 29 settembre 2025 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa che chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Rappresentava che successivamente all’emissione del decreto oggetto del presente giudizio era stata avviata la procedura di riesame del parere emesso dal CVCS e che, con parere n. 48842025 del 25 settembre 2025 il predetto Comitato aveva giudicato l’infermità
“pregresso politrauma della strada con esiti di trauma cranico con multineuropatia cranica ed esiti di fratture della cerniera cervicale e del condilo occipitale di c2 e c5, dell'acetabolo di destra, dell'olecrano sinistro, dell'estremità laterale della In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 clavicola sinistra con capsulite della spalla sinistra e neuropatia del sovraspinoso sinistro in attuale impegno funzionale” come SI dipendente da fatti di servizio. Acquisito il nuovo parere del CVCS, era stato emesso il decreto n. 2228 del 26 settembre 2025 (in corso di trasmissione all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per il previsto controllo di regolarità amministrativa e contabile) con il quale veniva annullato il precedente decreto n. 4074 del 7 ottobre 2024;
l’infermità sofferta veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio; veniva conferito l’equo indennizzo di sesta categoria.
Dunque, chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo emesso un provvedimento di accoglimento della domanda di dipendenza ed equo indennizzo e tenuto conto che, ai sensi dell’art. 12, d.p.r. n. 461/2001, “il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”.
3. All’udienza del 2 ottobre 2025 l’avv. DO per il ricorrente dichiarava di opporsi alla richiesta di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 cessazione della materia del contendere, stante la mancata pronuncia sulla pensione privilegiata e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
In considerazione di quanto dedotto nell’imminenza dell’udienza dal Ministero della difesa e della mancata costituzione dell’Inps, era disposto il rinvio della trattazione all’udienza dell’11 febbraio 2026, per consentire alle parti di meglio definire le rispettive posizioni.
4. Con memoria del 19 gennaio 2026 si costituiva in giudizio l’Inps, chiedendo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153 c.g.c. nei confronti dell’Istituto, non essendo stata presentata la domanda di pensione privilegiata.
L’Istituto previdenziale richiamava altresì i presupposti previsti dall’art. 64, d.p.r. n.
1092/1973.
In via subordinata evidenziava che la pensione privilegiata decorre dalla data di cessazione dal servizio solo se la domanda è presentata entro due anni dalla cessazione e che, in caso di presentazione della domanda oltre il biennio, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (art. 191, d.p.r. n.
1092/1973). Richiamava altresì il divieto di cumulo In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 tra interessi e rivalutazione.
Eccepiva infine il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di concessione dell’equo indennizzo.
5. All’udienza dell’11 febbraio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati e alle conclusioni ivi formulate, specificando ulteriormente quanto dedotto. L’avv.
DO ha confermato che il presente giudizio non ha ad oggetto la richiesta dell’equo indennizzo. Ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessata materia del contendere con riferimento al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Ha invece insistito per l’accoglimento del ricorso rispetto al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato.
All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta del ricorrente di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte a seguito di infortunio in itinere ai fini del diritto all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata, nonché di riconoscimento del diritto alla pensione In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 privilegiata.
2. Deve in primo luogo essere precisato che, come confermato in udienza dal ricorrente, il presente giudizio non ha ad oggetto la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo. Pertanto, non vi è luogo a pronunciare sull’eccezione di inammissibilità per carenza di giurisdizione a tal riguardo sollevata dall’Inps.
3. Con riferimento alla richiesta di riconoscimento della causa di servizio delle infermità contratte a seguito dell’infortunio in itinere del 4 agosto 2022 in vista del riconoscimento della pensione privilegiata, per quanto di interesse del presente giudizio, deve dichiararsi la cessata materia del contendere, in conformità alla richiesta formulata dal Ministero della difesa, alla quale ha aderito il ricorrente.
Come affermato e documentato dal Ministero della difesa, risulta infatti che a seguito del riesame del parere inizialmente adottato, con parere del CVCS n.
48842025 del 25 settembre 2025 l’infermità “pregresso politrauma della strada con esiti di trauma cranico con multineuropatia cranica ed esiti di fratture della cerniera cervicale e del condilo occipitale di c2 e c5, dell'acetabolo di destra, dell'olecrano In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 sinistro, dell'estremità laterale della clavicola sinistra con capsulite della spalla sinistra e neuropatia del sovraspinoso sinistro in attuale impegno funzionale” è stata valutata “SI” dipendente da fatti di servizio.
Conseguentemente, il Ministero ha emesso il decreto n. 2228 del 26 settembre 2025 con il quale, tra l’altro, ha annullato il precedente decreto n. 4074 del 7 ottobre 2024, oggetto del presente giudizio, e ha riconosciuto l’infermità sofferta come dipendente da causa di servizio.
4. Deve infine essere dichiarata l’inammissibilità ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. della parte del ricorso relativa alla richiesta di riconoscimento della pensione privilegiata, non essendo stata previamente presentata la relativa domanda amministrativa.
In base al citato art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c.,
infatti, i ricorsi sono inammissibili quando “si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”. Tale disposizione impone una rigida simmetria tra ciò che viene chiesto in via In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 amministrativa e ciò che viene chiesto in sede processuale, al fine di evitare che si instauri un contenzioso giurisdizionale su una questione che non sia stata oggetto di previa pronuncia, anche implicita nella forma del silenzio rifiuto, da parte della competente Amministrazione.
Nella fattispecie in esame risulta che, al momento della presentazione del ricorso oggetto del presente giudizio (13 dicembre 2024), il ricorrente aveva presentato l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (sulla quale è intervenuta la decisione, poi riformata, dell’Amministrazione), ma non aveva presentato alcuna domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata.
Occorre al riguardo precisare che la pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 12/2023/QM, richiamata nel ricorso introduttivo, non consente di pervenire a diversa conclusione. Tale pronuncia ha infatti affermato il principio di diritto secondo il quale è ammissibile, ai sensi del citato art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica avente ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui il ricorrente è affetto in funzione del futuro trattamento In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 pensionistico di privilegio, anche in assenza della domanda amministrativa di pensione privilegiata. Ma tale dichiarata ammissibilità, che prescinde dalla presentazione della domanda di pensione privilegiata, riguarda il diverso giudizio avente ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, per la quale la relativa istanza amministrativa deve essere stata presentata, e non il riconoscimento della spettanza della pensione. Il giudizio volto ad accertare il diritto al trattamento pensionistico privilegiato, in quanto avente un diverso petitum, richiede dunque una previa domanda amministrativa avente il medesimo oggetto.
5. In considerazione della complessità della fattispecie, nonché dell’esito del presente giudizio, può disporsi l’integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara:
- la cessata materia del contendere in relazione alla richiesta di riconoscimento della dipendenza da In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 causa di servizio delle infermità contratte;
- la parziale inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c. con riferimento alla richiesta di riconoscimento della pensione privilegiata.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
IL GIUDICE
AO Lo IC
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ES VINICOLA CORTE DEI CONTI 17.02.2026 10:37:21 GMT+01:00 In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03