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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1226/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1226/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Cesare Massetti Presidente
dott. Maura Mancini Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1226/2021 R.G., promossa d a
Codice Fiscale E P. IVA: , con sede Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: in Milano, P.zza F. Meda, 4, in persona del dott. CP_1
(conto
[...] elettivamente domiciliato in Cremona, Piazza Roma, 2, presso e nello corrente, apertura di studio dell'avv. Marco Gamba che lo rappresenta e difende giusta procura credito, cassetta di speciale in atti;
sicurezza) APPELLANTE
P.IVA_2 c o n t r o c.f. e p.i. Controparte_2
, con sede in Soresina (CR), Via Caldara 85, in persona del P.IVA_3
liquidatore sig.ra , (c.f. ), Controparte_3 C.F._1
rappresentata e assistita dagli Avv.ti Giovan Battista Marucco (c.f. ) e Luca Landi (c.f. ) C.F._2 C.F._3
domiciliata presso lo studio in Soresina (CR), Via Ponchielli 5, giusta procura in calce all'atto di citazione
APPELLATA
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Controparte_4
Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA rappresentata da P.IVA_4 Controparte_5
quale mandataria del veicolo con sede a Milano, via Valtellina n.
[...]
15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle
Imprese di Milano, C.F. e Partita iscritta al R.E.A. di PartitaIVA_5
Milano al numero rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni P.IVA_6
Perlasca
INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza parziale n. 66/2021 del Tribunale di Cremona
e sentenza definitiva n. 185/2021, in data 26/04/2021, dello stesso
Tribunale.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contraiis, in riforma delle
appellate sentenze nn. 66/2021 e 185/2021 del Tribunale di Cremona, così
giudicare:
1) accertare e dichiarare che il saldo passivo di cui al c/c ipotecario n. 225 a suo tempo acceso da è pari, Controparte_2
alla data del 21/03/2017, ad € 310.529,93, condannando per l'effetto l'anzidetta società a corrispondere tale importo per sorte capitale,
maggiorato d'interessi al tasso convenzionale dal 21/03/2017 al saldo effettivo;
2) sempre con riferimento al saldo del c/c n. 225, sia nell'auspicato caso d'accoglimento della richiesta sub 1) sia nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di confermare il saldo passivo così come determinato in primo grado, dir tenuta a Controparte_2
corrispondere l'importo dovuto per tale causale a Parte_1
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità del riconteggio dei rapporti dare/avere operato quanto al c/c ordinario n. 129664 (già n. 4495513 e n.
38437) e comunque l'insussistenza del saldo a credito accertato in primo grado;
per l'effetto statuire quindi che, quanto a tale rapporto, Parte_1
nulla deve ad Controparte_2
4) nell'ipotesi in cui l'adita Corte non ritenesse d'aderire alla richiesta sub
3) e pertanto valutasse effettivamente sussistente un credito di
[...]
[...]
derivante da riconteggio dei rapporti Controparte_2
dare/avere quanto al c/c ordinario n. 129664, in accoglimento della già
svolta eccezione di prescrizione che in questa sede formalmente si reitera, dir tenuta a corrispondere per tale causale unicamente Parte_1
una cifra corrispondente agli appostamenti riconosciuti indebiti che siano stati registrati nel decennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
5) condannare a rifondere a Controparte_2
integralmente le spese di lite di ambedue i gradi di Parte_1
giudizio nonché le spese di CTU o, in via gradata, disporre la compensazione delle spese di lite riconoscendo la soccombenza preponderante di parte avversa”.
IN VIA ISTRUTTORIA: premessa e ribadita la convinzione – già
ampiamente argomentata in narrativa - che nessun ricalcolo sia necessario né con riguardo al c/c ipotecario (non essendovi ragione di discostarsi dal saldo passivo così come individuato dalla Banca) né con riguardo al c/c di corrispondenza oggetto a suo tempo di domanda riconvenzionale (non avendo controparte ottemperato all'onere probatorio che le competeva),
laddove la Corte ritenesse effettivamente sussistente un controcredito avversario derivante da quest'ultimo rapporto si richiede espressamente in via cautelativa la rinnovazione della CTU contabile, in particolar modo al fine di far opportunamente constare la parziale prescrizione delle pretese avversarie.
Dell'appellata
Voglia l'Ill.mo Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, confermare le sentenze impugnate n. 66/2021 e 185/2021 rese dal Tribunale di Cremona.
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di causa.
Dell'intervenuta
Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così provvedere:
1) Accertare e dichiarare che il saldo passivo di cui al c/c ipotecario n.225
a suo tempo acceso da è pari Controparte_2
alla data del 21/03/2017 ad Euro 310.529,93, e per l'effetto condannare la suddetta Società a corrispondere tale importo per sorte capitale,
maggiorato d'interessi al tasso convenzionale dal 21/3/2017 al saldo effettivo;
2) Sempre con riferimento al saldo del c/c n.225, sia nell'auspicato caso d'accoglimento della richiesta sub 1), sia nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di confermare il saldo passivo così come determinato in primo grado, confermare la pronuncia resa dal Tribunale di Cremona in ordine alla condanna di al pagamento Controparte_2
dell'importo dovuto in favore della cessionaria del credito CP_4
;
[...]
3) Con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_2 [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti Parte_1
per il complessivo importo di capitali euro 310.529,93 oltre interessi convenzionali dal 22.3.2017, quale saldo passivo al 21.3.2017 del conto corrente ipotecario n. 225, acceso il 29.6.2010 presso la Filiale di Soresina
dell'allora con la quale, in data Controparte_6
2.9.2010, a rogito del notaio aveva stipulato un contratto di Per_1
apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria fino alla concorrenza di euro 400.000,00.
L'opponente contestava la pretesa azionata in sede monitoria, eccependo:
1) il difetto della prova circa la sussistenza del credito essendo stati prodotti soltanto la certificazione ex art. 50 T.U.B. e gli estratti conto dell'ultimo anno;
2) la nullità delle c.m.s., perché addebitate con lo stesso criterio delle commissioni di sconfinamento, in assenza di attività istruttoria per accordare un superamento del fido concesso, nonchè delle c.d.
commissioni sostitutive;
3) illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) la nullità del contratto di apertura di credito ipotecaria, poiché
utilizzato per la maggior parte ad azzeramento del debito (non garantito)
contabilizzato sul conto corrente ordinario, debito in realtà fittizio ed apparente, poiché frutto di addebiti illegittimi (quantificati, nella relazione di parte che produceva, in euro 235.502,16, a fronte di un saldo a debito di euro 259.632,53 nel settembre 2010).
Avanzava inoltre domanda di ripetizione delle competenze illegittime
(c.m.s., commissioni sostitutive delle c.m.s., interessi anatocistici e usurari) applicate sul rapporto di c/c ordinario n. 129664 (già n. 4495513
e 38437), aperto “negli anni 80” presso il medesimo istituto ed estinto a saldo zero il 20.12.2016.
In considerazione del fatto che il finanziamento di cui all'apertura di credito di € 400.000,00 era stato stipulato al fine di appianare l'esposizione debitoria maturata sul c/c ordinario, che invece – considerando l'illegittimità di parte degli addebiti – era a suo avviso inferiore,
l'opponente riteneva non dovuti gli interessi pagati per il finanziamento,
quantificati in euro 54.948,58.
Chiedeva quindi, in via principale, che fosse dichiarata la nullità del contratto di apertura di credito ipotecaria e revocato il decreto ingiuntivo,
con declaratoria di insussistenza del debito verso l'opposta. In via subordinata e riconvenzionale, chiedeva la compensarsi l'importo ingiunto quello indebitamente prelevato dalla banca sia sul c/c ipotecario,
sia sul c/c ordinario, con condanna dell'opposta a corrispondere all'opponente l'eccedenza di € 11.246,05. In via istruttoria chiedeva l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'opposta di tutta la documentazione bancaria afferente entrambi i rapporti di c/c, essendo rimasta inevasa l'istanza ex art. 119 T.U.B.; ed inoltre l'esperimento di C.T.U. contabile al fine di determinare il corretto saldo dei suddetti rapporti.
L'opposta si costituiva contestando, anche sulla scorta di perizie di parte,
gli assunti avversari, sia con riguardo al c/c ipotecario, sia relativamente al c/c ordinario;
con riguardo a quest'ultimo eccepiva:
- la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione (avvenuta il 7.9.2017);
- il mancato assolvimento dell'onere di produrre il contratto di apertura del rapporto e i contratti di concessione degli affidamenti, nonché di tutti gli estratti conto dall'apertura all'estinzione del rapporto. Chiedeva quindi la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e la reiezione dell'opposizione; in subordine, per il caso di esperimento dell'istruttoria, chiedeva l'accertamento dell'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie riferite ad addebiti antecedenti il decennio decorrente a ritroso dalla data di notifica dell'atto di citazione e comunque il rigetto delle pretese dell'opponente.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, erano concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c., richiesti da entrambe le parti;
soltanto l'opponente provvedeva al deposito delle stesse.
In data 3.6.2019, interveniva per mezzo della Controparte_4
mandataria quale nuova titolare del credito Controparte_5
di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, per effetto di cessione di crediti in blocco stipulata con l'1.6.208 e pubblicata in G.U. del Parte_1
7.6.2018, Parte II, n. 65, che produceva. L'intervenuta aderiva alle domande e argomentazioni difensive di Parte_1
Emessa ordinanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'opposta per l'esibizione del contratto originario c/c n. 129664 (già 4495513), del contratto originario di apertura di credito sul medesimo conto corrente,
degli estratti conto e scalari dall'apertura del rapporto fino al 31.12.2000
e degli scalari dell'anno 2004, veniva disposta C.T.U. sia sul rapporto ipotecario, sia su quello ordinario.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale (nel quale il C.T.U. aveva segnalato, per il c/c ordinario, l'assenza degli scalari del 1997, anno che quindi non veniva considerato, e per il periodo successivo al 2002 aveva precisato di avere effettuato i conteggi sulla scorta dei dati degli scalari,
essendo pressoché illeggibili gli estratti conto), la difesa della banca, con riguardo alla parte di quesito riguardante la prescrizione delle rimesse solutorie affluite sul c/c ordinario, insisteva affinché il giudice invitasse il
C.T.U. a rispondere puntualmente al quesito, ritenendo che la documentazione agli atti consentisse la risposta;
rappresentava comunque la disponibilità al deposito di copie leggibili degli estratti conto già
prodotti dall'attrice.
Il giudice, esaminati gli estratti del c/c ordinario n. 129664 (già n. 4495513
e 38437) relativamente al periodo oggetto di verifica circa l'incidenza delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione e verificato che in effetti gli estratti conto degli anni 2005, 2006 e 2007 prodotti da parte attrice non erano interamente leggibili, disponeva che la convenuta opposta ne depositasse telematicamente altra copia leggibile entro il 31.1.2020 e fissava termine successivo affinché il C.T.U. rispondesse al quesito sulla prescrizione.
Con nota del 13.2.2019, il C.T.U. rappresentava che la banca non aveva depositato gli estratti conto necessari per la risposta al quesito sulla prescrizione e quindi comunicava che la relazione a suo tempo depositata poteva considerarsi definitiva.
Anticipata l'udienza per la decisione circa il prosieguo del giudizio, poi differita a causa della situazione emergenziale da Covid-19, e dispostane in seguito la trattazione mediante il deposito di note scritte e assunzione del provvedimento fuori udienza, il giudice, pur a fronte della richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni avanzata da entrambe le parti, disponeva che: 1) l'opposta depositasse telematicamente entro l'11.9.2020 gli estratti conto e scalari del c/c n. 129664 (già n.
4495513 e n. 38437) relativi agli anni 2001, 2002, 2003, 2005-2016; 2) il
C.T.U. comparisse per rendere chiarimenti all'udienza che contestualmente fissava.
A tale udienza, presenti il procuratore dell'opponente ed il C.T.U., ma assenti l'opposta e l'intervenuta, il giudice, preso atto del mancato deposito della documentazione richiesta, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui poi disponeva la trattazione “cartolare”.
Con sentenza non definitiva n. 66/2021 del 5.3.2021, il Tribunale di
Cremona in composizione monocratica:
1) dichiarava la nullità degli interessi anatocistici e delle commissioni di istruttoria veloce addebitate sul conto corrente ipotecario n. 225;
2) respingeva l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al 7.9.2007 sollevata da con riguardo al conto corrente Parte_1
ordinario n. 129664 (già n. 4495513 e 38437);
3) dichiarava la nullità degli interessi anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni di istruttoria veloce addebitati sul conto corrente ordinario n. 129664 (già n. 4495513 e 38437);
4) rimetteva la causa in istruttoria, con separata ordinanza, per la corretta determinazione del saldo finale del conto corrente ipotecario n. 225.
In particolare stabiliva che:
- l'opponente non aveva eccepito la tardiva produzione da parte della banca della documentazione comprovante il rapporto di cui è causa, che pertanto doveva considerarsi acquisita in atti, né aveva contestato la mancata produzione delle condizioni economiche regolanti detto rapporto,
per il periodo anteriore alla concessione dell'apertura di credito ipotecaria
(avvenuta con rogito del 2.9.2010, al quale è stato allegato il contratto di apertura del conto corrente datato 29.6.2010, sebbene il rapporto fosse in essere sin dal 19.6.2007); di conseguenza, le annotazioni riportate in conto in detto periodo, come pure le competenze calcolate dalla banca dovevano ritenersi pacifiche;
in ogni caso i documenti tardivamente prodotti erano perlopiù allegati alla perizia di parte;
a fronte dell'integrazione documentale così realizzata la domanda dell'opponente non poteva neanche considerarsi carente di prova;
quanto all'assenza degli estratti conto e scalari per i primi due trimestri del 2010 il ricalcolo andava eseguito dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile;
relativamente al conto corrente ipotecario n. 225 stabiliva che:
- il rapporto risultava iniziato nel 2007 successivamente all'entrata in vigore della delibera Cicr del febbraio 2000; il contratto di apercredito non riportava alcun tasso di interesse ma quello di conto corrente riportava sia il tasso sia la pari periodicità dell'addebito, tuttavia la clausola non era mai stata specificamente approvata per iscritto e pertanto era priva di effetti;
in ogni caso l'anatocismo era illegittimo sia perchè la clausola era strutturalmente incompatibile con la causa del rapporto di apertura di credito (nel quale la somma oggetto di contratto era stata annotata quale operazione a debito, per cui avrebbe potuto essere solo via via pagata), il che escludeva di per sé che il saldo del conto potesse diventare attivo, in tal caso versandosi nell'ipotesi di estinzione del debito, sicché il contratto sarebbe venuto a cessare, sia perchè la condizione di reciprocità non
Contr Contr poteva dirsi rispettata nel caso di specie perché e creditori erano identici;
la banca si era quindi adeguata al disposto sia dell'art. 120,
comma 2, T.U.B., sia della delibera CICR 343/2016, ma la base di calcolo
(i numeri debitori) non era corretta, poiché comprendeva l'illegittimo effetto anatocistico praticato in precedenza sia sugli interessi, sia sulle altre poste;
il C.T.U. aveva effettuato i ricalcoli degli interessi soltanto al
31.12.2016 e di conseguenza non erano stati rettificati gli interessi relativi al 4^ trimestre 2016 e allo scoperto esistente alla data del passaggio a sofferenza;
occorreva, quindi, integrare la consulenza tecnica;
- il consulente aveva accertato la mancata pattuizione delle CIV nel contratto di conto corrente, pertanto l'importo di euro 1.300,00 era stato illegittimamente addebitato, mentre le indennità di sconfinamento erano state correttamente pattuite;
- il contratto notarile di apertura di credito con garanzia ipotecaria doveva ritenersi valido ancorchè alcuni dei fondi così ottenuti fossero stati destinati a ripianare precedenti esposizioni debitorie;
relativamente al rapporto n. 129664 (già n. 4495513 e 38437) stabiliva che:
- l'opponente aveva prodotto gli estratti conto e scalari da gennaio 2001
all'estinzione del rapporto a saldo “zero” in data 20.12.2016; aveva chiesto inoltre la pronuncia nei confronti della banca dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della restante documentazione del suddetto rapporto,
essendo rimasta inevasa l'istanza ex art. 119 T.U.B. inviata il 31.8.2017,
con la quale aveva richiesto all'opposta copia integrale dei contratti del c/c di corrispondenza, della apertura di credito sul c/c ordinario e degli estratti conto e scalari interessi dall'apertura dei rapporti sino a tutto il
31.12.2000; l'istanza era fondata in quanto essa poteva essere pronunciata anche in assenza della richiesta di cui all'art.119 TUB, qui peraltro esistente, purchè nei termini di cui all'art.184 cpc;
- Il comma 2 dell'art. 7 della lettera di apertura, in data 20.2.1997, del conto corrente oggetto di indagine stabiliva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, illegittima alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, ed era priva di accordo scritto per il periodo successivo alla delibera CIRC del 2000; era pertanto irrilevante la prova, in ogni caso non offerta, della pubblicazione di un avviso di adeguamento unilaterale in Gazzetta Ufficiale, ai sensi della delibera CICR del febbraio 2000;
- anche quanto pattuito in punto di anatocismo nell'accordo, relativo allo stesso conto corrente, in data 27.2.2001 ,la cui clausola relativa agli interessi anatocistici era stata specificamente approvata, non era comunque valido perché TAN e TAE coincidevano;
quanto alle condizioni economiche dei due contratti di concessione/variazione degli affidamenti, datati 26.3.2009 e 13.7.2009, mancava la approvazione specifica del correntista;
- la cms era legittima sotto il profilo della causa ma indeterminata, perché,
pur essendo espressa la percentuale dell'onere, non era precisata la modalità di individuazione della base di calcolo all'interno del trimestre analizzato, potendo darsi più criteri;
i relativi importi erano pertanto stati illegittimamente addebitati;
- le commissioni di istruttoria veloce erano state addebitate in assenza di pattuizione;
- relativamente a entrambi i conti non vi era usura originaria né
sopravvenuta;
- l'eccezione di prescrizione, relativa al periodo precedente il 7.9.07, era stata formulata solo riguardo il conto corrente ordinario, restando escluso quello ipotecario;
era inoltre da rigettare in quanto non erano stati depositati gli estratti degli anni 2005, 2006 e 2007 in forma pienamente leggibile;
inoltre mancavano tutti gli scalari del 1997, nonché gli scalari del 1^ trimestre 1998; mancavano tutti gli estratti conto del 2001 nonché
l'estratto conto di giugno 2006; non erano stati prodotti i contratti di affidamento ante 2007 e non era poi possibile evincere dagli scalari il limite e la tipologia delle linee di credito;
la documentazione in atti era sufficiente a quantificare le pretese del correntista, ma non a determinare le somme prescritte;
- la causa doveva pertanto essere rimessa in istruttoria per determinare il corretto saldo del conto e la pronuncia sulle spese era rinviata alla pronuncia definitiva.
In data 16.3.2021 l'intervenuta depositava nel fascicolo informatico riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 66/2021.
Il C.T.U. depositava l'integrazione di perizia il 12.4.2021.
Nelle note scritte per l'udienza ai sensi dell'art.281 sexies cpc Parte_1
svolgeva deduzioni nel merito di quanto già deciso con la sentenza non definitiva e concludeva come in epigrafe, riducendo l'ambito della precedente domanda, con la quale aveva anche chiesto in via subordinata l'intervenuta prescrizione delle poste precedenti il decennio, inoltre depositava la pec con la quale in data 24.3.2021 aveva notificato alle altre parti la riserva di appello della sentenza non definitiva;
l'intervenuta reiterava le conclusioni già rassegnate e la riserva di appello;
l'attrice non depositava note.
Con la sentenza definitiva n.185/21 in data 27.4.21 il Tribunale di
Cremona, in composizione monocratica, affermava che:
- le deduzioni svolte dalla convenuta in merito all'approvazione della clausola anatocistica relativamente al c/c ipotecario erano inammissibili in quanto la sentenza non definitiva si era già pronunciata sul punto;
- tenendo conto della decisione in diritto circa le questioni controverse assunta con la sentenza non definitiva n. 66/2021 del 5.3.2021, il saldo del c/c ipotecario n. 225 era passivo di € 292.700,99, essendo illegittimi gli addebiti per interessi anatocistici pari ad euro 16.698,94 e per C.I.V. pari ad € 1.130,00; quanto al c/c n. ordinario n. 129664 (già n. 4495513 e
38437), in base alle statuizioni di diritto contenute nella sentenza non definitiva e ai calcoli già effettuati in precedenza dal C.T.U., non contestati a livello tecnico, il saldo al 20.12.2016 era attivo di € 143.671,49, essendo illegittimi gli addebiti per interessi anatocistici pari ad € 109.896,65, per
C.M.S. pari ad € 32.937,84 e per C.I.V. pari ad € 840,00;
- la domanda di compensazione era da respingere perché l'esistenza ed ammontare del credito principale e di quello opposto in compensazione,
oggetto di riconvenzionale, erano reciprocamente contestate e controverse, dunque nessuna delle due relative somme era liquida ed esigibile, posto che la quantificazione del saldo dei due rapporti era effettuata dal giudice e non era definitiva, poiché suscettibile di riforma o revoca nel corso degli eventuali successivi gradi di giudizio. Per l'effetto, così decideva:
“1) accerta in euro 292.700,99 il saldo passivo al 21.3.2017 del c/c ipotecario n. 225 acceso il 29.6.2010 presso la Filiale di Soresina
dell'allora e conseguentemente Controparte_6
condanna a pagare tale Controparte_2
importo a quale cessionaria del credito di Controparte_4 Parte_1
oltre interessi convenzionali dal 22.3.2017 al saldo effettivo;
[...]
2) accerta in euro 143.671,49 il saldo attivo al 20.12.2016 del c/c ordinario n. 129664 (già n. 4495513 e 38437) acceso il 29.6.2010 presso la Filiale
di Soresina dell'allora e Controparte_6
conseguentemente condanna a pagare tale importo ad Parte_1
oltre interessi convenzionali Controparte_2
dalla domanda al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_2
il 70% delle spese legali, pari ad euro 9.844,80, oltre
[...]
al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge;
pone a carico di le spese di C.T.U. nella misura pari al 70% Parte_1
dei compensi liquidati.”
ha proposto appello contro la sentenza parziale n. 66/2021 del Parte_1
5.3.2021 e contro la sentenza definitiva n. 185 del 26.4.21, affidandosi a due motivi d'appello e domandando di accertare il saldo passivo del conto n.225 in € 310.529,93, e di condannare Controparte_2
alla corresponsione di tale somma o di quella accertata in
[...] primo grado;
inoltre relativamente al c/c ordinario n. 129664 (già n.
4495513 e n. 38437) di accertare l'insussistenza di un saldo creditorio ovvero, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, di espungere unicamente una cifra corrispondente agli appostamenti riconosciuti indebiti registrati nel decennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese.
Si è costituito in data 5.4.22 Controparte_2
domandando conferma integrale della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
In data 13.2.22 questa Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 26.2.25. In data 11.4.22 si è costituita Controparte_4
quale cessionaria del credito di insistendo per la Parte_1
rideterminazione del saldo del conto corrente n.225 in € 310.529,93 e per la condanna della società appellata al pagamento, nonché in subordine per la conferma della condanna di primo grado nei confronti della società, con vittoria di spese.
All'udienza del 19.2.25 le parti hanno concluso come in epigrafe e la Corte
ha concesso i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura entrambe le sentenze di primo grado relativamente a due statuizioni in merito al rapporto n.225, e segnatamente quella secondo cui il saldo passivo di tale c/c andava rideterminato in misura pari ad € 292.700,99 in forza dello stralcio di quanto, nel tempo, addebitato dall'Istituto a titolo d'interessi anatocistici nonché di commissioni d'istruttoria veloce (sentenza parziale n. 66/2021
con riferimento al paragrafo 1 da pag. 5 a pag. 11 fino al paragrafo b compreso e con riferimento al punto 1 del dispositivo).
Relativamente al primo punto argomentano che esisteva tra l'allora
[...]
ed una pattuizione pienamente Controparte_6 Controparte_2
valida sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto le condizioni di contratto, tra le quali figurava la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, erano allegate al rogito, costituendone quindi parte integrante e sostanziale;
in particolare il notaio rogante specificava che “per quanto non espressamente disciplinato e in quanto
non contrastino con le clausole del presente atto e con quelle del
“Capitolato delle Condizioni generali di finanziamento ipotecario” sopra
richiamate, l'apertura di credito deve intendersi regolata dalle norme
contenute nel Contratto di Conto Corrente di Corrispondenza Bancario e
dalle norme contenute nelle Condizioni Generali relative al rapporto
banca cliente, che, da lui firmate anche per approvazione specifica agli
effetti, degli artt. 1341 e 1342 codice civile delle clausole onerose in esse
riportate, si allegano rispettivamente sotto la lettera “D” ed “A” al
presente atto”; inoltre le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione;
infine la pari periodicità sarebbe stata prevista legittimamente e comunque sarebbe spettato alla difesa della società rilevare tale mancata pattuizione;
Con riferimento alle CIV, censura la statuizione secondo cui non erano state pattuite nel contratto di apertura rapporti del 29.6.2010 (cfr. sentenza definitiva n. 185/2021 con riferimento all'intera motivazione e con riferimento al punto 1 del dispositivo), in quanto il primo giudicante avrebbe mancato di tenere in considerazione la nota con cui in data
30/06/2012 la aveva inoltrato alla società correntista una proposta CP_6
di modifica unilaterale del contratto di c/c riguardante per l'appunto tale commissione. Né peraltro avrebbe potuto dubitarsi dell'effettiva sussistenza di ius variandi in capo all'Istituto: all'art. 13 comma 2° della condizioni generali di contratto allegate al rogito per Notar si Per_1
prevedeva infatti che “fatto salvo quanto diversamente previsto dalle
disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli rapporti col
cliente, la banca si riserva altresì la facoltà di modificare unilateralmente
i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385”.
Lamenta, altresì, che la sentenza sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione avendo condannato, al capo 1) del dispositivo, la società appellata a pagare il saldo passivo del conto corrente ipotecario n. 225 direttamente a
[...]
quale cessionaria del credito, in quanto quest'ultima non CP_4
aveva affatto formulato richiesta d'attribuzione diretta del credito e
[...]
non aveva manifestato acquiescenza a tale operazione. Parte_1 Il motivo è fondato limitatamente alla condanna pronunciata in favore della cessionaria.
Il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria fino alla concorrenza di euro 400.000,00, stipulato con atto notarile del
2.09.2010, prevedeva un tasso annuo creditore lordo nominale del
0,0200%
ed un tanno annuo creditore lordo effettivo di 0,0200%, dunque di pari importo.
Rileva la Corte che condizione di legittimità della capitalizzazione è anche l'indicazione del tasso rapportato su base annua, in quanto, oltre al T.A.N.
(tasso annuo nominale), i contratti devono indicare il T.A.E. (tasso annuo effettivo) che include l'effetto della capitalizzazione infrannuale.
Nel caso di specie, nel contratto non si dà conto, con riferimento al tasso creditore, dell'effetto della capitalizzazione infrannuale: viene infatti indicato un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE), pari allo 0,0200%, a fronte di un tasso di interesse debitore annuo pari a 11,8500% ed effettivo pari a 12,3871%.
La reciprocità della pari capitalizzazione degli interessi debitori e creditori
è, pertanto, solo apparente, dovendo aversi riguardo alla reciprocità
sostanziale per non svuotare di significato la disciplina dettata dalla delibera CICR del 2000, e ciò basta, assorbita ogni altra questione, a fare ritenere, come giustamente affermato dal Tribunale, la clausola anatocistica pattuita in contratto nulla con la conseguenza che il conto è
stato correttamente epurato da qualsiasi forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, per un importo pari ad euro 16.698,84.
Il Collegio ritiene, infatti, di aderire all'orientamento già espresso in precedenti sentenze di questa Corte, in ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte, (cfr. sentenza n. 4321 del 10/2/2022, in motivazione)
secondo cui: “La Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo aver
prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito
degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità
contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di
ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori".
La stessa Delib., art. 6, ha previsto, poi: "I contratti relativi alle
operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati
dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di
capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in
cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per
iscritto".
La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato (la
fissazione) di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato
l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della
stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione,
suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto,
del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo
dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un
tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non
capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola
anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che
detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro
verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti
considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo
corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del
tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad
ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una
qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto
corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle
condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione
dell'anatocismo”.
L'enunciato principio è stato, peraltro, ribadito dalla successiva sentenza della SC n.18664/23, che rigettando sul punto la tesi di un istituto bancario, ha statuito che: “le condizioni in presenza delle quali, a mente
dell'art. 120 TUB può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi
sono indicate dal CICR e la cit. delib. del 9 febbraio 2000, dopo aver
stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono (art. 1), ha
precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione (art. 6). Una volta chiarito che l'indicazione di un
tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l'incremento
determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest'ultima condizione,
è agevole comprendere che in una siffatta evenienza non risulta integrato
uno dei presupposti di cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120,
comma 2 t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo”.
Trattasi di nullità che risulta ex actis dal semplice esame del contratto prodotto rilevabile, pertanto, anche d'ufficio dal giudice, risultando, privo di rilievo che la difesa non l'abbia eventualmente eccepita. CP_2
Parimenti corretta è la statuizione del primo giudice circa la nullità della commissione d'istruttoria veloce.
La banca appellante non censura, infatti, la dichiarazione di nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, sostenendo,
tuttavia, che la commissione di istruttoria veloce sarebbe stata introdotta in forza della proposta di modifica unilaterale del contratto di c/c del
30.06.2012 inoltrata alla correntista ai sensi dell'art. 118 TUB.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Ritiene la Corte che non possa utilmente richiamarsi la clausola di cui all'art. 13, comma 2, delle condizioni generali di contratto allegate al rogito che prevedeva la possibilità per l'istituto di credito di modificare unilateralmente i tassi e le altre condizioni contrattuali tramite comunicazione semplice con lettera al correntista ai sensi dell'art. 118
TUB.
L'introduzione della commissione di istruttoria veloce non è modifica di una già esistente pattuizione/condizione del contratto (quella relativa alla
CMS) ma è pattuizione di una condizione contrattuale del tutto nuova
(diversa per causa e criteri di applicazione dalla cms) e come tale non rientrante nel novero delle modifiche (delle pattuizione/condizioni)
apportabili al rapporto in forza del c.d. jus variandi.
La facoltà di variare il tasso di interesse spetta, infatti, all'istituto di credito solo allorquando il tasso o la condizione contrattuale che si intende variare o sostituire sia stata validamente stipulata all'atto del sorgere del rapporto ovvero, in seguito, tramite accordo sottoscritto da entrambe le parti: nella specie la cms è stata dichiarata nulla in quanto indeterminata e indeterminabile sicché la suddetta comunicazione non poteva introdurre la commissione di istruttoria veloce in sostituzione o variazione di una condizione che, in quanto nulla, era da considerare come non apposta.
L'ultimo profilo di censura è, invece, fondato.
Ritiene la Corte che non vi sia motivo di discostarsi dal principio consolidato della Suprema Corte, anche recentemente ribadito, secondo cui
promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come
consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo
particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del
convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente,
ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso
con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del
debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa>>
(cfr. Cass. Cassazione civile sez. III, 29/08/2023 n.25424; cfr. nello stesso senso tra le varie Cass. Sez. 1, 19/04/2023 n. 10442).
Nel caso di specie, se è vero che mai è stata contestata da parte del Pt_1
o della società appellata, l'avvenuta cessione del credito oggetto di
[...]
causa a quest'ultima tuttavia, costituendosi in giudizio Controparte_4
non ha chiesto la pronuncia della condanna a suo favore, bensì ha aderito alle domande dell'istituto di credito cedente, chiedendo rigettarsi l'opposizione e confermarsi in toto il decreto ingiuntivo emesso in favore della banca.
Va, pertanto, revocata la condanna della società appellata al pagamento in favore della cessionaria del credito, dovendosi invece disporre la condanna in favore della cedente Parte_1
Con il secondo motivo le parti si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa afferma che:
- relativamente al conto n. 129664, oggetto di domanda riconvenzionale della società allora opponente, nella parte in cui il giudice manca di constatare che gli opponenti avevano proposto opposizione prima del decorso del termine di 90 giorni che l'art.119 TUB concede alla Banca per consegnare al correntista i documenti che questi richieda. Pertanto gli opponenti non avrebbero rispettato il loro dovere di attivarsi in via giudiziale solo dopo aver atteso la risposta della e non avrebbero CP_6
dimostrato di aver tempestivamente attivato la procedura ex art.119 TUB.
Sottolineano che il saldo di tale conto corrente non era stato oggetto di ingiunzione e che, pertanto, non vi era la necessità di proporre l'opposizione entro 40 giorni. La decisione sarebbe viziata, pertanto,
perché pronunciata in forza di documenti acquisiti a seguito di ordinanza ex art. 210 c.p.c. di cui non vi sarebbero stati i presupposti, estesa, peraltro,
anche alla documentazione contrattuale;
- il giudice avrebbe errato nel ritenere che l'anatocismo pattuito nel conto fosse illegittimo, in quanto la clausola sarebbe stata pattuita validamente e con specifica approvazione mediante doppia sottoscrizione con apposita scheda contrattuale del 27/02/2001; inoltre la delibera CICR del 2000
sarebbe stata puntualmente rispettata essendo stata convenuta pari periodicità di capitalizzazione addirittura con una nuova convenzione scritta, il che quindi avrebbe reso superfluo il richiamo all'art. 7 comma 2
della delibera;
- il Tribunale avrebbe errato a ritenere illegittima la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza (sentenza parziale n. 66/2021 del
Tribunale di Cremona con riferimento al paragrafo 2 da pag. 12 a pag. 19
e con riferimento al punto 2 del dispositivo), in quanto era stata indicata la percentuale di calcolo e la sua applicazione alle varie tipologie di fido,
contestualmente al conteggio trimestrale degli interessi e con riferimento al disposto dell'art. 7 comma 2° della condizioni generali di contratto;
- altresì errata sarebbe la statuizione secondo cui la commissione di istruttoria veloce non era stata pattuita esplicitamente (sentenza definitiva n. 185/2021 con riferimento all'intera motivazione e con riferimento al punto 2 del dispositivo); ciò non assumerebbe valenza dirimente, essendo la stessa direttamente legata alla commissione di sconfinamento che il
Tribunale aveva invece ritenuto legittima. Inoltre se lo sconfinamento, in concreto, era stato autorizzato sarebbe logico presumere che l'iter istruttorio era stato adeguatamente compiuto, con conseguente debenza dell'importo predeterminato contrattualmente.
Il motivo è infondato e va respinto.
Deve, in primo luogo, confermarsi, ebbene con diversa motivazione, la decisione del giudice di prime cure di ordinare ex art 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente n. 129664.
Con riguardo ai rapporti tra la previsione dell'art. 119, comma 4, TUB
(norma di carattere sostanziale) e l'art. 210 c.p.c. (norma di natura processuale), si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con sentenza 12993/2023, che ha richiamato il proprio precedente (cass.
sentenza n. 24641 del 2021) che si è occupato, funditus, di tali rapporti confutando specificamente le argomentazioni di Cass. n. 11554 del 2017
(richiamata dal Tribunale), giungendo ad affermare il principio per cui il diritto spettante al cliente “ad ottenere, a proprie spese, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale
attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti
previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia
stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza
giustificazione, non abbia ottemperato". Ha altresì aderito a quanto affermato dalla successiva Cass. n. 23861 del 2022 che ha precisato che
"Non e', dunque, necessario - (...) - che la richiesta sia avanzata in epoca
antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza
ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale
in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente
abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta
giorni dalla richiesta - tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119,
comma 4 t.u.b. per ottemperare alla richiesta - senza che la banca
medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno
che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione
dell'inadempimento".
Nel caso in esame è pacifico che l'istanza ex art. 119 TUB sia stata avanzata dalla società correntista il 31.08.2017, in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e che,
dunque, i 90 giorni per ottemperare a tale richiesta da parte della banca erano ampiamente decorsi, senza che vi abbia provveduto o Parte_1
abbia allegato alcuna giustificazione a tale inadempimento, al momento in cui è stata richiesta l'esibizione ex art 210 cpc, con la memoria n. 2 ex art 183 VI comma cpc., che, dunque, correttamente è stata accolta dal primo giudice.
Il primo profilo di doglianza va, quindi, respinto.
Parimenti va respinta la doglianza relativa all'anatocismo.
Nella nuova scheda contrattuale del 27 febbraio 2001, con cui sono state modificate le condizioni del conto corrente n. 129664, richiamata dall'appellante, non si dà conto, con riferimento al tasso creditore,
dell'effetto della capitalizzazione infrannuale: viene infatti indicato un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) pari allo 0,062%,
coincidente con quello effettivo (TAE), pari allo 0,062%, a fronte di un tasso di interesse debitore annuo pari al 14,00% ed effettivo pari a
14,7522%.
Anche in questo caso, quindi, la reciprocità della pari capitalizzazione degli interessi debitori e creditori risulta meramente apparente per le ragioni già esposte con riferimento ad analoga questione affrontata con riferimento al conto corrente ipotecario n. 225 che, per economicità di esposizione, integralmente si richiamano, in ciò rimanendo assorbita ogni altra questione.
Nessuna censura è stata, invece, svolta con riferimento alla nullità della capitalizzazione trimestrale prevista dalle condizioni economiche dei due contratti di concessione/variazione degli affidamenti datati 26.3.2009 e
13.7.2009.
Corretta è, pertanto, la decisione del Tribunale di epurare il conto corrente n. 129664 da qualsiasi forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.
La doglianza in ordine alla commissione di massimo scoperto si riferisce esclusivamente al contratto di conto corrente del 1997 e risulta del tutto generica, non censurando le condivisibili ragioni addotte dal Tribunale in ordine alla indeterminatezza della cms per la mancata precisazione delle modalità di individuazione della base di calcolo all'interno del trimestre.
Quanto alla CIV, è diversa dalla commissione di sconfinamento e pure se direttamente a quest'ultima legata, avrebbe dovuto essere espressamente pattuita in una misura fissa, commisurata ai costi che la banca sostiene per effettuare le verifiche necessarie a seguito dello sconfinamento, a nulla rilevando che l'attività istruttoria sia stata verosimilmente compiuta.
Infine, l'appellante impugna con il terzo motivo la sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato che gli estratti conto a decorrere dal 2005
prodotti dall'opponente non erano leggibili e che sarebbe spettato alla
Banca, che aveva interesse all'accoglimento della propria eccezione di prescrizione, integrare la documentazione già prodotta dall'opponente,
con la conseguenza che l'eccezione andava respinta in quanto l'incompletezza della documentazione impediva di verificare il limite del fido, se vi erano stati pagamenti della correntista su conto scoperto e di quale ammontare.
In particolare, la appellante sostiene che l'onere probatorio della CP_6
in punto di prescrizione sarebbe soddisfatto con l'affermazione CP_6 dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
sarebbe spettato alla difesa avversaria dedurre e soprattutto produrre la documentazione necessaria onde dimostrare l'inesistenza di rimesse solutorie, ossia le sole per le quali il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'annotazione; inoltre il mero fatto che il consulente, sulla base della medesima documentazione, abbia potuto determinare le poste illegittime proverebbe la possibilità tecnica di determinare anche quelle prescritte.
Il motivo è fondato.
Con sentenza n. 15895/19 le Sezioni Unite della Suprema Corte
(confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023) hanno composto il contrasto in ordine all'onere di allegazione in tema di prescrizione, affermando il seguente principio di diritto: << l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che,
convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al
correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme
indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da
apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del
titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che
sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie>>.
Come chiarito dalle sezioni unite, il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma si sposta dal piano dell'allegazione a quello della prova, che il giudice deve valutare secondo il regime dell'onere probatorio, che grava sul correntista.
E', infatti, principio giurisprudenziale ormai consolidato, che <a fronte
dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda
di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo
l'"onere della prova" della natura ripristinatoria e non solutoria delle
rimesse indicate (Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 2660/2019); ne consegue
che, la sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza
ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non
eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul correntista
stesso; ma, onde verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio
onere probatorio, "il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova
della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente
acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista,
perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della
prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce
un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019; in
senso conforme Cass. n. 20455/2023; Cass.18230/2024), come tale
rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o
dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti>> (cfr. Cass.
16.10.2024 n. 26897).
Relativamente alla prova della esistenza di aperture di credito, rileva, innanzitutto, la Corte che l'art.119 TUB specificamente impone alla CP_6
di rilasciare copia a richiesta del cliente “della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, come estratti conto e scalari, e non anche dei contratti di conto corrente o di apertura di credito, dunque la ha adempiuto a quanto prescritto inviando i soli CP_6
estratti conto e scalari, peraltro precedenti il decennio dalla richiesta.
Ciò posto, con riferimento ai contratti stipulati, come quello per cui è
causa, nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, <la nullità per difetto di forma di cui all'art. 117,
comma 1, T.U.B. integra - poi - una nullità "di protezione", potendo essa
operare "soltanto a vantaggio del cliente" (art. 127, comma 2, T.U.B.),
con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di
documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia
inteso far valere il vizio che affligge il negozio (….). E' vero che, secondo
la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un contratto di apertura di
credito bancario non può essere provata per facta concludentia in ragione
della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n.
8160/1999) (…) "ma ciò non significa che sia impedita la prova per
presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto
all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte
situazioni" (Cass. n. 34997/2023 in seguito più volte confermata sul punto,
da ultimo v. Cass.25711/2024)>> (cfr. Cass. 16.10.2024 n. 26897).
Rileva, inoltre, il Collegio che l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. In forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito,
qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass. 7763/2017 conforme a Cass. 14470/2005).
Di solito all'apertura di credito fanno, infatti, riferimento le condizioni generali di conto corrente che prevedono: <
banca ritenesse eventualmente di concedere al correntista …>>,
disciplinando l'apertura di credito a tempo determinato e la facoltà di recesso della banca (v. nel caso in esame l'art. 6 del contratto del
27.02.2001). La formula delle condizioni generali di conto corrente non è,
tuttavia, sufficiente al fine di integrare la forma scritta dell'apertura di credito in quanto occorre che vi sia la previsione della possibilità di un'apertura di credito con sufficiente enucleazione delle relative condizioni, nel senso che il contratto di conto corrente deve specificare espressamente, direttamente o mediante rinvio ad elementi di determinazione certi e pattuiti anch'essi per iscritto, il limite di utilizzo stabilito ed il regime degli interessi correlato a tale utilizzo.
La determinazione del limite dell'affidamento è, anche in tal caso,
essenziale, al fine di stabilire se la rimessa sia avvenuta nei limiti ovvero extra fido, avendo, nel primo caso, natura ripristinatoria e nel secondo caso natura solutoria. Infatti, il principio per cui il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta essere stipulato per iscritto a pena di nullità “va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato e quindi una regolamentazione del contratto accessorio, ritenendo che il fatto che una clausola del contratto di conto corrente preveda solo come possibile il contratto di apertura di credito, senza un regolamento economico e con indicazioni-quadro generali ed astratte di tipo normativo, non sufficienti a far ritenere rispettato il principio su indicato” (Cass. n. 27836/2017 e n.
9068/2017 e 7763/2017).
Tanto premesso, deve ritenersi che l'onere suddetto sia stato regolarmente assolto dalla società correntista, su cui, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, gravava l'onere, la quale ha provveduto a produrre in giudizio gli estratti conto e gli scalari relativi al conto corrente ordinario n. 129664 a decorrere dal 2000 fino al 2016 e a chiedere l'esibizione,
avendo proposto prima del giudizio istanza ex art 119 TUB, di tutti gli estratti conto mancanti relativi agli anni 1997-2000 e 2004.
Inoltre, con l'atto di citazione in opposizione la società correntista ha allegato che il conto corrente ordinario n. 129664 era stato sempre affidato, tanto da presentare un consistente saldo passivo nel 2010. Ciò trova conferma nei riassunti scalare dal 2001 in poi, allegati alla consulenza di parte nei quali è espressamente indicata una linea Per_2
fido/1000, è riportata la voce “ap.credito” e si parla di interessi extra fido.
Tuttavia, il ctu incaricato in primo grado non ha provveduto a rispondere al quesito relativo all'eccezione di prescrizione ritenendo che gli estratti conto prodotti dall'opponente dal 2005 in poi non sarebbero stati leggibili e non avrebbero quindi permesso di individuare le eventuali rimesse di natura solutoria.
Con ordinanza del 15.11.2019 e del 13.7.2020 il Tribunale ha disposto che depositasse estratti conto e scalari leggibili relativi a tale Parte_1
periodo, ma l'istituto di credito non vi ha provveduto, senza allegare di non esserne in possesso, circostanza, peraltro, da escludere vista la disponibilità da parte della stessa di documentazione, da essa prodotta in atti, relativa a periodo assai più risalente.
Il Collegio, presa visione degli estratti conto in questione rileva, peraltro,
che essi risultano di più difficile ma non impossibile lettura, riguardando peraltro solo le mensilità dal 30.11.2004 a fine 2006 a fronte di un rapporto durato dal 1997 al 2016, e , seppure con un maggiore impegno ed attenzione da parte del ctu in relazione a tali estratti, si ritiene che possano individuarsi i dati numerici e, conseguentemente, ricostruire l'andamento del conto.
Appare, quindi, necessario su questo punto rimettere sul ruolo il giudizio per disporre c.t.u. al fine di rideterminare il saldo epurandolo da tutti gli addebiti illegittimi tenendo conto della prescrizione.
Spese con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza parziale n. 66/2021 del Tribunale di Cremona e la sentenza definitiva n. 185/2021, in data 26/04/2021, dello stesso
Tribunale, nel contraddittorio con Controparte_2
con l'intervento di così provvede:
[...] Controparte_4
in parziale riforma della sentenza definitiva n. 185/2021 del 26.4.2021,
revoca la condanna di in Controparte_2
favore di e condanna la prima al pagamento della somma Controparte_4
di euro 292.700,99 quale saldo passivo del c/c ipotecario n. 225 acceso il
29.6.2010 in favore di oltre interessi convenzionali dal Parte_1
22.3.2017 al saldo;
dispone rimettersi la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria con riferimento all'accertamento del saldo del c/c ordinario n. 129664 a cui provvede con separata ordinanza.
Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Cesare Massetti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1226/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Cesare Massetti Presidente
dott. Maura Mancini Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1226/2021 R.G., promossa d a
Codice Fiscale E P. IVA: , con sede Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: in Milano, P.zza F. Meda, 4, in persona del dott. CP_1
(conto
[...] elettivamente domiciliato in Cremona, Piazza Roma, 2, presso e nello corrente, apertura di studio dell'avv. Marco Gamba che lo rappresenta e difende giusta procura credito, cassetta di speciale in atti;
sicurezza) APPELLANTE
P.IVA_2 c o n t r o c.f. e p.i. Controparte_2
, con sede in Soresina (CR), Via Caldara 85, in persona del P.IVA_3
liquidatore sig.ra , (c.f. ), Controparte_3 C.F._1
rappresentata e assistita dagli Avv.ti Giovan Battista Marucco (c.f. ) e Luca Landi (c.f. ) C.F._2 C.F._3
domiciliata presso lo studio in Soresina (CR), Via Ponchielli 5, giusta procura in calce all'atto di citazione
APPELLATA
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Controparte_4
Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA rappresentata da P.IVA_4 Controparte_5
quale mandataria del veicolo con sede a Milano, via Valtellina n.
[...]
15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle
Imprese di Milano, C.F. e Partita iscritta al R.E.A. di PartitaIVA_5
Milano al numero rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni P.IVA_6
Perlasca
INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza parziale n. 66/2021 del Tribunale di Cremona
e sentenza definitiva n. 185/2021, in data 26/04/2021, dello stesso
Tribunale.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contraiis, in riforma delle
appellate sentenze nn. 66/2021 e 185/2021 del Tribunale di Cremona, così
giudicare:
1) accertare e dichiarare che il saldo passivo di cui al c/c ipotecario n. 225 a suo tempo acceso da è pari, Controparte_2
alla data del 21/03/2017, ad € 310.529,93, condannando per l'effetto l'anzidetta società a corrispondere tale importo per sorte capitale,
maggiorato d'interessi al tasso convenzionale dal 21/03/2017 al saldo effettivo;
2) sempre con riferimento al saldo del c/c n. 225, sia nell'auspicato caso d'accoglimento della richiesta sub 1) sia nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di confermare il saldo passivo così come determinato in primo grado, dir tenuta a Controparte_2
corrispondere l'importo dovuto per tale causale a Parte_1
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità del riconteggio dei rapporti dare/avere operato quanto al c/c ordinario n. 129664 (già n. 4495513 e n.
38437) e comunque l'insussistenza del saldo a credito accertato in primo grado;
per l'effetto statuire quindi che, quanto a tale rapporto, Parte_1
nulla deve ad Controparte_2
4) nell'ipotesi in cui l'adita Corte non ritenesse d'aderire alla richiesta sub
3) e pertanto valutasse effettivamente sussistente un credito di
[...]
[...]
derivante da riconteggio dei rapporti Controparte_2
dare/avere quanto al c/c ordinario n. 129664, in accoglimento della già
svolta eccezione di prescrizione che in questa sede formalmente si reitera, dir tenuta a corrispondere per tale causale unicamente Parte_1
una cifra corrispondente agli appostamenti riconosciuti indebiti che siano stati registrati nel decennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
5) condannare a rifondere a Controparte_2
integralmente le spese di lite di ambedue i gradi di Parte_1
giudizio nonché le spese di CTU o, in via gradata, disporre la compensazione delle spese di lite riconoscendo la soccombenza preponderante di parte avversa”.
IN VIA ISTRUTTORIA: premessa e ribadita la convinzione – già
ampiamente argomentata in narrativa - che nessun ricalcolo sia necessario né con riguardo al c/c ipotecario (non essendovi ragione di discostarsi dal saldo passivo così come individuato dalla Banca) né con riguardo al c/c di corrispondenza oggetto a suo tempo di domanda riconvenzionale (non avendo controparte ottemperato all'onere probatorio che le competeva),
laddove la Corte ritenesse effettivamente sussistente un controcredito avversario derivante da quest'ultimo rapporto si richiede espressamente in via cautelativa la rinnovazione della CTU contabile, in particolar modo al fine di far opportunamente constare la parziale prescrizione delle pretese avversarie.
Dell'appellata
Voglia l'Ill.mo Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, confermare le sentenze impugnate n. 66/2021 e 185/2021 rese dal Tribunale di Cremona.
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di causa.
Dell'intervenuta
Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così provvedere:
1) Accertare e dichiarare che il saldo passivo di cui al c/c ipotecario n.225
a suo tempo acceso da è pari Controparte_2
alla data del 21/03/2017 ad Euro 310.529,93, e per l'effetto condannare la suddetta Società a corrispondere tale importo per sorte capitale,
maggiorato d'interessi al tasso convenzionale dal 21/3/2017 al saldo effettivo;
2) Sempre con riferimento al saldo del c/c n.225, sia nell'auspicato caso d'accoglimento della richiesta sub 1), sia nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di confermare il saldo passivo così come determinato in primo grado, confermare la pronuncia resa dal Tribunale di Cremona in ordine alla condanna di al pagamento Controparte_2
dell'importo dovuto in favore della cessionaria del credito CP_4
;
[...]
3) Con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_2 [...]
opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti Parte_1
per il complessivo importo di capitali euro 310.529,93 oltre interessi convenzionali dal 22.3.2017, quale saldo passivo al 21.3.2017 del conto corrente ipotecario n. 225, acceso il 29.6.2010 presso la Filiale di Soresina
dell'allora con la quale, in data Controparte_6
2.9.2010, a rogito del notaio aveva stipulato un contratto di Per_1
apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria fino alla concorrenza di euro 400.000,00.
L'opponente contestava la pretesa azionata in sede monitoria, eccependo:
1) il difetto della prova circa la sussistenza del credito essendo stati prodotti soltanto la certificazione ex art. 50 T.U.B. e gli estratti conto dell'ultimo anno;
2) la nullità delle c.m.s., perché addebitate con lo stesso criterio delle commissioni di sconfinamento, in assenza di attività istruttoria per accordare un superamento del fido concesso, nonchè delle c.d.
commissioni sostitutive;
3) illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) la nullità del contratto di apertura di credito ipotecaria, poiché
utilizzato per la maggior parte ad azzeramento del debito (non garantito)
contabilizzato sul conto corrente ordinario, debito in realtà fittizio ed apparente, poiché frutto di addebiti illegittimi (quantificati, nella relazione di parte che produceva, in euro 235.502,16, a fronte di un saldo a debito di euro 259.632,53 nel settembre 2010).
Avanzava inoltre domanda di ripetizione delle competenze illegittime
(c.m.s., commissioni sostitutive delle c.m.s., interessi anatocistici e usurari) applicate sul rapporto di c/c ordinario n. 129664 (già n. 4495513
e 38437), aperto “negli anni 80” presso il medesimo istituto ed estinto a saldo zero il 20.12.2016.
In considerazione del fatto che il finanziamento di cui all'apertura di credito di € 400.000,00 era stato stipulato al fine di appianare l'esposizione debitoria maturata sul c/c ordinario, che invece – considerando l'illegittimità di parte degli addebiti – era a suo avviso inferiore,
l'opponente riteneva non dovuti gli interessi pagati per il finanziamento,
quantificati in euro 54.948,58.
Chiedeva quindi, in via principale, che fosse dichiarata la nullità del contratto di apertura di credito ipotecaria e revocato il decreto ingiuntivo,
con declaratoria di insussistenza del debito verso l'opposta. In via subordinata e riconvenzionale, chiedeva la compensarsi l'importo ingiunto quello indebitamente prelevato dalla banca sia sul c/c ipotecario,
sia sul c/c ordinario, con condanna dell'opposta a corrispondere all'opponente l'eccedenza di € 11.246,05. In via istruttoria chiedeva l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'opposta di tutta la documentazione bancaria afferente entrambi i rapporti di c/c, essendo rimasta inevasa l'istanza ex art. 119 T.U.B.; ed inoltre l'esperimento di C.T.U. contabile al fine di determinare il corretto saldo dei suddetti rapporti.
L'opposta si costituiva contestando, anche sulla scorta di perizie di parte,
gli assunti avversari, sia con riguardo al c/c ipotecario, sia relativamente al c/c ordinario;
con riguardo a quest'ultimo eccepiva:
- la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione (avvenuta il 7.9.2017);
- il mancato assolvimento dell'onere di produrre il contratto di apertura del rapporto e i contratti di concessione degli affidamenti, nonché di tutti gli estratti conto dall'apertura all'estinzione del rapporto. Chiedeva quindi la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e la reiezione dell'opposizione; in subordine, per il caso di esperimento dell'istruttoria, chiedeva l'accertamento dell'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie riferite ad addebiti antecedenti il decennio decorrente a ritroso dalla data di notifica dell'atto di citazione e comunque il rigetto delle pretese dell'opponente.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, erano concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c., richiesti da entrambe le parti;
soltanto l'opponente provvedeva al deposito delle stesse.
In data 3.6.2019, interveniva per mezzo della Controparte_4
mandataria quale nuova titolare del credito Controparte_5
di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, per effetto di cessione di crediti in blocco stipulata con l'1.6.208 e pubblicata in G.U. del Parte_1
7.6.2018, Parte II, n. 65, che produceva. L'intervenuta aderiva alle domande e argomentazioni difensive di Parte_1
Emessa ordinanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'opposta per l'esibizione del contratto originario c/c n. 129664 (già 4495513), del contratto originario di apertura di credito sul medesimo conto corrente,
degli estratti conto e scalari dall'apertura del rapporto fino al 31.12.2000
e degli scalari dell'anno 2004, veniva disposta C.T.U. sia sul rapporto ipotecario, sia su quello ordinario.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale (nel quale il C.T.U. aveva segnalato, per il c/c ordinario, l'assenza degli scalari del 1997, anno che quindi non veniva considerato, e per il periodo successivo al 2002 aveva precisato di avere effettuato i conteggi sulla scorta dei dati degli scalari,
essendo pressoché illeggibili gli estratti conto), la difesa della banca, con riguardo alla parte di quesito riguardante la prescrizione delle rimesse solutorie affluite sul c/c ordinario, insisteva affinché il giudice invitasse il
C.T.U. a rispondere puntualmente al quesito, ritenendo che la documentazione agli atti consentisse la risposta;
rappresentava comunque la disponibilità al deposito di copie leggibili degli estratti conto già
prodotti dall'attrice.
Il giudice, esaminati gli estratti del c/c ordinario n. 129664 (già n. 4495513
e 38437) relativamente al periodo oggetto di verifica circa l'incidenza delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione e verificato che in effetti gli estratti conto degli anni 2005, 2006 e 2007 prodotti da parte attrice non erano interamente leggibili, disponeva che la convenuta opposta ne depositasse telematicamente altra copia leggibile entro il 31.1.2020 e fissava termine successivo affinché il C.T.U. rispondesse al quesito sulla prescrizione.
Con nota del 13.2.2019, il C.T.U. rappresentava che la banca non aveva depositato gli estratti conto necessari per la risposta al quesito sulla prescrizione e quindi comunicava che la relazione a suo tempo depositata poteva considerarsi definitiva.
Anticipata l'udienza per la decisione circa il prosieguo del giudizio, poi differita a causa della situazione emergenziale da Covid-19, e dispostane in seguito la trattazione mediante il deposito di note scritte e assunzione del provvedimento fuori udienza, il giudice, pur a fronte della richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni avanzata da entrambe le parti, disponeva che: 1) l'opposta depositasse telematicamente entro l'11.9.2020 gli estratti conto e scalari del c/c n. 129664 (già n.
4495513 e n. 38437) relativi agli anni 2001, 2002, 2003, 2005-2016; 2) il
C.T.U. comparisse per rendere chiarimenti all'udienza che contestualmente fissava.
A tale udienza, presenti il procuratore dell'opponente ed il C.T.U., ma assenti l'opposta e l'intervenuta, il giudice, preso atto del mancato deposito della documentazione richiesta, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui poi disponeva la trattazione “cartolare”.
Con sentenza non definitiva n. 66/2021 del 5.3.2021, il Tribunale di
Cremona in composizione monocratica:
1) dichiarava la nullità degli interessi anatocistici e delle commissioni di istruttoria veloce addebitate sul conto corrente ipotecario n. 225;
2) respingeva l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al 7.9.2007 sollevata da con riguardo al conto corrente Parte_1
ordinario n. 129664 (già n. 4495513 e 38437);
3) dichiarava la nullità degli interessi anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni di istruttoria veloce addebitati sul conto corrente ordinario n. 129664 (già n. 4495513 e 38437);
4) rimetteva la causa in istruttoria, con separata ordinanza, per la corretta determinazione del saldo finale del conto corrente ipotecario n. 225.
In particolare stabiliva che:
- l'opponente non aveva eccepito la tardiva produzione da parte della banca della documentazione comprovante il rapporto di cui è causa, che pertanto doveva considerarsi acquisita in atti, né aveva contestato la mancata produzione delle condizioni economiche regolanti detto rapporto,
per il periodo anteriore alla concessione dell'apertura di credito ipotecaria
(avvenuta con rogito del 2.9.2010, al quale è stato allegato il contratto di apertura del conto corrente datato 29.6.2010, sebbene il rapporto fosse in essere sin dal 19.6.2007); di conseguenza, le annotazioni riportate in conto in detto periodo, come pure le competenze calcolate dalla banca dovevano ritenersi pacifiche;
in ogni caso i documenti tardivamente prodotti erano perlopiù allegati alla perizia di parte;
a fronte dell'integrazione documentale così realizzata la domanda dell'opponente non poteva neanche considerarsi carente di prova;
quanto all'assenza degli estratti conto e scalari per i primi due trimestri del 2010 il ricalcolo andava eseguito dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile;
relativamente al conto corrente ipotecario n. 225 stabiliva che:
- il rapporto risultava iniziato nel 2007 successivamente all'entrata in vigore della delibera Cicr del febbraio 2000; il contratto di apercredito non riportava alcun tasso di interesse ma quello di conto corrente riportava sia il tasso sia la pari periodicità dell'addebito, tuttavia la clausola non era mai stata specificamente approvata per iscritto e pertanto era priva di effetti;
in ogni caso l'anatocismo era illegittimo sia perchè la clausola era strutturalmente incompatibile con la causa del rapporto di apertura di credito (nel quale la somma oggetto di contratto era stata annotata quale operazione a debito, per cui avrebbe potuto essere solo via via pagata), il che escludeva di per sé che il saldo del conto potesse diventare attivo, in tal caso versandosi nell'ipotesi di estinzione del debito, sicché il contratto sarebbe venuto a cessare, sia perchè la condizione di reciprocità non
Contr Contr poteva dirsi rispettata nel caso di specie perché e creditori erano identici;
la banca si era quindi adeguata al disposto sia dell'art. 120,
comma 2, T.U.B., sia della delibera CICR 343/2016, ma la base di calcolo
(i numeri debitori) non era corretta, poiché comprendeva l'illegittimo effetto anatocistico praticato in precedenza sia sugli interessi, sia sulle altre poste;
il C.T.U. aveva effettuato i ricalcoli degli interessi soltanto al
31.12.2016 e di conseguenza non erano stati rettificati gli interessi relativi al 4^ trimestre 2016 e allo scoperto esistente alla data del passaggio a sofferenza;
occorreva, quindi, integrare la consulenza tecnica;
- il consulente aveva accertato la mancata pattuizione delle CIV nel contratto di conto corrente, pertanto l'importo di euro 1.300,00 era stato illegittimamente addebitato, mentre le indennità di sconfinamento erano state correttamente pattuite;
- il contratto notarile di apertura di credito con garanzia ipotecaria doveva ritenersi valido ancorchè alcuni dei fondi così ottenuti fossero stati destinati a ripianare precedenti esposizioni debitorie;
relativamente al rapporto n. 129664 (già n. 4495513 e 38437) stabiliva che:
- l'opponente aveva prodotto gli estratti conto e scalari da gennaio 2001
all'estinzione del rapporto a saldo “zero” in data 20.12.2016; aveva chiesto inoltre la pronuncia nei confronti della banca dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della restante documentazione del suddetto rapporto,
essendo rimasta inevasa l'istanza ex art. 119 T.U.B. inviata il 31.8.2017,
con la quale aveva richiesto all'opposta copia integrale dei contratti del c/c di corrispondenza, della apertura di credito sul c/c ordinario e degli estratti conto e scalari interessi dall'apertura dei rapporti sino a tutto il
31.12.2000; l'istanza era fondata in quanto essa poteva essere pronunciata anche in assenza della richiesta di cui all'art.119 TUB, qui peraltro esistente, purchè nei termini di cui all'art.184 cpc;
- Il comma 2 dell'art. 7 della lettera di apertura, in data 20.2.1997, del conto corrente oggetto di indagine stabiliva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, illegittima alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, ed era priva di accordo scritto per il periodo successivo alla delibera CIRC del 2000; era pertanto irrilevante la prova, in ogni caso non offerta, della pubblicazione di un avviso di adeguamento unilaterale in Gazzetta Ufficiale, ai sensi della delibera CICR del febbraio 2000;
- anche quanto pattuito in punto di anatocismo nell'accordo, relativo allo stesso conto corrente, in data 27.2.2001 ,la cui clausola relativa agli interessi anatocistici era stata specificamente approvata, non era comunque valido perché TAN e TAE coincidevano;
quanto alle condizioni economiche dei due contratti di concessione/variazione degli affidamenti, datati 26.3.2009 e 13.7.2009, mancava la approvazione specifica del correntista;
- la cms era legittima sotto il profilo della causa ma indeterminata, perché,
pur essendo espressa la percentuale dell'onere, non era precisata la modalità di individuazione della base di calcolo all'interno del trimestre analizzato, potendo darsi più criteri;
i relativi importi erano pertanto stati illegittimamente addebitati;
- le commissioni di istruttoria veloce erano state addebitate in assenza di pattuizione;
- relativamente a entrambi i conti non vi era usura originaria né
sopravvenuta;
- l'eccezione di prescrizione, relativa al periodo precedente il 7.9.07, era stata formulata solo riguardo il conto corrente ordinario, restando escluso quello ipotecario;
era inoltre da rigettare in quanto non erano stati depositati gli estratti degli anni 2005, 2006 e 2007 in forma pienamente leggibile;
inoltre mancavano tutti gli scalari del 1997, nonché gli scalari del 1^ trimestre 1998; mancavano tutti gli estratti conto del 2001 nonché
l'estratto conto di giugno 2006; non erano stati prodotti i contratti di affidamento ante 2007 e non era poi possibile evincere dagli scalari il limite e la tipologia delle linee di credito;
la documentazione in atti era sufficiente a quantificare le pretese del correntista, ma non a determinare le somme prescritte;
- la causa doveva pertanto essere rimessa in istruttoria per determinare il corretto saldo del conto e la pronuncia sulle spese era rinviata alla pronuncia definitiva.
In data 16.3.2021 l'intervenuta depositava nel fascicolo informatico riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 66/2021.
Il C.T.U. depositava l'integrazione di perizia il 12.4.2021.
Nelle note scritte per l'udienza ai sensi dell'art.281 sexies cpc Parte_1
svolgeva deduzioni nel merito di quanto già deciso con la sentenza non definitiva e concludeva come in epigrafe, riducendo l'ambito della precedente domanda, con la quale aveva anche chiesto in via subordinata l'intervenuta prescrizione delle poste precedenti il decennio, inoltre depositava la pec con la quale in data 24.3.2021 aveva notificato alle altre parti la riserva di appello della sentenza non definitiva;
l'intervenuta reiterava le conclusioni già rassegnate e la riserva di appello;
l'attrice non depositava note.
Con la sentenza definitiva n.185/21 in data 27.4.21 il Tribunale di
Cremona, in composizione monocratica, affermava che:
- le deduzioni svolte dalla convenuta in merito all'approvazione della clausola anatocistica relativamente al c/c ipotecario erano inammissibili in quanto la sentenza non definitiva si era già pronunciata sul punto;
- tenendo conto della decisione in diritto circa le questioni controverse assunta con la sentenza non definitiva n. 66/2021 del 5.3.2021, il saldo del c/c ipotecario n. 225 era passivo di € 292.700,99, essendo illegittimi gli addebiti per interessi anatocistici pari ad euro 16.698,94 e per C.I.V. pari ad € 1.130,00; quanto al c/c n. ordinario n. 129664 (già n. 4495513 e
38437), in base alle statuizioni di diritto contenute nella sentenza non definitiva e ai calcoli già effettuati in precedenza dal C.T.U., non contestati a livello tecnico, il saldo al 20.12.2016 era attivo di € 143.671,49, essendo illegittimi gli addebiti per interessi anatocistici pari ad € 109.896,65, per
C.M.S. pari ad € 32.937,84 e per C.I.V. pari ad € 840,00;
- la domanda di compensazione era da respingere perché l'esistenza ed ammontare del credito principale e di quello opposto in compensazione,
oggetto di riconvenzionale, erano reciprocamente contestate e controverse, dunque nessuna delle due relative somme era liquida ed esigibile, posto che la quantificazione del saldo dei due rapporti era effettuata dal giudice e non era definitiva, poiché suscettibile di riforma o revoca nel corso degli eventuali successivi gradi di giudizio. Per l'effetto, così decideva:
“1) accerta in euro 292.700,99 il saldo passivo al 21.3.2017 del c/c ipotecario n. 225 acceso il 29.6.2010 presso la Filiale di Soresina
dell'allora e conseguentemente Controparte_6
condanna a pagare tale Controparte_2
importo a quale cessionaria del credito di Controparte_4 Parte_1
oltre interessi convenzionali dal 22.3.2017 al saldo effettivo;
[...]
2) accerta in euro 143.671,49 il saldo attivo al 20.12.2016 del c/c ordinario n. 129664 (già n. 4495513 e 38437) acceso il 29.6.2010 presso la Filiale
di Soresina dell'allora e Controparte_6
conseguentemente condanna a pagare tale importo ad Parte_1
oltre interessi convenzionali Controparte_2
dalla domanda al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere ad Parte_1 Controparte_2
il 70% delle spese legali, pari ad euro 9.844,80, oltre
[...]
al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge;
pone a carico di le spese di C.T.U. nella misura pari al 70% Parte_1
dei compensi liquidati.”
ha proposto appello contro la sentenza parziale n. 66/2021 del Parte_1
5.3.2021 e contro la sentenza definitiva n. 185 del 26.4.21, affidandosi a due motivi d'appello e domandando di accertare il saldo passivo del conto n.225 in € 310.529,93, e di condannare Controparte_2
alla corresponsione di tale somma o di quella accertata in
[...] primo grado;
inoltre relativamente al c/c ordinario n. 129664 (già n.
4495513 e n. 38437) di accertare l'insussistenza di un saldo creditorio ovvero, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, di espungere unicamente una cifra corrispondente agli appostamenti riconosciuti indebiti registrati nel decennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese.
Si è costituito in data 5.4.22 Controparte_2
domandando conferma integrale della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
In data 13.2.22 questa Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 26.2.25. In data 11.4.22 si è costituita Controparte_4
quale cessionaria del credito di insistendo per la Parte_1
rideterminazione del saldo del conto corrente n.225 in € 310.529,93 e per la condanna della società appellata al pagamento, nonché in subordine per la conferma della condanna di primo grado nei confronti della società, con vittoria di spese.
All'udienza del 19.2.25 le parti hanno concluso come in epigrafe e la Corte
ha concesso i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura entrambe le sentenze di primo grado relativamente a due statuizioni in merito al rapporto n.225, e segnatamente quella secondo cui il saldo passivo di tale c/c andava rideterminato in misura pari ad € 292.700,99 in forza dello stralcio di quanto, nel tempo, addebitato dall'Istituto a titolo d'interessi anatocistici nonché di commissioni d'istruttoria veloce (sentenza parziale n. 66/2021
con riferimento al paragrafo 1 da pag. 5 a pag. 11 fino al paragrafo b compreso e con riferimento al punto 1 del dispositivo).
Relativamente al primo punto argomentano che esisteva tra l'allora
[...]
ed una pattuizione pienamente Controparte_6 Controparte_2
valida sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto le condizioni di contratto, tra le quali figurava la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, erano allegate al rogito, costituendone quindi parte integrante e sostanziale;
in particolare il notaio rogante specificava che “per quanto non espressamente disciplinato e in quanto
non contrastino con le clausole del presente atto e con quelle del
“Capitolato delle Condizioni generali di finanziamento ipotecario” sopra
richiamate, l'apertura di credito deve intendersi regolata dalle norme
contenute nel Contratto di Conto Corrente di Corrispondenza Bancario e
dalle norme contenute nelle Condizioni Generali relative al rapporto
banca cliente, che, da lui firmate anche per approvazione specifica agli
effetti, degli artt. 1341 e 1342 codice civile delle clausole onerose in esse
riportate, si allegano rispettivamente sotto la lettera “D” ed “A” al
presente atto”; inoltre le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione;
infine la pari periodicità sarebbe stata prevista legittimamente e comunque sarebbe spettato alla difesa della società rilevare tale mancata pattuizione;
Con riferimento alle CIV, censura la statuizione secondo cui non erano state pattuite nel contratto di apertura rapporti del 29.6.2010 (cfr. sentenza definitiva n. 185/2021 con riferimento all'intera motivazione e con riferimento al punto 1 del dispositivo), in quanto il primo giudicante avrebbe mancato di tenere in considerazione la nota con cui in data
30/06/2012 la aveva inoltrato alla società correntista una proposta CP_6
di modifica unilaterale del contratto di c/c riguardante per l'appunto tale commissione. Né peraltro avrebbe potuto dubitarsi dell'effettiva sussistenza di ius variandi in capo all'Istituto: all'art. 13 comma 2° della condizioni generali di contratto allegate al rogito per Notar si Per_1
prevedeva infatti che “fatto salvo quanto diversamente previsto dalle
disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli rapporti col
cliente, la banca si riserva altresì la facoltà di modificare unilateralmente
i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385”.
Lamenta, altresì, che la sentenza sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione avendo condannato, al capo 1) del dispositivo, la società appellata a pagare il saldo passivo del conto corrente ipotecario n. 225 direttamente a
[...]
quale cessionaria del credito, in quanto quest'ultima non CP_4
aveva affatto formulato richiesta d'attribuzione diretta del credito e
[...]
non aveva manifestato acquiescenza a tale operazione. Parte_1 Il motivo è fondato limitatamente alla condanna pronunciata in favore della cessionaria.
Il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria fino alla concorrenza di euro 400.000,00, stipulato con atto notarile del
2.09.2010, prevedeva un tasso annuo creditore lordo nominale del
0,0200%
ed un tanno annuo creditore lordo effettivo di 0,0200%, dunque di pari importo.
Rileva la Corte che condizione di legittimità della capitalizzazione è anche l'indicazione del tasso rapportato su base annua, in quanto, oltre al T.A.N.
(tasso annuo nominale), i contratti devono indicare il T.A.E. (tasso annuo effettivo) che include l'effetto della capitalizzazione infrannuale.
Nel caso di specie, nel contratto non si dà conto, con riferimento al tasso creditore, dell'effetto della capitalizzazione infrannuale: viene infatti indicato un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE), pari allo 0,0200%, a fronte di un tasso di interesse debitore annuo pari a 11,8500% ed effettivo pari a 12,3871%.
La reciprocità della pari capitalizzazione degli interessi debitori e creditori
è, pertanto, solo apparente, dovendo aversi riguardo alla reciprocità
sostanziale per non svuotare di significato la disciplina dettata dalla delibera CICR del 2000, e ciò basta, assorbita ogni altra questione, a fare ritenere, come giustamente affermato dal Tribunale, la clausola anatocistica pattuita in contratto nulla con la conseguenza che il conto è
stato correttamente epurato da qualsiasi forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, per un importo pari ad euro 16.698,84.
Il Collegio ritiene, infatti, di aderire all'orientamento già espresso in precedenti sentenze di questa Corte, in ossequio al principio affermato dalla Suprema Corte, (cfr. sentenza n. 4321 del 10/2/2022, in motivazione)
secondo cui: “La Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo aver
prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito
degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità
contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di
ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori".
La stessa Delib., art. 6, ha previsto, poi: "I contratti relativi alle
operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati
dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di
capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in
cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per
iscritto".
La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato (la
fissazione) di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato
l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della
stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione,
suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto,
del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo
dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un
tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non
capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola
anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che
detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro
verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti
considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo
corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del
tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad
ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una
qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto
corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle
condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione
dell'anatocismo”.
L'enunciato principio è stato, peraltro, ribadito dalla successiva sentenza della SC n.18664/23, che rigettando sul punto la tesi di un istituto bancario, ha statuito che: “le condizioni in presenza delle quali, a mente
dell'art. 120 TUB può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi
sono indicate dal CICR e la cit. delib. del 9 febbraio 2000, dopo aver
stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono (art. 1), ha
precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del
valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti
della capitalizzazione (art. 6). Una volta chiarito che l'indicazione di un
tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l'incremento
determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest'ultima condizione,
è agevole comprendere che in una siffatta evenienza non risulta integrato
uno dei presupposti di cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120,
comma 2 t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo”.
Trattasi di nullità che risulta ex actis dal semplice esame del contratto prodotto rilevabile, pertanto, anche d'ufficio dal giudice, risultando, privo di rilievo che la difesa non l'abbia eventualmente eccepita. CP_2
Parimenti corretta è la statuizione del primo giudice circa la nullità della commissione d'istruttoria veloce.
La banca appellante non censura, infatti, la dichiarazione di nullità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, sostenendo,
tuttavia, che la commissione di istruttoria veloce sarebbe stata introdotta in forza della proposta di modifica unilaterale del contratto di c/c del
30.06.2012 inoltrata alla correntista ai sensi dell'art. 118 TUB.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Ritiene la Corte che non possa utilmente richiamarsi la clausola di cui all'art. 13, comma 2, delle condizioni generali di contratto allegate al rogito che prevedeva la possibilità per l'istituto di credito di modificare unilateralmente i tassi e le altre condizioni contrattuali tramite comunicazione semplice con lettera al correntista ai sensi dell'art. 118
TUB.
L'introduzione della commissione di istruttoria veloce non è modifica di una già esistente pattuizione/condizione del contratto (quella relativa alla
CMS) ma è pattuizione di una condizione contrattuale del tutto nuova
(diversa per causa e criteri di applicazione dalla cms) e come tale non rientrante nel novero delle modifiche (delle pattuizione/condizioni)
apportabili al rapporto in forza del c.d. jus variandi.
La facoltà di variare il tasso di interesse spetta, infatti, all'istituto di credito solo allorquando il tasso o la condizione contrattuale che si intende variare o sostituire sia stata validamente stipulata all'atto del sorgere del rapporto ovvero, in seguito, tramite accordo sottoscritto da entrambe le parti: nella specie la cms è stata dichiarata nulla in quanto indeterminata e indeterminabile sicché la suddetta comunicazione non poteva introdurre la commissione di istruttoria veloce in sostituzione o variazione di una condizione che, in quanto nulla, era da considerare come non apposta.
L'ultimo profilo di censura è, invece, fondato.
Ritiene la Corte che non vi sia motivo di discostarsi dal principio consolidato della Suprema Corte, anche recentemente ribadito, secondo cui
promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come
consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo
particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del
convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente,
ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso
con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del
debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa>>
(cfr. Cass. Cassazione civile sez. III, 29/08/2023 n.25424; cfr. nello stesso senso tra le varie Cass. Sez. 1, 19/04/2023 n. 10442).
Nel caso di specie, se è vero che mai è stata contestata da parte del Pt_1
o della società appellata, l'avvenuta cessione del credito oggetto di
[...]
causa a quest'ultima tuttavia, costituendosi in giudizio Controparte_4
non ha chiesto la pronuncia della condanna a suo favore, bensì ha aderito alle domande dell'istituto di credito cedente, chiedendo rigettarsi l'opposizione e confermarsi in toto il decreto ingiuntivo emesso in favore della banca.
Va, pertanto, revocata la condanna della società appellata al pagamento in favore della cessionaria del credito, dovendosi invece disporre la condanna in favore della cedente Parte_1
Con il secondo motivo le parti si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa afferma che:
- relativamente al conto n. 129664, oggetto di domanda riconvenzionale della società allora opponente, nella parte in cui il giudice manca di constatare che gli opponenti avevano proposto opposizione prima del decorso del termine di 90 giorni che l'art.119 TUB concede alla Banca per consegnare al correntista i documenti che questi richieda. Pertanto gli opponenti non avrebbero rispettato il loro dovere di attivarsi in via giudiziale solo dopo aver atteso la risposta della e non avrebbero CP_6
dimostrato di aver tempestivamente attivato la procedura ex art.119 TUB.
Sottolineano che il saldo di tale conto corrente non era stato oggetto di ingiunzione e che, pertanto, non vi era la necessità di proporre l'opposizione entro 40 giorni. La decisione sarebbe viziata, pertanto,
perché pronunciata in forza di documenti acquisiti a seguito di ordinanza ex art. 210 c.p.c. di cui non vi sarebbero stati i presupposti, estesa, peraltro,
anche alla documentazione contrattuale;
- il giudice avrebbe errato nel ritenere che l'anatocismo pattuito nel conto fosse illegittimo, in quanto la clausola sarebbe stata pattuita validamente e con specifica approvazione mediante doppia sottoscrizione con apposita scheda contrattuale del 27/02/2001; inoltre la delibera CICR del 2000
sarebbe stata puntualmente rispettata essendo stata convenuta pari periodicità di capitalizzazione addirittura con una nuova convenzione scritta, il che quindi avrebbe reso superfluo il richiamo all'art. 7 comma 2
della delibera;
- il Tribunale avrebbe errato a ritenere illegittima la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza (sentenza parziale n. 66/2021 del
Tribunale di Cremona con riferimento al paragrafo 2 da pag. 12 a pag. 19
e con riferimento al punto 2 del dispositivo), in quanto era stata indicata la percentuale di calcolo e la sua applicazione alle varie tipologie di fido,
contestualmente al conteggio trimestrale degli interessi e con riferimento al disposto dell'art. 7 comma 2° della condizioni generali di contratto;
- altresì errata sarebbe la statuizione secondo cui la commissione di istruttoria veloce non era stata pattuita esplicitamente (sentenza definitiva n. 185/2021 con riferimento all'intera motivazione e con riferimento al punto 2 del dispositivo); ciò non assumerebbe valenza dirimente, essendo la stessa direttamente legata alla commissione di sconfinamento che il
Tribunale aveva invece ritenuto legittima. Inoltre se lo sconfinamento, in concreto, era stato autorizzato sarebbe logico presumere che l'iter istruttorio era stato adeguatamente compiuto, con conseguente debenza dell'importo predeterminato contrattualmente.
Il motivo è infondato e va respinto.
Deve, in primo luogo, confermarsi, ebbene con diversa motivazione, la decisione del giudice di prime cure di ordinare ex art 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente n. 129664.
Con riguardo ai rapporti tra la previsione dell'art. 119, comma 4, TUB
(norma di carattere sostanziale) e l'art. 210 c.p.c. (norma di natura processuale), si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con sentenza 12993/2023, che ha richiamato il proprio precedente (cass.
sentenza n. 24641 del 2021) che si è occupato, funditus, di tali rapporti confutando specificamente le argomentazioni di Cass. n. 11554 del 2017
(richiamata dal Tribunale), giungendo ad affermare il principio per cui il diritto spettante al cliente “ad ottenere, a proprie spese, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale
attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti
previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia
stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza
giustificazione, non abbia ottemperato". Ha altresì aderito a quanto affermato dalla successiva Cass. n. 23861 del 2022 che ha precisato che
"Non e', dunque, necessario - (...) - che la richiesta sia avanzata in epoca
antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza
ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale
in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente
abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta
giorni dalla richiesta - tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119,
comma 4 t.u.b. per ottemperare alla richiesta - senza che la banca
medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno
che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione
dell'inadempimento".
Nel caso in esame è pacifico che l'istanza ex art. 119 TUB sia stata avanzata dalla società correntista il 31.08.2017, in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e che,
dunque, i 90 giorni per ottemperare a tale richiesta da parte della banca erano ampiamente decorsi, senza che vi abbia provveduto o Parte_1
abbia allegato alcuna giustificazione a tale inadempimento, al momento in cui è stata richiesta l'esibizione ex art 210 cpc, con la memoria n. 2 ex art 183 VI comma cpc., che, dunque, correttamente è stata accolta dal primo giudice.
Il primo profilo di doglianza va, quindi, respinto.
Parimenti va respinta la doglianza relativa all'anatocismo.
Nella nuova scheda contrattuale del 27 febbraio 2001, con cui sono state modificate le condizioni del conto corrente n. 129664, richiamata dall'appellante, non si dà conto, con riferimento al tasso creditore,
dell'effetto della capitalizzazione infrannuale: viene infatti indicato un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) pari allo 0,062%,
coincidente con quello effettivo (TAE), pari allo 0,062%, a fronte di un tasso di interesse debitore annuo pari al 14,00% ed effettivo pari a
14,7522%.
Anche in questo caso, quindi, la reciprocità della pari capitalizzazione degli interessi debitori e creditori risulta meramente apparente per le ragioni già esposte con riferimento ad analoga questione affrontata con riferimento al conto corrente ipotecario n. 225 che, per economicità di esposizione, integralmente si richiamano, in ciò rimanendo assorbita ogni altra questione.
Nessuna censura è stata, invece, svolta con riferimento alla nullità della capitalizzazione trimestrale prevista dalle condizioni economiche dei due contratti di concessione/variazione degli affidamenti datati 26.3.2009 e
13.7.2009.
Corretta è, pertanto, la decisione del Tribunale di epurare il conto corrente n. 129664 da qualsiasi forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.
La doglianza in ordine alla commissione di massimo scoperto si riferisce esclusivamente al contratto di conto corrente del 1997 e risulta del tutto generica, non censurando le condivisibili ragioni addotte dal Tribunale in ordine alla indeterminatezza della cms per la mancata precisazione delle modalità di individuazione della base di calcolo all'interno del trimestre.
Quanto alla CIV, è diversa dalla commissione di sconfinamento e pure se direttamente a quest'ultima legata, avrebbe dovuto essere espressamente pattuita in una misura fissa, commisurata ai costi che la banca sostiene per effettuare le verifiche necessarie a seguito dello sconfinamento, a nulla rilevando che l'attività istruttoria sia stata verosimilmente compiuta.
Infine, l'appellante impugna con il terzo motivo la sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato che gli estratti conto a decorrere dal 2005
prodotti dall'opponente non erano leggibili e che sarebbe spettato alla
Banca, che aveva interesse all'accoglimento della propria eccezione di prescrizione, integrare la documentazione già prodotta dall'opponente,
con la conseguenza che l'eccezione andava respinta in quanto l'incompletezza della documentazione impediva di verificare il limite del fido, se vi erano stati pagamenti della correntista su conto scoperto e di quale ammontare.
In particolare, la appellante sostiene che l'onere probatorio della CP_6
in punto di prescrizione sarebbe soddisfatto con l'affermazione CP_6 dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
sarebbe spettato alla difesa avversaria dedurre e soprattutto produrre la documentazione necessaria onde dimostrare l'inesistenza di rimesse solutorie, ossia le sole per le quali il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'annotazione; inoltre il mero fatto che il consulente, sulla base della medesima documentazione, abbia potuto determinare le poste illegittime proverebbe la possibilità tecnica di determinare anche quelle prescritte.
Il motivo è fondato.
Con sentenza n. 15895/19 le Sezioni Unite della Suprema Corte
(confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023) hanno composto il contrasto in ordine all'onere di allegazione in tema di prescrizione, affermando il seguente principio di diritto: << l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che,
convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al
correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme
indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da
apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del
titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che
sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie>>.
Come chiarito dalle sezioni unite, il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma si sposta dal piano dell'allegazione a quello della prova, che il giudice deve valutare secondo il regime dell'onere probatorio, che grava sul correntista.
E', infatti, principio giurisprudenziale ormai consolidato, che <a fronte
dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda
di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo
l'"onere della prova" della natura ripristinatoria e non solutoria delle
rimesse indicate (Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 2660/2019); ne consegue
che, la sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza
ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non
eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul correntista
stesso; ma, onde verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio
onere probatorio, "il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova
della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente
acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista,
perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della
prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce
un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019; in
senso conforme Cass. n. 20455/2023; Cass.18230/2024), come tale
rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o
dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti>> (cfr. Cass.
16.10.2024 n. 26897).
Relativamente alla prova della esistenza di aperture di credito, rileva, innanzitutto, la Corte che l'art.119 TUB specificamente impone alla CP_6
di rilasciare copia a richiesta del cliente “della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, come estratti conto e scalari, e non anche dei contratti di conto corrente o di apertura di credito, dunque la ha adempiuto a quanto prescritto inviando i soli CP_6
estratti conto e scalari, peraltro precedenti il decennio dalla richiesta.
Ciò posto, con riferimento ai contratti stipulati, come quello per cui è
causa, nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, <la nullità per difetto di forma di cui all'art. 117,
comma 1, T.U.B. integra - poi - una nullità "di protezione", potendo essa
operare "soltanto a vantaggio del cliente" (art. 127, comma 2, T.U.B.),
con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di
documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia
inteso far valere il vizio che affligge il negozio (….). E' vero che, secondo
la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un contratto di apertura di
credito bancario non può essere provata per facta concludentia in ragione
della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n.
8160/1999) (…) "ma ciò non significa che sia impedita la prova per
presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto
all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte
situazioni" (Cass. n. 34997/2023 in seguito più volte confermata sul punto,
da ultimo v. Cass.25711/2024)>> (cfr. Cass. 16.10.2024 n. 26897).
Rileva, inoltre, il Collegio che l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. In forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito,
qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass. 7763/2017 conforme a Cass. 14470/2005).
Di solito all'apertura di credito fanno, infatti, riferimento le condizioni generali di conto corrente che prevedono: <
banca ritenesse eventualmente di concedere al correntista …>>,
disciplinando l'apertura di credito a tempo determinato e la facoltà di recesso della banca (v. nel caso in esame l'art. 6 del contratto del
27.02.2001). La formula delle condizioni generali di conto corrente non è,
tuttavia, sufficiente al fine di integrare la forma scritta dell'apertura di credito in quanto occorre che vi sia la previsione della possibilità di un'apertura di credito con sufficiente enucleazione delle relative condizioni, nel senso che il contratto di conto corrente deve specificare espressamente, direttamente o mediante rinvio ad elementi di determinazione certi e pattuiti anch'essi per iscritto, il limite di utilizzo stabilito ed il regime degli interessi correlato a tale utilizzo.
La determinazione del limite dell'affidamento è, anche in tal caso,
essenziale, al fine di stabilire se la rimessa sia avvenuta nei limiti ovvero extra fido, avendo, nel primo caso, natura ripristinatoria e nel secondo caso natura solutoria. Infatti, il principio per cui il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta essere stipulato per iscritto a pena di nullità “va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato e quindi una regolamentazione del contratto accessorio, ritenendo che il fatto che una clausola del contratto di conto corrente preveda solo come possibile il contratto di apertura di credito, senza un regolamento economico e con indicazioni-quadro generali ed astratte di tipo normativo, non sufficienti a far ritenere rispettato il principio su indicato” (Cass. n. 27836/2017 e n.
9068/2017 e 7763/2017).
Tanto premesso, deve ritenersi che l'onere suddetto sia stato regolarmente assolto dalla società correntista, su cui, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, gravava l'onere, la quale ha provveduto a produrre in giudizio gli estratti conto e gli scalari relativi al conto corrente ordinario n. 129664 a decorrere dal 2000 fino al 2016 e a chiedere l'esibizione,
avendo proposto prima del giudizio istanza ex art 119 TUB, di tutti gli estratti conto mancanti relativi agli anni 1997-2000 e 2004.
Inoltre, con l'atto di citazione in opposizione la società correntista ha allegato che il conto corrente ordinario n. 129664 era stato sempre affidato, tanto da presentare un consistente saldo passivo nel 2010. Ciò trova conferma nei riassunti scalare dal 2001 in poi, allegati alla consulenza di parte nei quali è espressamente indicata una linea Per_2
fido/1000, è riportata la voce “ap.credito” e si parla di interessi extra fido.
Tuttavia, il ctu incaricato in primo grado non ha provveduto a rispondere al quesito relativo all'eccezione di prescrizione ritenendo che gli estratti conto prodotti dall'opponente dal 2005 in poi non sarebbero stati leggibili e non avrebbero quindi permesso di individuare le eventuali rimesse di natura solutoria.
Con ordinanza del 15.11.2019 e del 13.7.2020 il Tribunale ha disposto che depositasse estratti conto e scalari leggibili relativi a tale Parte_1
periodo, ma l'istituto di credito non vi ha provveduto, senza allegare di non esserne in possesso, circostanza, peraltro, da escludere vista la disponibilità da parte della stessa di documentazione, da essa prodotta in atti, relativa a periodo assai più risalente.
Il Collegio, presa visione degli estratti conto in questione rileva, peraltro,
che essi risultano di più difficile ma non impossibile lettura, riguardando peraltro solo le mensilità dal 30.11.2004 a fine 2006 a fronte di un rapporto durato dal 1997 al 2016, e , seppure con un maggiore impegno ed attenzione da parte del ctu in relazione a tali estratti, si ritiene che possano individuarsi i dati numerici e, conseguentemente, ricostruire l'andamento del conto.
Appare, quindi, necessario su questo punto rimettere sul ruolo il giudizio per disporre c.t.u. al fine di rideterminare il saldo epurandolo da tutti gli addebiti illegittimi tenendo conto della prescrizione.
Spese con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza parziale n. 66/2021 del Tribunale di Cremona e la sentenza definitiva n. 185/2021, in data 26/04/2021, dello stesso
Tribunale, nel contraddittorio con Controparte_2
con l'intervento di così provvede:
[...] Controparte_4
in parziale riforma della sentenza definitiva n. 185/2021 del 26.4.2021,
revoca la condanna di in Controparte_2
favore di e condanna la prima al pagamento della somma Controparte_4
di euro 292.700,99 quale saldo passivo del c/c ipotecario n. 225 acceso il
29.6.2010 in favore di oltre interessi convenzionali dal Parte_1
22.3.2017 al saldo;
dispone rimettersi la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria con riferimento all'accertamento del saldo del c/c ordinario n. 129664 a cui provvede con separata ordinanza.
Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Cesare Massetti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango