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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3655/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3655 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10.9.2024 e rimessa per la decisione il 4.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINO Parte_1 C.F._1
REDA;
OPPONENTE
E (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA SOUZA Controparte_1 P.IVA_1
DE LIMA;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 10.10.2021, il Sig. ha proposto formale Parte_1 opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 773/2021, emesso in favore di quale Controparte_1 cessionaria ultima del credito della dal Tribunale di Cosenza in data Controparte_2
07.07.2021, (R.G. n. 2371/2021), notificato il 5.8.2021 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 35.662,77, maggiorato di interessi, a titolo di morosità relativa all'importo finanziato da Controparte_2 A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha preliminarmente eccepito la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto, poiché ottenuto dal creditore sulla scorta di una documentazione manifestamente inidonea ad ergersi a rango di prova scritta del diritto di credito vantato.
Il Sig. ha infatti spiegato che, per quanto attiene alla certezza del credito azionato, essa non Pt_1 sembra affatto deducibile dalla documentazione allegata, della quale se ne rileva non solo la manifesta erroneità ed inattendibilità, quanto una inaccettabile incompletezza per omessa indicazione, da parte istante, del conto scalare per il calcolo degli interessi attivi e passivi utilizzati per il conteggio della somma pecuniaria pretesa, con conseguente impossibilità di effettuare il doveroso controllo delle partite e di avere, per l'effetto, una cognizione piena del debito sotteso all'ingiunzione. Ha infine precisato che, non risultando per nulla certo il credito preteso nel suo preciso ammontare, lo stesso non è neppure esigibile, ed ha rilevato l'illegittimità della pretesa pecuniaria azionata pagina 1 di 5 dall'ingiungente in sede monitoria, qualora la stessa sia stata connotata anche dalla illegittima applicazione di anatocismi trimestrali. Ha quindi concluso chiedendo di: “In via principale, revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo n. 773/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 07/07/2021 in danno dell'opponente, dichiarando infondata la pretesa creditoria azionata monitoriamente per tutte le motivazioni di cui in premessa;
c) In via subordinata, rimodulare l'importo preteso dall'opposto sulla base di quanto effettivamente provato;
d) Con vittoria di spese e competenze”. La causa è stata iscritta al n. 3655/2021 R.G.
§§§
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.03.2022, si è costituita Controparte_1 spiegando che, in data 12.10.2011, parte opponente richiedeva alla società Controparte_2 la concessione di prestito personale per l'importo di € 29.484,67, da rimborsare in n. 120 rate
[...] mensili, le prime 12 dell'importo di € 270,50 ciascuna e le successive 108 dell'importo di 431,50; che la società in oggetto concedeva il finanziamento richiesto, mentre il debitore non onorava gli impegni assunti;
che, a seguito di talune vicende cessionarie, nella sua qualità di cessionaria Controparte_1 pro-soluto del credito medesimo, quale società “veicolo” di cartolarizzazione di crediti operante ai sensi della l. n. 130/1999, stante la persistente morosità del Sig. chiedeva e otteneva, dal Pt_1
Tribunale di Cosenza Decreto Ingiuntivo n. 773/2021 del 07.07.2021, ritualmente notificato all'opponente in data 05.08.2021. Parte opposta ha quindi eccepito l'assoluta pretestuosità, genericità e infondatezza dell'opposizione, atteso che il credito genera da un contratto di finanziamento per un prestito personale e che in ogni caso non è contestato nulla nello specifico ma in modo del tutto generico e superficiale. Per quanto concerne la fonte del credito, la società opposta ha precisato che esso trova fondamento nel contratto di finanziamento già prodotto in fase monitoria, nonché dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., specificando che il rapporto giuridico dedotto in giudizio – prestito a consumo – non può assimilarsi