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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8120 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19008/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19008/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TECAME MARIO , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA P. M. VERGARA, 140 80027 FRATTAMAGGIORE presso il difensore avv. TECAME MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIOCCI MONICA Controparte_1 P.IVA_2 e dell'avv. CHIOCCI MASSIMILIANO ( ) CORSO PLEBISCITI, 1 20129 C.F._1 MILANO;
, elettivamente domiciliato in CORSO PLEBISCITI 1 MILANO presso il difensore avv. CHIOCCI MONICA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI Parte opponente come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte opposta come da atto depositato in data 24/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 5406/2023 Controparte_1 pubblicato in data 25/3/2023 Rg 2103/23 ingiungente a il pagamento dell'importo di Parte_1 euro 5.537,02 oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria liquidate in euro 800,00 per onorari ,euro 145,50 per esborsi,15% spese generali,iva e cpa e successive a fronte del mancato pagamento di n.2 fatture relative alla fornitura di pasti per le scuole
Detto decreto veniva notificato in data 27/3/2023
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 5/5/2023 , conveniva Parte_1 avanti il Tribunale di Milano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1
Deduceva parte opponente l'infondatezza e l'inesistenza del credito di parte opposta in quanto nessun pagina 1 di 3 ordine era stato commissionato e non aveva ricevuto alcuna fornitura. Parte_1
Deduceva che non sussistevano sottoscrizioni di fatture o bolle riconducibili a parte opponente , che le fatture dovevano considerarsi tutte contestate e che non potevano costituire prova delle pretese di parte opposta
Si costituiva in causa chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
Deduceva parte opposta che ,in data 1/9/22 , la società debitrice chiedeva un preventivo per la somministrazione di pasti di diverse tipologie per asili nido
Deduceva che raggiunti gli accordi , veniva stipulato un contratto di fornitura nel quale era prevista la consegna dei pasti presso una sede operativa di in Milano P.zza Porta Vittoria Controparte_2
14
Deduceva che durante l'esecuzione del contratto vi era stata corrispondenza via email tra le odierne parti relative a richiesta di modifica dei pasti per determinati giorni, la destinazione degli ordini,comunicazioni inerenti le forniture, problematiche riscontrate , aggiunta di acqua , le diete particolari ecc., fino all'email del 13/11/2022 con cui comunicava la sospensione Parte_1 dell'attività.
Deduceva che con whatsapp del 29/11/2022 e 9/12/2022 garantiva il saldo delle fatture, Parte_1 ma che ,nonostante i solleciti di pagamento, le fatture rimanevano insolute
Deduceva che l'allegazione di controparte dell'inesistenza degli ordini e delle relative consegne risultava smentita dalla stessa corrispondenza inter partes ove ammetteva gli ordini Parte_1 effettuati e le consegne ricevute nonché riconosceva ,sostanzialmente, il debito promettendone il saldo
Deduceva che le fatture non risultavano contestate e che le stesse , quindi, costituivano piena prova del credito di parte opposta
All'udienza dell'11/12/23 il Gop concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini istruttori ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 8/4/24 il Gop ammetteva le prove orali chieste dall'opposta nei limiti della propria ordinanza
All'udienza del 25/12/2024 veniva escusso il teste di parte opposta la quale poi instava per la fissazione di udienza di pc
All'udienza del 3/3/25 celebrata mediante trattazione scritta il Gop tratteva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
***********************
, attrice sostanziale, ha svolto con il rito monitorio un'azione contrattuale di Controparte_1 adempimento, nei confronti di , deducendo di essere creditrice della somma Parte_1 di euro 5.537,02 oltre interessi per somministrazione di pasti ,nel corso dell'anno 2022 , somma pagina 2 di 3 rimasta impagata.
Parte opponente si era difesa eccependo l' inesistenza del credito e che non aveva mai Parte_1 commissionato ordini , né ricevuto forniture di alcunchè
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art 1218 Controparte_1
e 2967 cc e dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che si assume inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a contrastare la pretesa creditoria (Cass. Civ SS UU 13533/2001)
, nel caso di specie, ha allegato e provato , con la produzione del doc 1 Controparte_1 di avere stipulato con , nel settembre 2022 ,un contratto commerciale di Parte_1 somministrazione di pasti .
Dalla messaggistica, intervenuta tra le odierne parti di cui alle produzioni di parte opposta n.7,8,9,11,12,13,14 , che non appaiono contestati , si evincono gli ordini effettuati da Parte_1
L'esecuzione del contratto è stata ribadita dalla teste escussa la quale ha confermato ,altresì, le bolle di consegna della fornitura di cui alla prod 17 di parte opposta.
Si rileva inoltre che le fatture azionate non hanno trovato alcuna contestazione prima della presente causa e che ,anzi, parte opponente aveva promesso il pagamento del debito (doc 11 di parte opposta) , quindi riconoscendolo.
Ciò premesso l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato
PQM
definitamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA L'opposizione
CONFERMA
Il decreto ingiuntivo n.5406/2023 del Tribunale di Milano già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna in persona del legale rappresentante a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 4800,00 omnia oltre c.p.a.4% e iva di legge se dovuta
Milano, 27 ottobre 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19008/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TECAME MARIO , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA P. M. VERGARA, 140 80027 FRATTAMAGGIORE presso il difensore avv. TECAME MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIOCCI MONICA Controparte_1 P.IVA_2 e dell'avv. CHIOCCI MASSIMILIANO ( ) CORSO PLEBISCITI, 1 20129 C.F._1 MILANO;
, elettivamente domiciliato in CORSO PLEBISCITI 1 MILANO presso il difensore avv. CHIOCCI MONICA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI Parte opponente come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte opposta come da atto depositato in data 24/3/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 5406/2023 Controparte_1 pubblicato in data 25/3/2023 Rg 2103/23 ingiungente a il pagamento dell'importo di Parte_1 euro 5.537,02 oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria liquidate in euro 800,00 per onorari ,euro 145,50 per esborsi,15% spese generali,iva e cpa e successive a fronte del mancato pagamento di n.2 fatture relative alla fornitura di pasti per le scuole
Detto decreto veniva notificato in data 27/3/2023
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 5/5/2023 , conveniva Parte_1 avanti il Tribunale di Milano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1
Deduceva parte opponente l'infondatezza e l'inesistenza del credito di parte opposta in quanto nessun pagina 1 di 3 ordine era stato commissionato e non aveva ricevuto alcuna fornitura. Parte_1
Deduceva che non sussistevano sottoscrizioni di fatture o bolle riconducibili a parte opponente , che le fatture dovevano considerarsi tutte contestate e che non potevano costituire prova delle pretese di parte opposta
Si costituiva in causa chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
Deduceva parte opposta che ,in data 1/9/22 , la società debitrice chiedeva un preventivo per la somministrazione di pasti di diverse tipologie per asili nido
Deduceva che raggiunti gli accordi , veniva stipulato un contratto di fornitura nel quale era prevista la consegna dei pasti presso una sede operativa di in Milano P.zza Porta Vittoria Controparte_2
14
Deduceva che durante l'esecuzione del contratto vi era stata corrispondenza via email tra le odierne parti relative a richiesta di modifica dei pasti per determinati giorni, la destinazione degli ordini,comunicazioni inerenti le forniture, problematiche riscontrate , aggiunta di acqua , le diete particolari ecc., fino all'email del 13/11/2022 con cui comunicava la sospensione Parte_1 dell'attività.
Deduceva che con whatsapp del 29/11/2022 e 9/12/2022 garantiva il saldo delle fatture, Parte_1 ma che ,nonostante i solleciti di pagamento, le fatture rimanevano insolute
Deduceva che l'allegazione di controparte dell'inesistenza degli ordini e delle relative consegne risultava smentita dalla stessa corrispondenza inter partes ove ammetteva gli ordini Parte_1 effettuati e le consegne ricevute nonché riconosceva ,sostanzialmente, il debito promettendone il saldo
Deduceva che le fatture non risultavano contestate e che le stesse , quindi, costituivano piena prova del credito di parte opposta
All'udienza dell'11/12/23 il Gop concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini istruttori ex art 183 VI co cpc
All'udienza del 8/4/24 il Gop ammetteva le prove orali chieste dall'opposta nei limiti della propria ordinanza
All'udienza del 25/12/2024 veniva escusso il teste di parte opposta la quale poi instava per la fissazione di udienza di pc
All'udienza del 3/3/25 celebrata mediante trattazione scritta il Gop tratteva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
***********************
, attrice sostanziale, ha svolto con il rito monitorio un'azione contrattuale di Controparte_1 adempimento, nei confronti di , deducendo di essere creditrice della somma Parte_1 di euro 5.537,02 oltre interessi per somministrazione di pasti ,nel corso dell'anno 2022 , somma pagina 2 di 3 rimasta impagata.
Parte opponente si era difesa eccependo l' inesistenza del credito e che non aveva mai Parte_1 commissionato ordini , né ricevuto forniture di alcunchè
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art 1218 Controparte_1
e 2967 cc e dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che si assume inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a contrastare la pretesa creditoria (Cass. Civ SS UU 13533/2001)
, nel caso di specie, ha allegato e provato , con la produzione del doc 1 Controparte_1 di avere stipulato con , nel settembre 2022 ,un contratto commerciale di Parte_1 somministrazione di pasti .
Dalla messaggistica, intervenuta tra le odierne parti di cui alle produzioni di parte opposta n.7,8,9,11,12,13,14 , che non appaiono contestati , si evincono gli ordini effettuati da Parte_1
L'esecuzione del contratto è stata ribadita dalla teste escussa la quale ha confermato ,altresì, le bolle di consegna della fornitura di cui alla prod 17 di parte opposta.
Si rileva inoltre che le fatture azionate non hanno trovato alcuna contestazione prima della presente causa e che ,anzi, parte opponente aveva promesso il pagamento del debito (doc 11 di parte opposta) , quindi riconoscendolo.
Ciò premesso l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato
PQM
definitamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA L'opposizione
CONFERMA
Il decreto ingiuntivo n.5406/2023 del Tribunale di Milano già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna in persona del legale rappresentante a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 4800,00 omnia oltre c.p.a.4% e iva di legge se dovuta
Milano, 27 ottobre 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
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