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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6021/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 6021/2022 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Maghernino, giusta procura in atti
- ATTRICE-
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.3.2025 da intendersi quivi richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato , allegando di aver sottoscritto Parte_1 in data 22.11.2021, con il coniuge , un contratto preliminare di compravendita Controparte_1 avente ad oggetto il fondo rustico ubicato in agro di San Severo (FG), distinto in catasto al foglio 68, p.lla 285, della superficie pari a Ha 98 e 70 centiare, e foglio 68, p.lla 252, di are 34 e centiare 80, conveniva in giudizio affinchè venisse dichiarata la risoluzione per grave Controparte_1 inadempimento di detto contratto, con conseguente condanna alla restituzione dell'immobile, oltre al pagina 1 di 3 valore dei frutti percepiti a partire dalla data del 14.4.2022, nonchè al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura di euro 7.000,00 oltre a quelli futuri, nella misura da accertarsi in corso di causa o liquidata in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Esponeva l'attrice che il convenuto, all'atto della sottoscrizione della scrittura privata, si obbligava a versare il prezzo di acquisto dell'immobile pari a euro 17.500,00 in sede di rogito del contratto definitivo da rinviarsi a data successiva alla omologazione della sentenza di separazione, ottenendo l'immediata disponibilità del terreno.
Deduceva inoltre che pur essendo intervenuta la sentenza di separazione in data 11.10.2021, parte convenuta si era più volte sottratta all'adempimento non versando il prezzo di vendita nè rendendosi disponibile alla stipula del rogito, come espressamente richiesto con diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni del 13.04.2022, rimasta priva di riscontro.
Rappresentava infine di aver subito danni conseguenti all'indisponibilità del fondo promesso in vendita, anche a titolo di mancato percepimento dei frutti civili, nella misura di euro 7000,00 o di quella somma maggiore o minore da accertarsi secondo giustizia.
Verificata la regolare notifica dell'atto di citazione al convenuto, ne è stata dichiarata la contumacia (v. verbale di udienza del 14.2.2023).
La causa, istruita documentalmente, viene pertanto decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la seguente motivazione contestuale alla lettura del dispositivo.
Ciò posto, la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente è fondata per quanto di ragione.
E' documentalmente provato che le parti hanno sottoscritto un contratto preliminare avente ad oggetto un fondo ubicato in agro di San Severo (FG), Contrada Vignali, distinto in catasto al foglio 68, p.lla
285, della superficie di Ha 98 e 70 centiare, e p.lla 252, di are 34 e centiare 80. Il prezzo convenuto nel preliminare è di euro 17.500,00, da corrispondersi alla stipula del rogito di compravendita da rinviarsi a data successiva alla pronuncia giudiziale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
con la sottoscrizione dell'atto preliminare viene riconosciuto il possesso materiale e giuridico del terreno al promissario acquirente.
Emerge altresì per tabulas che parte attrice ha sollecitato il convenuto all'adempimento con racc. a.r. del 13.04.2022 (all. 4 prod. di parte) indicando un termine congruo (quindici giorni) per la stipula dell'atto pubblico e per il pagamento del prezzo di vendita, decorso il quale il contratto doveva intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Non vi è dubbio, pertanto, che , non rendendosi disponibile alla stipula dell'atto Controparte_1 definitivo di compravendita, né versando il concordato prezzo di vendita, ha posto in essere una grave condotta inadempiente che legittima la pronuncia di risoluzione degli accordi preliminari.
Tale comportamento integra senza alcun dubbio un inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c,. non solo per la mancata stipulazione del contratto definitivo e il versamento del prezzo (obbligazioni principali) ma anche per la violazione degli obblighi di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale sanciti dall'art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c che impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta in tutte le fasi del rapporto contrattuale, a partire dal pagina 2 di 3 procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione.
All'accoglimento della domanda di risoluzione degli accordi preliminari inter partes, per l'inadempimento della parte convenuta, consegue ex lege l'effetto restitutorio.
La risoluzione del contratto ha, infatti, effetto retroattivo tra le parti ex art. 1458 cod. civ., e comporta, nel caso di specie, la restituzione all'attrice del terreno detenuto sine titulo da parte del promissario acquirente immesso della disponibilità immediata del fondo sin dalla sottoscrizione dell'accordo preliminare.
La circostanza dell'anticipato possesso deve ritenersi pacificamente dimostrata alla luce del comportamento del convenuto che non ha neppure ritenuto di costituirsi in giudizio per contestare la domanda di parte attrice.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di restituzione dei frutti civili né quella di risarcimento dei danni derivanti dalla indisponibilità del fondo per mancanza di prova.
Le spese di lite, regolate secondo il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e succ. mod. secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in assenza di questioni giuridiche di particolare complessità e dell'attività processuale realmente svolta.
PQM
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
- dichiara risolto, per grave inadempimento di parte convenuta, il contratto preliminare di compravendita stipulato con in data 22.11.2021, e per l'effetto: Parte_2
- condanna al rilascio immediato, libero da persone e cose, del fondo ubicato in Parte_2
San Severo (FG), Contrada Vignali, distinto in catasto al foglio n. 68, p.lla 285, della superficie di are
98 e 70 centiare, e p.lla 252, di are 34 e centiare 80, come meglio individuato in atti;
- rigetta le altre domande;
- condanna alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in euro Parte_2
2.540,00, per compensi professionali, ed euro 237,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfetario del
15%, c.a.p. e i.v.a. secondo legge.
