TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella, in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 16.4.2025, ha pronunciato ai sensi degli artt. 127 ter cpc e 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 1039 /2019 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 all'indirizzo telematico rappresentato e difeso per Email_1 procura in atti dall'avv. MIRACOLA MASSIMO
ATTORE
CONTRO
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
In fatto e in diritto Con atto di citazione, ritualmente notificato, premetteva che: Parte_1
- con contratto stipulato il 24.10.2003, la società Itaca s.r.l. aveva affidato all'odierno attore l'incarico di eseguire, con la propria opera professionale o attraverso altri professionisti di sua fiducia, tutte le prestazioni tecniche occorrenti per l'edificazione di un fabbricato da realizzare in Sant'Agata di Militello, Via T4, C. da Torrecandele, per un compenso di € 29.000,00;
- la Itaca s.r.l. aveva, altresì, affidato al Geom. l'incarico di coordinatore della Pt_1 sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, per l'espletamento del quale l'attore dichiarava di aver maturato un credito di € 64.061,67, determinato sulla base ed in applicazione di quanto previsto dalla L. n. 144/1949 e s.m.i., di approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, in ragione delle diverse prestazioni effettuate e delle spese anticipate;
- a fronte di numerosi solleciti, la Itaca s.r.l. aveva corrisposto al geometra solo la somma di € 9.000,00;
- per tutti i superiori incarichi l'attore vantava, dunque, un credito residuo complessivo pari ad € 84.061,67, oltre interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, in applicazione dell'art. 15 L n. 144/1949 e s.m.i.;
- nell'anno 2016, la società Itaca s.r.l. era stata incorporata per fusione nella CP_1
Tanto premesso, citava in giudizio la per l'accoglimento Parte_1 CP_1 delle seguenti conclusioni:
“1). Ritenere e dichiarare che il Geom. in ragione dell'attività professionale Pt_1 svolta su incarico della società Itaca S.r.l., ha diritto al compenso dovuto pari alla complessiva somma di €. 84.061,67 al netto dell'acconto già ricevuto;
2). Per l'effetto, condannare la convenuta Itaca S.r.l. (rectius, , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore, della complessiva somma di €. 84.061,67, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà accertata e quantificata, in corso di causa, secundum alligata et probata, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal Sig. Giudice adito, oltre interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto ai sensi dell'art. 15 L n. 144/1949, ed oltre rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo”. Parte convenuta, pur regolarmente citata, rimaneva contumace. La causa veniva istruita mediante prova orale e documentale. La domanda è fondata e merita accoglimento. L'attore ha provato di aver ricevuto ed espletato l'incarico, così per come dallo stesso descritto, sia mediante l'allegazione del contratto stipulato con la Itaca s.r.l. – che ha conferito espressamente al Geom. il compito di eseguire tutte le prestazioni Pt_1 tecniche occorrenti per l'edificazione del fabbricato di cui sopra – sia mediante l'ulteriore produzione documentale e la prova testimoniale, da cui si evince anche l'effettiva esecuzione delle prestazioni non espressamente convenute nel contratto. Nello specifico, l'avvenuto conferimento e il relativo espletamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori – prestazione che rientra tra quelle che i geometri sono abilitati a svolgere - sono emersi dalla prova orale (cfr. testimonianza di ud. 29.10.2024) e Testimone_1 dalla documentazione prodotta, tutta a firma del Geom. per quanto di sua Pt_1 competenza. Accertata l'esecuzione delle prestazioni professionali, deve, altresì, rilevarsi la legittimità del quantum richiesto, in parte espressamente convenuto con la Itaca s.r.l. nel contratto e in parte ricavato mediante l'applicazione del tariffario professionale. Parte attrice ha, inoltre, provato l'avvenuta incorporazione per fusione dell'originaria società debitrice nella (cfr. doc. n. 19 allegato all'atto di citazione). CP_1
Orbene, ai sensi dell'art. 2504bis c.c., “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Sul punto, è pacifico che “la fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 11059/2011; Cass. civ. n. 22998/2015). Ne deriva che, in assenza di ulteriori e contrarie pattuizioni, è l'unico CP_1 soggetto in capo al quale sussiste la legittimazione passiva riguardo ai crediti vantati dall'odierno attore. Tanto basta per accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare al CP_1 pagamento della somma di € 84.061,67, oltre interessi così per come richiesti dall'attore, dovuti fino all'effettivo soddisfo, previa esclusione della rivalutazione monetaria, atteso che trattasi di debito di valuta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto di conto della ridotta attività espletata e della modesta complessità della materia. Le suddette spese vanno liquidate in favore dell'Erario, atteso che parte attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1039/2019 R.G, disattesa e assorbita ogni altra istanza eccezione e difesa, così provvede: Dichiara la contumacia del convenuto, CP_1
Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la al CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 84.061,67, oltre interessi ex art. 15 l. 1,44/1949 fino al soddisfo;
Condanna ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore dello Stato, liquidandole nell'importo di € 7.052,00 per compensi e € 13,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Patti, il 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella, in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 16.4.2025, ha pronunciato ai sensi degli artt. 127 ter cpc e 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 1039 /2019 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 all'indirizzo telematico rappresentato e difeso per Email_1 procura in atti dall'avv. MIRACOLA MASSIMO
ATTORE
CONTRO
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
In fatto e in diritto Con atto di citazione, ritualmente notificato, premetteva che: Parte_1
- con contratto stipulato il 24.10.2003, la società Itaca s.r.l. aveva affidato all'odierno attore l'incarico di eseguire, con la propria opera professionale o attraverso altri professionisti di sua fiducia, tutte le prestazioni tecniche occorrenti per l'edificazione di un fabbricato da realizzare in Sant'Agata di Militello, Via T4, C. da Torrecandele, per un compenso di € 29.000,00;
- la Itaca s.r.l. aveva, altresì, affidato al Geom. l'incarico di coordinatore della Pt_1 sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, per l'espletamento del quale l'attore dichiarava di aver maturato un credito di € 64.061,67, determinato sulla base ed in applicazione di quanto previsto dalla L. n. 144/1949 e s.m.i., di approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, in ragione delle diverse prestazioni effettuate e delle spese anticipate;
- a fronte di numerosi solleciti, la Itaca s.r.l. aveva corrisposto al geometra solo la somma di € 9.000,00;
- per tutti i superiori incarichi l'attore vantava, dunque, un credito residuo complessivo pari ad € 84.061,67, oltre interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, in applicazione dell'art. 15 L n. 144/1949 e s.m.i.;
- nell'anno 2016, la società Itaca s.r.l. era stata incorporata per fusione nella CP_1
Tanto premesso, citava in giudizio la per l'accoglimento Parte_1 CP_1 delle seguenti conclusioni:
“1). Ritenere e dichiarare che il Geom. in ragione dell'attività professionale Pt_1 svolta su incarico della società Itaca S.r.l., ha diritto al compenso dovuto pari alla complessiva somma di €. 84.061,67 al netto dell'acconto già ricevuto;
2). Per l'effetto, condannare la convenuta Itaca S.r.l. (rectius, , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore, della complessiva somma di €. 84.061,67, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà accertata e quantificata, in corso di causa, secundum alligata et probata, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal Sig. Giudice adito, oltre interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto ai sensi dell'art. 15 L n. 144/1949, ed oltre rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo”. Parte convenuta, pur regolarmente citata, rimaneva contumace. La causa veniva istruita mediante prova orale e documentale. La domanda è fondata e merita accoglimento. L'attore ha provato di aver ricevuto ed espletato l'incarico, così per come dallo stesso descritto, sia mediante l'allegazione del contratto stipulato con la Itaca s.r.l. – che ha conferito espressamente al Geom. il compito di eseguire tutte le prestazioni Pt_1 tecniche occorrenti per l'edificazione del fabbricato di cui sopra – sia mediante l'ulteriore produzione documentale e la prova testimoniale, da cui si evince anche l'effettiva esecuzione delle prestazioni non espressamente convenute nel contratto. Nello specifico, l'avvenuto conferimento e il relativo espletamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori – prestazione che rientra tra quelle che i geometri sono abilitati a svolgere - sono emersi dalla prova orale (cfr. testimonianza di ud. 29.10.2024) e Testimone_1 dalla documentazione prodotta, tutta a firma del Geom. per quanto di sua Pt_1 competenza. Accertata l'esecuzione delle prestazioni professionali, deve, altresì, rilevarsi la legittimità del quantum richiesto, in parte espressamente convenuto con la Itaca s.r.l. nel contratto e in parte ricavato mediante l'applicazione del tariffario professionale. Parte attrice ha, inoltre, provato l'avvenuta incorporazione per fusione dell'originaria società debitrice nella (cfr. doc. n. 19 allegato all'atto di citazione). CP_1
Orbene, ai sensi dell'art. 2504bis c.c., “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Sul punto, è pacifico che “la fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 11059/2011; Cass. civ. n. 22998/2015). Ne deriva che, in assenza di ulteriori e contrarie pattuizioni, è l'unico CP_1 soggetto in capo al quale sussiste la legittimazione passiva riguardo ai crediti vantati dall'odierno attore. Tanto basta per accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare al CP_1 pagamento della somma di € 84.061,67, oltre interessi così per come richiesti dall'attore, dovuti fino all'effettivo soddisfo, previa esclusione della rivalutazione monetaria, atteso che trattasi di debito di valuta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto di conto della ridotta attività espletata e della modesta complessità della materia. Le suddette spese vanno liquidate in favore dell'Erario, atteso che parte attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1039/2019 R.G, disattesa e assorbita ogni altra istanza eccezione e difesa, così provvede: Dichiara la contumacia del convenuto, CP_1
Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la al CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 84.061,67, oltre interessi ex art. 15 l. 1,44/1949 fino al soddisfo;
Condanna ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore dello Stato, liquidandole nell'importo di € 7.052,00 per compensi e € 13,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Così deciso in Patti, il 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella