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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Anna Rita - Presidente
- dott. Riccardo Mele - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 745 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), in proprio e quali eredi di C.F._2 Persona_1 Parte_3
(c.f. , nella qualità di erede di
[...] CodiceFiscale_3 Per_1
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Caprioli, come da mandato in atti
[...]
APPELLANTI
contro con sede in Torino (p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Valente Renda, come da mandato in atti
APPELLATA in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società Controparte_2
procuratrice di già Controparte_1 Controparte_3
APPELLATA contumace
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 15.2.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ , entrambi in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
e quale erede di
[...] Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio il (oggi ) per accertare Controparte_3 Controparte_1
l'insussistenza, in capo agli stessi, di una qualsivoglia esposizione debitoria in favore di tale banca, con vittoria delle spese di lite.
Rappresentavano: che, con nota del 02.07.2018, il procuratore di (quale Controparte_2 mandataria di ) aveva richiesto agli odierni attori il pagamento Controparte_3 dell'importo complessivo di euro 102.788,51 quale esposizione debitoria della società
Aligel srl in favore della quale i sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Persona_1 avevano rilasciato fideiussione;
che tali somme erano state richieste a titolo di “residuo finanziamento n. 00158/042/00574087” (per euro 6.252,87) e di “ricevute bancarie insolute” (per euro 96.535,64); che, in data 03.12.2014, tra la e Controparte_4
era intervenuta una transazione in virtù della quale il Controparte_2 Controparte_3 aveva corrisposto alla detta società fallita l'importo di euro 85.000,00 'precisando che la transazione è stata conseguenza di un giudizio promosso da Aligel s.r.l., in bonis, contro , poi CP_5
che tale giudizio era stato definito con sentenza resa dal Tribunale di Controparte_3
Lecce, il quale aveva condannato il 'a revocare dalla centrale rischi presso Controparte_3
Banca d'Italia le poste in passivo censite a nome dei fideiussori, nonché alle spese in favore dei fideiussori medesimi chiamati a rispondere di somme non dovute'; che, tuttavia, ad avviso di , il Controparte_2
suindicato giudizio aveva avuto ad oggetto il rapporto di c/c n. 2053/34, mentre gli importi
degli insoluti erano stati ammessi nella procedura concorsuale chiusasi nel mese di aprile
pag. 2/15 2017; che, all'esito della relativa documentazione, le esposizioni creditorie della banca
risultavano confluite nel suindicato rapporto di c/c, e quindi oggetto del detto giudizio;
che, pertanto, all'esito della intervenuta transazione, nessuna esposizione debitoria doveva ravvisarsi in capo agli odierni attori;
che, inoltre, tali esposizioni debitorie, ove sussistenti,
dovevano ritenersi prescritte;
che, tuttavia, la banca, pur consapevole delle condizioni
economiche in cui versava la società Aligel srl, le aveva concesso dei finanziamenti senza
previamente richiedere specifica autorizzazione ai fideiussori;
che, peraltro, il presunto credito di euro 6.252,87 era stato pagato dalla al tempo dell'acquisto, da Parte_4
parte della stessa, dei macchinari acquistati in leasing dalla Aligel srl mediante il suindicato finanziamento.
Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t. (quale società Controparte_2 procuratrice di , la quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_1
chiamarsi in causa , e , quali eredi del Controparte_6 CP_7 Controparte_8
fideiussore . Nel merito, chiedeva rigettarsi le avverse pretese e, in via Persona_1 riconvenzionale, condannarsi le controparti al pagamento 'in solido o singolarmente' dell'importo di euro 102.788,51, oltre interessi successivi al 20.03.2015, con vittoria delle
spese di lite.
Deduceva: che il giudizio rgn. 115/2006 e la menzionata transazione avevano ad oggetto soltanto il rapporto di c/c n. 205334 e non già quello di “sconto”; che, dall'esame della documentazione in atti, emergeva come il saldo debitorio del conto anticipi non era
confluito nel conto ordinario;
che le contestazioni formulate dagli attori in ordine alla presunta liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c. erano 'generiche e prive di riscontro, oltre che infondate'; che le esposizioni creditore in questione erano state tempestivamente richieste stragiudizialmente, nonché in sede di procedura fallimentare;
che quanto corrisposto dalla
società afferiva ad altro rapporto. Parte_4
All'udienza del 21.02.2019, il giudicante autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati.
Si costituivano e le quali Controparte_6 CP_7 Controparte_8 eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, non avendo le stesse acquisito la qualità
di eredi del defunto Nel merito, deducevano che la fideiussione Persona_1
rilasciata dal de cuius era nulla per violazione della normativa anticoncorrenziale in
quanto redatta secondo il modello standard predisposto dall'ABI e che, ad ogni modo, le
pag. 3/15 ragioni poste a sostegno della domanda attorea erano fondate e da esse condivise”.
§ 1.1
Con sentenza n. 1936 del 22.6.2023, il tribunale di Lecce ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e ha accolto la domanda CP_6 CP_7 Controparte_8 riconvenzionale della banca ed ha condannato, in solido, , e Parte_1 CP_9
al pagamento, in favore di della Parte_3 Controparte_10 somma di € 6.252,87, a titolo di residuo rimborso del finanziamento n. 504787 e di €
96.535,64 a titolo di effetti insoluti, il tutto oltre interessi convenzionali, sulla sola sorte capitale dal 2.7.2018 al saldo;
ha rigettato tutte le altre domande;
ha condannato, in solido,
e al pagamento delle spese Parte_1 CP_9 Parte_3 processuali, in favore di ha condannato Controparte_10 [...]
l pagamento delle spese processuali in favore delle terze chiamate. CP_10
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha innanzi tutto accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e CP_6 CP_7 CP_8
per carenza di prova in ordine alla loro qualità di eredi di
[...] Persona_1
(fideiussore di LI); - sempre in via preliminare, ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla banca, considerando la domanda di insinuazione al passivo del fallimento LI come valido atto interruttivo;
- nel merito, ha escluso
(per carenza di prova) che i crediti vantati dalla banca nel giudizio di primo grado fossero stati estinti con la transazione del 3.12.2014, che aveva definito il giudizio n.
