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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 in II grado R.G. n. 2979/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7408/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Mittoni e Massimiliano Morelli ed Pt_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Montillo ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Bassano del Grappa 4; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto telematicamente in data 13/02/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio impugnando l'avviso di addebito n. Pt_1
39720230011747643 000 e contestando la debenza della somma di € 3.562,72 a titolo di contributi commercianti e accessori. A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente ha eccepito il proprio diritto all'esonero contributivo ex L. 178/2020. L si è costituito Pt_1 in giudizio contestando la fondatezza del ricorso, in particolare sostenendo che la posizione contributiva del ricorrente non era e non è regolare. Il Tribunale dava atto che “Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta, ha di contro evidenziato di avere correttamente usufruito dell'esonero contributivo così come riconosciuto dalla ex L. 178/2020, avendo regolarizzato i propri debiti contributivi pregressi aderendo alla rottamazione quater in data 19/04/2023 (cfr all. alle note doc. 1/ A), prima del provvedimento di revoca d'ufficio dell'esonero da parte dell Pt_1 avvenuto il 19/05/2023 e notificato alla parte il 15.6.2023. Ebbene, l'assunto attoreo è risultato fondato. Infatti, i documenti prodotti dall'opponente in allegato alle note finali recano l'indicazione e la dimostrazione dell'adesione alla rottamazione del 19/04/2023 anche per gli AVA 39720190006321468000 del 24.6.19 e 39720190023433468000 del 9.11.19 con correlata piena regolarità dei pagamenti degli AVA 39720190006321468000, 39720190023433468000”. Pertanto, in accoglimento del ricorso in opposizione, dichiarava non dovute le somme richieste nell'avviso di addebito n. 39720230011747643 000 e, per l'effetto, lo annullava e condannava l al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Con ricorso depositato il 20.10.2024, l ha proposto appello avverso la detta Pt_1 decisione del Tribunale e la censura per 1. “Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 4 del D.M. Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 (in Gazz. Uff., 1° giugno 2015, n. 125) la controparte non ha contestato il debito contributivo contenuto negli Avvisi di addebito nn. 39720190006321468000 e 39720190023433468000 e neanche che il diritto allo sgravio fosse subordinato all'accertamento della regolarità contributiva ex art.1 co.1175 della l. 296/06, non ha nemmeno contestato di aver ricevuto sia l'invito a regolarizzare del 7.4.22 che il DURC NON REGOLARE del 19.5.22 (doc.6), ma con le note di trattazione scritta ha sostenuto, e tale assunto è stato accolto nella sentenza che si impugna, che la regolarizzazione, avvenuta con dilazione del pagamento del 19.4.23, fosse idonea a consentirgli di usufruire dell'esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020, sol perché tale regolarizzazione sarebbe avvenuta prima del provvedimento dell di Pt_1 revoca d'ufficio dell'esonero, avvenuto il 19/05/2023 … la emissione del DURC NON REGOLARE (doc.6) osta all'applicazione dello sgravio di cui alla L. 178/2020 richiesto dal il 29/09/2021. La regolarizzazione contributiva CP_1 tardiva del 19.4.23, dovuta alla rottamazione, non era pertanto idonea a regolarizzare la posizione contributiva con riferimento al periodo oggetto di sgravio, ovvero antecedentemente all'accertamento di irregolarità contributiva avvenuto il 5.5.22 perché effettuata tardivamente. Ne consegue che la regolarizzazione contributiva del 19.4.2023, anche se eseguita prima del formale provvedimento di revoca dello sgravio, non estingue il credito dell Pt_1 dovuto al recupero della contribuzione che resta dovuta dalla controparte. Per beneficiare del detto sgravio la controparte avrebbe dovuto provvedere a sanare la propria posizione entro il 22.4.22 ovvero entro 15 gg dalla ricezione dell'invito alla regolarizzazione, ma così non è avvenuto e pertanto è tenuta a restituire le somme contenute nell'avviso di addebito opposto”; 2. “Violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 comma 2 del c.p.c.: come si è descritto in fatto nel giudizio di prime cure la controparte ha irregolarmente depositato la documentazione relativa alla adesione alla rottamazione con le note di trattazione scritta, mentre era stato disposto dal Giudice che le suddette note dovessero contenere solo istanze e conclusioni. Tali note venivano depositate l'11.6.24 ed acquisite al sistema il giorno successivo, che coincideva con la data 12.6.24 di fissazione della trattazione scritta, e la cancelleria non ha nemmeno avvisato l di tale deposito. Il Pt_1
Tribunale ha poi deciso la causa sulla base della eccezione e della documentazione irritualmente introdotte senza dare alcun modo di replicare all Quanto è accaduto costituisce una grave violazione dei principi Pt_1 processuali ed in particolare degli artt.414 e 415 c.p.c. che richiede che i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi debbano essere indicati nel ricorso e depositati insieme con esso, del principio del contraddittorio ed in particolare dell'art. 101 comma 2 c.p.c. che impone al Giudice il dovere di garantire il diritto alla replica. L ha subito una grave lesione del proprio Pt_1 diritto alla difesa perché il Giudice avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine non inferiore a 20 gg. per il deposito di memorie e documenti sulla nuova eccezione sollevata dalla difesa (regolarizzazione tardiva CP_1 avvenuta presso l'agente della riscossione). Tale violazione del diritto di difesa vizia irrimediabilmente la sentenza e costituisce un vizio di nullità della sentenza”.
si è costituito in giudizio chiedendo di “rigettare l'appello proposto Controparte_1
e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'Avv. Annamaria Montillo che si dichiara antistataria”.
L'appello è infondato giacché, come correttamente rilevato da parte appellata,
“l'allora ricorrente a provveduto a depositare le proprie note un giorno prima CP_1 del termine ultimo fissato dal giudice, pertanto l avrebbe potuto verificarne il Pt_1 deposito e predisporre eventuali controdeduzioni. Per l'udienza fissata per il 12 giugno 2024, l non risulta essere comparsa e non ha depositato le proprie note di Pt_1 trattazione scritta. È altresì noto che la cancelleria non ha alcun onere di comunicare l'avvenuto deposito delle note di trattazione, poiché spetta alle parti monitorare il fascicolo processuale e, se del caso, controdedurre. La mancata attività difensiva dell non può essere imputata né alla cancelleria né alle altre parti del giudizio”. Pt_1
Inoltre, giova sottolineare che parte appellata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720230011747643 000 con ricorso depositato il 13/02/2024 e che lo stesso AVA le era stato notificato l'8.1.2024. In data 28.9.2021, con protocollo in data 29.1.2021, parte appellata fece in Pt_1 sede amministrativa domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all' per l'anno 2021 (ex Pt_1 articolo 1, comma 20-22bis, della legge n. 178/2020). La domanda inizialmente accolta fu poi revocata in autotutela dall con Pt_1 provvedimento in data 19.5.2023 per Nelle note di trattazione scritta in primo grado, parte appellata precisava, producendo apposita documentazione. che “il sig. ha regolarizzato i propri CP_1 debiti contributivi pregressi aderendo alla rottamazione quater in data 19/04/2023 (cfr all. alla presente doc. 1/ A), ben prima del provvedimento di revoca d'ufficio dell'esonero da parte dell' avvenuto il 19/05/2023 e notificato alla parte solo in data Pt_1
15/06/2023”. Certamente. il pagamento è avvenuto prima della revoca della concessione dell'esonero. Ne consegue, pertanto, il rigetto del gravame. In considerazione della soccombenza l appellante deve essere Pt_2 condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 21.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 in II grado R.G. n. 2979/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7408/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Mittoni e Massimiliano Morelli ed Pt_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Montillo ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Bassano del Grappa 4; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto telematicamente in data 13/02/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio impugnando l'avviso di addebito n. Pt_1
39720230011747643 000 e contestando la debenza della somma di € 3.562,72 a titolo di contributi commercianti e accessori. A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente ha eccepito il proprio diritto all'esonero contributivo ex L. 178/2020. L si è costituito Pt_1 in giudizio contestando la fondatezza del ricorso, in particolare sostenendo che la posizione contributiva del ricorrente non era e non è regolare. Il Tribunale dava atto che “Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta, ha di contro evidenziato di avere correttamente usufruito dell'esonero contributivo così come riconosciuto dalla ex L. 178/2020, avendo regolarizzato i propri debiti contributivi pregressi aderendo alla rottamazione quater in data 19/04/2023 (cfr all. alle note doc. 1/ A), prima del provvedimento di revoca d'ufficio dell'esonero da parte dell Pt_1 avvenuto il 19/05/2023 e notificato alla parte il 15.6.2023. Ebbene, l'assunto attoreo è risultato fondato. Infatti, i documenti prodotti dall'opponente in allegato alle note finali recano l'indicazione e la dimostrazione dell'adesione alla rottamazione del 19/04/2023 anche per gli AVA 39720190006321468000 del 24.6.19 e 39720190023433468000 del 9.11.19 con correlata piena regolarità dei pagamenti degli AVA 39720190006321468000, 39720190023433468000”. Pertanto, in accoglimento del ricorso in opposizione, dichiarava non dovute le somme richieste nell'avviso di addebito n. 39720230011747643 000 e, per l'effetto, lo annullava e condannava l al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Con ricorso depositato il 20.10.2024, l ha proposto appello avverso la detta Pt_1 decisione del Tribunale e la censura per 1. “Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 4 del D.M. Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 (in Gazz. Uff., 1° giugno 2015, n. 125) la controparte non ha contestato il debito contributivo contenuto negli Avvisi di addebito nn. 39720190006321468000 e 39720190023433468000 e neanche che il diritto allo sgravio fosse subordinato all'accertamento della regolarità contributiva ex art.1 co.1175 della l. 296/06, non ha nemmeno contestato di aver ricevuto sia l'invito a regolarizzare del 7.4.22 che il DURC NON REGOLARE del 19.5.22 (doc.6), ma con le note di trattazione scritta ha sostenuto, e tale assunto è stato accolto nella sentenza che si impugna, che la regolarizzazione, avvenuta con dilazione del pagamento del 19.4.23, fosse idonea a consentirgli di usufruire dell'esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020, sol perché tale regolarizzazione sarebbe avvenuta prima del provvedimento dell di Pt_1 revoca d'ufficio dell'esonero, avvenuto il 19/05/2023 … la emissione del DURC NON REGOLARE (doc.6) osta all'applicazione dello sgravio di cui alla L. 178/2020 richiesto dal il 29/09/2021. La regolarizzazione contributiva CP_1 tardiva del 19.4.23, dovuta alla rottamazione, non era pertanto idonea a regolarizzare la posizione contributiva con riferimento al periodo oggetto di sgravio, ovvero antecedentemente all'accertamento di irregolarità contributiva avvenuto il 5.5.22 perché effettuata tardivamente. Ne consegue che la regolarizzazione contributiva del 19.4.2023, anche se eseguita prima del formale provvedimento di revoca dello sgravio, non estingue il credito dell Pt_1 dovuto al recupero della contribuzione che resta dovuta dalla controparte. Per beneficiare del detto sgravio la controparte avrebbe dovuto provvedere a sanare la propria posizione entro il 22.4.22 ovvero entro 15 gg dalla ricezione dell'invito alla regolarizzazione, ma così non è avvenuto e pertanto è tenuta a restituire le somme contenute nell'avviso di addebito opposto”; 2. “Violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 comma 2 del c.p.c.: come si è descritto in fatto nel giudizio di prime cure la controparte ha irregolarmente depositato la documentazione relativa alla adesione alla rottamazione con le note di trattazione scritta, mentre era stato disposto dal Giudice che le suddette note dovessero contenere solo istanze e conclusioni. Tali note venivano depositate l'11.6.24 ed acquisite al sistema il giorno successivo, che coincideva con la data 12.6.24 di fissazione della trattazione scritta, e la cancelleria non ha nemmeno avvisato l di tale deposito. Il Pt_1
Tribunale ha poi deciso la causa sulla base della eccezione e della documentazione irritualmente introdotte senza dare alcun modo di replicare all Quanto è accaduto costituisce una grave violazione dei principi Pt_1 processuali ed in particolare degli artt.414 e 415 c.p.c. che richiede che i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi debbano essere indicati nel ricorso e depositati insieme con esso, del principio del contraddittorio ed in particolare dell'art. 101 comma 2 c.p.c. che impone al Giudice il dovere di garantire il diritto alla replica. L ha subito una grave lesione del proprio Pt_1 diritto alla difesa perché il Giudice avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine non inferiore a 20 gg. per il deposito di memorie e documenti sulla nuova eccezione sollevata dalla difesa (regolarizzazione tardiva CP_1 avvenuta presso l'agente della riscossione). Tale violazione del diritto di difesa vizia irrimediabilmente la sentenza e costituisce un vizio di nullità della sentenza”.
si è costituito in giudizio chiedendo di “rigettare l'appello proposto Controparte_1
e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'Avv. Annamaria Montillo che si dichiara antistataria”.
L'appello è infondato giacché, come correttamente rilevato da parte appellata,
“l'allora ricorrente a provveduto a depositare le proprie note un giorno prima CP_1 del termine ultimo fissato dal giudice, pertanto l avrebbe potuto verificarne il Pt_1 deposito e predisporre eventuali controdeduzioni. Per l'udienza fissata per il 12 giugno 2024, l non risulta essere comparsa e non ha depositato le proprie note di Pt_1 trattazione scritta. È altresì noto che la cancelleria non ha alcun onere di comunicare l'avvenuto deposito delle note di trattazione, poiché spetta alle parti monitorare il fascicolo processuale e, se del caso, controdedurre. La mancata attività difensiva dell non può essere imputata né alla cancelleria né alle altre parti del giudizio”. Pt_1
Inoltre, giova sottolineare che parte appellata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720230011747643 000 con ricorso depositato il 13/02/2024 e che lo stesso AVA le era stato notificato l'8.1.2024. In data 28.9.2021, con protocollo in data 29.1.2021, parte appellata fece in Pt_1 sede amministrativa domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all' per l'anno 2021 (ex Pt_1 articolo 1, comma 20-22bis, della legge n. 178/2020). La domanda inizialmente accolta fu poi revocata in autotutela dall con Pt_1 provvedimento in data 19.5.2023 per Nelle note di trattazione scritta in primo grado, parte appellata precisava, producendo apposita documentazione. che “il sig. ha regolarizzato i propri CP_1 debiti contributivi pregressi aderendo alla rottamazione quater in data 19/04/2023 (cfr all. alla presente doc. 1/ A), ben prima del provvedimento di revoca d'ufficio dell'esonero da parte dell' avvenuto il 19/05/2023 e notificato alla parte solo in data Pt_1
15/06/2023”. Certamente. il pagamento è avvenuto prima della revoca della concessione dell'esonero. Ne consegue, pertanto, il rigetto del gravame. In considerazione della soccombenza l appellante deve essere Pt_2 condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 21.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste