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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/10/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. CO CÌ Presidente
Dott.ssa MO Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 79/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Catania, via Capopassero n° 78, elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n° 108, presso lo studio dell'Avv. Letterio Luca Buceti (C.F ) che lo rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in atti.
- Parte appellante –
Contro
:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1 sede in Bologna, via Stalingrado n° 45, 40128, elettivamente domiciliata in Paternò (Catania), via
Emanuele Bellia n°3, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fallica (C. F. ) che C.F._3 la rappresenta e difende, giusta procura in atti. - Parte appellata
In fatto e in diritto
Con atto di citazione in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_1 definitiva n. 4734/2023 pubblicata in data 20.11.2023 e notificata in data 19.12.2023 emessa dal
Tribunale di Catania, resa nel procedimento di primo grado n. 1666/2021 R.G. tra il medesimo
, attore nel giudizio di primo grado ed appellante in questo secondo grado e la Parte_1 società convenuta in causa nel giudizio di primo grado ed appellata Controparte_1 in questo secondo grado del giudizio.
Nel procedimento di prime cure, l'attore assumeva che in data 25.10.2019, alle ore 09:00 Parte_1 circa, si recava presso il supermercato “Decò” sito in Catania in via Sebastiano Catania e parcava la propria autovettura Fiat Panda targata FN247TL all'interno dell'area di parcheggio del predetto ipermercato. Rappresentava di avere chiuso a chiave l'auto e di avere verificato che al suo ritorno il veicolo era stato trafugato da ignoti.
A quel punto, l'appellante si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Nesima di Catania e denunciava l'accaduto. Da notare che il aveva stipulato con l'odierna appellata la polizza n. Parte_1
1/57353/30/169113830, valida dal 21.06.2019 al 21.06.2020 per la RCA obbligatoria comprese le garanzie accessorie contro gli eventi da incendio e furto. Pertanto a seguito della sottrazione del proprio veicolo, il in via stragiudiziale richiedeva l'indennizzo previsto in polizza, non Parte_1 corrisposto tuttavia da parte di Conseguentemente adiva il Tribunale Controparte_1 di Catania per ottenere l'indennizzo e in seno al procedimento n. 1666/2021 R.G. si costituiva l'Assicurazione contestando la fondatezza delle altrui pretese sia in ordine all'an che al quantum.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova per testi dei sig.ri , Testimone_1 assicuratore del , e , moglie dell'appellante. Parte_1 Testimone_2
Infine, con l'impugnata sentenza definitiva n. 4734/2023, il primo Giudice rigettava tutte le domande spiegate dalla parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e la condannava al rimborso delle spese legali in favore dell'odierna deducente società liquidate in €.5.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione il proponeva gravame dolendosi dell'error in iudicando commesso Parte_1 dal primo giudice, il quale, a suo avviso aveva trascurato alcuni elementi di prova giungendo così a conclusioni errate. Si doleva altresì del fatto che il primo giudice avesse valorizzato l'eccezione di inoperatività della polizza per mancata consegna della chiave sollevata dalla controparte, dato che non risultava versato in atti alcun contratto di assicurazione da cui dedurre tale clausola di riconsegna.
In ogni caso evidenziava che avrebbe comunque dovuto trovare ingresso la norma dell'art. 148 comma 5 del Codice delle Assicurazioni il quale prevede che “In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”, norma mai attivata dalla compagnia assicurativa.
Concludeva quindi chiedendo in via preliminare la sospensione della esecutività della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'appello accertando quindi l'obbligo della di corrispondere CP_1 ad esso appellante l'indennizzo contrattuale nella misura di E. 12.000,00 nonché di pagargli una somma a titolo di risarcimento dei danni per il mancato indennizzo.
In sede di seconde cure si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della chiesta sospensiva ed eccepiva poi l'inammissibilità del proposto appello per la violazione dei requisiti richiesti dal novellato art. 342 c.p.c.
Eccepiva altresì la tardività delle contestazioni mosse da parte appellante in ordine alla eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa ritualmente sollevata da essa appellata in primo grado e non contestata in quella sede ove il si era limitato labialmente ad affermare che il set delle chiavi Parte_1 della vettura Fiat Panda non era stato richiesto dall'agente di zona della circostanza CP_1 comunque smentita dal teste . Testimone_1
In ordine poi alla ricostruzione dei fatti di causa effettuata dal primo decidente osserva che era corretta ed in linea con le proprie prospettazioni atteso che essa appellata aveva sempre contestato il furto della vettura Fiat Panda targata FN247TL nonché le presunte modalità descritte da controparte perché inverosimili, contraddittorie e non corrispondenti al vero.
Contestava poi anche la quantificazione dell'indennizzo proposta dalla controparte facendo rilevare che il valore commerciale massimale assicurato della vettura in caso di furto, così come riportato tra le condizioni di polizza che vincolavano le parti ai sensi dell'art. 1182 c.c., era pari ad €.9.000,00.
Ribadiva anche la correttezza della condanna alle spese effettuata dal primo decidente e concludeva chiedendo, in via preliminare, rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante non ricorrendone i presupposti Parte_1 di legge;
accertare l'inammissibilità del giudizio di gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; rigettare nel merito tutti i motivi di appello spiegati dal perché infondati in fatto ed in diritto e Parte_1 conseguentemente confermare integralmente la sentenza di rigetto di primo grado n. 4734/2023 del Tribunale di Catania, resa nel procedimento n. 1666/2021 R.G. condannando l'appellante Parte_1
alla rifusione delle spese di lite del secondo grado del giudizio.
[...]
Instauratosi il contraddittorio la Corte con ordinanza del 28 giugno 2024 rigettava la richiesta di inibitoria formulata dalla parte appellante e rinviava all'udienza del 20 ottobre 2025 per discussione orale con termine fino a dieci giorni prima per note difensive.
Indi, all'udienza del 20 ottobre 2025, preso atto delle note conclusionali depositate da entrambe le parti, poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto deve dirsi che l'appello è ammissibile ma merita ampio rigetto.
E, invero, quanto alla eccezione di inammissibilità sollevata dalla appellata deve ritenersi che il gravame del abbia sufficientemente assolto quanto richiesto dal novellato art. 342 c.pc. a Parte_1 tenore del quale l'appellante per ciascuno dei motivi di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge.
Si evince infatti dall'appello che il ha voluto censurare il capo della sentenza che ha Parte_1 ricostruito il sinistro in termini antitetici rispetto a quanto da lui prospettato, e ha contestualmente mosso specifiche censure al ragionamento attraverso il quale il primo giudice ha ricostruito i fatti.
Ciò che l'appellante non esprime testualmente afferisce invece alle violazioni di legge che ritiene siano state poste in essere in seno al provvedimento appellato, ma tale carenza è tutto sommato superabile per il fatto che egli lamenta espressamente un difetto di motivazione della decisione e quindi, in tutta evidenza, una carenza dei requisiti all'uopo richiesti dall' art 132 cpc comma 1 n. 4 .
Il gravame si può quindi ritenere ammissibile.
Esso però, nel merito, si palesa infondato.
Innanzi tutto, in via preliminare, non sembra superabile l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla Assicurazione convenuta.
E' d'uopo infatti rilevare la tardività delle contestazioni sollevate a tal proposito da parte appellante per la prima volta nel presente giudizio in ordine all'assenza dell'obbligo della consegna delle chiavi posto a suo carico.
E' facile osservare dallo studio degli atti di prime cure che l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa in caso di furto per l'omessa consegna delle chiavi era stata ritualmente sollevata in comparsa di costituzione e risposta in primo grado dalla , e che il Parte_2 Parte_1 in quella sede non aveva contestato tale specifico fatto, limitandosi a giustificarsi dichiarando che il set delle chiavi della vettura Fiat Panda non gli era stato richiesto dall'agente di zona della CP_1
Appare quindi alla Corte che – a parte la tardività sopra rilevata - trovi altresì applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. atteso che il nel giudizio di prime Parte_1 cure non ha mai contestato l'esistenza dell'obbligo a suo carico di riconsegna delle chiavi del quale in realtà sembrava avere contezza.
Peraltro la giustificazione fornita dal si palesa sconfessata dalla istruttoria. Si veda sul punto Parte_1 quanto dichiarato dal teste , assicuratore dell'appellante, teste peraltro indicato Testimone_1 proprio da parte attrice, il quale così dichiarava all'udienza del 08.05.2023: “ (…)Io gliel'ho detto che doveva consegnare le chiavi, come gliel'ha detto il collega che si occupa dei sinistri.”
Dalle dichiarazioni del teste si evince quindi che il era ben consapevole dell'obbligo Parte_1 contrattuale della consegna delle chiavi all'agenzia a seguito del furto e che, inoltre, contrariamente a quanto da lui prospettato, la richiesta delle chiavi gli era stata fatta.
Solo per dovere di completezza, merita poi essere sottolineato che anche in punto di fatto la decisione del primo giudice, che ha ritenuto non dimostrato l'assunto attoreo, si palesa logica e ineccepibile.
Il primo decidente infatti ha semplicemente verificato che la vettura Fiat Panda targata FN247TL alla data del 25.05.2020 ( data indicata nella denuncia sporta presso la Stazione dei Carabinieri Catania
Nesima e non già nell'atto di citazione che riporta la data erronea del 25/10) era dotata del sistema satellitare di ultima generazione “UNIBOX” di tipo “FULL”.
Il primo decidente inoltre ha accertato che quanto denunciato da parte attrice non trovava riscontro nei dati registrati da tale sistema satellitare.
Il nella propria denuncia aveva infatti affermato che alle ore 9,00 del 25 maggio egli si Parte_1 trovava con la propria auto all'Ipermercato Decò, mentre invece da quanto rilevato dal satellite emerge che il veicolo alle ore 09:00 del 25.05.2020 non era mai stato parcato in via Sebastiano
Catania (CT), né tantomeno vi transitava stante che veniva invece localizzato in sosta dalle ore 04:34 alle 09:15 via Capopassero in Catania, dove insiste l'abitazione dell'attore . Parte_1
Inoltre nemmeno nelle ore successive il veicolo Fiat Panda risultava parcato in via Sebastiano
Catania; infatti, il sistema satellitare registrava uno spostamento alle ore 09:15 dalla residenza dell'attore in via Capopassero verso il viale Adriatico, dove il motore del veicolo veniva arrestato alle ore 09:17. Alla luce dei superiori fatti, difficilmente confutabili, e non essendovi prova alcuna della ricostruzione in fatto fornita dal , non pare dubbio a questa Corte che il gravame meriti ampio rigetto con Parte_1 condanna del soccombente alle spese di questo giudizio.
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 79/2024 R.G.C.A., rigetta l'appello proposto da e lo condanna a pagare in favore dell'appellato Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. le spese processuali del presente giudizio CP_1 che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro
1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 23 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa MO Lo Iacono Dott. CO CÌ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. CO CÌ Presidente
Dott.ssa MO Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 79/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Catania, via Capopassero n° 78, elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida n° 108, presso lo studio dell'Avv. Letterio Luca Buceti (C.F ) che lo rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in atti.
- Parte appellante –
Contro
:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1 sede in Bologna, via Stalingrado n° 45, 40128, elettivamente domiciliata in Paternò (Catania), via
Emanuele Bellia n°3, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fallica (C. F. ) che C.F._3 la rappresenta e difende, giusta procura in atti. - Parte appellata
In fatto e in diritto
Con atto di citazione in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_1 definitiva n. 4734/2023 pubblicata in data 20.11.2023 e notificata in data 19.12.2023 emessa dal
Tribunale di Catania, resa nel procedimento di primo grado n. 1666/2021 R.G. tra il medesimo
, attore nel giudizio di primo grado ed appellante in questo secondo grado e la Parte_1 società convenuta in causa nel giudizio di primo grado ed appellata Controparte_1 in questo secondo grado del giudizio.
Nel procedimento di prime cure, l'attore assumeva che in data 25.10.2019, alle ore 09:00 Parte_1 circa, si recava presso il supermercato “Decò” sito in Catania in via Sebastiano Catania e parcava la propria autovettura Fiat Panda targata FN247TL all'interno dell'area di parcheggio del predetto ipermercato. Rappresentava di avere chiuso a chiave l'auto e di avere verificato che al suo ritorno il veicolo era stato trafugato da ignoti.
A quel punto, l'appellante si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Nesima di Catania e denunciava l'accaduto. Da notare che il aveva stipulato con l'odierna appellata la polizza n. Parte_1
1/57353/30/169113830, valida dal 21.06.2019 al 21.06.2020 per la RCA obbligatoria comprese le garanzie accessorie contro gli eventi da incendio e furto. Pertanto a seguito della sottrazione del proprio veicolo, il in via stragiudiziale richiedeva l'indennizzo previsto in polizza, non Parte_1 corrisposto tuttavia da parte di Conseguentemente adiva il Tribunale Controparte_1 di Catania per ottenere l'indennizzo e in seno al procedimento n. 1666/2021 R.G. si costituiva l'Assicurazione contestando la fondatezza delle altrui pretese sia in ordine all'an che al quantum.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione della prova per testi dei sig.ri , Testimone_1 assicuratore del , e , moglie dell'appellante. Parte_1 Testimone_2
Infine, con l'impugnata sentenza definitiva n. 4734/2023, il primo Giudice rigettava tutte le domande spiegate dalla parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e la condannava al rimborso delle spese legali in favore dell'odierna deducente società liquidate in €.5.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione il proponeva gravame dolendosi dell'error in iudicando commesso Parte_1 dal primo giudice, il quale, a suo avviso aveva trascurato alcuni elementi di prova giungendo così a conclusioni errate. Si doleva altresì del fatto che il primo giudice avesse valorizzato l'eccezione di inoperatività della polizza per mancata consegna della chiave sollevata dalla controparte, dato che non risultava versato in atti alcun contratto di assicurazione da cui dedurre tale clausola di riconsegna.
In ogni caso evidenziava che avrebbe comunque dovuto trovare ingresso la norma dell'art. 148 comma 5 del Codice delle Assicurazioni il quale prevede che “In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”, norma mai attivata dalla compagnia assicurativa.
Concludeva quindi chiedendo in via preliminare la sospensione della esecutività della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'appello accertando quindi l'obbligo della di corrispondere CP_1 ad esso appellante l'indennizzo contrattuale nella misura di E. 12.000,00 nonché di pagargli una somma a titolo di risarcimento dei danni per il mancato indennizzo.
In sede di seconde cure si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della chiesta sospensiva ed eccepiva poi l'inammissibilità del proposto appello per la violazione dei requisiti richiesti dal novellato art. 342 c.p.c.
Eccepiva altresì la tardività delle contestazioni mosse da parte appellante in ordine alla eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa ritualmente sollevata da essa appellata in primo grado e non contestata in quella sede ove il si era limitato labialmente ad affermare che il set delle chiavi Parte_1 della vettura Fiat Panda non era stato richiesto dall'agente di zona della circostanza CP_1 comunque smentita dal teste . Testimone_1
In ordine poi alla ricostruzione dei fatti di causa effettuata dal primo decidente osserva che era corretta ed in linea con le proprie prospettazioni atteso che essa appellata aveva sempre contestato il furto della vettura Fiat Panda targata FN247TL nonché le presunte modalità descritte da controparte perché inverosimili, contraddittorie e non corrispondenti al vero.
Contestava poi anche la quantificazione dell'indennizzo proposta dalla controparte facendo rilevare che il valore commerciale massimale assicurato della vettura in caso di furto, così come riportato tra le condizioni di polizza che vincolavano le parti ai sensi dell'art. 1182 c.c., era pari ad €.9.000,00.
Ribadiva anche la correttezza della condanna alle spese effettuata dal primo decidente e concludeva chiedendo, in via preliminare, rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante non ricorrendone i presupposti Parte_1 di legge;
accertare l'inammissibilità del giudizio di gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; rigettare nel merito tutti i motivi di appello spiegati dal perché infondati in fatto ed in diritto e Parte_1 conseguentemente confermare integralmente la sentenza di rigetto di primo grado n. 4734/2023 del Tribunale di Catania, resa nel procedimento n. 1666/2021 R.G. condannando l'appellante Parte_1
alla rifusione delle spese di lite del secondo grado del giudizio.
[...]
Instauratosi il contraddittorio la Corte con ordinanza del 28 giugno 2024 rigettava la richiesta di inibitoria formulata dalla parte appellante e rinviava all'udienza del 20 ottobre 2025 per discussione orale con termine fino a dieci giorni prima per note difensive.
Indi, all'udienza del 20 ottobre 2025, preso atto delle note conclusionali depositate da entrambe le parti, poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto deve dirsi che l'appello è ammissibile ma merita ampio rigetto.
E, invero, quanto alla eccezione di inammissibilità sollevata dalla appellata deve ritenersi che il gravame del abbia sufficientemente assolto quanto richiesto dal novellato art. 342 c.pc. a Parte_1 tenore del quale l'appellante per ciascuno dei motivi di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge.
Si evince infatti dall'appello che il ha voluto censurare il capo della sentenza che ha Parte_1 ricostruito il sinistro in termini antitetici rispetto a quanto da lui prospettato, e ha contestualmente mosso specifiche censure al ragionamento attraverso il quale il primo giudice ha ricostruito i fatti.
Ciò che l'appellante non esprime testualmente afferisce invece alle violazioni di legge che ritiene siano state poste in essere in seno al provvedimento appellato, ma tale carenza è tutto sommato superabile per il fatto che egli lamenta espressamente un difetto di motivazione della decisione e quindi, in tutta evidenza, una carenza dei requisiti all'uopo richiesti dall' art 132 cpc comma 1 n. 4 .
Il gravame si può quindi ritenere ammissibile.
Esso però, nel merito, si palesa infondato.
Innanzi tutto, in via preliminare, non sembra superabile l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla Assicurazione convenuta.
E' d'uopo infatti rilevare la tardività delle contestazioni sollevate a tal proposito da parte appellante per la prima volta nel presente giudizio in ordine all'assenza dell'obbligo della consegna delle chiavi posto a suo carico.
E' facile osservare dallo studio degli atti di prime cure che l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa in caso di furto per l'omessa consegna delle chiavi era stata ritualmente sollevata in comparsa di costituzione e risposta in primo grado dalla , e che il Parte_2 Parte_1 in quella sede non aveva contestato tale specifico fatto, limitandosi a giustificarsi dichiarando che il set delle chiavi della vettura Fiat Panda non gli era stato richiesto dall'agente di zona della CP_1
Appare quindi alla Corte che – a parte la tardività sopra rilevata - trovi altresì applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. atteso che il nel giudizio di prime Parte_1 cure non ha mai contestato l'esistenza dell'obbligo a suo carico di riconsegna delle chiavi del quale in realtà sembrava avere contezza.
Peraltro la giustificazione fornita dal si palesa sconfessata dalla istruttoria. Si veda sul punto Parte_1 quanto dichiarato dal teste , assicuratore dell'appellante, teste peraltro indicato Testimone_1 proprio da parte attrice, il quale così dichiarava all'udienza del 08.05.2023: “ (…)Io gliel'ho detto che doveva consegnare le chiavi, come gliel'ha detto il collega che si occupa dei sinistri.”
Dalle dichiarazioni del teste si evince quindi che il era ben consapevole dell'obbligo Parte_1 contrattuale della consegna delle chiavi all'agenzia a seguito del furto e che, inoltre, contrariamente a quanto da lui prospettato, la richiesta delle chiavi gli era stata fatta.
Solo per dovere di completezza, merita poi essere sottolineato che anche in punto di fatto la decisione del primo giudice, che ha ritenuto non dimostrato l'assunto attoreo, si palesa logica e ineccepibile.
Il primo decidente infatti ha semplicemente verificato che la vettura Fiat Panda targata FN247TL alla data del 25.05.2020 ( data indicata nella denuncia sporta presso la Stazione dei Carabinieri Catania
Nesima e non già nell'atto di citazione che riporta la data erronea del 25/10) era dotata del sistema satellitare di ultima generazione “UNIBOX” di tipo “FULL”.
Il primo decidente inoltre ha accertato che quanto denunciato da parte attrice non trovava riscontro nei dati registrati da tale sistema satellitare.
Il nella propria denuncia aveva infatti affermato che alle ore 9,00 del 25 maggio egli si Parte_1 trovava con la propria auto all'Ipermercato Decò, mentre invece da quanto rilevato dal satellite emerge che il veicolo alle ore 09:00 del 25.05.2020 non era mai stato parcato in via Sebastiano
Catania (CT), né tantomeno vi transitava stante che veniva invece localizzato in sosta dalle ore 04:34 alle 09:15 via Capopassero in Catania, dove insiste l'abitazione dell'attore . Parte_1
Inoltre nemmeno nelle ore successive il veicolo Fiat Panda risultava parcato in via Sebastiano
Catania; infatti, il sistema satellitare registrava uno spostamento alle ore 09:15 dalla residenza dell'attore in via Capopassero verso il viale Adriatico, dove il motore del veicolo veniva arrestato alle ore 09:17. Alla luce dei superiori fatti, difficilmente confutabili, e non essendovi prova alcuna della ricostruzione in fatto fornita dal , non pare dubbio a questa Corte che il gravame meriti ampio rigetto con Parte_1 condanna del soccombente alle spese di questo giudizio.
Esse si liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex
D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 79/2024 R.G.C.A., rigetta l'appello proposto da e lo condanna a pagare in favore dell'appellato Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. le spese processuali del presente giudizio CP_1 che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro
1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 23 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa MO Lo Iacono Dott. CO CÌ