10000115/2006 R.G. tra la banca e la curatela di LI s.r.l.; - sempre nel merito, il tribunale ha rigettato l'eccezione di inefficacia della fideiussione invocata dagli attori, ai sensi dell'art. 1956 c.c., ritenendo che mancasse la prova dei presupposti di operatività della norma;
- ha rigettato l'eccezione di decadenza dalla garanzia per mancata escussione dei crediti nel termine di cui all'art. 1957 c.c., evidenziando l'espressa dispensa accordata dei fideiussori alla banca ed, infine, ha escluso che tale accordo fosse inficiato da nullità per violazione delle regole della concorrenza;
ha rigettato l'eccezione di estinzione del debito di € 6.252,87 per intervenuto pagamento, sollevata da parte attrice a sostegno della propria domanda di accertamento negativo, osservando pag. 4/15 che il pagamento eseguito dal terzo ( non potesse riferirsi a tale esposizione Parte_4
“stante la diversità di importo e titolo”; il tribunale, infine - per rispondere alle censure mosse dagli attori al mancato esercizio (da parte della banca) della facoltà di compensare il proprio debito verso la massa dei creditori di LI s.r.l. (accertato giudizialmente in € 85.000,00), ed il proprio credito residuo (rimasto insoddisfatto in sede concorsuale, e poi preteso nel presente giudizio, in danno dei fideiussori) - ha affermato la natura potestativa dell'istituto della compensazione volontaria.
§ 2.
Avverso detta decisione, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello ed hanno chiesto che la corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiarasse la nullità delle fideiussioni e, comunque, accogliesse tutte le domande (di accertamento negativo) dagli stessi proposte in primo grado, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.
In data 4.12.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTI VI DE LL A DECISIO NE
§ 3
L'appello si fonda su quindici motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe omesso di verificare la regolarità della costituzione in giudizio della banca convenuta;
in particolare, non avrebbe correttamente valorizzato e sanzionato la mancata produzione da parte di della procura rilasciata ad Controparte_1
e dell'atto di incorporazione di Controparte_2 Controparte_3
Il motivo è infondato.
In disparte da ogni considerazione sulla novità della questione, la corte osserva che i poteri di rappresentanza sono stati conferiti da ad Controparte_1 CP_2
pag. 5/15 con atto pubblico (per notaio in Milano il 15.6.2012 rep. 30556 – racc. CP_3 Per_2
9090); la circostanza non è stata contestata;
alla scadenza del mandato, Controparte_1
è intervenuta in giudizio (cfr note conclusive, in primo grado, per l'udienza del
[...]
22.6.2023 in atti) producendo documentazione (allegati 15 e 16) attestante altresì
l'incorporazione di Controparte_3
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente affermato che la Parte_3 causa “non veniva istruita per difetto di richieste istruttorie”, trascurando di valutare le istanze avanzate dagli attori.
Il motivo è infondato.
Nell'atto di citazione, gli attori hanno espresso riserva sui mezzi istruttori;
a pagina 4 delle note ex art. 183 comma 6 n. 2, hanno poi testualmente affermato: “La causa, pertanto, può essere decisa in base alla documentazione prodotta hic et hinde.
In via subordinata e senza inversione dell'onere della prova, qualora non sia ritenuta satisfattiva la relazione del CTU del 26.05.2009 (doc. 7 ns fasc.), si chiede Per_3 che: […omissis…]”; si riassumono di seguito le richieste istruttorie avanzate, in via subordinata:
- nuova CTU contabile, volta a riquantificare l'esatto credito della fallita LI
s.r.l. (debitrice principale), in esito al giudizio n. 10000115/2006 R.G. da opporre in compensazione con il preteso e contestato credito della banca;
- l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa n. 10000115/2006 R.G. promossa da LI s.r.l. contro conclusasi con sentenza Controparte_10 irrevocabile n. 2162 del 25.5.2017 (doc. 8 ns. fasc.), “cui hanno partecipato anche i fideiussori, non essendo ad essi opponibile la transazione 3.12.2014
(art. 1966 c.c.)”;
- ordine di ispezione dei registri contabili ex art. 118 c.p.c. e/o ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto/corrente n. 205334 intestato ad LI
s.r.l.;
- CTU per l'accertamento dei beni relitti da;
Persona_1
- prova per testi.
pag. 6/15 Ciò premesso, appare chiaro che il tribunale - affermando che “La causa non veniva istruita per difetto di richieste istruttorie” - si sia riferito alla mancanza di richieste istruttorie avanzate in via principale;
quanto alle subordinate, è altresì evidente che le stesse non siano state scrutinate in quanto non si è verificato il presupposto cui erano condizionate (“qualora non sia ritenuta satisfattiva la relazione del CTU del Per_3
26.5.2009”), oltre ad apparire tutte superflue perché documentali, o inammissibili perché valutative.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i crediti vantati dalla banca (in via riconvenzionale), sulla scorta di una certificazione ex art. 50 TUB, allegata alla sua istanza di ammissione al passivo fallimentare del 24.4.2007 e di altri documenti non sottoscritti e comunque non idonei ad assolvere l'onere probatorio.
Il motivo è infondato.
Per resistere all'azione di accertamento negativo, avviata da , Parte_1 Pt_2
e ha documentato le proprie
[...] Parte_3 Controparte_1
ragioni di credito, già insinuate al passivo del fallimento LI s.r.l., mediante produzione della relativa istanza, completa degli allegati (contratti di fideiussione, certificazione ex art. 50 TUB, distinte degli effetti rimasti insoluti, conteggio del saldo debitore delle posizioni a sofferenza, lettere di messa in mora dei garanti;
cfr doc. da 1 a
11 del fascicolo di parte convenuta in primo grado).
La censura è pertanto smentita dai documenti prodotti.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe omesso di informare l'autorità giudiziaria penale dell'ipotesi di reato emersa nel separato giudizio n. 10000115/2006, con riguardo all'usurarietà dei tassi di interessi applicati dalla banca al rapporto di conto corrente n. 205334, nel quale erano confluiti i movimenti di tutti gli altri rapporti intrattenuti da LI s.r.l. con la CP_10
Il motivo è infondato
L'indagine peritale condotta dal dott. nel giudizio n. 10000115/2006, CP_11
pag. 7/15 inerente al rapporto di conto corrente n. 205334, è sfociata nella transazione raggiunta fra curatela fallimentare di LI s.r.l. e (quale mandataria di Controparte_2
poi in corso di causa;
l'accordo ha Controparte_3 Controparte_1
espressamente escluso che gli effetti della transazione potessero estendersi ai garanti
(nei confronti dei quali il giudizio è proseguito); non vi è dubbio che l'intesa abbia riguardato esclusivamente il saldo del conto corrente n. 205334; la curatela ha rinunciato a “qualsiasi altra pretesa in relazione agli ulteriori crediti vantati dalla mandante di già ammessi in via definitiva al passivo della Controparte_2 procedura”.
L'esito del giudizio non consente di ritenere che sia stata accertata l'usura e, comunque, la questione esula dall'oggetto del presente giudizio, avviato dai fideiussori per ottenere l'accertamento negativo dei crediti vantati dalla banca in relazione ai rapporti di finanziamento e sconto titoli, rimasti insoddisfatti in sede fallimentare.
§ 3.5
Con il quinto motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a tenere distinte le pretese creditorie della banca, sebbene le stesse fossero state insinuate cumulativamente al passivo del fallimento LI s.r.l.
Il motivo è infondato.
La domanda di insinuazione al passivo contiene, nel dettaglio, le varie voci di cui si componeva il credito della banca:
- € 28.430,71 oltre accessori per saldo del c/c n. 205334;
- € 5.302,76 oltre accessori per finanziamento n. 574087;
- € 83.840,76 oltre accessori per effetti insoluti, rapporto n. 15011704357 (conto anticipi);
- € 476,32 per saldo del c/ n. 601415.
Il giudizio n. 10000115/2006 ha definito esclusivamente il rapporto dare-avere inerente al conto corrente n. 205334.
Non è provato che gli altri crediti vantati dalla banca siano “confluiti” nel saldo del conto corrente n. 205334; il relativo onere gravava sugli appellanti, che non lo hanno assolto;
la documentazione (all. da 17 a 28 del fascicolo di parte attrice/appellante) prodotta a sostegno della dedotta confluenza è disordinata ed (in parte) illegibile, ma pag. 8/15 soprattutto - in mancanza di un puntuale confronto con gli estratti del conto corrente n.
205334 - non appare sufficiente a riscontrare l'assunto.
§ 3.6
Con il sesto motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere che la banca sia stata ammessa al passivo del fallimento LI
s.r.l. per tutti i crediti elencati nella propria istanza di insinuazione.
Il motivo è infondato.
L'esame dello stato passivo (prodotto in allegato al n. 12 bis del fascicolo di parte appellante), consente di affermare che tutti i crediti sono stati ammessi “come da richiesta”, salvo l'esito del giudizio n. 10000115/2006 che, come detto, ha avuto ad oggetto il solo saldo del conto corrente n 205334. Le residue pretese creditorie (estranee alla transazione e, dunque, non estinte) sono rimaste insoddisfatte in sede fallimentare e quindi la banca le ha vantate stragiudizialmente e poi le ha azionate in giudizio, in via riconvenzionale.
I crediti della banca verso i fideiussori, in ogni caso, prescindono dalla loro ammissione al passivo.
§ 3.7
Con il settimo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere che la transazione del 3.12.2014 non abbia avuto effetti “tombali”, estintivi dell'intero credito vantato dalla banca verso LI s.r.l., e dunque anche delle obbligazioni accessorie dei fideiussori.
Il motivo è infondato.
Come già detto al § 3.4, la curatela nel corpo della transazione, ha espressamente rinunciato a “qualsiasi altra pretesa in relazione agli ulteriori crediti vantati dalla mandante di già ammessi in via definitiva al passivo della Controparte_2 procedura”.
Trattasi esattamente dei crediti oggetto del presente giudizio, rimasti estranei alla materia del contendere nel giudizio n. 1000115/2006, e perciò ammessi al passivo fallimentare “come da richiesta”.
§ 3.8
Con l'ottavo motivo d'appello, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pag. 9/15 hanno dedotto che il tribunale avrebbe omesso di valutare che la banca - Pt_2
scegliendo negligentemente di non esercitare il diritto potestativo ad operare la compensazione tra il proprio debito di € 85.000,00 (sorto a seguito della transazione intervenuta con la curatela) ed il proprio maggior credito vantato nei confronti della società fallita - avrebbe indirettamente danneggiato le posizioni (e i patrimoni) dei fideiussori.
Il motivo è infondato.
In disparte dalla natura potestativa del diritto di eccepire la compensazione, tale istituto non poteva essere invocato nella specie;
come correttamente osservato dalla difesa di parte appellata, nel proprio atto di costituzione in appello: “la banca difatti avanzava un credito nei confronti della fallita in bonis, a fronte di un debito con la Curatela, nato a [...] transazione intervenuta con l'Organo fallimentare;
si discuteva pertanto di un debito con la massa, a fronte di un credito concorsuale. Ebbene, per costante giurisprudenza, dalla facoltà di eccepire la compensazione 'sono esclusi i casi in cui il creditore vanti un credito sorto verso il fallito prima del suo fallimentto, c.d. credito concorsuale, mentre il suo debito sia sorto verso la massa dopo l'inizio del concorso, c.d. credito della massa' (Cass. 14.10.1998
n. 10140; Cass. 26.7.2002 n. 11030). In una simile ipotesi 'manca la reciprocità tra crediti concorsuali (o verso il fallito) e debiti verso la massa, perché le obbligazioni intercorrono tra patrimoni diversi' (così Trib Torino, ord. del 5/8/16”).
