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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67383/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67383/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESII Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA DARDANELLI N. 13 00195
ROMA, presso il difensore avv. ALESII LEONARDO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PRESTIFILIPPI ANNA, elettivamente domiciliato in VIA SANT'AGOSTINO 23
98122 MESSINA, presso il difensore avv. PRESTIFILIPPI ANNA
, C.F. , , C.F.: CP_2 C.F._2 Controparte_3
, contumaci C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione del 25.10.2022 notificato il 17.11.2022, , premesso Parte_1 di aver corrisposto alla signora la somma di euro 265.374 94 in forza CP_1 di un titolo venuto meno ne chiede l'integrale restituzione oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo formulando in odio alla stessa azione revocatoria nei confronti della stessa debitrice alienante, con riguardo all'atto dispositivo posto in essere con l'atto di vendita del 26 novembre 2021, a rogito del pagina 1 di 7 notaio R.G. n. 67383/2022 Ud.
5.4.2023 ore 10.15 dott. di Persona_1
Francavilla di Sicilia, rep. n. 149615 e racc. 20143, con il quale la IG.ra CP_1 vendeva e trasferiva ai genitori, IG.ri e ,
[...] CP_2 Controparte_3 l'intera proprietà del suddetto bene immobile facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di Messina, Contrada San Paolo di Camaro Inferiore, Via G. Pilli n. 86/A (indicato al foglio di mappa n. 119, particella n. 699 sub. 21, Via Gerobino Pilli n. 86, piano quarto, zona censuria 2, Categoria A/4, classe 12, vani 5.0, superficie catastale totale: mq. 86, totale escluse aree scoperte: mq. 82, rendita catastale 170,43); in subordine, azione di simulazione con riguardo al medesimo atto dispositivo. Premesso quanto sopra l'odierna attrice in revocatoria ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via principale, per tutti i motivi su menzionati, revocare e conseguentemente dichiarare inefficace ai sensi degli artt. 2901 e segg. c.c., nei confronti di con riguardo all'atto Parte_1 dispositivo posto in essere attraverso l'atto di vendita del 26 novembre 2021, a rogito del notaio dott. di Francavilla di Sicilia, rep. n. 149615 e racc. Persona_1
20143, con cui la IG.ra vendeva e trasferiva ai propri genitori, sigari CP_1
e , l'intera proprietà - già gravata dal diritto di CP_2 Controparte_3 abitazione, con reciproco, diritto di accrescimento in favore degli stessi acquirenti - l'immobile facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di Messina, Contrada San Paolo di Camaro Inferiore, Via Pilli n. 86/A, individuato al foglio di mappa n. 119, particella n. 699 sub. 21, Via Gerobino Pilli n. 86, piano quarto, zona censuaria 2,
Categoria A/4, classe 12, vani 5.0, superficie catastale totale: mq 86, totale escluse aree scoperte: mq 82, rendita catastale 170,43. 2) In via subordinata, sempre per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare la simulazione con riguardo l'atto di vendita del 26 novembre 2021, a rogito del notaio dott. di Persona_1
Francavilla di Sicilia, rep. n. 149615 e racc. 20143, con cui la IG.ra CP_1 vendeva e trasferiva ai propri genitori, IG.ri e , CP_2 Controparte_3
l'intera proprietà - già gravata dal diritto di abitazione, con reciproco, diritto di accrescimento in favore degli stessi acquirenti - il bene immobile facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di Messina, Contrada San Paolo di Camaro Inferiore, Via G. Pilli 86/A, individuato al foglio di mappa n. 119, particella n. 699 sub. 21, Via
Gerobino Pilli n. 860, piano quarto, zona censuaria 2, Categoria A/4, classe 12, vani
5.0., superficie catastale totale: mq 86, totale escluse aree scoperte: mq 82, rendita catastale 170,43] 3) Per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai punti 1) 0 2), ordinare ai Conservatori dei Registri Immobiliari presso le Agenzie del Territorio di riferimento di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità. Con vittoria di spese, oltre onorari, IVA e CPA.”. Secondo l'attrice, la revoca dovrebbe essere disposta in virtù della presunta dispersione della garanzia patrimoniale determinata dal trasferimento dell'immobile originariamente di proprietà della signora in favore dei genitori titolari di diritto di abitazione. CP_1
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente l'incompetenza CP_1 territoriale dell'adito Tribunale e nel merito chiedendo il rigetto delle domande formulate da , in quanto totalmente infondate, in assenza dei Parte_1 presupposti richiesti dall'art. 2901, c.c. e della simulazione, che contestava analiticamente e specificatamente.
Al contrario, gli acquirenti della nuda proprietà dell'immobile non si costituivano, restando contumaci.
Nel corso del giudizio veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Roma e rigettate le richieste istruttorie la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
Preliminarmente deve essere confermata la decisione di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.
Ed invero, come è pacifico in giurisprudenza, infatti, “la competenza per territorio sulla domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 – 20 cod. proc. civ., con la conseguenza che anche in queste controversie l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra controversia relativa a diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili» (Cass. 7377/ 1993; Cass. 15441/2002). La regola trae dunque fondamento dal fatto che l'azione revocatoria serve a tutelare una obbligazione (rectius un credito) sottostante e che di conseguenza è all'obbligazione sottostante che deve farsi riferimento e non già all'atto da revocare, per stabilire la competenza per territorio. (Cass. 15441/ 2002).” (cfr. da ultimo Cass. Civ. III sez. n. 15 gennaio 2020, n. 1594).
Pertanto, in applicazione dell'art. 20 c.p.c., il giudizio è stato ritualmente incardinato avanti a questo Giudice, trattandosi di obbligazione pecuniaria portabile, e, come tale, da eseguirsi al domicilio del creditore, sito in Roma.
Nel merito, la proposta azione revocatoria ordinaria è fondata e deve essere accolta.
Com'è noto, costituiscono presupposti per tale azione: 1) l'esistenza di un credito, ancorché contestato giudizialmente (v., in tal senso, ex multis, da ultima Cass.
Ordinanza n. 15275 del 30/05/2023; sent. n. 30106 del 2024); 2) il generico pregiudizio alle ragioni del creditore connesso alla variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del debitore;
3) la conoscenza di tale potenziale pregiudizio da parte del disponente e 4), per gli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito,
pagina 3 di 7 qual è quello oggetto di domanda di revocatoria, la generica conoscenza o meglio consapevolezza da parte del terzo di tale pregiudizio.
Orbene, quanto al primo presupposto, è stato documentato che con la sentenza n.
11245/08 del 24.06.2008, il Tribunale del Lavoro di Roma, in accoglimento del ricorso con il quale erano domandate differenze retributive maturate dal mese di settembre 2002, condannava al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 di tali spettanze;
che tuttavia dopo aver interposto appello avverso la predetta CP_1 sentenza nelle more del giudizio di appello, la sig.ra agiva in via monitoria CP_1 dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il quale - con provvedimento n.
4807/2008 del 4.08.2008 - ingiungeva a il pagamento della somma Parte_1 di € 167.417,35 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di procedura quantificate in € 1.800,00, con conseguente incardinamento del giudizio di opposizione, che veniva concluso con la conferma del decreto ingiuntivo opposto con sentenza n. 18207/2009 del 20.11.2009 del Tribunale di Roma, sez. lav., che veniva impugnata da davanti alla Corte di Appello di Roma, sez. lav.; che Parte_1 frattanto, nel mese di febbraio 2010, aveva corrisposto alla sig.ra Parte_1 l'importo lordo comprensivo delle spese di lite di € 175.988,16 CP_1
(corrispondente all'importo netto di € 129.505,40). Che, sempre in forza della sentenza n. 11245/2008 del 20.11.2009, la sig.ra azionava dinanzi al Tribunale CP_1 del Lavoro di Roma, ai danni della un ulteriore procedimento Parte_1 monitorio onde conseguire il pagamento di ulteriori retribuzioni maturate nei confronti dell'odierna convenuta dal 30.06.2008; che veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento delle ulteriori differenze retributive richieste, per un importo
[...] complessivo di euro 78.332,84, oltre rivalutazione;
che il predetto decreto ingiuntivo veniva confermato dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione. Riferiva e documentava che in adempimento alla predetta sentenza, in data 08.06.2012, corrispondeva alla sig.ra l'ulteriore importo lordo di euro Parte_1 CP_1
89.386,78 (corrispondente all'importo netto di euro 64.502,71) e, così., complessivamente, la somma di € 265.374,94 (euro 175.988,16 + euro 84.334,08).
Riferiva tuttavia che con la sentenza n. 6311/2014 del 30.09.2014, resa a Parte_1 definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 4319/2009, la Corte di Appello di Roma,
Sezione Lavoro, in totale accoglimento del gravame promosso da Parte_1 avverso la sentenza di prime cure n. 11245/2008 del 20.11.2009 (R.G. n. 218359/2005), dichiarava l'insussistenza del diritto della sig. CP_1 all'inquadramento superiore ed al conseguente pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate in conseguenza dello stesso. Veniva meno, pertanto, il titolo in base al quale la sig.ra aveva ricevuto il pagamento della somma lorda CP_1 complessiva di euro 265.374,94. (doc. n. 1) e, sebbene avverso tale sentenza di appello veniva dalla IG.ra interposto ricorso in Cassazione, nell'appello CP_1 avverso il giudizio monitorio fondato su tale sentenza caducata in appello la Corte di pagina 4 di 7 Appello di Roma, sez. lav., stabiliva: “Il decreto ingiuntivo emesso sulla base della sentenza di primo grado, riformata dalla sentenza di questa Corte n. 6311/2014, non ha ragion d'essere perché è venuto meno il titolo sul quale si fondava […]”.
Riferiva che pertanto, in forza della sentenza n. 6311/2014 resa dalla Corte di
Appello di Roma, Sezione Lavoro con lettera del 07.09.2017 diffidava la sig.ra alla restituzione dell'importo di € 175.988,16 (di cui al d.i. n. 4807/2008); e CP_1 con lettera del 22.01.2018 alla restituzione dell'ulteriore importo di euro € 89.386,78
(di cui al d.i. n. 3884/2011). Il tutto per la complessiva somma di euro 265.374,94
(doc. n. 3).
Nel frattempo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13919/2020 rigettava integralmente il ricorso promosso dalla sig.ra avverso la sentenza n. CP_1
6311/2014 del 30.09.2014 resa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, in riforma della sentenza del primo grado del giudizio di merito (tale sentenza formava tuttavia oggetto di ricorso per revocazione da parte della per cui il credito CP_1 deve ancora ritenersi contestato giudizialmente.
Nelle more, a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 41660/2019, il Tribunale del
Lavoro di Roma, con la sentenza n. 7238/2021, pubblicata in data 16.09.2021, condannava la sig.ra alla restituzione in favore di delle CP_1 Parte_1 somme illegittimamente percepite, per l'importo complessivo di euro 265.374,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.
Deve ritenersi che il credito restitutorio, accertato dalla sentenza di riforma della corte di appello nel 2014 e oggetto di diffida da parte di , era indubbiamente Parte_1 sussistente al momento dell'impugnato atto di disposizione, ancorché non cristallizzato in un giudicato e dunque litigioso, per cui, in base al citato orientamento giurisprudenziale, il primo presupposto deve ritenersi sussistente.
Quanto al secondo presupposto, il pregiudizio connesso alla vendita della nuda proprietà, per quanto limitato, non può che ritenersi sussistente e oggettivamente apprezzabile. Ed invero, come da tempo pacifico in giurisprudenza di legittimità (V.
Cassazione, ordinanza n. 15275 del 30/05/2023) il pregiudizio agli interessi dei creditori si realizza anche quando l'atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori, circostanza che è innegabilmente connessa alla più difficoltosa liquidabilità di un immobile del quale la nuda proprietà sia intestata a terzi.
Quanto al terzo presupposto, della conoscenza del pregiudizio da parte della CP_1 ai fini della cd. “scientia damni”, è sufficiente (v. Cass., sent. n. 13343 del 2015) la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica pagina 5 di 7 del creditore.
Quanto al quarto presupposto, pur non potendosi condividere quanto riferito da parte attrice circa la natura a titolo gratuito dell'atto (che non può certo desumersi dalla mancanza di prova del pagamento del corrispettivo da parte degli acquirenti, a meno che non si ipotizzi la diversa natura simulata del negozio), deve invece ritenersi agevolmente presumibile, data la contiguità dei rapporti parentali tra cedente e cessionari, che questi ultimi fossero pienamente partecipi della scientia fraudis e della idoneità lesiva dell'atto di disposizione patrimoniale, essendo peraltro controintuitiva e implausibile l'asserita finalità economica della scelta della convenuta di intestare la nuda proprietà non ai propri discendenti ma agli ormai non giovanissimi ascendenti.
Deve pertanto, in accoglimento della proposta azione revocatoria ordinaria, dichiararsi inefficace ai sensi degli artt. 2901 e segg. c.c., nei confronti di
[...] con riguardo all'atto dispositivo posto in essere attraverso l'atto di Parte_1 vendita del 26 novembre 2021, a rogito del notaio dott. di Persona_1
Francavilla di Sicilia, rep. n. 149615 e racc. 20143, con cui la sig.ra CP_1 vendeva e trasferiva ai propri genitori, sig.ri e , CP_2 Controparte_3 l'intera proprietà – già gravata dal diritto di abitazione, con reciproco, diritto di accrescimento in favore degli stessi acquirenti– l'immobile facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di Messina, Contrada San Paolo di Camaro Inferiore,
Via G. Pilli n. 86/A , individuato al foglio di mappa n. 119, particella n. 699 sub. 21, Via Gerobino Pilli n. 86°, piano quarto, zona censuria 2, Categoria A/4, classe 12, vani 5.0., superficie catastale totale: mq 86, totale escluse aree scoperte: mq 82, rendita catastale 170,43.
Quanto alle spese del giudizio, la complessità della vicenda e l'erroneità della ritenuta gratuità dell'operazione impongono di compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiarare inefficace, ai sensi degli artt. 2901 e segg. c.c., nei confronti di con riguardo all'atto dispositivo posto in essere Parte_1 attraverso l'atto di vendita del 26 novembre 2021, a rogito del notaio dott. di Francavilla di Sicilia, rep. n. 149615 e racc. 20143, Persona_1 con cui la sig.ra vendeva e trasferiva ai propri genitori, sig.ri CP_1
e , l'intera proprietà – già gravata dal diritto CP_2 Controparte_3 di abitazione, con reciproco, diritto di accrescimento in favore degli stessi acquirenti– l'immobile facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di
Messina, Contrada San Paolo di Camaro Inferiore, Via G. Pilli n. 86/A , individuato al foglio di mappa n. 119, particella n. 699 sub. 21, Via Gerobino
pagina 6 di 7 Pilli n. 86°, piano quarto, zona censuria 2, Categoria A/4, classe 12, vani 5.0., superficie catastale totale: mq 86, totale escluse aree scoperte: mq 82, rendita catastale 170,43;
2. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67383/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESII Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA DARDANELLI N. 13 00195
ROMA, presso il difensore avv. ALESII LEONARDO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PRESTIFILIPPI ANNA, elettivamente domiciliato in VIA SANT'AGOSTINO 23
98122 MESSINA, presso il difensore avv. PRESTIFILIPPI ANNA
, C.F. , , C.F.: CP_2 C.F._2 Controparte_3
, contumaci C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione del 25.10.2022 notificato il 17.11.2022, , premesso Parte_1 di aver corrisposto alla signora la somma di euro 265.374 94 in forza CP_1 di un titolo venuto meno ne chiede l'integrale restituzione oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo formulando in odio alla stessa azione revocatoria nei confronti della stessa debitrice alienante, con riguardo all'atto dispositivo posto in essere con l'atto di vendita del 26 novembre 2021, a rogito del pagina 1 di 7 notaio R.G. n. 67383/2022 Ud.
5.4.2023 ore 10.15 dott. di Persona_1
Francavilla di Sicilia, rep. n. 149615 e racc. 20143, con il quale la IG.ra CP_1 vendeva e trasferiva ai genitori, IG.ri e ,
[...] CP_2 Controparte_3 l'intera proprietà del suddetto bene immobile facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di Messina, Contrada San Paolo di Camaro Inferiore, Via G. Pilli n. 86/A (indicato al foglio di mappa n. 119, particella n. 699 sub. 21, Via Gerobino Pilli n. 86, piano quarto, zona censuria 2, Categoria A/4, classe 12, vani 5.0, superficie catastale totale: mq. 86, totale escluse aree scoperte: mq. 82, rendita catastale 170,43); in subordine, azione di simulazione con riguardo al medesimo atto dispositivo. Premesso quanto sopra l'odierna attrice in revocatoria ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via principale, per tutti i motivi su menzionati, revocare e conseguentemente dichiarare inefficace ai sensi degli artt. 2901 e segg. c.c., nei confronti di con riguardo all'atto Parte_1 dispositivo posto in essere attraverso l'atto di vendita del 26 novembre 2021, a rogito del notaio dott. di Francavilla di Sicilia, rep. n. 149615 e racc. Persona_1
20143, con cui la IG.ra vendeva e trasferiva ai propri genitori, sigari CP_1
e , l'intera proprietà - già gravata dal diritto di CP_2 Controparte_3 abitazione, con reciproco, diritto di accrescimento in favore degli stessi acquirenti - l'immobile facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di Messina, Contrada San Paolo di Camaro Inferiore, Via Pilli n. 86/A, individuato al foglio di mappa n. 119, particella n. 699 sub. 21, Via Gerobino Pilli n. 86, piano quarto, zona censuaria 2,
Categoria A/4, classe 12, vani 5.0, superficie catastale totale: mq 86, totale escluse aree scoperte: mq 82, rendita catastale 170,43. 2) In via subordinata, sempre per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare la simulazione con riguardo l'atto di vendita del 26 novembre 2021, a rogito del notaio dott. di Persona_1
Francavilla di Sicilia, rep. n. 149615 e racc. 20143, con cui la IG.ra CP_1 vendeva e trasferiva ai propri genitori, IG.ri e , CP_2 Controparte_3
l'intera proprietà - già gravata dal diritto di abitazione, con reciproco, diritto di accrescimento in favore degli stessi acquirenti - il bene immobile facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di Messina, Contrada San Paolo di Camaro Inferiore, Via G. Pilli 86/A, individuato al foglio di mappa n. 119, particella n. 699 sub. 21, Via
Gerobino Pilli n. 860, piano quarto, zona censuaria 2, Categoria A/4, classe 12, vani
5.0., superficie catastale totale: mq 86, totale escluse aree scoperte: mq 82, rendita catastale 170,43] 3) Per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai punti 1) 0 2), ordinare ai Conservatori dei Registri Immobiliari presso le Agenzie del Territorio di riferimento di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità. Con vittoria di spese, oltre onorari, IVA e CPA.”. Secondo l'attrice, la revoca dovrebbe essere disposta in virtù della presunta dispersione della garanzia patrimoniale determinata dal trasferimento dell'immobile originariamente di proprietà della signora in favore dei genitori titolari di diritto di abitazione. CP_1
pagina 2 di 7 Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente l'incompetenza CP_1 territoriale dell'adito Tribunale e nel merito chiedendo il rigetto delle domande formulate da , in quanto totalmente infondate, in assenza dei Parte_1 presupposti richiesti dall'art. 2901, c.c. e della simulazione, che contestava analiticamente e specificatamente.
Al contrario, gli acquirenti della nuda proprietà dell'immobile non si costituivano, restando contumaci.
Nel corso del giudizio veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Roma e rigettate le richieste istruttorie la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
Preliminarmente deve essere confermata la decisione di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.
Ed invero, come è pacifico in giurisprudenza, infatti, “la competenza per territorio sulla domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., essendo questa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 – 20 cod. proc. civ., con la conseguenza che anche in queste controversie l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra controversia relativa a diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili» (Cass. 7377/ 1993; Cass. 15441/2002). La regola trae dunque fondamento dal fatto che l'azione revocatoria serve a tutelare una obbligazione (rectius un credito) sottostante e che di conseguenza è all'obbligazione sottostante che deve farsi riferimento e non già all'atto da revocare, per stabilire la competenza per territorio. (Cass. 15441/ 2002).” (cfr. da ultimo Cass. Civ. III sez. n. 15 gennaio 2020, n. 1594).
Pertanto, in applicazione dell'art. 20 c.p.c., il giudizio è stato ritualmente incardinato avanti a questo Giudice, trattandosi di obbligazione pecuniaria portabile, e, come tale, da eseguirsi al domicilio del creditore, sito in Roma.
Nel merito, la proposta azione revocatoria ordinaria è fondata e deve essere accolta.
Com'è noto, costituiscono presupposti per tale azione: 1) l'esistenza di un credito, ancorché contestato giudizialmente (v., in tal senso, ex multis, da ultima Cass.
Ordinanza n. 15275 del 30/05/2023; sent. n. 30106 del 2024); 2) il generico pregiudizio alle ragioni del creditore connesso alla variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del debitore;
3) la conoscenza di tale potenziale pregiudizio da parte del disponente e 4), per gli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito,
pagina 3 di 7 qual è quello oggetto di domanda di revocatoria, la generica conoscenza o meglio consapevolezza da parte del terzo di tale pregiudizio.
Orbene, quanto al primo presupposto, è stato documentato che con la sentenza n.
11245/08 del 24.06.2008, il Tribunale del Lavoro di Roma, in accoglimento del ricorso con il quale erano domandate differenze retributive maturate dal mese di settembre 2002, condannava al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 di tali spettanze;
che tuttavia dopo aver interposto appello avverso la predetta CP_1 sentenza nelle more del giudizio di appello, la sig.ra agiva in via monitoria CP_1 dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il quale - con provvedimento n.
4807/2008 del 4.08.2008 - ingiungeva a il pagamento della somma Parte_1 di € 167.417,35 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di procedura quantificate in € 1.800,00, con conseguente incardinamento del giudizio di opposizione, che veniva concluso con la conferma del decreto ingiuntivo opposto con sentenza n. 18207/2009 del 20.11.2009 del Tribunale di Roma, sez. lav., che veniva impugnata da davanti alla Corte di Appello di Roma, sez. lav.; che Parte_1 frattanto, nel mese di febbraio 2010, aveva corrisposto alla sig.ra Parte_1 l'importo lordo comprensivo delle spese di lite di € 175.988,16 CP_1
(corrispondente all'importo netto di € 129.505,40). Che, sempre in forza della sentenza n. 11245/2008 del 20.11.2009, la sig.ra azionava dinanzi al Tribunale CP_1 del Lavoro di Roma, ai danni della un ulteriore procedimento Parte_1 monitorio onde conseguire il pagamento di ulteriori retribuzioni maturate nei confronti dell'odierna convenuta dal 30.06.2008; che veniva ingiunto a Parte_1 il pagamento delle ulteriori differenze retributive richieste, per un importo
[...] complessivo di euro 78.332,84, oltre rivalutazione;
che il predetto decreto ingiuntivo veniva confermato dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione. Riferiva e documentava che in adempimento alla predetta sentenza, in data 08.06.2012, corrispondeva alla sig.ra l'ulteriore importo lordo di euro Parte_1 CP_1
89.386,78 (corrispondente all'importo netto di euro 64.502,71) e, così., complessivamente, la somma di € 265.374,94 (euro 175.988,16 + euro 84.334,08).
Riferiva tuttavia che con la sentenza n. 6311/2014 del 30.09.2014, resa a Parte_1 definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 4319/2009, la Corte di Appello di Roma,
Sezione Lavoro, in totale accoglimento del gravame promosso da Parte_1 avverso la sentenza di prime cure n. 11245/2008 del 20.11.2009 (R.G. n. 218359/2005), dichiarava l'insussistenza del diritto della sig. CP_1 all'inquadramento superiore ed al conseguente pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate in conseguenza dello stesso. Veniva meno, pertanto, il titolo in base al quale la sig.ra aveva ricevuto il pagamento della somma lorda CP_1 complessiva di euro 265.374,94. (doc. n. 1) e, sebbene avverso tale sentenza di appello veniva dalla IG.ra interposto ricorso in Cassazione, nell'appello CP_1 avverso il giudizio monitorio fondato su tale sentenza caducata in appello la Corte di pagina 4 di 7 Appello di Roma, sez. lav., stabiliva: “Il decreto ingiuntivo emesso sulla base della sentenza di primo grado, riformata dalla sentenza di questa Corte n. 6311/2014, non ha ragion d'essere perché è venuto meno il titolo sul quale si fondava […]”.
Riferiva che pertanto, in forza della sentenza n. 6311/2014 resa dalla Corte di
Appello di Roma, Sezione Lavoro con lettera del 07.09.2017 diffidava la sig.ra alla restituzione dell'importo di € 175.988,16 (di cui al d.i. n. 4807/2008); e CP_1 con lettera del 22.01.2018 alla restituzione dell'ulteriore importo di euro € 89.386,78
(di cui al d.i. n. 3884/2011). Il tutto per la complessiva somma di euro 265.374,94
(doc. n. 3).
Nel frattempo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13919/2020 rigettava integralmente il ricorso promosso dalla sig.ra avverso la sentenza n. CP_1
6311/2014 del 30.09.2014 resa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, in riforma della sentenza del primo grado del giudizio di merito (tale sentenza formava tuttavia oggetto di ricorso per revocazione da parte della per cui il credito CP_1 deve ancora ritenersi contestato giudizialmente.
Nelle more, a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 41660/2019, il Tribunale del
Lavoro di Roma, con la sentenza n. 7238/2021, pubblicata in data 16.09.2021, condannava la sig.ra alla restituzione in favore di delle CP_1 Parte_1 somme illegittimamente percepite, per l'importo complessivo di euro 265.374,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo.
Deve ritenersi che il credito restitutorio, accertato dalla sentenza di riforma della corte di appello nel 2014 e oggetto di diffida da parte di , era indubbiamente Parte_1 sussistente al momento dell'impugnato atto di disposizione, ancorché non cristallizzato in un giudicato e dunque litigioso, per cui, in base al citato orientamento giurisprudenziale, il primo presupposto deve ritenersi sussistente.
Quanto al secondo presupposto, il pregiudizio connesso alla vendita della nuda proprietà, per quanto limitato, non può che ritenersi sussistente e oggettivamente apprezzabile. Ed invero, come da tempo pacifico in giurisprudenza di legittimità (V.
Cassazione, ordinanza n. 15275 del 30/05/2023) il pregiudizio agli interessi dei creditori si realizza anche quando l'atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori, circostanza che è innegabilmente connessa alla più difficoltosa liquidabilità di un immobile del quale la nuda proprietà sia intestata a terzi.
Quanto al terzo presupposto, della conoscenza del pregiudizio da parte della CP_1 ai fini della cd. “scientia damni”, è sufficiente (v. Cass., sent. n. 13343 del 2015) la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica pagina 5 di 7 del creditore.
Quanto al quarto presupposto, pur non potendosi condividere quanto riferito da parte attrice circa la natura a titolo gratuito dell'atto (che non può certo desumersi dalla mancanza di prova del pagamento del corrispettivo da parte degli acquirenti, a meno che non si ipotizzi la diversa natura simulata del negozio), deve invece ritenersi agevolmente presumibile, data la contiguità dei rapporti parentali tra cedente e cessionari, che questi ultimi fossero pienamente partecipi della scientia fraudis e della idoneità lesiva dell'atto di disposizione patrimoniale, essendo peraltro controintuitiva e implausibile l'asserita finalità economica della scelta della convenuta di intestare la nuda proprietà non ai propri discendenti ma agli ormai non giovanissimi ascendenti.
Deve pertanto, in accoglimento della proposta azione revocatoria ordinaria, dichiararsi inefficace ai sensi degli artt. 2901 e segg. c.c., nei confronti di
[...] con riguardo all'atto dispositivo posto in essere attraverso l'atto di Parte_1 vendita del 26 novembre 2021, a rogito del notaio dott. di Persona_1
Francavilla di Sicilia, rep. n. 149615 e racc. 20143, con cui la sig.ra CP_1 vendeva e trasferiva ai propri genitori, sig.ri e , CP_2 Controparte_3 l'intera proprietà – già gravata dal diritto di abitazione, con reciproco, diritto di accrescimento in favore degli stessi acquirenti– l'immobile facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di Messina, Contrada San Paolo di Camaro Inferiore,
Via G. Pilli n. 86/A , individuato al foglio di mappa n. 119, particella n. 699 sub. 21, Via Gerobino Pilli n. 86°, piano quarto, zona censuria 2, Categoria A/4, classe 12, vani 5.0., superficie catastale totale: mq 86, totale escluse aree scoperte: mq 82, rendita catastale 170,43.
Quanto alle spese del giudizio, la complessità della vicenda e l'erroneità della ritenuta gratuità dell'operazione impongono di compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiarare inefficace, ai sensi degli artt. 2901 e segg. c.c., nei confronti di con riguardo all'atto dispositivo posto in essere Parte_1 attraverso l'atto di vendita del 26 novembre 2021, a rogito del notaio dott. di Francavilla di Sicilia, rep. n. 149615 e racc. 20143, Persona_1 con cui la sig.ra vendeva e trasferiva ai propri genitori, sig.ri CP_1
e , l'intera proprietà – già gravata dal diritto CP_2 Controparte_3 di abitazione, con reciproco, diritto di accrescimento in favore degli stessi acquirenti– l'immobile facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di
Messina, Contrada San Paolo di Camaro Inferiore, Via G. Pilli n. 86/A , individuato al foglio di mappa n. 119, particella n. 699 sub. 21, Via Gerobino
pagina 6 di 7 Pilli n. 86°, piano quarto, zona censuria 2, Categoria A/4, classe 12, vani 5.0., superficie catastale totale: mq 86, totale escluse aree scoperte: mq 82, rendita catastale 170,43;
2. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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