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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 aprile 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. POLLICORO STEFANIA
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, al riconoscimento della tecnopatia sofferta ma non riconosciuta in via amministrativa e, conseguentemente, a conseguire il relativo indennizzo, cumulativamente con gli esiti derivanti da altra tecnopatia, secondo la percentuale accertata in misura pari al 6%.
Assumeva il ricorrente di aver lavorato dal 1983 in poi come operaio comune/ carpentiere, alle dipendenze di varie ditte operanti nel settore edile, occupandosi quotidianamente della realizzazione in cantiere e posa in opera delle casseforme in legno per il contenimento dei getti verticali ed orizzontali di calcestruzzo per le strutture portanti degli edifici, ripristini di opere in calcestruzzo, demolizione delle strutture in cemento armato, realizzazione di murature e pilastri in cemento, innalzamento ponteggi ed altro ancora lavorando inginocchiato o con costante flesso estensione delle ginocchia.
Assumeva, inoltre, di aver lavorato all'interno dello stabilimento siderurgico in qualità di CP_2 aiutante carpentiere, eseguendo personalmente, con l'uso della forza, lo spostamento dei profilati
(prodotti di acciaio trafilati in barre dritte, con sezioni trasversali) e delle ulteriori strutture metalliche, sottoponendo gli arti inferiori a movimenti ripetitivi e sovraccaricanti, a carico sempre delle stesse articolazioni e degli stessi gruppi muscolari;
tutte le mansioni hanno sottoposto il ricorrente a vibrazioni causate dagli strumenti vibranti manuali dallo stesso adoperati,( martelli pneumatici, flex, trapani, compressori, etc) e dagli scuotimenti dovuti alle macchine operatrici, tanto da aver determinato l'insorgenza della patologia denunciata.
In ragione di ciò, l'odierno ricorrente presentava denuncia di una nuova malattia di origine professionale ovvero il “gonartrosi bilaterale con meniscosi e condropatia femoro-rotulea””, che l' rigettava. CP_1
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando l'assenza di nesso CP_1 eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, nonché l'assenza di documentazione, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ssa ha accertato che il Persona_1 ricorrente risulta attualmente affetto da “Gonartrosi bilaterale con meniscosi e condropatia femoro- rotulea”.
Relativamente al nesso causale, il CTU ha difatti specificato che, “ la patologia denunziata sia stata determinata con elevata probabilità dall'assunzione di posture incongrue protratte in flesso- estensione della colonna e delle ginocchia con accovacciamento e verticalizzazione, dal sollevamento
e trasporto di carichi pesanti, dalla salita/discesa di scale, dal montaggio e smontaggio di ponteggi con ricorso a movimenti ripetitivi e di continua sollecitazione, in particolare delle articolazioni inferiori.” Gli si riconosce, pertanto, il nesso causale con codice 275 per il ginocchio dx (2) e CP_1 ginocchio sn (2) con danno biologico totale di 4%.
Di conseguenza, il ctu ha riconosciuto, in riferimento al D.Lgs 38/2000 art.13 comma 5 inerente ai danni plurimi policroni, procedendo alla valutazione complessiva dei postumi del nuovo evento lesivo con il precedente di frattura vertebrale valutato all'8%, con unificazione ad integrazione della menomazione dell'integrità psicofisica per un danno totale pari al 12%.
La data di decorrenza è da fissare dalla domanda del 19/06/2020.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione. Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta.
La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro le malattie pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass.
Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura e con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, e dunque dalla presentazione della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e CP_1 interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei limiti della stessa, e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11 SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione (art. 125, CP_1 ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
[...]
così provvede: Pt_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n°
38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura complessiva del 12% (dodici) per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento della relativa prestazione, con rivalutazione e interessi legali su CP_1 quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze CP_1 del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania Pollicoro dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 12 maggio 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 aprile 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. POLLICORO STEFANIA
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, al riconoscimento della tecnopatia sofferta ma non riconosciuta in via amministrativa e, conseguentemente, a conseguire il relativo indennizzo, cumulativamente con gli esiti derivanti da altra tecnopatia, secondo la percentuale accertata in misura pari al 6%.
Assumeva il ricorrente di aver lavorato dal 1983 in poi come operaio comune/ carpentiere, alle dipendenze di varie ditte operanti nel settore edile, occupandosi quotidianamente della realizzazione in cantiere e posa in opera delle casseforme in legno per il contenimento dei getti verticali ed orizzontali di calcestruzzo per le strutture portanti degli edifici, ripristini di opere in calcestruzzo, demolizione delle strutture in cemento armato, realizzazione di murature e pilastri in cemento, innalzamento ponteggi ed altro ancora lavorando inginocchiato o con costante flesso estensione delle ginocchia.
Assumeva, inoltre, di aver lavorato all'interno dello stabilimento siderurgico in qualità di CP_2 aiutante carpentiere, eseguendo personalmente, con l'uso della forza, lo spostamento dei profilati
(prodotti di acciaio trafilati in barre dritte, con sezioni trasversali) e delle ulteriori strutture metalliche, sottoponendo gli arti inferiori a movimenti ripetitivi e sovraccaricanti, a carico sempre delle stesse articolazioni e degli stessi gruppi muscolari;
tutte le mansioni hanno sottoposto il ricorrente a vibrazioni causate dagli strumenti vibranti manuali dallo stesso adoperati,( martelli pneumatici, flex, trapani, compressori, etc) e dagli scuotimenti dovuti alle macchine operatrici, tanto da aver determinato l'insorgenza della patologia denunciata.
In ragione di ciò, l'odierno ricorrente presentava denuncia di una nuova malattia di origine professionale ovvero il “gonartrosi bilaterale con meniscosi e condropatia femoro-rotulea””, che l' rigettava. CP_1
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della domanda, evidenziando l'assenza di nesso CP_1 eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, nonché l'assenza di documentazione, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva che nell'elaborato peritale, il CTU dott. ssa ha accertato che il Persona_1 ricorrente risulta attualmente affetto da “Gonartrosi bilaterale con meniscosi e condropatia femoro- rotulea”.
Relativamente al nesso causale, il CTU ha difatti specificato che, “ la patologia denunziata sia stata determinata con elevata probabilità dall'assunzione di posture incongrue protratte in flesso- estensione della colonna e delle ginocchia con accovacciamento e verticalizzazione, dal sollevamento
e trasporto di carichi pesanti, dalla salita/discesa di scale, dal montaggio e smontaggio di ponteggi con ricorso a movimenti ripetitivi e di continua sollecitazione, in particolare delle articolazioni inferiori.” Gli si riconosce, pertanto, il nesso causale con codice 275 per il ginocchio dx (2) e CP_1 ginocchio sn (2) con danno biologico totale di 4%.
Di conseguenza, il ctu ha riconosciuto, in riferimento al D.Lgs 38/2000 art.13 comma 5 inerente ai danni plurimi policroni, procedendo alla valutazione complessiva dei postumi del nuovo evento lesivo con il precedente di frattura vertebrale valutato all'8%, con unificazione ad integrazione della menomazione dell'integrità psicofisica per un danno totale pari al 12%.
La data di decorrenza è da fissare dalla domanda del 19/06/2020.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
L'esistenza del nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui non solo è stata pacificamente confermata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione. Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta.
La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro le malattie pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass.
Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura e con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, e dunque dalla presentazione della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e CP_1 interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei limiti della stessa, e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11 SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione (art. 125, CP_1 ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
[...]
così provvede: Pt_1
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n°
38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura complessiva del 12% (dodici) per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento della relativa prestazione, con rivalutazione e interessi legali su CP_1 quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze CP_1 del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania Pollicoro dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 12 maggio 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)