§ 3.9
Con il nono motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a rigettare l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla banca;
in particolare, nessun atto interruttivo avrebbe dovuto ritenersi sussistente in ordine alla domanda riconvenzionale esperita per il pagamento della somma di € 6.252,87, non insinuata al passivo del fallimento LI s.r.l.; tale quota di credito, ad avviso degli appellanti, sarebbe stata pretesa per la prima volta con raccomandata ai fideiussori del
2.7.2018; quanto al credito relativo agli insoluti, la prima richiesta sarebbe stata avanzata, con la comunicazione dell'avv. Valente in data 3.12.2018, oltre 10 anni dopo pag. 10/15 la scadenza delle obbligazioni.
Il motivo è infondato.
In disparte da ogni considerazione in ordine alla tardività dell'eccezione di prescrizione
(che avrebbe dovuto essere sollevata nel primo atto successivo alla domanda di pagamento avanzata dalla banca in primo grado, in via di reconventio reconventionis),
sul punto, correttamente il tribunale ha osservato che l'intero credito vantato dalla banca
(nei dettagli indicati al § 5.3) è stato insinuato al passivo del fallimento LI s.r.l.
con istanza del 24.7.2007; la definitiva incapienza dell'attivo fallimentare è stata accertata con l'approvazione del riparto finale in data 14.2.2018, sicchè nessuna prescrizione può dirsi essere maturata al momento della domanda di pagamento
(espressa in via riconvenzionale nel giudizio di accertamento negativo avviato dai fideiussori con citazione del 20.10.2018).
§ 3.10
Con il decimo e l'undicesimo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere sbrigativamente infondata l'eccezione di nullità
delle fideiussioni, sulla scorta del dato temporale, per il solo fatto che i contratti in esame erano stati stipulati nel 1993, mentre l'accertamento della violazione delle regole sulla concorrenza aveva avuto ad oggetto il modulo ABI del 2003, ed era stato sanzionato dal Garante della concorrenza con provvedimento n. 55/2005. Il tribunale avrebbe omesso, altresì di verificare d'ufficio la presenza di clausole abusive.
I motivi sono infondati.
E' insostenibile, in mancanza di qualsiasi riscontro probatorio, che tra le banche fosse stata raggiunta sin dal 1993 una indebita intesa volta a violare le regole sulla pag. 11/15 concorrenza. Né può attribuirsi efficacia retroattiva al provvedimento n. 55/2005.
In proposito, la suprema corte ha statuito che: “in tema di accertamento dell'esistenza di
intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione
«a valle» di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite
concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di
contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative)
comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da
parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato
[…omissis…] a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente
prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella
disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano
la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”. (cass.civ.sez.I, ord.
12.12.2017 n. 29810).
Del tutto generica, dunque inammissibile, deve ritenersi la denunciata presenza di clausole abusive nei contratti di fideiussione in esame.
§ 3.11
Con il dodicesimo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno denunciato la violazione dell'art. 1956 c.c.: avrebbe errato il tribunale a ritenere insussistenti i presupposti di operatività della norma e quindi a negare la loro liberazione dagli obblighi di garanzia.
Il motivo è infondato.
Difetta agli atti la prova che la banca, senza speciale autorizzazione dei fideiussori,
abbia fatto credito ad LI s.r.l., pur sapendo che le condizioni patrimoniali della pag. 12/15 società erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito stesso.
Non è sufficiente, a tal fine, la mera produzione in giudizio dei bilanci di LI s.r.l.,
per gli anni tra il 1999 e il 2003, totalmente sganciata da una puntuale analisi dei crediti accordati dalla banca nello stesso periodo.
§ 3.12
Con il tredicesimo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a negare valore estintivo del debito di € 6.252,87 al pagamento eseguito da Parte_4
Il motivo è infondato.
Nessuna corrispondenza vi è tra il credito di € 6.252,87 vantato dalla banca (quale residuo diritto alla restituzione del finanziamento n. 574087) e il pagamento in esame:
non in ordine al quantum, che non coincide (la fattura prodotta ed emessa a favore di
è di € 9.060,00), non in ordine alla imputazione del pagamento (gli stessi Parte_4
appellanti hanno riferito che la somma sborsata da costituiva il Parte_4
corrispettivo per l'acquisto di beni in leasing dalla fallita).
§ 3.13
Con il quattordicesimo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c.: il tribunale avrebbe pronunciato ultra petita, disponendo che il pagamento delle somme oggetto di condanna a carico dei fideiussori fosse maggiorato degli interessi convenzionali, pur non essendoci una espressa richiesta della banca in tal senso, che si era limitata a chiedere in via riconvenzionale, oltre alla sorte capitale “gli interessi successivi al 20.3.2015” data di redazione della certificazione ex pag. 13/15 art. 50 TUB..
Il motivo è fondato.
Il tribunale ha ritenuto di accordare alla banca la maggiorazione degli interessi convenzionali dalla domanda (del 2.7.2018) al saldo.
La misura di detti interessi, deve tuttavia essere ricondotta a quella legale, in mancanza di specifica domanda riferita al tasso convenzionale.
§ 3.14
Con l'ultimo motivo d'appello gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata anche nel capo relativo alle spese.
Il motivo è infondato.
Le spese del primo grado sono state correttamente regolamentate dal tribunale secondo il principio della soccombenza.
§ 4
Anche le spese processuali del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
L'accoglimento del quattordicesimo motivo d'appello esonera gli appellanti dal pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
la corte,
accoglie il quattordicesimo motivo d'appello e, per l'effetto - a parziale modifica della sentenza impugnata - dispone che la misura degli interessi relativi al primo capo di condanna sia quella legale e non quella convenzionale, ferme restando tutte le altre statuizioni;
rigetta, per il resto, l'appello;
pag. 14/15 condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese processuali del giudizio d'appello che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Anna Rita Pasca
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Anna Rita - Presidente
- dott. Riccardo Mele - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 745 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), in proprio e quali eredi di C.F._2 Persona_1 Parte_3
(c.f. , nella qualità di erede di
[...] CodiceFiscale_3 Per_1
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Caprioli, come da mandato in atti
[...]
APPELLANTI
contro con sede in Torino (p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Valente Renda, come da mandato in atti
APPELLATA in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società Controparte_2
procuratrice di già Controparte_1 Controparte_3
APPELLATA contumace
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 15.2.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMENTO DEL PROC ESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ , entrambi in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
e quale erede di
[...] Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio il (oggi ) per accertare Controparte_3 Controparte_1
l'insussistenza, in capo agli stessi, di una qualsivoglia esposizione debitoria in favore di tale banca, con vittoria delle spese di lite.
Rappresentavano: che, con nota del 02.07.2018, il procuratore di (quale Controparte_2 mandataria di ) aveva richiesto agli odierni attori il pagamento Controparte_3 dell'importo complessivo di euro 102.788,51 quale esposizione debitoria della società
Aligel srl in favore della quale i sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Persona_1 avevano rilasciato fideiussione;
che tali somme erano state richieste a titolo di “residuo finanziamento n. 00158/042/00574087” (per euro 6.252,87) e di “ricevute bancarie insolute” (per euro 96.535,64); che, in data 03.12.2014, tra la e Controparte_4
era intervenuta una transazione in virtù della quale il Controparte_2 Controparte_3 aveva corrisposto alla detta società fallita l'importo di euro 85.000,00 'precisando che la transazione è stata conseguenza di un giudizio promosso da Aligel s.r.l., in bonis, contro , poi CP_5
che tale giudizio era stato definito con sentenza resa dal Tribunale di Controparte_3
Lecce, il quale aveva condannato il 'a revocare dalla centrale rischi presso Controparte_3
Banca d'Italia le poste in passivo censite a nome dei fideiussori, nonché alle spese in favore dei fideiussori medesimi chiamati a rispondere di somme non dovute'; che, tuttavia, ad avviso di , il Controparte_2
suindicato giudizio aveva avuto ad oggetto il rapporto di c/c n. 2053/34, mentre gli importi
degli insoluti erano stati ammessi nella procedura concorsuale chiusasi nel mese di aprile
pag. 2/15 2017; che, all'esito della relativa documentazione, le esposizioni creditorie della banca
risultavano confluite nel suindicato rapporto di c/c, e quindi oggetto del detto giudizio;
che, pertanto, all'esito della intervenuta transazione, nessuna esposizione debitoria doveva ravvisarsi in capo agli odierni attori;
che, inoltre, tali esposizioni debitorie, ove sussistenti,
dovevano ritenersi prescritte;
che, tuttavia, la banca, pur consapevole delle condizioni
economiche in cui versava la società Aligel srl, le aveva concesso dei finanziamenti senza
previamente richiedere specifica autorizzazione ai fideiussori;
che, peraltro, il presunto credito di euro 6.252,87 era stato pagato dalla al tempo dell'acquisto, da Parte_4
parte della stessa, dei macchinari acquistati in leasing dalla Aligel srl mediante il suindicato finanziamento.
Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t. (quale società Controparte_2 procuratrice di , la quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_1
chiamarsi in causa , e , quali eredi del Controparte_6 CP_7 Controparte_8
fideiussore . Nel merito, chiedeva rigettarsi le avverse pretese e, in via Persona_1 riconvenzionale, condannarsi le controparti al pagamento 'in solido o singolarmente' dell'importo di euro 102.788,51, oltre interessi successivi al 20.03.2015, con vittoria delle
spese di lite.
Deduceva: che il giudizio rgn. 115/2006 e la menzionata transazione avevano ad oggetto soltanto il rapporto di c/c n. 205334 e non già quello di “sconto”; che, dall'esame della documentazione in atti, emergeva come il saldo debitorio del conto anticipi non era
confluito nel conto ordinario;
che le contestazioni formulate dagli attori in ordine alla presunta liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c. erano 'generiche e prive di riscontro, oltre che infondate'; che le esposizioni creditore in questione erano state tempestivamente richieste stragiudizialmente, nonché in sede di procedura fallimentare;
che quanto corrisposto dalla
società afferiva ad altro rapporto. Parte_4
All'udienza del 21.02.2019, il giudicante autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati.
Si costituivano e le quali Controparte_6 CP_7 Controparte_8 eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, non avendo le stesse acquisito la qualità
di eredi del defunto Nel merito, deducevano che la fideiussione Persona_1
rilasciata dal de cuius era nulla per violazione della normativa anticoncorrenziale in
quanto redatta secondo il modello standard predisposto dall'ABI e che, ad ogni modo, le
pag. 3/15 ragioni poste a sostegno della domanda attorea erano fondate e da esse condivise”.
§ 1.1
Con sentenza n. 1936 del 22.6.2023, il tribunale di Lecce ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e ha accolto la domanda CP_6 CP_7 Controparte_8 riconvenzionale della banca ed ha condannato, in solido, , e Parte_1 CP_9
al pagamento, in favore di della Parte_3 Controparte_10 somma di € 6.252,87, a titolo di residuo rimborso del finanziamento n. 504787 e di €
96.535,64 a titolo di effetti insoluti, il tutto oltre interessi convenzionali, sulla sola sorte capitale dal 2.7.2018 al saldo;
ha rigettato tutte le altre domande;
ha condannato, in solido,
e al pagamento delle spese Parte_1 CP_9 Parte_3 processuali, in favore di ha condannato Controparte_10 [...]
l pagamento delle spese processuali in favore delle terze chiamate. CP_10
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha innanzi tutto accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e CP_6 CP_7 CP_8
per carenza di prova in ordine alla loro qualità di eredi di
[...] Persona_1
(fideiussore di LI); - sempre in via preliminare, ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla banca, considerando la domanda di insinuazione al passivo del fallimento LI come valido atto interruttivo;
- nel merito, ha escluso
(per carenza di prova) che i crediti vantati dalla banca nel giudizio di primo grado fossero stati estinti con la transazione del 3.12.2014, che aveva definito il giudizio n.
10000115/2006 R.G. tra la banca e la curatela di LI s.r.l.; - sempre nel merito, il tribunale ha rigettato l'eccezione di inefficacia della fideiussione invocata dagli attori, ai sensi dell'art. 1956 c.c., ritenendo che mancasse la prova dei presupposti di operatività della norma;
- ha rigettato l'eccezione di decadenza dalla garanzia per mancata escussione dei crediti nel termine di cui all'art. 1957 c.c., evidenziando l'espressa dispensa accordata dei fideiussori alla banca ed, infine, ha escluso che tale accordo fosse inficiato da nullità per violazione delle regole della concorrenza;
ha rigettato l'eccezione di estinzione del debito di € 6.252,87 per intervenuto pagamento, sollevata da parte attrice a sostegno della propria domanda di accertamento negativo, osservando pag. 4/15 che il pagamento eseguito dal terzo ( non potesse riferirsi a tale esposizione Parte_4
“stante la diversità di importo e titolo”; il tribunale, infine - per rispondere alle censure mosse dagli attori al mancato esercizio (da parte della banca) della facoltà di compensare il proprio debito verso la massa dei creditori di LI s.r.l. (accertato giudizialmente in € 85.000,00), ed il proprio credito residuo (rimasto insoddisfatto in sede concorsuale, e poi preteso nel presente giudizio, in danno dei fideiussori) - ha affermato la natura potestativa dell'istituto della compensazione volontaria.
§ 2.
Avverso detta decisione, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello ed hanno chiesto che la corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiarasse la nullità delle fideiussioni e, comunque, accogliesse tutte le domande (di accertamento negativo) dagli stessi proposte in primo grado, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello, e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.
In data 4.12.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTI VI DE LL A DECISIO NE
§ 3
L'appello si fonda su quindici motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe omesso di verificare la regolarità della costituzione in giudizio della banca convenuta;
in particolare, non avrebbe correttamente valorizzato e sanzionato la mancata produzione da parte di della procura rilasciata ad Controparte_1
e dell'atto di incorporazione di Controparte_2 Controparte_3
Il motivo è infondato.
In disparte da ogni considerazione sulla novità della questione, la corte osserva che i poteri di rappresentanza sono stati conferiti da ad Controparte_1 CP_2
pag. 5/15 con atto pubblico (per notaio in Milano il 15.6.2012 rep. 30556 – racc. CP_3 Per_2
9090); la circostanza non è stata contestata;
alla scadenza del mandato, Controparte_1
è intervenuta in giudizio (cfr note conclusive, in primo grado, per l'udienza del
[...]
22.6.2023 in atti) producendo documentazione (allegati 15 e 16) attestante altresì
l'incorporazione di Controparte_3
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente affermato che la Parte_3 causa “non veniva istruita per difetto di richieste istruttorie”, trascurando di valutare le istanze avanzate dagli attori.
Il motivo è infondato.
Nell'atto di citazione, gli attori hanno espresso riserva sui mezzi istruttori;
a pagina 4 delle note ex art. 183 comma 6 n. 2, hanno poi testualmente affermato: “La causa, pertanto, può essere decisa in base alla documentazione prodotta hic et hinde.
In via subordinata e senza inversione dell'onere della prova, qualora non sia ritenuta satisfattiva la relazione del CTU del 26.05.2009 (doc. 7 ns fasc.), si chiede Per_3 che: […omissis…]”; si riassumono di seguito le richieste istruttorie avanzate, in via subordinata:
- nuova CTU contabile, volta a riquantificare l'esatto credito della fallita LI
s.r.l. (debitrice principale), in esito al giudizio n. 10000115/2006 R.G. da opporre in compensazione con il preteso e contestato credito della banca;
- l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa n. 10000115/2006 R.G. promossa da LI s.r.l. contro conclusasi con sentenza Controparte_10 irrevocabile n. 2162 del 25.5.2017 (doc. 8 ns. fasc.), “cui hanno partecipato anche i fideiussori, non essendo ad essi opponibile la transazione 3.12.2014
(art. 1966 c.c.)”;
- ordine di ispezione dei registri contabili ex art. 118 c.p.c. e/o ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto/corrente n. 205334 intestato ad LI
s.r.l.;
- CTU per l'accertamento dei beni relitti da;
Persona_1
- prova per testi.
pag. 6/15 Ciò premesso, appare chiaro che il tribunale - affermando che “La causa non veniva istruita per difetto di richieste istruttorie” - si sia riferito alla mancanza di richieste istruttorie avanzate in via principale;
quanto alle subordinate, è altresì evidente che le stesse non siano state scrutinate in quanto non si è verificato il presupposto cui erano condizionate (“qualora non sia ritenuta satisfattiva la relazione del CTU del Per_3
26.5.2009”), oltre ad apparire tutte superflue perché documentali, o inammissibili perché valutative.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i crediti vantati dalla banca (in via riconvenzionale), sulla scorta di una certificazione ex art. 50 TUB, allegata alla sua istanza di ammissione al passivo fallimentare del 24.4.2007 e di altri documenti non sottoscritti e comunque non idonei ad assolvere l'onere probatorio.
Il motivo è infondato.
Per resistere all'azione di accertamento negativo, avviata da , Parte_1 Pt_2
e ha documentato le proprie
[...] Parte_3 Controparte_1
ragioni di credito, già insinuate al passivo del fallimento LI s.r.l., mediante produzione della relativa istanza, completa degli allegati (contratti di fideiussione, certificazione ex art. 50 TUB, distinte degli effetti rimasti insoluti, conteggio del saldo debitore delle posizioni a sofferenza, lettere di messa in mora dei garanti;
cfr doc. da 1 a
11 del fascicolo di parte convenuta in primo grado).
La censura è pertanto smentita dai documenti prodotti.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe omesso di informare l'autorità giudiziaria penale dell'ipotesi di reato emersa nel separato giudizio n. 10000115/2006, con riguardo all'usurarietà dei tassi di interessi applicati dalla banca al rapporto di conto corrente n. 205334, nel quale erano confluiti i movimenti di tutti gli altri rapporti intrattenuti da LI s.r.l. con la CP_10
Il motivo è infondato
L'indagine peritale condotta dal dott. nel giudizio n. 10000115/2006, CP_11
pag. 7/15 inerente al rapporto di conto corrente n. 205334, è sfociata nella transazione raggiunta fra curatela fallimentare di LI s.r.l. e (quale mandataria di Controparte_2
poi in corso di causa;
l'accordo ha Controparte_3 Controparte_1
espressamente escluso che gli effetti della transazione potessero estendersi ai garanti
(nei confronti dei quali il giudizio è proseguito); non vi è dubbio che l'intesa abbia riguardato esclusivamente il saldo del conto corrente n. 205334; la curatela ha rinunciato a “qualsiasi altra pretesa in relazione agli ulteriori crediti vantati dalla mandante di già ammessi in via definitiva al passivo della Controparte_2 procedura”.
L'esito del giudizio non consente di ritenere che sia stata accertata l'usura e, comunque, la questione esula dall'oggetto del presente giudizio, avviato dai fideiussori per ottenere l'accertamento negativo dei crediti vantati dalla banca in relazione ai rapporti di finanziamento e sconto titoli, rimasti insoddisfatti in sede fallimentare.
§ 3.5
Con il quinto motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a tenere distinte le pretese creditorie della banca, sebbene le stesse fossero state insinuate cumulativamente al passivo del fallimento LI s.r.l.
Il motivo è infondato.
La domanda di insinuazione al passivo contiene, nel dettaglio, le varie voci di cui si componeva il credito della banca:
- € 28.430,71 oltre accessori per saldo del c/c n. 205334;
- € 5.302,76 oltre accessori per finanziamento n. 574087;
- € 83.840,76 oltre accessori per effetti insoluti, rapporto n. 15011704357 (conto anticipi);
- € 476,32 per saldo del c/ n. 601415.
Il giudizio n. 10000115/2006 ha definito esclusivamente il rapporto dare-avere inerente al conto corrente n. 205334.
Non è provato che gli altri crediti vantati dalla banca siano “confluiti” nel saldo del conto corrente n. 205334; il relativo onere gravava sugli appellanti, che non lo hanno assolto;
la documentazione (all. da 17 a 28 del fascicolo di parte attrice/appellante) prodotta a sostegno della dedotta confluenza è disordinata ed (in parte) illegibile, ma pag. 8/15 soprattutto - in mancanza di un puntuale confronto con gli estratti del conto corrente n.
205334 - non appare sufficiente a riscontrare l'assunto.
§ 3.6
Con il sesto motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere che la banca sia stata ammessa al passivo del fallimento LI
s.r.l. per tutti i crediti elencati nella propria istanza di insinuazione.
Il motivo è infondato.
L'esame dello stato passivo (prodotto in allegato al n. 12 bis del fascicolo di parte appellante), consente di affermare che tutti i crediti sono stati ammessi “come da richiesta”, salvo l'esito del giudizio n. 10000115/2006 che, come detto, ha avuto ad oggetto il solo saldo del conto corrente n 205334. Le residue pretese creditorie (estranee alla transazione e, dunque, non estinte) sono rimaste insoddisfatte in sede fallimentare e quindi la banca le ha vantate stragiudizialmente e poi le ha azionate in giudizio, in via riconvenzionale.
I crediti della banca verso i fideiussori, in ogni caso, prescindono dalla loro ammissione al passivo.
§ 3.7
Con il settimo motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere che la transazione del 3.12.2014 non abbia avuto effetti “tombali”, estintivi dell'intero credito vantato dalla banca verso LI s.r.l., e dunque anche delle obbligazioni accessorie dei fideiussori.
Il motivo è infondato.
Come già detto al § 3.4, la curatela nel corpo della transazione, ha espressamente rinunciato a “qualsiasi altra pretesa in relazione agli ulteriori crediti vantati dalla mandante di già ammessi in via definitiva al passivo della Controparte_2 procedura”.
Trattasi esattamente dei crediti oggetto del presente giudizio, rimasti estranei alla materia del contendere nel giudizio n. 1000115/2006, e perciò ammessi al passivo fallimentare “come da richiesta”.
§ 3.8
Con l'ottavo motivo d'appello, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pag. 9/15 hanno dedotto che il tribunale avrebbe omesso di valutare che la banca - Pt_2
scegliendo negligentemente di non esercitare il diritto potestativo ad operare la compensazione tra il proprio debito di € 85.000,00 (sorto a seguito della transazione intervenuta con la curatela) ed il proprio maggior credito vantato nei confronti della società fallita - avrebbe indirettamente danneggiato le posizioni (e i patrimoni) dei fideiussori.
Il motivo è infondato.
In disparte dalla natura potestativa del diritto di eccepire la compensazione, tale istituto non poteva essere invocato nella specie;
come correttamente osservato dalla difesa di parte appellata, nel proprio atto di costituzione in appello: “la banca difatti avanzava un credito nei confronti della fallita in bonis, a fronte di un debito con la Curatela, nato a [...] transazione intervenuta con l'Organo fallimentare;
si discuteva pertanto di un debito con la massa, a fronte di un credito concorsuale. Ebbene, per costante giurisprudenza, dalla facoltà di eccepire la compensazione 'sono esclusi i casi in cui il creditore vanti un credito sorto verso il fallito prima del suo fallimentto, c.d. credito concorsuale, mentre il suo debito sia sorto verso la massa dopo l'inizio del concorso, c.d. credito della massa' (Cass. 14.10.1998
n. 10140; Cass. 26.7.2002 n. 11030). In una simile ipotesi 'manca la reciprocità tra crediti concorsuali (o verso il fallito) e debiti verso la massa, perché le obbligazioni intercorrono tra patrimoni diversi' (così Trib Torino, ord. del 5/8/16”).
§ 3.9
Con il nono motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a rigettare l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalla banca;
in particolare, nessun atto interruttivo avrebbe dovuto ritenersi sussistente in ordine alla domanda riconvenzionale esperita per il pagamento della somma di € 6.252,87, non insinuata al passivo del fallimento LI s.r.l.; tale quota di credito, ad avviso degli appellanti, sarebbe stata pretesa per la prima volta con raccomandata ai fideiussori del
2.7.2018; quanto al credito relativo agli insoluti, la prima richiesta sarebbe stata avanzata, con la comunicazione dell'avv. Valente in data 3.12.2018, oltre 10 anni dopo pag. 10/15 la scadenza delle obbligazioni.
Il motivo è infondato.
In disparte da ogni considerazione in ordine alla tardività dell'eccezione di prescrizione
(che avrebbe dovuto essere sollevata nel primo atto successivo alla domanda di pagamento avanzata dalla banca in primo grado, in via di reconventio reconventionis),
sul punto, correttamente il tribunale ha osservato che l'intero credito vantato dalla banca
(nei dettagli indicati al § 5.3) è stato insinuato al passivo del fallimento LI s.r.l.
con istanza del 24.7.2007; la definitiva incapienza dell'attivo fallimentare è stata accertata con l'approvazione del riparto finale in data 14.2.2018, sicchè nessuna prescrizione può dirsi essere maturata al momento della domanda di pagamento
(espressa in via riconvenzionale nel giudizio di accertamento negativo avviato dai fideiussori con citazione del 20.10.2018).
§ 3.10
Con il decimo e l'undicesimo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere sbrigativamente infondata l'eccezione di nullità
delle fideiussioni, sulla scorta del dato temporale, per il solo fatto che i contratti in esame erano stati stipulati nel 1993, mentre l'accertamento della violazione delle regole sulla concorrenza aveva avuto ad oggetto il modulo ABI del 2003, ed era stato sanzionato dal Garante della concorrenza con provvedimento n. 55/2005. Il tribunale avrebbe omesso, altresì di verificare d'ufficio la presenza di clausole abusive.
I motivi sono infondati.
E' insostenibile, in mancanza di qualsiasi riscontro probatorio, che tra le banche fosse stata raggiunta sin dal 1993 una indebita intesa volta a violare le regole sulla pag. 11/15 concorrenza. Né può attribuirsi efficacia retroattiva al provvedimento n. 55/2005.
In proposito, la suprema corte ha statuito che: “in tema di accertamento dell'esistenza di
intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione
«a valle» di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite
concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di
contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative)
comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da
parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato
[…omissis…] a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente
prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella
disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano
la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”. (cass.civ.sez.I, ord.
12.12.2017 n. 29810).
Del tutto generica, dunque inammissibile, deve ritenersi la denunciata presenza di clausole abusive nei contratti di fideiussione in esame.
§ 3.11
Con il dodicesimo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno denunciato la violazione dell'art. 1956 c.c.: avrebbe errato il tribunale a ritenere insussistenti i presupposti di operatività della norma e quindi a negare la loro liberazione dagli obblighi di garanzia.
Il motivo è infondato.
Difetta agli atti la prova che la banca, senza speciale autorizzazione dei fideiussori,
abbia fatto credito ad LI s.r.l., pur sapendo che le condizioni patrimoniali della pag. 12/15 società erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito stesso.
Non è sufficiente, a tal fine, la mera produzione in giudizio dei bilanci di LI s.r.l.,
per gli anni tra il 1999 e il 2003, totalmente sganciata da una puntuale analisi dei crediti accordati dalla banca nello stesso periodo.
§ 3.12
Con il tredicesimo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a negare valore estintivo del debito di € 6.252,87 al pagamento eseguito da Parte_4
Il motivo è infondato.
Nessuna corrispondenza vi è tra il credito di € 6.252,87 vantato dalla banca (quale residuo diritto alla restituzione del finanziamento n. 574087) e il pagamento in esame:
non in ordine al quantum, che non coincide (la fattura prodotta ed emessa a favore di
è di € 9.060,00), non in ordine alla imputazione del pagamento (gli stessi Parte_4
appellanti hanno riferito che la somma sborsata da costituiva il Parte_4
corrispettivo per l'acquisto di beni in leasing dalla fallita).
§ 3.13
Con il quattordicesimo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c.: il tribunale avrebbe pronunciato ultra petita, disponendo che il pagamento delle somme oggetto di condanna a carico dei fideiussori fosse maggiorato degli interessi convenzionali, pur non essendoci una espressa richiesta della banca in tal senso, che si era limitata a chiedere in via riconvenzionale, oltre alla sorte capitale “gli interessi successivi al 20.3.2015” data di redazione della certificazione ex pag. 13/15 art. 50 TUB..
Il motivo è fondato.
Il tribunale ha ritenuto di accordare alla banca la maggiorazione degli interessi convenzionali dalla domanda (del 2.7.2018) al saldo.
La misura di detti interessi, deve tuttavia essere ricondotta a quella legale, in mancanza di specifica domanda riferita al tasso convenzionale.
§ 3.14
Con l'ultimo motivo d'appello gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata anche nel capo relativo alle spese.
Il motivo è infondato.
Le spese del primo grado sono state correttamente regolamentate dal tribunale secondo il principio della soccombenza.
§ 4
Anche le spese processuali del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
L'accoglimento del quattordicesimo motivo d'appello esonera gli appellanti dal pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
la corte,
accoglie il quattordicesimo motivo d'appello e, per l'effetto - a parziale modifica della sentenza impugnata - dispone che la misura degli interessi relativi al primo capo di condanna sia quella legale e non quella convenzionale, ferme restando tutte le altre statuizioni;
rigetta, per il resto, l'appello;
pag. 14/15 condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese processuali del giudizio d'appello che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Anna Rita Pasca
pag. 15/15