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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/10/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 825 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, cod. fisc.: rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
SA ZI AR e AN VI, giustaa procura a margine del ricorso di primo grado, presso il cui studio, sito in Cosenza, piazza della Vittoria n°16, è elettivamente domiciliato appellante e
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dagli avv. ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, n. 37875 di Persona_1 repertorio ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori, in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato e
, in persona del in carica legale Controparte_2 CP_3 rappresentante pro-tempore appellato non costituito Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Servizio pre-ruolo CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: integrazione ed in riforma parziale della sentenza impugnata, considerato il contrasto dell'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999: 1) dichiarare il diritto dell'odierno appellante, in relazione a tutti i servizi resi in forza di contratti a termine, alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del in persona del Controparte_2 CP_3 pro-tempore a corrispondere in favore dello stesso appellante le relative differenze retributive, oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condannare controparte alle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c..
>>;
CP_ per l' < caso, l' venga tenuto indenne da compensi e spese di causa >> Controparte_4
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come ricostruita nella sentenza gravata:
<
1. Con ricorso depositato in data 04.09.2020 e ritualmente notificato al
[...] CP_
e all' la parte ricorrente in epigrafe, appartenente Controparte_2 all'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (A.T.A.), con profilo di “assistente tecnico” esponeva che alla data di immissione in ruolo, avvenuta l'01-09-2010, vantava un'anzianità di servizio pari ad anni 09 mesi 09 giorni 21 che l'Amministrazione scolastica aveva ridotto ad anni 7, mesi 10 e giorni 14 sulla base del disposto dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994. In particolare, parte ricorrente - al momento di proposizione del ricorso assistente tecnico presso l'Istituto di Istruzione Superiore “S. Lopiano” di Cetraro (CS) - premesso di avere lavorato prima dell'immissione in ruolo, in qualità di assistente tecnico, alle dipendenze del
[...]
, in base ai vari contratti a tempo determinato Controparte_5 indicati in atti, deduceva l'illegittimità della ricostruzione della carriera 1 adottata nei propri confronti con decreto del 29.04.2011, prot. n. 89 emesso dal Dirigente Scolastico dell' , essendo i servizi preruolo stati riconosciuti non Controparte_6 integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui all'art. 569 d.lgs. n° 297/94.
In particolare, deduceva che, avendo prestato, durante i servizi preruolo, funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato, si realizzava una violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emesse al riguardo dalla CGUE ed in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro.
Lamentava, pertanto, l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo
Pag. 2 di 15 indeterminato e lavoro a tempo determinato e concludeva, sostanzialmente, chiedendo di ordinare al in persona del Ministro pro-tempore di rivalutare, Controparte_2
a modifica del decreto del 29.04.2011, prot. n. 89 emesso dal Dirigente Scolastico dell' l'intero servizio preruolo da esso prestato, con Controparte_6 riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 2 mesi 10 e 22 giorni, di cui 350 giorni per il servizio militare prestato;
conseguentemente, accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati e condannare il in persona del pro-tempore a collocarlo al livello Controparte_2 CP_3 stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - oltre che a corrispondergli le differenze retributive dovute a seguito della disposta ricostruzione della carriera e ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza - tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario ed CP_ integrale degli anni di servizio preruolo nonché al versamento in favore dell' delle differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta;
il tutto oltre accessori di legge e vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si è tardivamente costituito il convenuto – costituzione del 22.11.2021, prima CP_2 udienza fissata per il 28.10.2021 – il quale ha variamente argomentato per il rigetto del ricorso, eccependo, ulteriormente, la prescrizione di parte del credito rivendicato CP_ dall'istante a titolo di differenze retributive. Si è costituito tempestivamente l' – costituzione del 15.10.2021, udienza del 28.10.2021 – evidenziando la propria disponibilità a ricevere le differenze contributive nei limiti del termine prescrizionale di legge, spiegando, contestualmente, domanda riconvenzionale di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi nei limiti della prescrizione.
CP_ Differita l'udienza di discussione stante la proposizione da parte dell' di domanda c.d. trasversale (cfr. Cass. n. 25414/2017), acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa…>>
§2.1
Il Tribunale <1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, dichiara il diritto della parte ricorrente, in qualità di personale A.T.A, al riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio prestato in posizione di preruolo e sino all'immissione in ruolo;
2) condanna il alla ricostruzione della Controparte_2 carriera ai fini giuridici ed economici nei termini di cui sopra ed alla collocazione della parte ricorrente nella fascia stipendiale maturata con l'intero servizio preruolo svolto e, per l'effetto, al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive
Pag. 3 di 15 maturate in ragione di detta anzianità, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, nonché alla regolarizzazione CP_ contributiva in favore dell' 3) condanna il a Controparte_2 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_1
§2.2
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
2. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono che richiamano, ex art. 118 disp. att. c.c., le conclusioni, pienamente condivise dall'odierno giudicante, cui è pervenuta larga parte della recente giurisprudenza di merito in controversie analoghe.
2.1. Pare opportuno anzitutto richiamare la normativa rilevante nel caso di specie. L'art. 569 d.lgs. n.597/1994, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, testualmente prevede: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1). Ai sensi dell'art. 570 d.lgs. n.597/1994 (intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”) “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento […]” (comma 1); “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.” (comma 3). L'art. 4 co.3 legge n.399/1988 (rubricato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”), prevede poi che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei 3 conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
2.2. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre rilevare che, così come dedotto dalla parte ricorrente, detta normativa è in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
Pag. 4 di 15 rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
2.3. Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce disapplicando, se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008 causa C- 268" 06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307105, Del Ce. Al. :
8.9.2011. causa C-177/10 Ro. Sa. ); il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Ce. Al., cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015. in causa 0177/14, Re. Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la 4 diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Re. Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause 0302/11 e 0305/11, Va.; 7.3.2013, causa 0393/11, Be.). Orbene, la ricostruzione della carriera è disposta quando il lavoratore è già immesso in ruolo ma riguarda l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato e, pertanto, non può dubitarsi dell'applicabilità del principio di non discriminazione rientrando nell'obiettivo della clausola 4 la tutela dei lavoratori a termine.
2.4. Analogo principio di non discriminazione è stato recepito nel nostro art. 6 del D.Lgs. 368/2001, alla stregua del quale “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per ilavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati
Pag. 5 di 15 nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. La disposizione contiene oltre all'elencazione di alcuni istituti (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR) che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”: nell'ampia locuzione normativa rientra l'attribuzione della fascia stipendiale collegata all'effettiva anzianità di servizio, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato con analoga anzianità.
3. Orbene, nel caso che ci occupa, a ben vedere, non è ravvisabile, né è stata dedotta da parte del convenuto, un'effettiva ragione oggettiva che legittimi la disparità di CP_2 trattamento in questione e che riguarda l'anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato. Al personale assunto sin da subito a tempo indeterminato è riconosciuta un'anzianità corrispondente al servizio effettivamente prestato mentre, a parità di anzianità maturata in forza di contratti a termine, al lavoratore successivamente immesso in ruolo non è integralmente riconosciuto il servizio prestato a parità di mansione. In difetto di ragioni giustificatrici delle differenti condizioni di impiego riservate a lavoratori comparabili, ai fini della decisione non rileva pertanto che la ricostruzione della carriera operi una valutazione solo parziale e non per l'intero dell'effettiva anzianità maturata. Il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Da., punto 32), cui ciascun Stato membro è obbligato a dare attuazione. Pertanto, stante l'impossibilità di dare alla normativa nazionale un'interpretazione conforme alla norma comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto incompatibile, occorre disapplicare la prima.
4. A ben vedere, di recente, i Giudici della Corte dei Conti (Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC) nel pronunciarsi ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), a seguito di concorso pubblico riservato hanno escluso la possibilità di poter applicare al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario del Comparto Scuola il principio di diritto sancito nella sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea lo scorso 20 settembre 2018 nel caso Tale Per_2 assunto trova il proprio fondamento, a detta dei Giudici della Corte dei Conti, nella circostanza che “non possa ritenersi che la professionalità del personale ATA termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le
Pag. 6 di 15 stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni”. 6 La Corte dei Conti ha evidenziato che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
5. Di recente, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. 31150/2019; conformi: Cass. 2924/2020, 3472/2020). La Suprema Corte ha chiarito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio 7 abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini
Pag. 7 di 15 dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Va. ed altri, punto 36). Si legge nelle richiamata sentenza che “la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Ce. Al. ; 8.9.2011, causa C- 177/10 Ro. Sa. ); il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Ce. Al., cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, RegojoDa., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (RegojoDa., cit., punto 55; negli stessi 8 Contr terminiCorte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Mo. punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Va.; 7.3.2013, causa C-393/11, Be.); la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Va. e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Be.)”. Tali principi, precisa la Corte, non sono stati smentiti dalla sentenza 20.09.2018, in causa C466/17, Mo., con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale
Pag. 8 di 15 quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio". La Corte ha chiarito che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a 9 quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia". Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Suprema Corte ha ribadito che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Nel caso di specie è dunque indubbia la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli, tenuto conto della continuità degli incarichi (ininterrotti per ben 10 anni), la durata degli stessi (annuale o comunque volti a coprire integralmente il fabbisogno di organico di ciascun anno scolastico), la frequenza delle prestazioni lavorative (essendo stato assunto con orario completo), nonché la indubbia corrispondenza delle mansioni trattandosi di inquadramento nel profilo amministrativo. Inoltre, tale sovrapponibilità emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Né, aggiunge la Corte, la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del
Pag. 9 di 15 servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in 10 ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
6. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, occorre disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Ro. Sa. punti da 49 a 56).
7. In virtù di tali considerazioni e dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, va dunque affermato il diritto della parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di preruolo. Va quindi accertato il diritto della lavoratrice ad una differente ricostruzione della anzianità di servizio derivante dal computo per intero dei servizi preruolo. Va dunque affermato il diritto di parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di preruolo con la condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta alla collocazione della parte ricorrente nella corretta fascia stipendiale maturata con l'intero servizio pregresso svolto ed al pagamento delle differenze retributive maturate per tale periodo – il CP_2 avendo tardivamente eccepito la parziale prescrizione del credito rivendicato dall'istante
– oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Quanto alla regolarizzazione contributiva che parte ricorrente chiede nei confronti del datore di CP_ lavoro ed in favore dell' ritenuta la giurisdizione ordinaria e non quella della Corte dei Conti alla luce dei principi posti dalla Suprema Corte (ex plurimis, S.U. n. 15057/2017, secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti) CP_ nonché la legittimazione passiva dell posto che “L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di
Pag. 10 di 15 chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa” (ex plurimis, Cass. n. 14853/2019), la domanda deve essere accolta, considerato che l'art. 3 comma 10 bis della legge 335/1995, per come recentemente modificato, stabilisce che “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine CP_ rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.”.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del CP_2 convenuto, e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), dell'assenza di una fase istruttoria, del valore della controversia (scaglione 5.201 -26.000) e sono distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di CP_ parte ricorrente dichiaratisi antistatari. La peculiare posizione processuale dell' induce alla compensazione integrale delle spese di lite tra il resistente e l' CP_2 [...]
. Controparte_4
§3
La sentenza è gravata d'appello da , che lamenta omessa pronuncia in Parte_1 ordine alla domanda intesa al riconoscimento del diritto, durante il servizio preruolo, alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del convenuto al pagamento CP_2 delle relative differenze retributive: <<…Il Giudice di I grado, fin dall'individuazione in sentenza delle domande formulate da parte ricorrente, non ha menzionato in alcun modo la domanda inerente al riconoscimento del diritto del ricorrente alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del alla Controparte_2 corresponsione delle relative differenze retributive, oltre interessi legali. Di conseguenza, nulla ha statuito in ordine a siffatta domanda, sebbene ritualmente formulata in ricorso. Invero, il Giudice di I grado, in aggiunta a quanto statuito in sentenza ed in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, avrebbe dovuto accogliere la specifica domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiarato illegittimo e, quindi, disapplicato l'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 per contrasto con il principio di non
Pag. 11 di 15 discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, avrebbe dovuto dichiarare il diritto del ricorrente, in relazione a tutti i servizi resi in forza di contratti a termine, alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del convenuto alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre alla CP_2 maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. Si rappresenta, peraltro, che sulla questione riguardante la diversità delle due domande è intervenuta in modo specifico la Suprema Corte che nella parte motiva dell'ordinanza n. 21241/2022, che a sua volta richiama le sentenze della stessa Corte nn. 17314/2020 e 31149/2019, ha specificatamente affermato che: -l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
- si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
in particolare, per la prima delle due azioni, il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019); - il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo 6 all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificata l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato>>. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate. Non si è costituito il , nonostante la ritualità della notifica Controparte_2 del ricorso in appello. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8-9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Pag. 12 di 15 L'appello si presta ad essere accolto.
§4.1
Orbene, il sig. appartenente al personale a.t.a., immesso in ruolo a settembre Pt_1
2010, invocando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, lamenta la mancata considerazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della progressione stipendiale per mancato adeguamento delle retribuzioni spettanti in forza degli scatti per fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva;
lamenta, in particolare, omessa pronuncia sulla seconda domanda che, a suo dire, il Tribunale non avrebbe in alcun modo preso in considerazione.
§4.2
La censura è fondata, perché, per come è strutturata la domanda introduttiva (v. in particolare, il prospetto allegato al ricorso), è evidente che il lavoratore ha agito per conseguire sia le differenze retributive che, dopo l'immissione in ruolo, ha maturato in virtù della considerazione dell'intera anzianità pre-ruolo, sia le differenze retributive che, prima dell'immissione in ruolo, ha maturato in virtù della progressione economica per fasce stipendiali previste dal contratto collettivo;
il dispositivo e la motivazione della sentenza, invece, riguardano il solo primo aspetto.
§4.3
Ciò posto, è condivisibile la doglianza del lavoratore concernente il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata per effetto dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con l'amministrazione scolastica e del conseguente differenziale retributivo.
La pretesa è fondata secondo la sentenza n. 22258 del 2016 della Cassazione, perché la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Il primo avanzamento di carriera secondo la contrattazione collettiva avviene una volta trascorsi due anni di servizio effettivo;
tale condizione si è verificata in capo al lavoratore indicato in epigrafe, ché i mesi complessivi di lavoro prestati dallo stesso in virtù di assunzioni a tempo determinato sono superiori a tale lasso temporale. A tal proposito si rileva che, in base al CCNL per il quadriennio 1998/2000, il dipendente matura un primo “scatto” di anzianità a partire dal terzo anno di servizio, conseguendo un livello retributivo superiore per poi ottenerne uno ulteriore al superamento della soglia di otto anni e via proseguendo alle cadenze stabilite dai contratti. Il CCNL 4.8.2011 ha rimodulato la sequenza delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio fino a otto anni.
Pag. 13 di 15 Nel caso di specie, peraltro, l'appellato datore di lavoro neppure ha contestato l'esistenza, in capo all'odierno appellante, del requisito dell'anzianità biennale necessario, in base alla contrattazione collettiva, per maturare il primo scatto retributivo e quelli, eventuali, successivi – sicché, in applicazione del principio di non contestazione, tali requisiti sono da considerare provati.
Né, peraltro, si pone alcun problema di prescrizione, posto che in questo grado neppure si è costituita l'amministrazione datoriale, che già in primo grado aveva depositato la propria memoria oltre il termine stabilito dal primo comma dell'art. 416 cpc.
§5
La sentenza va dunque in parte riformata, nel senso della condanna, altresì, del appellato a pagare al sig. le differenze retributive per progressione CP_2 Pt_1 stipendiale.
Gli importi dovuti dovranno essere maggiorati nei limiti del divieto di cumulo degli accessori previsto dall'art. 22, c. 36, della L. 23.12.1994, n. 724, computati dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, pari ad euro 2178,00, ossia l'importo che, secondo il conteggio attoreo, corrisponde alle differenze retributive maturate al 10.11.2009, con il completamento della fascia stipendiale 3-8.
La sentenza va confermata anche in relazione al capo concernente le spese di lite, che il Tribunale (cfr. punto 8 della motivazione), ha liquidato tenendo conto dello scaglione fino a 26 mila euro, che comprende tutte le differenze che, in base al menzionato conteggio, il lavoratore ha maturato ante e post immissione in ruolo, e che sono di valore compreso tra euro 5200 ed euro 26 mila.
CP_ L' va invece tenuto indenne dal pagamento delle spese, stante la peculiare posizione processuale dell'ente, convenuto in giudizio solo al fine di garantire l'assolvimento da parte dell'amministrazione datoriale del connesso obbligo contributivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 23 luglio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 186/2024, resa in data 19 marzo 2024, così provvede:
Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1) condanna il appellato a corrispondere a gli CP_2 Parte_1 incrementi retributivi in base all'anzianità di servizio riconosciuta dalla contrattazione collettiva al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in relazione al servizio effettivamente prestato prima dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali
Pag. 14 di 15 dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali;
2) conferma nel resto;
3) condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente grado di lite, CP_2 che liquida in euro 1458,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., con integrale compensazione tra le ulteriori parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 15 di 15
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 825 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, cod. fisc.: rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
SA ZI AR e AN VI, giustaa procura a margine del ricorso di primo grado, presso il cui studio, sito in Cosenza, piazza della Vittoria n°16, è elettivamente domiciliato appellante e
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dagli avv. ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, n. 37875 di Persona_1 repertorio ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori, in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato e
, in persona del in carica legale Controparte_2 CP_3 rappresentante pro-tempore appellato non costituito Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Servizio pre-ruolo CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: integrazione ed in riforma parziale della sentenza impugnata, considerato il contrasto dell'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999: 1) dichiarare il diritto dell'odierno appellante, in relazione a tutti i servizi resi in forza di contratti a termine, alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del in persona del Controparte_2 CP_3 pro-tempore a corrispondere in favore dello stesso appellante le relative differenze retributive, oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condannare controparte alle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c..
>>;
CP_ per l' < caso, l' venga tenuto indenne da compensi e spese di causa >> Controparte_4
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come ricostruita nella sentenza gravata:
<
1. Con ricorso depositato in data 04.09.2020 e ritualmente notificato al
[...] CP_
e all' la parte ricorrente in epigrafe, appartenente Controparte_2 all'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (A.T.A.), con profilo di “assistente tecnico” esponeva che alla data di immissione in ruolo, avvenuta l'01-09-2010, vantava un'anzianità di servizio pari ad anni 09 mesi 09 giorni 21 che l'Amministrazione scolastica aveva ridotto ad anni 7, mesi 10 e giorni 14 sulla base del disposto dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994. In particolare, parte ricorrente - al momento di proposizione del ricorso assistente tecnico presso l'Istituto di Istruzione Superiore “S. Lopiano” di Cetraro (CS) - premesso di avere lavorato prima dell'immissione in ruolo, in qualità di assistente tecnico, alle dipendenze del
[...]
, in base ai vari contratti a tempo determinato Controparte_5 indicati in atti, deduceva l'illegittimità della ricostruzione della carriera 1 adottata nei propri confronti con decreto del 29.04.2011, prot. n. 89 emesso dal Dirigente Scolastico dell' , essendo i servizi preruolo stati riconosciuti non Controparte_6 integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui all'art. 569 d.lgs. n° 297/94.
In particolare, deduceva che, avendo prestato, durante i servizi preruolo, funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato, si realizzava una violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emesse al riguardo dalla CGUE ed in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro.
Lamentava, pertanto, l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera per contrasto con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoro a tempo
Pag. 2 di 15 indeterminato e lavoro a tempo determinato e concludeva, sostanzialmente, chiedendo di ordinare al in persona del Ministro pro-tempore di rivalutare, Controparte_2
a modifica del decreto del 29.04.2011, prot. n. 89 emesso dal Dirigente Scolastico dell' l'intero servizio preruolo da esso prestato, con Controparte_6 riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 2 mesi 10 e 22 giorni, di cui 350 giorni per il servizio militare prestato;
conseguentemente, accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati e condannare il in persona del pro-tempore a collocarlo al livello Controparte_2 CP_3 stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - oltre che a corrispondergli le differenze retributive dovute a seguito della disposta ricostruzione della carriera e ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza - tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario ed CP_ integrale degli anni di servizio preruolo nonché al versamento in favore dell' delle differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta;
il tutto oltre accessori di legge e vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si è tardivamente costituito il convenuto – costituzione del 22.11.2021, prima CP_2 udienza fissata per il 28.10.2021 – il quale ha variamente argomentato per il rigetto del ricorso, eccependo, ulteriormente, la prescrizione di parte del credito rivendicato CP_ dall'istante a titolo di differenze retributive. Si è costituito tempestivamente l' – costituzione del 15.10.2021, udienza del 28.10.2021 – evidenziando la propria disponibilità a ricevere le differenze contributive nei limiti del termine prescrizionale di legge, spiegando, contestualmente, domanda riconvenzionale di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi nei limiti della prescrizione.
CP_ Differita l'udienza di discussione stante la proposizione da parte dell' di domanda c.d. trasversale (cfr. Cass. n. 25414/2017), acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa…>>
§2.1
Il Tribunale <1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, dichiara il diritto della parte ricorrente, in qualità di personale A.T.A, al riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio prestato in posizione di preruolo e sino all'immissione in ruolo;
2) condanna il alla ricostruzione della Controparte_2 carriera ai fini giuridici ed economici nei termini di cui sopra ed alla collocazione della parte ricorrente nella fascia stipendiale maturata con l'intero servizio preruolo svolto e, per l'effetto, al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive
Pag. 3 di 15 maturate in ragione di detta anzianità, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, nonché alla regolarizzazione CP_ contributiva in favore dell' 3) condanna il a Controparte_2 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_1
§2.2
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
2. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono che richiamano, ex art. 118 disp. att. c.c., le conclusioni, pienamente condivise dall'odierno giudicante, cui è pervenuta larga parte della recente giurisprudenza di merito in controversie analoghe.
2.1. Pare opportuno anzitutto richiamare la normativa rilevante nel caso di specie. L'art. 569 d.lgs. n.597/1994, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, testualmente prevede: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1). Ai sensi dell'art. 570 d.lgs. n.597/1994 (intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”) “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento […]” (comma 1); “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.” (comma 3). L'art. 4 co.3 legge n.399/1988 (rubricato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”), prevede poi che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei 3 conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
2.2. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre rilevare che, così come dedotto dalla parte ricorrente, detta normativa è in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
Pag. 4 di 15 rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
2.3. Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce disapplicando, se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008 causa C- 268" 06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307105, Del Ce. Al. :
8.9.2011. causa C-177/10 Ro. Sa. ); il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Ce. Al., cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015. in causa 0177/14, Re. Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la 4 diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Re. Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause 0302/11 e 0305/11, Va.; 7.3.2013, causa 0393/11, Be.). Orbene, la ricostruzione della carriera è disposta quando il lavoratore è già immesso in ruolo ma riguarda l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato e, pertanto, non può dubitarsi dell'applicabilità del principio di non discriminazione rientrando nell'obiettivo della clausola 4 la tutela dei lavoratori a termine.
2.4. Analogo principio di non discriminazione è stato recepito nel nostro art. 6 del D.Lgs. 368/2001, alla stregua del quale “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per ilavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati
Pag. 5 di 15 nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. La disposizione contiene oltre all'elencazione di alcuni istituti (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR) che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”: nell'ampia locuzione normativa rientra l'attribuzione della fascia stipendiale collegata all'effettiva anzianità di servizio, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato con analoga anzianità.
3. Orbene, nel caso che ci occupa, a ben vedere, non è ravvisabile, né è stata dedotta da parte del convenuto, un'effettiva ragione oggettiva che legittimi la disparità di CP_2 trattamento in questione e che riguarda l'anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato. Al personale assunto sin da subito a tempo indeterminato è riconosciuta un'anzianità corrispondente al servizio effettivamente prestato mentre, a parità di anzianità maturata in forza di contratti a termine, al lavoratore successivamente immesso in ruolo non è integralmente riconosciuto il servizio prestato a parità di mansione. In difetto di ragioni giustificatrici delle differenti condizioni di impiego riservate a lavoratori comparabili, ai fini della decisione non rileva pertanto che la ricostruzione della carriera operi una valutazione solo parziale e non per l'intero dell'effettiva anzianità maturata. Il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Da., punto 32), cui ciascun Stato membro è obbligato a dare attuazione. Pertanto, stante l'impossibilità di dare alla normativa nazionale un'interpretazione conforme alla norma comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto incompatibile, occorre disapplicare la prima.
4. A ben vedere, di recente, i Giudici della Corte dei Conti (Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC) nel pronunciarsi ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 e successive modificazioni, in ordine alla corretta applicazione della vigente disciplina normativa in materia di ricostruzione della carriera nei casi di passaggio di ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), a seguito di concorso pubblico riservato hanno escluso la possibilità di poter applicare al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario del Comparto Scuola il principio di diritto sancito nella sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea lo scorso 20 settembre 2018 nel caso Tale Per_2 assunto trova il proprio fondamento, a detta dei Giudici della Corte dei Conti, nella circostanza che “non possa ritenersi che la professionalità del personale ATA termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le
Pag. 6 di 15 stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni”. 6 La Corte dei Conti ha evidenziato che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
5. Di recente, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. 31150/2019; conformi: Cass. 2924/2020, 3472/2020). La Suprema Corte ha chiarito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio 7 abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini
Pag. 7 di 15 dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Ro. Sa. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Va. ed altri, punto 36). Si legge nelle richiamata sentenza che “la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Ce. Al. ; 8.9.2011, causa C- 177/10 Ro. Sa. ); il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Ce. Al., cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, RegojoDa., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (RegojoDa., cit., punto 55; negli stessi 8 Contr terminiCorte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Mo. punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Va.; 7.3.2013, causa C-393/11, Be.); la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Va. e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Be.)”. Tali principi, precisa la Corte, non sono stati smentiti dalla sentenza 20.09.2018, in causa C466/17, Mo., con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale
Pag. 8 di 15 quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio". La Corte ha chiarito che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a 9 quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia". Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Suprema Corte ha ribadito che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Mo., è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Nel caso di specie è dunque indubbia la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli, tenuto conto della continuità degli incarichi (ininterrotti per ben 10 anni), la durata degli stessi (annuale o comunque volti a coprire integralmente il fabbisogno di organico di ciascun anno scolastico), la frequenza delle prestazioni lavorative (essendo stato assunto con orario completo), nonché la indubbia corrispondenza delle mansioni trattandosi di inquadramento nel profilo amministrativo. Inoltre, tale sovrapponibilità emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Né, aggiunge la Corte, la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del
Pag. 9 di 15 servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in 10 ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
6. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, occorre disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Ro. Sa. punti da 49 a 56).
7. In virtù di tali considerazioni e dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, va dunque affermato il diritto della parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di preruolo. Va quindi accertato il diritto della lavoratrice ad una differente ricostruzione della anzianità di servizio derivante dal computo per intero dei servizi preruolo. Va dunque affermato il diritto di parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di preruolo con la condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta alla collocazione della parte ricorrente nella corretta fascia stipendiale maturata con l'intero servizio pregresso svolto ed al pagamento delle differenze retributive maturate per tale periodo – il CP_2 avendo tardivamente eccepito la parziale prescrizione del credito rivendicato dall'istante
– oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Quanto alla regolarizzazione contributiva che parte ricorrente chiede nei confronti del datore di CP_ lavoro ed in favore dell' ritenuta la giurisdizione ordinaria e non quella della Corte dei Conti alla luce dei principi posti dalla Suprema Corte (ex plurimis, S.U. n. 15057/2017, secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti) CP_ nonché la legittimazione passiva dell posto che “L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di
Pag. 10 di 15 chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa” (ex plurimis, Cass. n. 14853/2019), la domanda deve essere accolta, considerato che l'art. 3 comma 10 bis della legge 335/1995, per come recentemente modificato, stabilisce che “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine CP_ rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.”.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del CP_2 convenuto, e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), dell'assenza di una fase istruttoria, del valore della controversia (scaglione 5.201 -26.000) e sono distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di CP_ parte ricorrente dichiaratisi antistatari. La peculiare posizione processuale dell' induce alla compensazione integrale delle spese di lite tra il resistente e l' CP_2 [...]
. Controparte_4
§3
La sentenza è gravata d'appello da , che lamenta omessa pronuncia in Parte_1 ordine alla domanda intesa al riconoscimento del diritto, durante il servizio preruolo, alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del convenuto al pagamento CP_2 delle relative differenze retributive: <<…Il Giudice di I grado, fin dall'individuazione in sentenza delle domande formulate da parte ricorrente, non ha menzionato in alcun modo la domanda inerente al riconoscimento del diritto del ricorrente alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del alla Controparte_2 corresponsione delle relative differenze retributive, oltre interessi legali. Di conseguenza, nulla ha statuito in ordine a siffatta domanda, sebbene ritualmente formulata in ricorso. Invero, il Giudice di I grado, in aggiunta a quanto statuito in sentenza ed in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, avrebbe dovuto accogliere la specifica domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiarato illegittimo e, quindi, disapplicato l'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 per contrasto con il principio di non
Pag. 11 di 15 discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, avrebbe dovuto dichiarare il diritto del ricorrente, in relazione a tutti i servizi resi in forza di contratti a termine, alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del convenuto alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre alla CP_2 maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. Si rappresenta, peraltro, che sulla questione riguardante la diversità delle due domande è intervenuta in modo specifico la Suprema Corte che nella parte motiva dell'ordinanza n. 21241/2022, che a sua volta richiama le sentenze della stessa Corte nn. 17314/2020 e 31149/2019, ha specificatamente affermato che: -l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
- si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
in particolare, per la prima delle due azioni, il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019); - il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo 6 all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificata l'abbattimento dell'anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato>>. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate. Non si è costituito il , nonostante la ritualità della notifica Controparte_2 del ricorso in appello. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8-9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Pag. 12 di 15 L'appello si presta ad essere accolto.
§4.1
Orbene, il sig. appartenente al personale a.t.a., immesso in ruolo a settembre Pt_1
2010, invocando il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, lamenta la mancata considerazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della progressione stipendiale per mancato adeguamento delle retribuzioni spettanti in forza degli scatti per fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva;
lamenta, in particolare, omessa pronuncia sulla seconda domanda che, a suo dire, il Tribunale non avrebbe in alcun modo preso in considerazione.
§4.2
La censura è fondata, perché, per come è strutturata la domanda introduttiva (v. in particolare, il prospetto allegato al ricorso), è evidente che il lavoratore ha agito per conseguire sia le differenze retributive che, dopo l'immissione in ruolo, ha maturato in virtù della considerazione dell'intera anzianità pre-ruolo, sia le differenze retributive che, prima dell'immissione in ruolo, ha maturato in virtù della progressione economica per fasce stipendiali previste dal contratto collettivo;
il dispositivo e la motivazione della sentenza, invece, riguardano il solo primo aspetto.
§4.3
Ciò posto, è condivisibile la doglianza del lavoratore concernente il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata per effetto dei rapporti di lavoro a termine intercorsi con l'amministrazione scolastica e del conseguente differenziale retributivo.
La pretesa è fondata secondo la sentenza n. 22258 del 2016 della Cassazione, perché la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Il primo avanzamento di carriera secondo la contrattazione collettiva avviene una volta trascorsi due anni di servizio effettivo;
tale condizione si è verificata in capo al lavoratore indicato in epigrafe, ché i mesi complessivi di lavoro prestati dallo stesso in virtù di assunzioni a tempo determinato sono superiori a tale lasso temporale. A tal proposito si rileva che, in base al CCNL per il quadriennio 1998/2000, il dipendente matura un primo “scatto” di anzianità a partire dal terzo anno di servizio, conseguendo un livello retributivo superiore per poi ottenerne uno ulteriore al superamento della soglia di otto anni e via proseguendo alle cadenze stabilite dai contratti. Il CCNL 4.8.2011 ha rimodulato la sequenza delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio fino a otto anni.
Pag. 13 di 15 Nel caso di specie, peraltro, l'appellato datore di lavoro neppure ha contestato l'esistenza, in capo all'odierno appellante, del requisito dell'anzianità biennale necessario, in base alla contrattazione collettiva, per maturare il primo scatto retributivo e quelli, eventuali, successivi – sicché, in applicazione del principio di non contestazione, tali requisiti sono da considerare provati.
Né, peraltro, si pone alcun problema di prescrizione, posto che in questo grado neppure si è costituita l'amministrazione datoriale, che già in primo grado aveva depositato la propria memoria oltre il termine stabilito dal primo comma dell'art. 416 cpc.
§5
La sentenza va dunque in parte riformata, nel senso della condanna, altresì, del appellato a pagare al sig. le differenze retributive per progressione CP_2 Pt_1 stipendiale.
Gli importi dovuti dovranno essere maggiorati nei limiti del divieto di cumulo degli accessori previsto dall'art. 22, c. 36, della L. 23.12.1994, n. 724, computati dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, pari ad euro 2178,00, ossia l'importo che, secondo il conteggio attoreo, corrisponde alle differenze retributive maturate al 10.11.2009, con il completamento della fascia stipendiale 3-8.
La sentenza va confermata anche in relazione al capo concernente le spese di lite, che il Tribunale (cfr. punto 8 della motivazione), ha liquidato tenendo conto dello scaglione fino a 26 mila euro, che comprende tutte le differenze che, in base al menzionato conteggio, il lavoratore ha maturato ante e post immissione in ruolo, e che sono di valore compreso tra euro 5200 ed euro 26 mila.
CP_ L' va invece tenuto indenne dal pagamento delle spese, stante la peculiare posizione processuale dell'ente, convenuto in giudizio solo al fine di garantire l'assolvimento da parte dell'amministrazione datoriale del connesso obbligo contributivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 23 luglio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 186/2024, resa in data 19 marzo 2024, così provvede:
Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1) condanna il appellato a corrispondere a gli CP_2 Parte_1 incrementi retributivi in base all'anzianità di servizio riconosciuta dalla contrattazione collettiva al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, in relazione al servizio effettivamente prestato prima dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali
Pag. 14 di 15 dalle singole scadenze al soddisfo, nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali;
2) conferma nel resto;
3) condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente grado di lite, CP_2 che liquida in euro 1458,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., con integrale compensazione tra le ulteriori parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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