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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Coronata n. 53/22, elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti Giuseppe
CO e ON AG, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti
- Parte attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]14, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti CP_2
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per l'attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis,
1) Disporre l'affidamento condiviso del minore figlio con collocazione Persona_1 abitativa prevalente presso la madre;
2) Regolamentare le visite padre/figlio in aderenza a quanto concordato dalle parti all'udienza del 28.5.2024 così come recepito nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc. datata
21.6.2024 espunta della clausola che prevede che “con il compimento del terzo anno di età del figlio, il weekend di competenza paterna inizierà dal venerdì pomeriggio” e della relativa precisazione concordata in data 28.1.2025, e precisamente:
- il padre terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario: tutti i lunedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo fino alle ore 21.00, oltre a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (dalle 17.30 alle 21.00) nella settimana che termina con il weekend di competenza materna e un ulteriore pomeriggio nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna;
- La madre si obbliga a comunicare i propri turni lavorativi per le due settimane a seguire tutti i lunedì sera in modo da consentire l'individuazione dei predetti tre pomeriggi infrasettimanali ulteriori che dovranno tendenzialmente coincidere con i giorni in cui la madre farà il turno di chiusura del negozio”;
- A partire dal primo dicembre 2024 verrà introdotto un pernottamento infrasettimanale nella settimana in cui il padre non ha il weekend da individuarsi nella giornata del venerdì, fermo per il resto il predetto calendario e l'obbligo della di comunicare i turni lavorativi Pt_1
con almeno una settimana di anticipo”.
3) Assegnare la casa coniugale in Genova, Via Coronata 53/3 alla signora che Parte_1
tra l'altro ne è la proprietaria;
4) Porre a carico del Signor assegno mensile, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio minore non inferiore ad € 400,00 oltre al pagamento del Per_1
50%, ivi comprese le spese di asilo privato, baby sitter e mensa, a titolo di oneri straordinari come, fermo quanto sopra, indicati nel protocollo assunto in data 15.9.2016 dalla Sezione IV del Tribunale di Genova. Porre a carico del signor nell'ipotesi in cui lo stesso CP_1 non aderisca a concorrere alle spese di asilo nido, baby sitter e mensa, assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento del minore figlio non inferiore ad € 500,00 oltre Per_1 al pagamento del 50% a titolo di oneri straordinari come indicati nel protocollo assunto in data 15.9.2016 dalla Sezione IV del Tribunale di Genova. In ogni caso intero assegno unico
a favore dell'esponente;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Conclusioni per il convenuto: “Piaccia a codesto On.le Tribunale
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Persona_1 abitativa alternata, ma paritaria quanto a tempi di permanenza, presso entrambi i genitori;
- non porre a carico del sig. alcun contributo al mantenimento ordinario del CP_1 figlio o, in denegato subordine, contenere lo stesso nella misura di € 110,00, da Per_1
corrispondersi alla sig.ra mediante cessione della propria quota di assegno unico, Pt_1 stabilendo altresì che le parti dividano al 50% i costi mensili di asilo e mensa;
- stabilire che le parti sostengano al 50% gli oneri straordinari e che questi vengano concordati previamente, facendosi riferimento al verbale ex art. 47quater o.g. in uso;
- con vittoria di spese e compenso, oltre s.g. ed accessori, in caso di conclusioni difformi da parte della ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2024 e ritualmente notificato, la Sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio il Sig. chiedendo che venisse regolamentato il regime CP_1 di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore Per_1
nato il [...], avuto dalla loro relazione sentimentale e convivenza more
[...] uxorio.
In particolare, la ricorrente ha chiesto che, fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, venisse disposta la collocazione prevalente del figlio presso di sé e l'assegnazione della casa familiare, con diritto di visita paterno e un contributo per il mantenimento del minore non inferiore ad € 400,00 mensili, oltre al concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%, ivi comprese quelle di asilo nido privato, baby sitter e mensa, ovvero nella misura non inferiore ad € 500,00 mensili in caso di mancato concorso del padre nel pagamento delle spese di asilo nido, baby sitter e mensa, fermo nel resto il riparto paritario delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/04/2024, si è costituito in giudizio il Sig. il quale nulla ha opposto all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i CP_1 genitori ma ha chiesto che ne venisse stabilita una collocazione abitativa paritetica in via alternata, proponendo un contributo al mantenimento pari ad € 105,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza di comparizione del 28/05/2024 le parti, sentite personalmente, hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio:
- affidamento condiviso del figlio minore nato a Genova il [...] ad [...]_1
i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
- il padre terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario: tutti i lunedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo fino alle ore 21.00, oltre a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (dalle 17.30 alle 21.00) nella settimana che termina con il weekend di competenza materna e un ulteriore pomeriggio nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna;
- la madre si obbliga a comunicare al padre i propri turni lavorativi per le due settimane a seguire tutti i lunedì sera in modo da consentire l'individuazione dei predetti tre pomeriggi infrasettimanali ulteriori che dovranno tendenzialmente coincidere con i giorni in cui la madre farà il turno di chiusura del negozio;
- a partire dal primo dicembre 2024 verrà introdotto un pernottamento infrasettimanale nella settimana in cui il padre non ha il weekend da individuarsi nella giornata del venerdì, fermo nel resto il predetto calendario e l'obbligo della di comunicare i turni lavorativi con almeno una settimana di anticipo;
- con il compimento del terzo anno di età del figlio, il weekend di competenza paterna inizierà dal venerdì pomeriggio.
La causa è stata dunque rinviata all'udienza cartolare del 20/06/2024 per consentire alle parti di trovare una soluzione condivisa anche in punto economico alla luce del piano genitoriale elaborato.
Con successiva ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 21/06/2024, stante il fallimento delle trattative, il G.D. ha così statuito: i) ha confermato la regolamentazione concordata in punto di affidamento, collocazione e visite;
ii) ha posto a carico del Sig. con CP_1 decorrenza dalla domanda, un contributo economico al mantenimento del figlio minore da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Sig.ra pari ad € 350,00 Parte_1 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge e ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
iii) ha invitato le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di superare l'eccessiva conflittualità fra le stesse, scindendo la loro ormai compromessa relazione sentimentale dai compiti legati all'esercizio della responsabilità genitoriale;
iv) ha respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti ordinando alle stesse di produrre la dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2023.
Alla successiva udienza del 28/01/2025, fissata per verificare l'andamento della situazione e gli esiti della mediazione familiare, le parti hanno confermato il regime di visita concordato pur con la precisazione che con il compimento del terzo anno di età del figlio (27/07/2025) i fine settimana di competenza di entrambi i genitori dovranno intendersi dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, e il G.D., stante la persistente impossibilità di addivenire a un accordo economico, ha invitato le parti a compilare la dichiarazione dei redditi e dei patrimoni e a produrre la documentazione integrativa ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.
La causa è stata infine rinviata all'udienza cartolare del 03/10/2025 per la remissione al
Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle difese conclusionali.
1. Sull'affidamento, sulla collocazione e sul regime di visita del figlio minore
Ciò premesso, in ordine ai profili dell'affidamento, della collocazione abitativa e regime di frequentazione del figlio minore, non vi è motivo di discostarsi dell'assetto concordato dalle parti nell'udienza del 28/05/2024, recepito poi nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., così come successivamente integrato dall'ulteriore accordo raggiunto dalle parti nell'udienza del
28/01/2025.
Invero, ritiene il Tribunale che non vi sia motivo per derogare alla regola generale dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro concordemente chiesto dalle parti.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto soltanto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene.
Nella vicenda in esame, non sono emerse nel corso del giudizio elementi tali da imporre una deroga al principio di piena bigenitorialità.
Va altresì confermata la collocazione abitativa e residenza anagrafica del figlio minore presso la madre, come concordato dalle parti, nella casa ex familiare in Genova, Via Coronata n.
53/3, di cui è proprietaria e che deve quindi, per quanto possa occorrere, essere conseguentemente assegnata alla medesima. Quanto al regime di visite, in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha invocato una parziale modifica al calendario di visite concordato dalle parti, nel senso che l'accordo raggiunto nell'udienza del 28/06/2024 dovrebbe espunto della clausola che prevede che “con il compimento del terzo anno di età del figlio, il weekend di competenza paterna inizierà dal venerdì pomeriggio” e dovrebbe altresì essere eliminata l'ulteriore integrazione concordata tra le parti nell'udienza del 28/01/2025.
Tale prospettata modifica, a dire della ricorrente, sarebbe stata richiesta anche dal convenuto nelle proprie note scritte del 27/03/2025.
In realtà, dalla disamina di dette note scritte non risulta che il resistente abbia avanzato richieste di modifica del calendario delle visite paterne.
Inoltre, la modifica proposta da parte della ricorrente risulta priva di argomentazioni a supporto, ragion per cui non è dato apprezzarne la correlazione con eventuali mutate esigenze del minore o con altre ragioni.
Sul punto, preme infatti ricordare che I calendari di visita stabiliti nell'ambito della famiglia disgregata costituiscono delle regole di massima predisposte nell'esclusivo e superiore interesse dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali e, al tempo stesso, garantire una miglior compartecipazione di entrambi i genitori ai compiti di accudimento, educazione e gestione dei figli, in virtù del principio di bigenitorialità. Ciò non toglie, pertanto, che i genitori possano di volta in volta concordare temporanee modifiche conseguenti alle contingenti necessità ed esigenze proprie e del minore, oltre che in ragione degli impegni lavorativi degli stessi genitori, non potendosi prevedere a priori tutte le vicissitudini di vita quotidiana
Ciò posto, nel caso in esame, non essendo emersi in giudizio specifici elementi di riscontro tali da imporre una modifica del calendario in essere, il Tribunale ritiene di confermare il regime concordato dalle parti nell'udienza del 28/06/2024, così come integrato dal successivo accordo raggiunto dalle medesime nell'udienza del 29/1/2025, che si riporta in dispositivo.
2. Sul mantenimento del figlio minore
Per quanto concerne il mantenimento del figlio minore, giova preliminarmente ricordare che la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello di “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze dei figli che si devono mantenere anche in ragione dell'età, del tenore di vita dei figli in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337-ter, co. IV, c.c.
Nel caso di specie, tenuto conto della collocazione abitativa prevalente del minore presso la madre la quale si fa carico in via principale e diretta delle esigenze di vita del figlio, sussistono i presupposti per disporre a carico del Sig. un contributo economico per il Parte_2
mantenimento del minore.
In ordine alla quantificazione, occorre avere riguardo alle condizioni economico-patrimoniali dei genitori.
Innanzitutto, si rileva che non hanno trovato alcun riscontro in giudizio le recriminazioni reciprocamente svolte dalle parti, circa la titolarità di redditi ulteriori derivanti da attività lavorative differenti (quella di fotografo, quanto al convenuto, e quella di colf, quanto alla ricorrente) rispetto a quella ufficialmente dichiarata.
Orbene, dalla documentazione reddituale acquisita è emerso che il Sig. quale CP_1 lavoratore subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di ha Controparte_3
conseguito i seguenti redditi annuali netti:
- 2023: 19.388,001;
- 2022: 18.517,002;
- 2021: 20.672,003.
Conseguentemente il reddito medio annuale è pari ad € 19.525,66 netti, corrispondente ad una disponibilità mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad € 1.627,13, da cui occorre decurtare le spese mensili gravanti sul Sig. pari ad € 520,00 (canone di locazione), € 65,50 CP_1
(utenze domestiche indicate nello schema sui redditi e i patrimoni in € 786 annuali), € 70,00
(spese amministrazione ordinaria abitazione indicate nello schema sui redditi e i patrimoni in
€ 840,00 annuali), € 120,00 (rata mensile relativa a restituzione di un prestito). Ne consegue che il Sig. può concretamente fare affidamento su un importo residuo mensile pari CP_1
ad € 851,80.
Di contro, la Sig.ra presta lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze Pt_1
di Kuvera s.p.a. e nel medesimo periodo di riferimento ha conseguito i seguenti redditi netti:
- 2023: 23.220,004
- 2022: 25.007,005;
- 2021: 22.528,006.
Ne consegue che il reddito annuale medio è pari ad € 23.585,00 netti ed il reddito mensile, calcolato su dodici mensilità, è pari ad € 1.965,41, da cui devono essere decurtate le spese mensili documentate gravanti sulla Sig.ra pari ad € 515,00 (rata di mutuo), € 200,00 Pt_1
(rata di prestito), € 150,00 (utenze abitazione indicate in € 1800,00 annuali nello schema sui redditi e i patrimoni), € 350,00 (spese alimentari indicate in € 4200,00 annuali nello schema sui redditi e i patrimoni), 164,49 (spese amministrazione ordinaria di condominio indicate in
€ 1973,90 annuali nello schema sui redditi e i patrimoni), residuando quindi un importo mensile di € 585,92. Non si considerano, invece, le spese per il parcheggio auto in quanto non necessarie né le spese straordinarie condominiali in quanto non aventi carattere strutturale.
In questo quadro, tenuto conto dell'ancor tenera età del figlio minore, del progressivo ampliamento dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di ciascun genitore, appare congruo quantificare il contributo al mantenimento ordinario da porre a carico del Sig. con decorrenza dalla presente pronuncia, in € 250,00 mensili, CP_1 oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi in favore della Sig.ra entro il giorno 5 Pt_1
di ogni mese.
In applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
4672 del 22/02/2025, l'assegno unico di famiglia va attribuito per intero alla Sig.ra in Pt_1 ragione della collocazione prevalente del figlio minore e dei costi dalla stessa sostenuti per la mensa scolastica che, come noto, essendo sostitutiva dei pasti rientra per prassi di questo
Tribunale nel mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie, invece, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016 (fra cui vanno ricomprese l'asilo privato concordato fra i genitori e i costi della baby sitter laddove necessaria per indisponibilità di entrambi i genitori a tenere il figlio, mentre rimarrà a carico del genitore che unilateralmente se ne avvarrà), vanno invece poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno non sussistendo uno squilibrio economico tale da giustificare una diversa ripartizione.
3. Sulle spese di lite
Stante l'accordo parziale raggiunto e la reciproca soccombenza in punto economico, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] il Persona_1
27/07/2022, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente e la residenza anagrafica presso la madre Sig.ra in Genova, Via Coronata n. 53/22, nella casa Parte_1 ex familiare che viene per l'effetto assegnata alla stessa;
DISPONE che il padre, Sig. possa tenere con sé il figlio secondo il seguente Parte_2 calendario:
- tutti i lunedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo fino alle ore 21.00, oltre a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (dalle 17.30 alle
21.00) nella settimana che termina con il weekend di competenza materna e un ulteriore pomeriggio nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna;
- la madre si obbliga a comunicare al padre i propri turni lavorativi per le due settimane a seguire tutti i lunedì sera in modo da consentire l'individuazione dei predetti tre pomeriggi infrasettimanali ulteriori che dovranno tendenzialmente coincidere con i giorni in cui la madre farà il turno di chiusura del negozio;
- il minore pernotta un giorno infrasettimanale nella settimana in cui il padre non ha il weekend da individuarsi nella giornata del venerdì, fermo nel resto il predetto calendario e l'obbligo della di comunicare i turni lavorativi con almeno una settimana di anticipo;
- i fine settimana di competenza di entrambi i genitori devono intendersi dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
PONE a carico del Sig. un contributo mensile per il mantenimento del figlio Parte_2 minore che ridetermina in via definitiva in € 250,00, da corrispondersi in favore della Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge, Parte_1
il tutto con decorrenza dalla presente sentenza e fermo il provvedimento provvisorio adottato in via interinale, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016;
DISPONE che l'assegno unico di famiglia venga percepito integralmente dalla Sig.ra
[...]
quale genitore collocatario prevalente del minore. Pt_1
COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 07/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Mod. 730/2024: 19.848,00 (reddito imponibile) + 9,00 (pari a ritenute 2013,00 – imposta netta 2004,00) – 271,00 (add. reg.) – 198,00 (add. com.). 2 Mod. 730/2023: 18.953,00 (reddito imponibile) + 10 (pari a ritenute 1700,00 – imposta netta 1690,00) – 256,00 (add. reg.) – 190 (add. com.). 3 Mod. 730/2022: 21685 (reddito imponibile) – 535 (pari a imposta netta 3952,00 – ritenute 3417,00) – 305,00 (add. reg.)
– 173,00 (add. com.). 4 Mod. 730/2024: 21.594,00 (reddito imponibile) + 2.145,00 (pari a ritenute 2602,00 – imposta netta 457,00) – 303,00 (add. reg.) – 216,00 (add. com.). 5 Mod. 730/2023: 23.350,00 (reddito imponibile) + 2227,00 (pari a ritenute 3.202,00 – imposta netta 975,00) – 336,00 (add. reg.) – 234,00 (add. com.). 6 Mod. 730/2022: 21.282,00 (reddito imponibile) + 1714,00 (pari a ritenute 3865,00 – imposta netta 2151,00) – 298,00 (add. reg.) – 170,00 (add. com.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Coronata n. 53/22, elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti Giuseppe
CO e ON AG, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti
- Parte attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]14, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti CP_2
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per l'attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis,
1) Disporre l'affidamento condiviso del minore figlio con collocazione Persona_1 abitativa prevalente presso la madre;
2) Regolamentare le visite padre/figlio in aderenza a quanto concordato dalle parti all'udienza del 28.5.2024 così come recepito nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc. datata
21.6.2024 espunta della clausola che prevede che “con il compimento del terzo anno di età del figlio, il weekend di competenza paterna inizierà dal venerdì pomeriggio” e della relativa precisazione concordata in data 28.1.2025, e precisamente:
- il padre terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario: tutti i lunedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo fino alle ore 21.00, oltre a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (dalle 17.30 alle 21.00) nella settimana che termina con il weekend di competenza materna e un ulteriore pomeriggio nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna;
- La madre si obbliga a comunicare i propri turni lavorativi per le due settimane a seguire tutti i lunedì sera in modo da consentire l'individuazione dei predetti tre pomeriggi infrasettimanali ulteriori che dovranno tendenzialmente coincidere con i giorni in cui la madre farà il turno di chiusura del negozio”;
- A partire dal primo dicembre 2024 verrà introdotto un pernottamento infrasettimanale nella settimana in cui il padre non ha il weekend da individuarsi nella giornata del venerdì, fermo per il resto il predetto calendario e l'obbligo della di comunicare i turni lavorativi Pt_1
con almeno una settimana di anticipo”.
3) Assegnare la casa coniugale in Genova, Via Coronata 53/3 alla signora che Parte_1
tra l'altro ne è la proprietaria;
4) Porre a carico del Signor assegno mensile, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio minore non inferiore ad € 400,00 oltre al pagamento del Per_1
50%, ivi comprese le spese di asilo privato, baby sitter e mensa, a titolo di oneri straordinari come, fermo quanto sopra, indicati nel protocollo assunto in data 15.9.2016 dalla Sezione IV del Tribunale di Genova. Porre a carico del signor nell'ipotesi in cui lo stesso CP_1 non aderisca a concorrere alle spese di asilo nido, baby sitter e mensa, assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento del minore figlio non inferiore ad € 500,00 oltre Per_1 al pagamento del 50% a titolo di oneri straordinari come indicati nel protocollo assunto in data 15.9.2016 dalla Sezione IV del Tribunale di Genova. In ogni caso intero assegno unico
a favore dell'esponente;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Conclusioni per il convenuto: “Piaccia a codesto On.le Tribunale
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Persona_1 abitativa alternata, ma paritaria quanto a tempi di permanenza, presso entrambi i genitori;
- non porre a carico del sig. alcun contributo al mantenimento ordinario del CP_1 figlio o, in denegato subordine, contenere lo stesso nella misura di € 110,00, da Per_1
corrispondersi alla sig.ra mediante cessione della propria quota di assegno unico, Pt_1 stabilendo altresì che le parti dividano al 50% i costi mensili di asilo e mensa;
- stabilire che le parti sostengano al 50% gli oneri straordinari e che questi vengano concordati previamente, facendosi riferimento al verbale ex art. 47quater o.g. in uso;
- con vittoria di spese e compenso, oltre s.g. ed accessori, in caso di conclusioni difformi da parte della ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2024 e ritualmente notificato, la Sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio il Sig. chiedendo che venisse regolamentato il regime CP_1 di affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento del figlio minore Per_1
nato il [...], avuto dalla loro relazione sentimentale e convivenza more
[...] uxorio.
In particolare, la ricorrente ha chiesto che, fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, venisse disposta la collocazione prevalente del figlio presso di sé e l'assegnazione della casa familiare, con diritto di visita paterno e un contributo per il mantenimento del minore non inferiore ad € 400,00 mensili, oltre al concorso nelle spese straordinarie nella misura del 50%, ivi comprese quelle di asilo nido privato, baby sitter e mensa, ovvero nella misura non inferiore ad € 500,00 mensili in caso di mancato concorso del padre nel pagamento delle spese di asilo nido, baby sitter e mensa, fermo nel resto il riparto paritario delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/04/2024, si è costituito in giudizio il Sig. il quale nulla ha opposto all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i CP_1 genitori ma ha chiesto che ne venisse stabilita una collocazione abitativa paritetica in via alternata, proponendo un contributo al mantenimento pari ad € 105,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza di comparizione del 28/05/2024 le parti, sentite personalmente, hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio:
- affidamento condiviso del figlio minore nato a Genova il [...] ad [...]_1
i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
- il padre terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario: tutti i lunedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo fino alle ore 21.00, oltre a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (dalle 17.30 alle 21.00) nella settimana che termina con il weekend di competenza materna e un ulteriore pomeriggio nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna;
- la madre si obbliga a comunicare al padre i propri turni lavorativi per le due settimane a seguire tutti i lunedì sera in modo da consentire l'individuazione dei predetti tre pomeriggi infrasettimanali ulteriori che dovranno tendenzialmente coincidere con i giorni in cui la madre farà il turno di chiusura del negozio;
- a partire dal primo dicembre 2024 verrà introdotto un pernottamento infrasettimanale nella settimana in cui il padre non ha il weekend da individuarsi nella giornata del venerdì, fermo nel resto il predetto calendario e l'obbligo della di comunicare i turni lavorativi con almeno una settimana di anticipo;
- con il compimento del terzo anno di età del figlio, il weekend di competenza paterna inizierà dal venerdì pomeriggio.
La causa è stata dunque rinviata all'udienza cartolare del 20/06/2024 per consentire alle parti di trovare una soluzione condivisa anche in punto economico alla luce del piano genitoriale elaborato.
Con successiva ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 21/06/2024, stante il fallimento delle trattative, il G.D. ha così statuito: i) ha confermato la regolamentazione concordata in punto di affidamento, collocazione e visite;
ii) ha posto a carico del Sig. con CP_1 decorrenza dalla domanda, un contributo economico al mantenimento del figlio minore da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Sig.ra pari ad € 350,00 Parte_1 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge e ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
iii) ha invitato le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di superare l'eccessiva conflittualità fra le stesse, scindendo la loro ormai compromessa relazione sentimentale dai compiti legati all'esercizio della responsabilità genitoriale;
iv) ha respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti ordinando alle stesse di produrre la dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2023.
Alla successiva udienza del 28/01/2025, fissata per verificare l'andamento della situazione e gli esiti della mediazione familiare, le parti hanno confermato il regime di visita concordato pur con la precisazione che con il compimento del terzo anno di età del figlio (27/07/2025) i fine settimana di competenza di entrambi i genitori dovranno intendersi dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, e il G.D., stante la persistente impossibilità di addivenire a un accordo economico, ha invitato le parti a compilare la dichiarazione dei redditi e dei patrimoni e a produrre la documentazione integrativa ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.
La causa è stata infine rinviata all'udienza cartolare del 03/10/2025 per la remissione al
Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle difese conclusionali.
1. Sull'affidamento, sulla collocazione e sul regime di visita del figlio minore
Ciò premesso, in ordine ai profili dell'affidamento, della collocazione abitativa e regime di frequentazione del figlio minore, non vi è motivo di discostarsi dell'assetto concordato dalle parti nell'udienza del 28/05/2024, recepito poi nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., così come successivamente integrato dall'ulteriore accordo raggiunto dalle parti nell'udienza del
28/01/2025.
Invero, ritiene il Tribunale che non vi sia motivo per derogare alla regola generale dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro concordemente chiesto dalle parti.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto soltanto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene.
Nella vicenda in esame, non sono emerse nel corso del giudizio elementi tali da imporre una deroga al principio di piena bigenitorialità.
Va altresì confermata la collocazione abitativa e residenza anagrafica del figlio minore presso la madre, come concordato dalle parti, nella casa ex familiare in Genova, Via Coronata n.
53/3, di cui è proprietaria e che deve quindi, per quanto possa occorrere, essere conseguentemente assegnata alla medesima. Quanto al regime di visite, in sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha invocato una parziale modifica al calendario di visite concordato dalle parti, nel senso che l'accordo raggiunto nell'udienza del 28/06/2024 dovrebbe espunto della clausola che prevede che “con il compimento del terzo anno di età del figlio, il weekend di competenza paterna inizierà dal venerdì pomeriggio” e dovrebbe altresì essere eliminata l'ulteriore integrazione concordata tra le parti nell'udienza del 28/01/2025.
Tale prospettata modifica, a dire della ricorrente, sarebbe stata richiesta anche dal convenuto nelle proprie note scritte del 27/03/2025.
In realtà, dalla disamina di dette note scritte non risulta che il resistente abbia avanzato richieste di modifica del calendario delle visite paterne.
Inoltre, la modifica proposta da parte della ricorrente risulta priva di argomentazioni a supporto, ragion per cui non è dato apprezzarne la correlazione con eventuali mutate esigenze del minore o con altre ragioni.
Sul punto, preme infatti ricordare che I calendari di visita stabiliti nell'ambito della famiglia disgregata costituiscono delle regole di massima predisposte nell'esclusivo e superiore interesse dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali e, al tempo stesso, garantire una miglior compartecipazione di entrambi i genitori ai compiti di accudimento, educazione e gestione dei figli, in virtù del principio di bigenitorialità. Ciò non toglie, pertanto, che i genitori possano di volta in volta concordare temporanee modifiche conseguenti alle contingenti necessità ed esigenze proprie e del minore, oltre che in ragione degli impegni lavorativi degli stessi genitori, non potendosi prevedere a priori tutte le vicissitudini di vita quotidiana
Ciò posto, nel caso in esame, non essendo emersi in giudizio specifici elementi di riscontro tali da imporre una modifica del calendario in essere, il Tribunale ritiene di confermare il regime concordato dalle parti nell'udienza del 28/06/2024, così come integrato dal successivo accordo raggiunto dalle medesime nell'udienza del 29/1/2025, che si riporta in dispositivo.
2. Sul mantenimento del figlio minore
Per quanto concerne il mantenimento del figlio minore, giova preliminarmente ricordare che la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello di “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze dei figli che si devono mantenere anche in ragione dell'età, del tenore di vita dei figli in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337-ter, co. IV, c.c.
Nel caso di specie, tenuto conto della collocazione abitativa prevalente del minore presso la madre la quale si fa carico in via principale e diretta delle esigenze di vita del figlio, sussistono i presupposti per disporre a carico del Sig. un contributo economico per il Parte_2
mantenimento del minore.
In ordine alla quantificazione, occorre avere riguardo alle condizioni economico-patrimoniali dei genitori.
Innanzitutto, si rileva che non hanno trovato alcun riscontro in giudizio le recriminazioni reciprocamente svolte dalle parti, circa la titolarità di redditi ulteriori derivanti da attività lavorative differenti (quella di fotografo, quanto al convenuto, e quella di colf, quanto alla ricorrente) rispetto a quella ufficialmente dichiarata.
Orbene, dalla documentazione reddituale acquisita è emerso che il Sig. quale CP_1 lavoratore subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di ha Controparte_3
conseguito i seguenti redditi annuali netti:
- 2023: 19.388,001;
- 2022: 18.517,002;
- 2021: 20.672,003.
Conseguentemente il reddito medio annuale è pari ad € 19.525,66 netti, corrispondente ad una disponibilità mensile, calcolato su dodici mesi, pari ad € 1.627,13, da cui occorre decurtare le spese mensili gravanti sul Sig. pari ad € 520,00 (canone di locazione), € 65,50 CP_1
(utenze domestiche indicate nello schema sui redditi e i patrimoni in € 786 annuali), € 70,00
(spese amministrazione ordinaria abitazione indicate nello schema sui redditi e i patrimoni in
€ 840,00 annuali), € 120,00 (rata mensile relativa a restituzione di un prestito). Ne consegue che il Sig. può concretamente fare affidamento su un importo residuo mensile pari CP_1
ad € 851,80.
Di contro, la Sig.ra presta lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze Pt_1
di Kuvera s.p.a. e nel medesimo periodo di riferimento ha conseguito i seguenti redditi netti:
- 2023: 23.220,004
- 2022: 25.007,005;
- 2021: 22.528,006.
Ne consegue che il reddito annuale medio è pari ad € 23.585,00 netti ed il reddito mensile, calcolato su dodici mensilità, è pari ad € 1.965,41, da cui devono essere decurtate le spese mensili documentate gravanti sulla Sig.ra pari ad € 515,00 (rata di mutuo), € 200,00 Pt_1
(rata di prestito), € 150,00 (utenze abitazione indicate in € 1800,00 annuali nello schema sui redditi e i patrimoni), € 350,00 (spese alimentari indicate in € 4200,00 annuali nello schema sui redditi e i patrimoni), 164,49 (spese amministrazione ordinaria di condominio indicate in
€ 1973,90 annuali nello schema sui redditi e i patrimoni), residuando quindi un importo mensile di € 585,92. Non si considerano, invece, le spese per il parcheggio auto in quanto non necessarie né le spese straordinarie condominiali in quanto non aventi carattere strutturale.
In questo quadro, tenuto conto dell'ancor tenera età del figlio minore, del progressivo ampliamento dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di ciascun genitore, appare congruo quantificare il contributo al mantenimento ordinario da porre a carico del Sig. con decorrenza dalla presente pronuncia, in € 250,00 mensili, CP_1 oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi in favore della Sig.ra entro il giorno 5 Pt_1
di ogni mese.
In applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
4672 del 22/02/2025, l'assegno unico di famiglia va attribuito per intero alla Sig.ra in Pt_1 ragione della collocazione prevalente del figlio minore e dei costi dalla stessa sostenuti per la mensa scolastica che, come noto, essendo sostitutiva dei pasti rientra per prassi di questo
Tribunale nel mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie, invece, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016 (fra cui vanno ricomprese l'asilo privato concordato fra i genitori e i costi della baby sitter laddove necessaria per indisponibilità di entrambi i genitori a tenere il figlio, mentre rimarrà a carico del genitore che unilateralmente se ne avvarrà), vanno invece poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno non sussistendo uno squilibrio economico tale da giustificare una diversa ripartizione.
3. Sulle spese di lite
Stante l'accordo parziale raggiunto e la reciproca soccombenza in punto economico, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] il Persona_1
27/07/2022, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente e la residenza anagrafica presso la madre Sig.ra in Genova, Via Coronata n. 53/22, nella casa Parte_1 ex familiare che viene per l'effetto assegnata alla stessa;
DISPONE che il padre, Sig. possa tenere con sé il figlio secondo il seguente Parte_2 calendario:
- tutti i lunedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo fino alle ore 21.00, oltre a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (dalle 17.30 alle
21.00) nella settimana che termina con il weekend di competenza materna e un ulteriore pomeriggio nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna;
- la madre si obbliga a comunicare al padre i propri turni lavorativi per le due settimane a seguire tutti i lunedì sera in modo da consentire l'individuazione dei predetti tre pomeriggi infrasettimanali ulteriori che dovranno tendenzialmente coincidere con i giorni in cui la madre farà il turno di chiusura del negozio;
- il minore pernotta un giorno infrasettimanale nella settimana in cui il padre non ha il weekend da individuarsi nella giornata del venerdì, fermo nel resto il predetto calendario e l'obbligo della di comunicare i turni lavorativi con almeno una settimana di anticipo;
- i fine settimana di competenza di entrambi i genitori devono intendersi dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
PONE a carico del Sig. un contributo mensile per il mantenimento del figlio Parte_2 minore che ridetermina in via definitiva in € 250,00, da corrispondersi in favore della Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge, Parte_1
il tutto con decorrenza dalla presente sentenza e fermo il provvedimento provvisorio adottato in via interinale, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016;
DISPONE che l'assegno unico di famiglia venga percepito integralmente dalla Sig.ra
[...]
quale genitore collocatario prevalente del minore. Pt_1
COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 07/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Mod. 730/2024: 19.848,00 (reddito imponibile) + 9,00 (pari a ritenute 2013,00 – imposta netta 2004,00) – 271,00 (add. reg.) – 198,00 (add. com.). 2 Mod. 730/2023: 18.953,00 (reddito imponibile) + 10 (pari a ritenute 1700,00 – imposta netta 1690,00) – 256,00 (add. reg.) – 190 (add. com.). 3 Mod. 730/2022: 21685 (reddito imponibile) – 535 (pari a imposta netta 3952,00 – ritenute 3417,00) – 305,00 (add. reg.)
– 173,00 (add. com.). 4 Mod. 730/2024: 21.594,00 (reddito imponibile) + 2.145,00 (pari a ritenute 2602,00 – imposta netta 457,00) – 303,00 (add. reg.) – 216,00 (add. com.). 5 Mod. 730/2023: 23.350,00 (reddito imponibile) + 2227,00 (pari a ritenute 3.202,00 – imposta netta 975,00) – 336,00 (add. reg.) – 234,00 (add. com.). 6 Mod. 730/2022: 21.282,00 (reddito imponibile) + 1714,00 (pari a ritenute 3865,00 – imposta netta 2151,00) – 298,00 (add. reg.) – 170,00 (add. com.).