a quello di conto corrente bancario e che fonte dell'obbligazione, nel caso che ci occupa, è pertanto il contratto di finanziamento, in cui sono indicate il numero di rate e l'importo di ciascuna di essa, la decorrenza della scadenza delle rate, nonché l'ammontare e modalità di applicazione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento. In ultimo, parte opposta ha dedotto che, per quanto riguarda l'eccezione di parte opponente di illegittima applicazione degli interessi, nell'estratto contabile in atti sono riportati puntualmente i pagamenti effettuati da parte debitrice e le rate insolute con indicazione altresì dei giorni di ritardo e che, quindi, nel contratto di finanziamento non si ravvisa né un tasso di mora usurario né anatocismo. Ha quindi concluso chiedendo di: “in via preliminare - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 773/2021 (RG 2371/2021) del 7 luglio 2021ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n 773/2021 (RG 2371/2021) del 7 luglio 2021 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del minor importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale;
- in ogni condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 5 §§§ All'udienza cartolare del 05.04.2022, il giudice ha concesso alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con memoria primo termine, parte opponente ha insistito in tutte le richieste e ragioni di cui all'atto introduttivo, riservando di produrre con la memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c., a sostegno dell'opposizione, apposita CTP, riserva di produzione alla quale la parte, anche successivamente alla concessione di nuovi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., non ha dato seguito. Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 27.09.2022, parte opponente ha chiesto ammettersi opportuna c.t.u. per l'accertamento della illegittima applicazione di anatocismi trimestrali. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.02.2023, con ordinanza del 2/7 marzo 2023, attesa la genericità delle contestazioni formulate da parte opponente, prive di specifico riferimento alla documentazione allegata da parte opposta a sostegno della sua richiesta di pagamento, questo giudice ha concesso la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del Decreto Ingiuntivo opposto, previa revoca, come da richiesta di parte opposta a verbale, dell'ordinanza data in prima udienza (tenuta dal GOT in sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo) di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. (senza che a quella udienza si fosse delibato sulla richiesta ex art. 648 c.p.c. ed ha concesso nuovi termini perentori ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. All'udienza del 19.09.2023, parte opponente ha insistito nella richiesta di ammissione di c.t.u. contabile, già richiesta in atti per la verifica circa l'applicazione di interessi anatocistici trimestrali e il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito, ritenuto non necessario procedere alla c.t.u. né ad ulteriore approfondimento istruttorio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2024. All'udienza del 10.09.2024, presente il solo procuratore di parte opposta, il quale ha precisato le conclusioni riportandosi agli atti ed agli scritti difensivi, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c.
La sola parte opposta ha depositato comparsa conclusionale.
******************** Parte opponente ha proposto formale opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 773/2021, eccependo la nullità del provvedimento opposto, poiché ottenuto sulla scorta di documentazione inidonea a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito esposti. Incontestata è fra le parti la titolarità del credito in capo alla Controparte_1
Ciò posto, il Tribunale, quanto alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto, in relazione alla mancanza della documentazione idonea a provare il credito, osserva che a seguito dell'opposizione proposta si è instaurato il giudizio di cognizione che segue le ordinarie regole dell'onere della prova al fine di accertare la sussistenza della pretesa creditoria indipendentemente dagli elementi posti a base della richiesta monitoria (cfr. Cass. Sez.
6-3 Ord. 5915 dell'11.3.2011). Come ribadito da più recente giurisprudenza, infatti, l'opposizione a Decreto Ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale in tema di obbligazioni, la parte opposta, che assume il ruolo di attore, deve limitarsi a provare la fonte negoziale dalla quale origina il suo credito
(conformemente a quanto precisato dalle SS.UU. con la sentenza n. 13533 del 2001), inoltre, "il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
pagina 3 di 5 fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto", (Cass., n. 6091/2020), di talché codesto giudicante deve rilevare che parte opposta, alla quale spetta l'onere probatorio, nel caso di specie ha sufficientemente provato i fatti costitutivi da cui discende il credito azionato, la cui esistenza è provata principalmente dal contratto di finanziamento prodotto e contestuale piano di ammortamento contrattuale. È dunque documentalmente provato tra le parti, (poiché non contestata l'autenticità del contratto prodotto, sottoscritto regolarmente dal ed il cui contenuto non è altresì stato contestato, se Pt_1 non genericamente), che l'opponente richiedeva un finanziamento per l'importo di € 29.484,67 alla in data 12.10.2011 e che, con il contratto di finanziamento, lo stesso si Controparte_2 impegnava a rimborsare al finanziatore l'intero importo convenuto alle scadenze e con le modalità indicate nel contratto medesimo, (cfr. il contratto di finanziamento prodotto da parte opposta, art. 2,
“Obbligazioni del cliente”). Parte opposta, inoltre, ha allegato, già con il ricorso monitorio, estratto conto ex art. 50 T.U.B., (“La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”), la cui efficacia probatoria, per giurisprudenza costante, è valida nella fase monitoria, seppur limitata a tale fase in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove,
(cfr Casa., sez. III, Sent. n. 9695/2011).
Purtuttavia, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità: "la perdita dell'efficacia probatoria dell'estratto conto nel successivo procedimento di opposizione, si verifica esclusivamente nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente (estensibile pure ai contratti di finanziamento, come nel caso di specie) sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione specifica dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultra-legali e di interessi anatocistici vietati. In caso contrario, l'estratto conto conserva la sua efficacia probatoria (Cass., n.
14640/2018; Cass., n. 9695/2011). Ebbene, nel caso di specie l'opponente non ha contestato specificamente l'ammontare del debito ingiunto, né ha fornito prova di pagamenti, anche solo parzialmente estintivi del credito azionato, limitandosi di fatto a contestare la valenza probatoria della documentazione posta a fondamento dell'opposto Decreto Ingiuntivo e rilevando genericamente "una inaccettabile incompletezza per omessa indicazione da parte istante del conto scalare per il calcolo degli interessi attivi e passivi utilizzati per il conteggio della somma pecuniaria pretesa, con conseguente impossibilità di effettuare il doveroso controllo delle partite e di avere, per l'effetto una cognizione piena del debito sotteso all'ingiunzione”, senza che tuttavia tale eccezione risulti conforme al vero.
Emerge, infatti, dall'estratto conto depositato, sia la somma dovuta a titolo di capitale residuo (pari ad € 31.829,63), sia quella dovuta a titolo di interessi (pari ad € 3.833,14), per la complessiva somma di € 35.662,77, per la quale è stato chiesto il Decreto Ingiuntivo.
Parte opposta, inoltre, ha allegato il contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento del tipo “alla francese”, nel quale sono puntualmente indicate le singole rate composte, con la specificazione della quota capitale e della quota interessi che compongno ciascuna rata e con la previsione delle rispettive scadenze. Pertanto, alla luce della valenza comunque indiziaria da riconoscersi al documento di cui all'art. 50
T.U.B. e tenuto conto delle ulteriori risultanze istruttorie, in particolare del contratto di finanziamento,
pagina 4 di 5 (sottoscritto dal debitore e non disconosciuto), e delle difese generiche di parte opponente che, si ribadisce, non ha contestato specificamente l'ammontare del credito ingiunto, il credito può comunque ritenersi correttamente preteso e provato. Parimenti priva di rilevanza è l'eccezione di illegittima applicazione di anatocismi trimestrali. Trattasi di eccezione viziata da assoluta genericità, soprattutto in relazione alla censurata pratica anatocistica - atteso che il finanziamento aveva un usuale piano di ammortamento del tipo “alla francese” che prevedeva, come prassi, il rimborso crescente della quota capitale e decrescente di quella degli interessi - motivo palesemente inammissibile siccome dedotto in via meramente ipotetica, oltre che inconferente, non ricorrendo un rapporto di conto corrente bensì derivando il credito da contratto di finanziamento. Nel piano di ammortamento “alla francese”, si rileva, è escluso l'anatocismo poiché gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo e, una volta scaduta la rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma vanno corrisposti come quota interessi della rata di rimborso, ed infatti nell'ammortamento alla francese il debitore deve corrispondere un numero di rate di importo costante e composto da una quota di interessi, che decresce col tempo ed è calcolata moltiplicando il debito residuo del periodo precedente per il tasso di interesse, ed una quota di capitale, che cresce col tempo e che è costituita dalla differenza tra la rata del prestito e la quota di interessi nello stesso periodo cosicché con il pagamento della rata alla fine del periodo si estingue il debito rappresentato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota del capitale versata;
gli interessi della rata successiva vengono calcolati sulla quota residua di capitale (pari alla differenza tra il capitale originario e l'importo già pagato).
Tutto quanto sopra ritenuto, in mancanza di specifiche contestazioni in ordine alla pretesa creditoria ed ai dati contabili riportati sull'estratto conto prodotto dalla banca opposta -che anche l'eventuale deposito, poi non effettuato, da parte opponente di una CTP sarebbe stato idoneo a colmare- ed in ordine alla illegittimità del decreto ingiuntivo ed in assenza di prova, gravante su parte opponente, di fatti estintivi della pretesa creditoria, l'opposizione proposta dal Sig. deve essere Parte_1 rigettata ed il Decreto Ingiuntivo deve essere confermato. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione 26.001,00-52.000,00), applicando il minimo della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale. Va, infine, disattesa la richiesta di parte opposta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non emergendo profili di temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-rigetta l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 773/2021, e, Parte_1 per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 773/2021 (RG 2371/2021), emesso il 07.07.2021, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna parte opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi euro 2.938,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge;
-rigetta la richiesta di parte opposta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Cosenza, 10 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3655 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 10.9.2024 e rimessa per la decisione il 4.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINO Parte_1 C.F._1
REDA;
OPPONENTE
E (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA SOUZA Controparte_1 P.IVA_1
DE LIMA;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 10.10.2021, il Sig. ha proposto formale Parte_1 opposizione avverso Decreto Ingiuntivo n. 773/2021, emesso in favore di quale Controparte_1 cessionaria ultima del credito della dal Tribunale di Cosenza in data Controparte_2
07.07.2021, (R.G. n. 2371/2021), notificato il 5.8.2021 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 35.662,77, maggiorato di interessi, a titolo di morosità relativa all'importo finanziato da Controparte_2 A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha preliminarmente eccepito la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto, poiché ottenuto dal creditore sulla scorta di una documentazione manifestamente inidonea ad ergersi a rango di prova scritta del diritto di credito vantato.
Il Sig. ha infatti spiegato che, per quanto attiene alla certezza del credito azionato, essa non Pt_1 sembra affatto deducibile dalla documentazione allegata, della quale se ne rileva non solo la manifesta erroneità ed inattendibilità, quanto una inaccettabile incompletezza per omessa indicazione, da parte istante, del conto scalare per il calcolo degli interessi attivi e passivi utilizzati per il conteggio della somma pecuniaria pretesa, con conseguente impossibilità di effettuare il doveroso controllo delle partite e di avere, per l'effetto, una cognizione piena del debito sotteso all'ingiunzione. Ha infine precisato che, non risultando per nulla certo il credito preteso nel suo preciso ammontare, lo stesso non è neppure esigibile, ed ha rilevato l'illegittimità della pretesa pecuniaria azionata pagina 1 di 5 dall'ingiungente in sede monitoria, qualora la stessa sia stata connotata anche dalla illegittima applicazione di anatocismi trimestrali. Ha quindi concluso chiedendo di: “In via principale, revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo n. 773/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 07/07/2021 in danno dell'opponente, dichiarando infondata la pretesa creditoria azionata monitoriamente per tutte le motivazioni di cui in premessa;
c) In via subordinata, rimodulare l'importo preteso dall'opposto sulla base di quanto effettivamente provato;
d) Con vittoria di spese e competenze”. La causa è stata iscritta al n. 3655/2021 R.G.
§§§
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.03.2022, si è costituita Controparte_1 spiegando che, in data 12.10.2011, parte opponente richiedeva alla società Controparte_2 la concessione di prestito personale per l'importo di € 29.484,67, da rimborsare in n. 120 rate
[...] mensili, le prime 12 dell'importo di € 270,50 ciascuna e le successive 108 dell'importo di 431,50; che la società in oggetto concedeva il finanziamento richiesto, mentre il debitore non onorava gli impegni assunti;
che, a seguito di talune vicende cessionarie, nella sua qualità di cessionaria Controparte_1 pro-soluto del credito medesimo, quale società “veicolo” di cartolarizzazione di crediti operante ai sensi della l. n. 130/1999, stante la persistente morosità del Sig. chiedeva e otteneva, dal Pt_1
Tribunale di Cosenza Decreto Ingiuntivo n. 773/2021 del 07.07.2021, ritualmente notificato all'opponente in data 05.08.2021. Parte opposta ha quindi eccepito l'assoluta pretestuosità, genericità e infondatezza dell'opposizione, atteso che il credito genera da un contratto di finanziamento per un prestito personale e che in ogni caso non è contestato nulla nello specifico ma in modo del tutto generico e superficiale. Per quanto concerne la fonte del credito, la società opposta ha precisato che esso trova fondamento nel contratto di finanziamento già prodotto in fase monitoria, nonché dall'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., specificando che il rapporto giuridico dedotto in giudizio – prestito a consumo – non può assimilarsi a quello di conto corrente bancario e che fonte dell'obbligazione, nel caso che ci occupa, è pertanto il contratto di finanziamento, in cui sono indicate il numero di rate e l'importo di ciascuna di essa, la decorrenza della scadenza delle rate, nonché l'ammontare e modalità di applicazione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento. In ultimo, parte opposta ha dedotto che, per quanto riguarda l'eccezione di parte opponente di illegittima applicazione degli interessi, nell'estratto contabile in atti sono riportati puntualmente i pagamenti effettuati da parte debitrice e le rate insolute con indicazione altresì dei giorni di ritardo e che, quindi, nel contratto di finanziamento non si ravvisa né un tasso di mora usurario né anatocismo. Ha quindi concluso chiedendo di: “in via preliminare - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 773/2021 (RG 2371/2021) del 7 luglio 2021ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n 773/2021 (RG 2371/2021) del 7 luglio 2021 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del minor importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96
c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale;
- in ogni condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 5 §§§ All'udienza cartolare del 05.04.2022, il giudice ha concesso alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con memoria primo termine, parte opponente ha insistito in tutte le richieste e ragioni di cui all'atto introduttivo, riservando di produrre con la memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c., a sostegno dell'opposizione, apposita CTP, riserva di produzione alla quale la parte, anche successivamente alla concessione di nuovi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., non ha dato seguito. Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 27.09.2022, parte opponente ha chiesto ammettersi opportuna c.t.u. per l'accertamento della illegittima applicazione di anatocismi trimestrali. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.02.2023, con ordinanza del 2/7 marzo 2023, attesa la genericità delle contestazioni formulate da parte opponente, prive di specifico riferimento alla documentazione allegata da parte opposta a sostegno della sua richiesta di pagamento, questo giudice ha concesso la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del Decreto Ingiuntivo opposto, previa revoca, come da richiesta di parte opposta a verbale, dell'ordinanza data in prima udienza (tenuta dal GOT in sostituzione del giudice assegnatario del fascicolo) di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. (senza che a quella udienza si fosse delibato sulla richiesta ex art. 648 c.p.c. ed ha concesso nuovi termini perentori ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. All'udienza del 19.09.2023, parte opponente ha insistito nella richiesta di ammissione di c.t.u. contabile, già richiesta in atti per la verifica circa l'applicazione di interessi anatocistici trimestrali e il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito, ritenuto non necessario procedere alla c.t.u. né ad ulteriore approfondimento istruttorio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2024. All'udienza del 10.09.2024, presente il solo procuratore di parte opposta, il quale ha precisato le conclusioni riportandosi agli atti ed agli scritti difensivi, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c.
La sola parte opposta ha depositato comparsa conclusionale.
******************** Parte opponente ha proposto formale opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 773/2021, eccependo la nullità del provvedimento opposto, poiché ottenuto sulla scorta di documentazione inidonea a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito esposti. Incontestata è fra le parti la titolarità del credito in capo alla Controparte_1
Ciò posto, il Tribunale, quanto alla nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto, in relazione alla mancanza della documentazione idonea a provare il credito, osserva che a seguito dell'opposizione proposta si è instaurato il giudizio di cognizione che segue le ordinarie regole dell'onere della prova al fine di accertare la sussistenza della pretesa creditoria indipendentemente dagli elementi posti a base della richiesta monitoria (cfr. Cass. Sez.
6-3 Ord. 5915 dell'11.3.2011). Come ribadito da più recente giurisprudenza, infatti, l'opposizione a Decreto Ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale in tema di obbligazioni, la parte opposta, che assume il ruolo di attore, deve limitarsi a provare la fonte negoziale dalla quale origina il suo credito
(conformemente a quanto precisato dalle SS.UU. con la sentenza n. 13533 del 2001), inoltre, "il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
pagina 3 di 5 fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto", (Cass., n. 6091/2020), di talché codesto giudicante deve rilevare che parte opposta, alla quale spetta l'onere probatorio, nel caso di specie ha sufficientemente provato i fatti costitutivi da cui discende il credito azionato, la cui esistenza è provata principalmente dal contratto di finanziamento prodotto e contestuale piano di ammortamento contrattuale. È dunque documentalmente provato tra le parti, (poiché non contestata l'autenticità del contratto prodotto, sottoscritto regolarmente dal ed il cui contenuto non è altresì stato contestato, se Pt_1 non genericamente), che l'opponente richiedeva un finanziamento per l'importo di € 29.484,67 alla in data 12.10.2011 e che, con il contratto di finanziamento, lo stesso si Controparte_2 impegnava a rimborsare al finanziatore l'intero importo convenuto alle scadenze e con le modalità indicate nel contratto medesimo, (cfr. il contratto di finanziamento prodotto da parte opposta, art. 2,
“Obbligazioni del cliente”). Parte opposta, inoltre, ha allegato, già con il ricorso monitorio, estratto conto ex art. 50 T.U.B., (“La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”), la cui efficacia probatoria, per giurisprudenza costante, è valida nella fase monitoria, seppur limitata a tale fase in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove,
(cfr Casa., sez. III, Sent. n. 9695/2011).
Purtuttavia, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità: "la perdita dell'efficacia probatoria dell'estratto conto nel successivo procedimento di opposizione, si verifica esclusivamente nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente (estensibile pure ai contratti di finanziamento, come nel caso di specie) sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione specifica dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultra-legali e di interessi anatocistici vietati. In caso contrario, l'estratto conto conserva la sua efficacia probatoria (Cass., n.
14640/2018; Cass., n. 9695/2011). Ebbene, nel caso di specie l'opponente non ha contestato specificamente l'ammontare del debito ingiunto, né ha fornito prova di pagamenti, anche solo parzialmente estintivi del credito azionato, limitandosi di fatto a contestare la valenza probatoria della documentazione posta a fondamento dell'opposto Decreto Ingiuntivo e rilevando genericamente "una inaccettabile incompletezza per omessa indicazione da parte istante del conto scalare per il calcolo degli interessi attivi e passivi utilizzati per il conteggio della somma pecuniaria pretesa, con conseguente impossibilità di effettuare il doveroso controllo delle partite e di avere, per l'effetto una cognizione piena del debito sotteso all'ingiunzione”, senza che tuttavia tale eccezione risulti conforme al vero.
Emerge, infatti, dall'estratto conto depositato, sia la somma dovuta a titolo di capitale residuo (pari ad € 31.829,63), sia quella dovuta a titolo di interessi (pari ad € 3.833,14), per la complessiva somma di € 35.662,77, per la quale è stato chiesto il Decreto Ingiuntivo.
Parte opposta, inoltre, ha allegato il contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento del tipo “alla francese”, nel quale sono puntualmente indicate le singole rate composte, con la specificazione della quota capitale e della quota interessi che compongno ciascuna rata e con la previsione delle rispettive scadenze. Pertanto, alla luce della valenza comunque indiziaria da riconoscersi al documento di cui all'art. 50
T.U.B. e tenuto conto delle ulteriori risultanze istruttorie, in particolare del contratto di finanziamento,
pagina 4 di 5 (sottoscritto dal debitore e non disconosciuto), e delle difese generiche di parte opponente che, si ribadisce, non ha contestato specificamente l'ammontare del credito ingiunto, il credito può comunque ritenersi correttamente preteso e provato. Parimenti priva di rilevanza è l'eccezione di illegittima applicazione di anatocismi trimestrali. Trattasi di eccezione viziata da assoluta genericità, soprattutto in relazione alla censurata pratica anatocistica - atteso che il finanziamento aveva un usuale piano di ammortamento del tipo “alla francese” che prevedeva, come prassi, il rimborso crescente della quota capitale e decrescente di quella degli interessi - motivo palesemente inammissibile siccome dedotto in via meramente ipotetica, oltre che inconferente, non ricorrendo un rapporto di conto corrente bensì derivando il credito da contratto di finanziamento. Nel piano di ammortamento “alla francese”, si rileva, è escluso l'anatocismo poiché gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo e, una volta scaduta la rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma vanno corrisposti come quota interessi della rata di rimborso, ed infatti nell'ammortamento alla francese il debitore deve corrispondere un numero di rate di importo costante e composto da una quota di interessi, che decresce col tempo ed è calcolata moltiplicando il debito residuo del periodo precedente per il tasso di interesse, ed una quota di capitale, che cresce col tempo e che è costituita dalla differenza tra la rata del prestito e la quota di interessi nello stesso periodo cosicché con il pagamento della rata alla fine del periodo si estingue il debito rappresentato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota del capitale versata;
gli interessi della rata successiva vengono calcolati sulla quota residua di capitale (pari alla differenza tra il capitale originario e l'importo già pagato).
Tutto quanto sopra ritenuto, in mancanza di specifiche contestazioni in ordine alla pretesa creditoria ed ai dati contabili riportati sull'estratto conto prodotto dalla banca opposta -che anche l'eventuale deposito, poi non effettuato, da parte opponente di una CTP sarebbe stato idoneo a colmare- ed in ordine alla illegittimità del decreto ingiuntivo ed in assenza di prova, gravante su parte opponente, di fatti estintivi della pretesa creditoria, l'opposizione proposta dal Sig. deve essere Parte_1 rigettata ed il Decreto Ingiuntivo deve essere confermato. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione 26.001,00-52.000,00), applicando il minimo della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale. Va, infine, disattesa la richiesta di parte opposta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non emergendo profili di temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-rigetta l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 773/2021, e, Parte_1 per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo opposto, n. 773/2021 (RG 2371/2021), emesso il 07.07.2021, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna parte opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi euro 2.938,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge;
-rigetta la richiesta di parte opposta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Cosenza, 10 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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