Così deciso in Foggia, il 21.3.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 6021/2022 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Maghernino, giusta procura in atti
- ATTRICE-
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.3.2025 da intendersi quivi richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato , allegando di aver sottoscritto Parte_1 in data 22.11.2021, con il coniuge , un contratto preliminare di compravendita Controparte_1 avente ad oggetto il fondo rustico ubicato in agro di San Severo (FG), distinto in catasto al foglio 68, p.lla 285, della superficie pari a Ha 98 e 70 centiare, e foglio 68, p.lla 252, di are 34 e centiare 80, conveniva in giudizio affinchè venisse dichiarata la risoluzione per grave Controparte_1 inadempimento di detto contratto, con conseguente condanna alla restituzione dell'immobile, oltre al pagina 1 di 3 valore dei frutti percepiti a partire dalla data del 14.4.2022, nonchè al risarcimento di tutti i danni subiti nella misura di euro 7.000,00 oltre a quelli futuri, nella misura da accertarsi in corso di causa o liquidata in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto con il favore delle spese di lite.
Esponeva l'attrice che il convenuto, all'atto della sottoscrizione della scrittura privata, si obbligava a versare il prezzo di acquisto dell'immobile pari a euro 17.500,00 in sede di rogito del contratto definitivo da rinviarsi a data successiva alla omologazione della sentenza di separazione, ottenendo l'immediata disponibilità del terreno.
Deduceva inoltre che pur essendo intervenuta la sentenza di separazione in data 11.10.2021, parte convenuta si era più volte sottratta all'adempimento non versando il prezzo di vendita nè rendendosi disponibile alla stipula del rogito, come espressamente richiesto con diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni del 13.04.2022, rimasta priva di riscontro.
Rappresentava infine di aver subito danni conseguenti all'indisponibilità del fondo promesso in vendita, anche a titolo di mancato percepimento dei frutti civili, nella misura di euro 7000,00 o di quella somma maggiore o minore da accertarsi secondo giustizia.
Verificata la regolare notifica dell'atto di citazione al convenuto, ne è stata dichiarata la contumacia (v. verbale di udienza del 14.2.2023).
La causa, istruita documentalmente, viene pertanto decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con la seguente motivazione contestuale alla lettura del dispositivo.
Ciò posto, la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente è fondata per quanto di ragione.
E' documentalmente provato che le parti hanno sottoscritto un contratto preliminare avente ad oggetto un fondo ubicato in agro di San Severo (FG), Contrada Vignali, distinto in catasto al foglio 68, p.lla
285, della superficie di Ha 98 e 70 centiare, e p.lla 252, di are 34 e centiare 80. Il prezzo convenuto nel preliminare è di euro 17.500,00, da corrispondersi alla stipula del rogito di compravendita da rinviarsi a data successiva alla pronuncia giudiziale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
con la sottoscrizione dell'atto preliminare viene riconosciuto il possesso materiale e giuridico del terreno al promissario acquirente.
Emerge altresì per tabulas che parte attrice ha sollecitato il convenuto all'adempimento con racc. a.r. del 13.04.2022 (all. 4 prod. di parte) indicando un termine congruo (quindici giorni) per la stipula dell'atto pubblico e per il pagamento del prezzo di vendita, decorso il quale il contratto doveva intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Non vi è dubbio, pertanto, che , non rendendosi disponibile alla stipula dell'atto Controparte_1 definitivo di compravendita, né versando il concordato prezzo di vendita, ha posto in essere una grave condotta inadempiente che legittima la pronuncia di risoluzione degli accordi preliminari.
Tale comportamento integra senza alcun dubbio un inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c,. non solo per la mancata stipulazione del contratto definitivo e il versamento del prezzo (obbligazioni principali) ma anche per la violazione degli obblighi di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale sanciti dall'art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c che impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta in tutte le fasi del rapporto contrattuale, a partire dal pagina 2 di 3 procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione.
All'accoglimento della domanda di risoluzione degli accordi preliminari inter partes, per l'inadempimento della parte convenuta, consegue ex lege l'effetto restitutorio.
La risoluzione del contratto ha, infatti, effetto retroattivo tra le parti ex art. 1458 cod. civ., e comporta, nel caso di specie, la restituzione all'attrice del terreno detenuto sine titulo da parte del promissario acquirente immesso della disponibilità immediata del fondo sin dalla sottoscrizione dell'accordo preliminare.
La circostanza dell'anticipato possesso deve ritenersi pacificamente dimostrata alla luce del comportamento del convenuto che non ha neppure ritenuto di costituirsi in giudizio per contestare la domanda di parte attrice.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di restituzione dei frutti civili né quella di risarcimento dei danni derivanti dalla indisponibilità del fondo per mancanza di prova.
Le spese di lite, regolate secondo il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e succ. mod. secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in assenza di questioni giuridiche di particolare complessità e dell'attività processuale realmente svolta.
PQM
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e respinta ogni diversa istanza, domanda, od eccezione:
- dichiara risolto, per grave inadempimento di parte convenuta, il contratto preliminare di compravendita stipulato con in data 22.11.2021, e per l'effetto: Parte_2
- condanna al rilascio immediato, libero da persone e cose, del fondo ubicato in Parte_2
San Severo (FG), Contrada Vignali, distinto in catasto al foglio n. 68, p.lla 285, della superficie di are
98 e 70 centiare, e p.lla 252, di are 34 e centiare 80, come meglio individuato in atti;
- rigetta le altre domande;
- condanna alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite liquidate in euro Parte_2
2.540,00, per compensi professionali, ed euro 237,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfetario del
15%, c.a.p. e i.v.a. secondo legge.
Così deciso in Foggia, il 21.3.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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