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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/06/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa iscritta al n. 2315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “separazione giudiziale dei coniugi e successivo divorzio”
promossa da
nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa
Cortese del Foro di Vicenza
Ricorrente
contro
nato il [...] a [...], c.f. , formalmente CP_1 C.F._2
residente a [...], contumace
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza. Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di separazione dei coniugi
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, apponendo il proprio visto, nulla ha opposto alla pronuncia sullo status coniugale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.05.2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con il giorno 20.03.2004 in Vicenza;
che dalla loro unione erano CP_1
nati i figli in data 20.12.2003 e in data 9.04.2015; di essere stata vittima, sin dagli Per_1 Persona_2
inizi del matrimonio, dei comportamenti autoritari, aggressivi e violenti del marito, dovuti al suo carattere, alle origini ed abitudini familiari, di stampo prettamente patriarcale e maschilista, resi ancor più gravi in dipendenza del crescente abuso di sostanze alcoliche da parte dello stesso;
che il sig.
, quando rientrava a casa in evidente stato di alterazione per effetto dell'alcol, manifestava CP_1
aggressività anche nei confronti dei figli e, per questa ragione, nel dicembre 2023 la primogenita si era allontanata dalla casa familiare, trasferendosi in Olanda ove svolgeva lavoretti precari;
di Per_1
aver sporto denuncia-querela a seguito dell'ennesima aggressione perpetrata dal resistente in data
5.05.2024, alla presenza del figlio minore , a seguito della quale ella si era vista costretta Persona_2
a lasciare temporaneamente la casa familiare, insieme al figlio, trascorrendo la notte in un albergo;
tanto premesso, chiedeva che l'adito Tribunale pronunciasse la separazione personale delle parti con addebito al marito, prevedendosi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Persona_2
con collocamento presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare e, sul piano economico, che il padre fosse tenuto a corrispondere un assegno mensile di euro 600,00 per il mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un contributo di euro 600,00 mensili per il proprio mantenimento;
inoltre, chiedeva che, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
In via cautelare ed urgente, ex artt. 473 bis 69 e segg. c.p.c. e/o 473 bis 15 c.p.c., la ricorrente sollecitava l'emissione di un ordine di protezione e la sua richiesta veniva accolta dal Giudice relatore con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 3.06.2024, confermato in data 9.07.2024 e prorogato all'udienza del 19.12.2024.
Venivano, altresì, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti in punto di affido, collocamento e mantenimento del figlio minore delle parti, con incarico ai Servizi Sociali di organizzare incontri protetti padre-figlio su richiesta del resistente.
, a cui il ricorso era regolarmente notificato unitamente agli atti e ai verbali di causa, CP_1
non si costituiva in giudizio neppure per l'udienza di merito ex art. 473 bis 21 c.p.c., celebrata il
20.05.2025 nella contumacia del resistente.
A detta udienza la ricorrente, comparsa personalmente, chiedeva che la causa fosse rimessa al
Collegio per l'emissione della sentenza non definitiva sullo status coniugale.
***
La domanda di separazione personale proposta da deve trovare Parte_1
accoglimento, sussistendo i presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c.
I fatti che hanno dato origine anche all'emissione dell'ordine di protezione a carico di CP_1
in pendenza di giudizio, con conseguente suo allontanamento dalla casa familiare, rendono
[...]
palese che la crisi del rapporto matrimoniale è divenuta irreversibile e non è più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Trattandosi di sentenza parziale sullo status, va disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'espletamento dell'istruttoria necessaria in ordine alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
La regolamentazione delle spese di giudizio deve essere riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: 1)dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
(Romania) e nato il [...] a [...], uniti in matrimonio il giorno CP_1
20.03.2004 in Vicenza;
2)ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nel relativo registro dell'anno 2004,
Parte I, Numero 39;
3) riserva la pronuncia sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
4) dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa
Biancamaria Biondo, per l'ulteriore corso del giudizio in ordine alle residue domande di parte ricorrente.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17/06/2025.
Il Giudice est. e rel.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo