Cass. civ., sez. I, sentenza 13/06/1984, n. 3536
CASS
Sentenza 13 giugno 1984

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Il procedimento davanti alla Corte d'appello, per l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847, può essere promosso, oltre che per iniziativa di parte, anche di ufficio. Tale officiosità non si pone in contrasto con le regole processuali regolatrici dell'Esercizio delle azioni giudiziali, ne' con l'art. 24 Costituzione, trovando essa fondamento nella particolarità dell'oggetto del giudizio e della procedura, sempre che sia rispettato il diritto di difesa delle parti mediante il loro invito a comparire davanti al giudice prima della pronuncia dell'ordinanza in camera di consiglio. ( V 332/84, mass n 432601; ( V 3201/83, mass n 428107; ( V 4066/82, mass n 422037; ( V 6661/81, mass n 417522; ( V 4101/75, mass n 378415).*

Poiché il codice di diritto canonico prevede il gratuito patrocinio per i non abbienti, purché sia accertato il loro stato di inferiorità economica e si tratti di causa non futile ne' temeraria, con un procedimento non dissimile da quello previsto dalla legge italiana, la mancata ammissione al gratuito patrocinio in Sede ecclesiastica non integra una violazione del diritto di difesa che possa essere fatta valere innanzi alla Corte d'appello, al fine di opporsi alla pronuncia di esecutività di una sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, non potendo tale giudice sindacare la mancata ammissione al beneficio, in presenza di norme regolatrici di quel procedimento non contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.*

Al fine del decorso del termine breve d'impugnazione, la notificazione del provvedimento della Corte d'appello, emesso in esito al giudizio di delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio, resta soggetta alle Disposizioni degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., e, pertanto, è inidonea al suddetto fine, ove venga effettuata personalmente alla parte che si sia costituita a mezzo di procuratore in quel giudizio. ( V 6847/82, mass n 424487; ( V 5628/82, mass n 423398; ( V 4914/82, mass n 422923).*

Con riguardo alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per "amentia" di uno dei coniugi, la questione del protrarsi della coabitazione dopo il recupero da parte di detto coniuge della capacità di intendere e di volere, rilevante per l'ordinamento italiano e non per quello canonico, può essere dedotta nel giudizio di delibazione di detta sentenza davanti alla Corte d'appello, quale eventuale ragione ostativa alla delibazione medesima (sotto il profilo della contrarietà all'ordine pubblico), mentre resta preclusa la possibilità di sollevarla per la prima volta in Sede di ricorso per Cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello. ( V 5026/82, mass n 422952; ( V 3024/82, mass n 420953).*

Commentario1

  • 1Matrimonio, nullità, tradimento prematrimoniale, insussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 agosto 2008
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/06/1984, n. 3536
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3536
Data del deposito : 13 giugno 1984

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