Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 02/02/2026, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11348/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11348 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Contact Care OL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli, Dario Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Direzione Regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, Pnrr, Lazio Crea S.p.A., non costituiti in giudizio;
nei confronti
Formula Servizi Società Cooperativa, Nuovo Futuro Società Cooperativa, TE IN Società Cooperativa Sociale, G.S.M. (Gestione Servizi Multiservice) Società Cooperativa Sociale, Acapo Società Cooperativa Sociale Integrata, Numero Blu Servizi Spa, My World S.r.l., non costituiti in giudizio;
Cns - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
quanto al ricorso introduttivo:
per l'accertamento del diritto di accesso,
- ai sensi degli art. 35, 36 del d.gls. 36/2023 e dell'art. 116 C.p.A. a tutti gli atti e documenti della procedura di gara, alla documentazione amministrativa e alle offerte dei controinteressati nonché ai documenti oscurati o non pubblicati relativi alla gara bandita dalla Regione Lazio "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP o-corrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio", CIG 3FCEEA104,
nonché per l'annullamento
- del Verbale di valutazione art. 36 co. 3 D.Lgs. 36/2023 con cui la Stazione appaltante, «preso atto delle suddette dichiarazioni, tenuto conto della natura dell'appalto, considerato che le metodologie organizzative differenziano il servizio» ha accolto le richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (in seguito, solo "CNS") e RTI Numero Blu Servizi SpA - MY WORLD S.R.L. (in seguito, solo "RTI Numero Blu") (doc. 1);
- delle dichiarazioni con cui gli operatori economici CNS e RTI Numero Blu Servizi hanno chiesto l'oscuramento dell'offerta (doc. 2; doc. 3);
- della Determinazione n. G11846 del 17/09/2025 (doc. 4), comunicata in data 22/09/2025 (doc. 24),
recante l'aggiudicazione della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio (CIG B3FCEEA104), nella misura in cui la Stazione appaltante ha negato l'accesso alla documentazione tecnica degli operatori economici CNS e RTI Numero Blu Servizi nonché, espressamente o implicitamente, l'accesso a tutta la restante documentazione inerente alla procedura di gara;
- della comunicazione del 23/09/2024 (doc. 25) con cui la stazione appaltante ha dato atto dell'avvenuta pubblicazione dei documenti presso la piattaforma telematica nella parte in cui espressamente o implicitamente non ha osteso tutti gli atti in formato integrale della procedura di gara (doc. 26);
- di ogni altro atto o provvedimento ai predetti antecedente, connesso, conseguente o successivo, anche se allo stato non conosciuto;
e per la condanna
dell'Amministrazione al rilascio della documentazione non ostesa a seguito dell'aggiudicazione e, in particolare,
- nota G01380 del 05/02/2025 con la quale è stato adottato il provvedimento degli ammessi/esclusi al proseguo della procedura di gara;
- nota G01802 del 13/02/2025 di nomina della commissione giudicatrice;
- nota 860540 del 01/09/2025 con la quale il Direttore Stefania Ricci sottopone al Direttore Generale la propria questione di incompatibilità e il seguente atto di organizzazione n. G11605 del 12/09/2025;
- tutti i file pdf. contrassegnati con la dicitura "non disponibile";
Quanto alla documentazione riferita all'aggiudicatario CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa:
- drca_recup 2024_all. 2_dichiarazione sostitutiva iscrizione cciaa.pdf;
- drca_recup 2024_all. 3_dichiarazione sostitutiva art 85 dlgs 159_2011.pdf;
- drca_recup 2024_all. 4_dichiarazione sostitutiva art 89 dlgs 159_2011.pdf;
- cns_allegati informativa 27.11.2024.pdf;
- dichiarazioni art. 94 dlgs 36-2023 al 08.01.2025 cns.pdf;
- informativa con allegati 20.12.2024 - nuovo codice .pdf con cui l'OE dichiara l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'art. 98 comma 3 lett. a) risalente al 2015 per la quale ha tra l'altro adottato misure di self-cleaning, ritenuta non rilevante ai fini della partecipazione nonché di alcune fattispecie annoverabili tra le cause di cui all'art. 95 comma 1 lett. e) per le quali ha proposto ricorso e comunque ha adottato misure di self-cleaning, ritenute non rilevanti ai fini della partecipazione, nonché gli atti dell'eventuale istruttoria condotta in merito a tali dichiarazioni;
- i verbali, le note della Stazione appaltante e le spiegazioni fornite da CNS inerenti la verifica di anomalia dell'offerta, tra cui: la nota con cui si sono chieste al CNS ulteriori spiegazioni sui costi indicati "ed in particolar modo relativamente al dettaglio dei costi medi orari indicati per ciascun livello in coerenza con le tipologie di CCNL applicate; dei razionali di determinazione delle voci inerenti i costi diretti, indiretti, le spese generali e la contingency, avendo particolare riguardo alla correlazione con le soluzioni previste nell'offerta tecnica"; la nota PI126192-25 del 12/06/2025 con cui è stato chiesto all'operatore di fornire spiegazioni utili ai fini della valutazione dell'anomalia e le ulteriori spiegazioni utili ai fini della valutazione dell'anomalia inviate dal CNS tra cui, quella con PI134419-25 di data 23/06/2025;
- i verbali, le note della Stazione appaltante e la documentazione fornita da CNS ai fini della comprova, tra cui, la nota PI132009-25 del 19/06/2025 e il riscontro fornito da CNS con PI136576-25 del 24/06/2025;
Quanto alla documentazione riferita alla consorziata Acapo:
- aCapo _ ALL.3-ALL.4-DICHIARAZIONI ANTIMAFIA.pdf.p7m;
- aCapo _ DICHIARAZIONE Procura speciale.pdf.p7m;
- aCapo-DICHIARAZIONE Cambio assetto Societario+ art.94+penali.pdf.p7m, con cui l'OE dichiara l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'art. 98 comma 3 lett. a), ritenuta non rilevante ai fini della partecipazione e in cui ha riferito alcune fattispecie annoverabili tra le cause di cui all'art. 95 comma 1 lett. e) per le quali ha proposto ricorso e/o ha adottato misure di self-cleaning, ritenute non rilevanti ai fini della partecipazione, nonché gli atti dell'eventuale istruttoria condotta in merito a tali dichiarazioni;
- aCapo_ DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA.pdf.p7m;
Quanto alla documentazione riferita alla consorziata Formula servizi:
DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA-FormulaServizi.pdf.p7m;
- FS ART. 94_RINN ODV_ IN USO-FormulaServizi.pdf.p7m;
Quanto alla documentazione riferita alla consorziata GSM:
- Dichiarazione ART 94 GSM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.pdf.p7m, con cui sono dichiarate alcune violazioni relative al pagamento di imposte e tasse che sono in corso di rateizzazione ovvero avverso le quali è pendente un ricorso nonché un'annotazione nel casellario ANAC avverso il quale è pendente un ricorso, adottando inoltre idonee misure di self cleaning, nonché gli atti dell'eventuale istruttoria condotta in merito a tali dichiarazioni;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA-GSM.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 3_Dichiarazione sostitutiva Art 85 Dlgs 159_2011-GSM.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 4_Dichiarazione sostitutiva Art 89 Dlgs 159_2011-GSM.pdf.p7m;
Quanto alla documentazione riferita alla consorziata Nuovo Futuro:
- Art 85 D. Lgs 159 2011 NUOVO FUTURO.pdf.zip.p7m;
- Art. 89 D. Lgs. 159 2011 NUOVO FUTURO.zip.p7m;
- DICHIARAZIONE ART. 94 D.LGS. 36-2023 - Rev FG 26-02-2024 NUOVO FUTURO.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA NUOVO FUTURO.pdf.p7m;
Quanto alla documentazione riferita alla consorziata TE IN:
- DICHIARAZIONE ART. 94 D.LGS. 36-2023 -TE IN.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA-TE IN.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 3_Dichiarazione sostitutiva Art 85 Dlgs 159_2011 - TE IN.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 4_Dichiarazione sostitutiva Art 89 Dlgs 159_2011-TE IN.pdf.p7m;
Quanto alla documentazione riferita al RTI secondo in gaduatoria,
per Numero BLU Servizi S.p.A.:
- DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 3_Dichiarazione sostitutiva Art 85 Dlgs 159_2011.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 4_Dichiarazione sostitutiva Art 89 Dlgs 159_2011.pdf.p7m, dichiarazione non resa da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 nonché, a seguito di soccorso istruttorio, quanto inviato da Numero BLU a seguito di richiesta, tra cui, All.4_DRCA_ReCUP 2024_All. 4_Dichiarazione sostitutiva Art 89 Dlgs 159_2011.zip);
per la società My World:
- la documentazione richiesta a seguito di soccorso istruttorio, tra cui, DRCA_ReCUP 2024_All. 1_Schema dichiarazioni amministrative.pdf.p7m; DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA.pdf.p7m; DRCA_ReCUP 2024_All. 3_Dichiarazione sostitutiva Art 85 Dlgs 159_2011.pdf.p7m; DRCA_ReCUP 2024_All. 4_Dichiarazione sostitutiva Art 89 Dlgs 159_2011.pdf.p7m;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione al rilascio integrale e completo della documentazione ostesa in modalità oscurata e/o parziale, relativa alla procedura di gara
de qua
e, in particolare,
- dell'offerta tecnica di CNS (doc. 19),
del relativo Allegato (doc. 20) e dell'ulteriore documento contrassegnato dalla dicitura "DOCUMENTO COPERTO DA RISERVATEZZA (doc. 21);
- dell'offerta tecnica del RTI Numero Blu (doc. 22)
e dell'ulteriore documento contrassegnato dalla dicitura "DOCUMENTO COPERTO DA RISERVATEZZA (doc. 23).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L. il 14\11\2025,
per l’annullamento
- del silenzio rigetto formatosi in data 29/10/2025 in relazione all’istanza di accesso agli atti inoltrata da Contact Care OL SR (doc. 18) sulla piattaforma telematica della Stazione appaltante in data 29/09/2025 (doc. 28),
e insistendo per l’accertamento del diritto di accesso anche
- ai sensi degli art. 35, 36 del d.gls. 36/2023, 22 e ss. della l. n. 241 del 1990, del d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 116 c.p.a. a tutti gli atti e documenti della procedura di gara, alla documentazione amministrativa e alle offerte dei controinteressati nonché ai documenti oscurati o non pubblicati relativi alla gara bandita dalla Regione Lazio “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP o-corrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio”, CIG 3FCEEA104, nonché per l’annullamento dei ER ed atti già impugnati con il ricorso principale e per l’accoglimento delle domande formulate, come sopra specificati e qui da intendersi richiamati e trascritti;
e, quanto ai motivi aggiunti presentati da CONTACT CARE SOLUTIONS S.R.L. il 15\12\2025 :
per l’annullamento
- del diniego implicito e/o esplicito alla completa ostensione documentale reiterato con la nota della Stazione appaltante di integrazione documentale, prot. n. PI24599-25 del 14/11/2025 (doc. 29), nella parte in cui ha omesso l’ostensione della seguente documentazione: le offerte tecniche in versione integrale di CNS e del RTI Numero Blu; l’ Allegato 11 – modello giustificativo offerta economica del RTI Numero Blu (documento allegato all’offerta economica del secondo graduato); l’informativa sui requisiti generali di CNS dell’11.06.2025 (solo successivamente esibita); la documentazione inerente alle verifiche antimafia degli operatori economici primo e secondo graduato; la nota 860540 del 01/09/2025; l’atto di organizzazione n. G11605 del 12/09/2025, infine, tutti i documenti la cui lettura risulta ancora “non disponibile” perché qualificati come “DOCUMENTO COPERTO DA RISERVATEZZA”, “DOCUMENTO NON DISPONIBILE” o come “DOCUMENTO NON VALUTATO” che sono ben 7 (sette) per CNS e 4 (quattro) per RTI Numero Blu;
- del diniego implicito e/o esplicito alla completa ostensione documentale reiterato con la successiva nota della Stazione appaltante di integrazione documentale, prot. PI200894-24 del 3/12/2025 (doc. 30) con cui è stato trasmesso il documento contenente “Informativa SENZA allegati 11.06.2025” di CNS, nella parte in cui è stata omessa l’ostensione della seguente documentazione: le offerte tecniche in versione integrale di CNS e del RTI Numero Blu; l’ Allegato 11 – modello giustificativo offerta economica del RTI Numero Blu (documento allegato all’offerta economica del secondo graduato); la documentazione inerente alle verifiche antimafia degli operatori economici primo e secondo graduato; la nota 860540 del 01/09/2025; l’atto di organizzazione n. G11605 del 12/09/2025, infine, tutti i documenti la cui lettura risulta ancora “non disponibile” perché qualificati come “DOCUMENTO COPERTO DA RISERVATEZZA”, “DOCUMENTO NON DISPONIBILE” o come “DOCUMENTO NON VALUTATO” che sono ben 7 (sette) per CNS e 4 (quattro) per RTI Numero Blu;
- di ogni altro atto o provvedimento ai predetti antecedente, connesso, conseguente o successivo, anche se allo stato non conosciuto;
e ancora insistendo per l’accertamento del diritto di accesso anche
- ai sensi degli art. 35, 36 del d.gls. 36/2023, 22 e ss. della l. n. 241 del 1990, del d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 116 c.p.a. rispetto a tutti i documenti della procedura di gara bandita dalla Regione Lazio “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio”, CIG 3FCEEA104, alla documentazione amministrativa e alle offerte dei controinteressati ancora non trasmesse nonché ai documenti oscurati o non pubblicati relativi alla detta gara,
nonché
per l’annullamento dei ER e di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti del 12.11.2025 e per l’accoglimento delle domande formulate, come sopra specificati e qui da intendersi richiamati e trascritti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Cns - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa TA SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del gravame la ricorrente ha agito per l’accertamento del diritto di accesso “a tutti gli atti e documenti della procedura di gara, alla documentazione amministrativa e alle offerte dei controinteressati nonché ai documenti oscurati o non pubblicati relativi alla gara bandita dalla Regione Lazio “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Call Center ReCUP o-corrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio”, CIG 3FCEEA104, alla quale essa ha partecipato classificandosi terza in graduatoria, mentre prima classificata è risultato il CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA e secondo classificato è risultato il RTI Numero Blu Servizi SpA - MY WORLD S.R.L.
La ricorrente ha altresì richiesto l’annullamento del Verbale di valutazione art. 36 co. 3 D.Lgs. 36/2023 con cui la Stazione appaltante, “preso atto delle suddette dichiarazioni, tenuto conto della natura dell’appalto, considerato che le metodologie organizzative differenziano il servizio” ha accolto le richieste di oscuramento presentate dalle controinteressate CNS e RTI Numero Blu, delle dichiarazioni con le quali le stesse avevano chiesto l’oscuramento dell’offerta, della determinazione n. G11846 del 17/09/2025 recante l’aggiudicazione della gara, priva della documentazione tecnica degli operatori economici CNS e RTI Numero Blu Servizi e alla restante documentazione inerente alla procedura di gara, della comunicazione del 23/09/2024 con cui la stazione appaltante ha dato atto
dell’avvenuta pubblicazione dei documenti presso la piattaforma telematica nella parte, priva dell’ostensione, in formato integrale della procedura di gara.
La società ricorrente ha dunque chiesto la condanna dell’Amministrazione al rilascio della documentazione non ostesa a seguito dell’aggiudicazione e, in particolare, dei seguenti documenti:
- nota G01380 del 05/02/2025 con la quale è stato adottato il provvedimento degli ammessi/esclusi al proseguo della procedura di gara;
- nota G01802 del 13/02/2025 di nomina della commissione giudicatrice;
- nota 860540 del 01/09/2025 con la quale il Direttore Stefania Ricci sottopone al Direttore Generale la propria questione di incompatibilità e il seguente atto di organizzazione n. G11605 del 12/09/2025;
- tutti i file pdf. contrassegnati con la dicitura “non disponibile”;
Quanto alla documentazione riferita all’aggiudicatario CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa:
- drca_recup 2024_all. 2_dichiarazione sostitutiva iscrizione cciaa.pdf;
- drca_recup 2024_all. 3_dichiarazione sostitutiva art 85 dlgs 159_2011.pdf;
- drca_recup 2024_all. 4_dichiarazione sostitutiva art 89 dlgs 159_2011.pdf;
- cns_allegati informativa 27.11.2024.pdf;
- dichiarazioni art. 94 dlgs 36-2023 al 08.01.2025 cns.pdf;
- informativa con allegati 20.12.2024 - nuovo codice .pdf con cui l’OE dichiara l’irrogazione di una sanzione ai sensi dell’art. 98 comma 3 lett. a) risalente al 2015 per la quale ha tra l’altro adottato misure di self-cleaning, ritenuta non rilevante ai fini della partecipazione nonché di alcune fattispecie annoverabili tra le cause di cui all’art. 95 comma 1 lett. e) per le quali ha proposto ricorso e comunque ha adottato misure di self-cleaning, ritenute non rilevanti ai fini della partecipazione, nonché gli atti
dell’eventuale istruttoria condotta in merito a tali dichiarazioni;
- i verbali, le note della Stazione appaltante e le spiegazioni fornite da CNS inerenti la verifica di anomalia dell’offerta, tra cui: la nota con cui si sono chieste al CNS ulteriori spiegazioni sui costi indicati “ed in particolar modo relativamente al dettaglio dei costi medi orari indicati per ciascun livello in coerenza con le tipologie di CCNL applicate;
dei razionali di determinazione delle voci inerenti i costi diretti, indiretti, le spese generali e la contingency, avendo particolare riguardo alla correlazione con le soluzioni previste nell’offerta tecnica”; la nota PI126192-25 del 12/06/2025 con cui è stato chiesto all’operatore di fornire spiegazioni utili ai fini della valutazione dell’anomalia e le ulteriori spiegazioni utili ai fini della valutazione dell'anomalia inviate dal CNS tra cui, quella con PI134419-25 di data 23/06/2025;
- i verbali, le note della Stazione appaltante e la documentazione fornita da CNS ai fini della comprova, tra cui, la nota PI132009-25 del 19/06/2025 e il riscontro fornito da CNS con PI136576-25 del 24/06/2025;
Quanto alla documentazione riferita alla consorziata Acapo:
- aCapo _ ALL.3-ALL.4-DICHIARAZIONI ANTIMAFIA.pdf.p7m;
- aCapo _ DICHIARAZIONE Procura speciale.pdf.p7m;
- aCapo-DICHIARAZIONE Cambio assetto Societario+ art.94+penali.pdf.p7m, con cui l’OE dichiara l’irrogazione di una sanzione ai sensi dell’art. 98 comma 3 lett. a), ritenuta non rilevante ai fini della partecipazione e in cui ha riferito alcune fattispecie annoverabili tra le cause di cui all’art. 95 comma 1 lett. e) per le quali ha proposto ricorso e/o ha adottato misure di self-cleaning, ritenute non rilevanti ai fini della partecipazione, nonché gli atti dell’eventuale istruttoria condotta in merito a tali dichiarazioni;
- aCapo_ DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA.pdf.p7m;
Quanto alla documentazione riferita alla consorziata Formula servizi:
-DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAAFormulaServizi.pdf.p7m;
- FS ART. 94_RINN ODV_ IN USO-FormulaServizi.pdf.p7m;
Quanto alla documentazione riferita alla consorziata GSM:
- Dichiarazione ART 94 GSM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.pdf.p7m, con cui sono dichiarate alcune violazioni relative al pagamento di imposte e tasse che sono in corso di rateizzazione ovvero avverso le quali è pendente un ricorso nonché un’annotazione nel casellario ANAC avverso il quale è pendente un ricorso, adottando inoltre idonee misure di self cleaning, nonché gli atti dell’eventuale istruttoria condotta in merito a tali dichiarazioni;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAAGSM.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 3_Dichiarazione sostitutiva Art 85 Dlgs 159_2011-GSM.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 4_Dichiarazione sostitutiva Art 89 Dlgs 159_2011- GSM.pdf.p7m;
Quanto alla documentazione riferita alla consorziata Nuovo Futuro:
- Art 85 D. Lgs 159 2011 NUOVO FUTURO.pdf.zip.p7m;
- Art. 89 D. Lgs. 159 2011 NUOVO FUTURO.zip.p7m;
- DICHIARAZIONE ART. 94 D.LGS. 36-2023 - Rev FG 26-02-2024 NUOVO FUTURO.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA NUOVO FUTURO.pdf.p7m;
Quanto alla documentazione riferita alla consorziata TE IN:
- DICHIARAZIONE ART. 94 D.LGS. 36-2023 -TE IN.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA-TE
IN.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 3_Dichiarazione sostitutiva Art 85 Dlgs 159_2011 - TE IN.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 4_Dichiarazione sostitutiva Art 89 Dlgs 159_2011-TE IN.pdf.p7m;
Quanto alla documentazione riferita al RTI secondo in graduatoria,
per Numero BLU Servizi S.p.A.:
- DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 3_Dichiarazione sostitutiva Art 85 Dlgs 159_2011.pdf.p7m;
- DRCA_ReCUP 2024_All. 4_Dichiarazione sostitutiva Art 89 Dlgs 159_2011.pdf.p7m, dichiarazione non resa da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 nonché, a seguito di soccorso istruttorio, quanto inviato da Numero BLU a seguito di richiesta, tra cui, All.4_DRCA_ReCUP 2024_All. 4_Dichiarazione sostitutiva Art 89 Dlgs 159_2011.zip);
per la società My World:
- la documentazione richiesta a seguito di soccorso istruttorio, tra cui, DRCA_ReCUP 2024_All. 1_Schema dichiarazioni amministrative.pdf.p7m; DRCA_ReCUP 2024_All. 2_Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA.pdf.p7m; DRCA_ReCUP 2024_All. 3_Dichiarazione sostitutiva Art 85 Dlgs 159_2011.pdf.p7m; DRCA_ReCUP 2024_All. 4_Dichiarazione sostitutiva Art 89 Dlgs 159_2011.pdf.p7m;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione al rilascio integrale e completo della documentazione ostesa in modalità oscurata e/o parziale, relativa alla procedura di gara de qua e, in particolare,
- dell’offerta tecnica di CNS (doc. 19), del relativo Allegato (doc. 20) e dell’ulteriore documento contrassegnato dalla dicitura “DOCUMENTO COPERTO DA RISERVATEZZA (doc. 21);
- dell’offerta tecnica del RTI Numero Blu (doc. 22) e dell’ulteriore documento contrassegnato dalla dicitura “DOCUMENTO COPERTO DA RISERVATEZZA (doc. 23)
A giudizio della ricorrente l’amministrazione avrebbe recepito in toto e con motivazione generica le dichiarazioni delle controinteressate, a loro volta connotate da genericità, senza condurre un’adeguata istruttoria in ordine alla rilevanza dei segreti tecnici e commerciali presenti dell’offerta e valorizzati dagli operatori economici in sede di presentazione della documentazione.
Rappresenta poi come, nel caso concreto, la conoscenza delle parti oscurate dell’offerta tecnica e dell’altra documentazione oscurata sarebbe condizione necessaria per permetterle “di conoscere come i due operatori economici hanno deciso di costruire la propria offerta tecnica”.
Rappresenta ancora che non sarebbero stati ostesi documenti che le norme sull’accesso agli atti nelle gare pubbliche, di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, impongono di trasmettere immediatamente ai partecipanti alla procedura di gara, con particolare riferimento a “l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione; nonché, reciprocamente, le offerte presentate dagli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.”
La Regione Lazio si è costituita in resistenza.
Con i primi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso da essa avanzata mediante la piattaforma telematica della stazione appaltante in data 29 settembre 2025.
Ha rappresentato come tale istanza avesse ad oggetto, oltre all’ostensione della documentazione di gara già richiesta, anche l’integrale esibizione della documentazione relativa alle offerte tecniche di CNS e del RTI Numero Blu che la Regione Lazio avrebbe fornito in modalità pressoché oscurata o tramite documenti contrassegnati con la dicitura “DOCUMENTO COPERTO DA RISERVATEZZA”.
Con memoria del 28 novembre 2025, la Regione Lazio, che in data 24 novembre 2025 aveva depositato alcuni documenti, ha rappresentato di aver tempestivamente trasmesso a tutti gli operatori e, dunque anche alla ricorrente, il provvedimento n. G01380 del 05/02/2025, inerente alle ammissioni/esclusioni al proseguo della procedura di gara, e il provvedimento n. G01802 del 13/02/2025, di nomina della commissione giudicatrice.
La Regione ha pure evidenziato che le prime tre classificate avevano presentato istanze di oscuramento molto simili tra loro.
Dette dichiarazioni non sarebbero affatto vaghe o generiche “facendo invece riferimento a “informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva”.
La Regione ha poi osservato che la ricorrente non avrebbe adeguatamente specificato le esigenze difensive poste a base della richiesta di accesso, a integrare le quali occorrerebbe che l’istante abbia fornito specifica prova (o almeno un puntuale principio di prova) circa l’utilità della documentazione alla difesa in giudizio dei propri interessi.
Con riferimento, infine, alla modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, che viene richiesta preventivamente in fase di gara per avviare successivamente all’aggiudicazione la c.d. verifica “Antimafia”, la Regione ha rappresentato che si tratta di informazioni che non devono essere rese disponibili in piattaforma.
Si è costituito il CNS, che ha del pari insistito per il rigetto del gravame, evidenziando, da un lato, la specificità e puntualità delle ragioni da essa prospettate nella richiesta di oscurazione di determinate parti dell’offerta tecnica, in quanto coperta da segreti tecnici e/o commerciali e, dall’altro, la compiutezza delle valutazioni poste in essere sul punto dall’Amministrazione, che avrebbe legittimamente recepito, per relationem, le dichiarazioni rese dai concorrenti, alla luce della natura dell’appalto e considerato che, per tale specifica tipologia di servizio, le metodologie organizzative differenziano il servizio.
Richiamata la completezza argomentativa della propria richiesta di secretazione, la controinteressata ha pure ricordato come, ai sensi dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale, costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali e quindi anche quelle conoscenze che, nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, abbiano valore commerciale.
Da ultimo il Consorzio ha richiamato il deposito documentale operato dalla Regione in ordine a parte dei documenti richiesti.
Con i secondi motivi aggiunti la ricorrente ha agito per l’annullamento:
- del diniego implicito e/o esplicito alla completa ostensione documentale reiterato con la nota della Stazione appaltante di integrazione documentale, prot. n. PI24599-25 del 14/11/2025, nella parte in cui ha omesso l’ostensione della seguente documentazione: le offerte tecniche in versione integrale di CNS e del RTI Numero Blu; l’Allegato 11 – modello giustificativo offerta economica del RTI Numero Blu (documento allegato all’offerta economica del secondo graduato); l’informativa sui requisiti generali di CNS dell’11.06.2025 (solo successivamente esibita); la documentazione inerente alle verifiche antimafia degli operatori economici primo e secondo graduato; la nota 860540 del 01/09/2025; l’atto di organizzazione n. G11605 del 12/09/2025, infine, tutti i documenti la cui lettura risulta ancora “non disponibile” perché qualificati come “DOCUMENTO COPERTO DA RISERVATEZZA”, “DOCUMENTO NON DISPONIBILE” o come “DOCUMENTO NON VALUTATO” che sono ben 7 (sette) per CNS e 4 (quattro) per RTI Numero Blu;
- del diniego implicito e/o esplicito alla completa ostensione documentale reiterato con la successiva nota della Stazione appaltante di integrazione documentale, prot. PI200894-24 del 3/12/2025 (doc. 30) con cui è stato trasmesso il documento contenente “Informativa SENZA allegati 11.06.2025” di CNS, nella parte in cui è stata omessa l’ostensione della seguente documentazione: le offerte tecniche in versione integrale di CNS e del RTI Numero Blu; l’ Allegato 11 – modello giustificativo offerta economica del RTI Numero Blu (documento allegato all’offerta economica del secondo graduato); la documentazione inerente alle verifiche antimafia degli operatori economici primo e secondo graduato; la nota 860540 del 01/09/2025; l’atto di organizzazione n. G11605 del 12/09/2025, infine, tutti i documenti la cui lettura risulta ancora “non disponibile” perché qualificati come “DOCUMENTO COPERTO DA RISERVATEZZA”, “DOCUMENTO NON DISPONIBILE” o come “DOCUMENTO NON VALUTATO” che sono ben 7 (sette) per CNS e 4 (quattro) per RTI Numero Blu, insistendo per l’accertamento del suo diritto all’ostensione di tutti i documenti della procedura di gara.
La ricorrente, richiamata brevemente la successione dei fatti, rappresenta, a comprova della ricorrenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata collegata alla documentazione richiesta, nonché della necessità di curare e difendere i propri interessi giuridici, di aver proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara de qua, chiedendo l’annullamento del medesimo con contestuale esclusione delle offerte di CNS e del RTI Numero Blu (r.g. n. 12758/2025), e di avere in seguito proposto motivi aggiunti.
La ricorrente dà atto di aver ricevuto da parte delle Regione Lazio, in date 14 novembre 2025 e 3 dicembre 2025, una parte della documentazione, (si tratta degli atti indicati nei documenti 29 e 30 depositati da parte ricorrente), ribadendo la non satisfattività di quanto ottenuto rispetto all’originaria domanda ostensiva.
Con memoria depositata in data 12 gennaio 2026, la Regione Lazio ha insistito per l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, evidenziando, di non aver osteso l’Allegato 11 contenente i giustificativi
dell’offerta del RTI Numero Blu, per non avere essa esaminato il documento (atteso che l’offerta dalle seconda classificata non è stata oggetto di verifica) e di non aver osteso la documentazione trasmessa con le diciture “DOCUMENTO NON DISPONIBILE”, “DOCUMENTO NON VALUTATO”, “DOCUMENTO COPERTO DA RISERVATEZZA”, per essere in corso il presente contenzioso.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare deve essere rilevata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ai documenti versati in atti dalla Regione Lazio e a quelli che la stessa parte ricorrente riferisce esserle stati consegnati in corso di causa.
Il ricorso va poi accolto con riferimento alla modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, richiesta preventivamente in fase di gara per avviare successivamente all’aggiudicazione la c.d. verifica “Antimafia”, atteso che la circostanza che non si tratti di informazioni che non devono essere rese disponibili in piattaforma, non esclude la loro accessibilità a seguito di istanza di parte.
Quanto alle richieste concernenti l’offerta tecnica e i giustificativi e gli ulteriori documenti ad essi riferiti, il ricorso è fondato in parte nei limiti appresso specificati.
Risulta preventivamente opportuno ricostruire la disciplina giuridica dell'accesso ai documenti amministrativi, con particolare riguardo agli atti di gara.
L’art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2023 ripropone, sostanzialmente, il contenuto dell’art. 53 del codice del 2016, il quale, a sua volta, non si discostava dal precedente art. 13 del codice del 2006.
Il comma 4 del predetto art. 35, qui d’interesse, prevede tra le ipotesi di esclusione dall’accesso: “le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali ” e le informazioni fornite “ alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche, ove coperte da diritti di privativa intellettuale ”.
Dette limitazioni potranno essere superate, consentendo di giungere all’ostensione della documentazione in questione se all’esito del bilanciamento tra interessi contrapposti l’ostensione “risulta indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati del richiedente in relazione alla procedura di gara”.
La giurisprudenza è concorde nel definire segreto tecnico o commerciale “quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara (il know how), vale a dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui l’ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)” (Consiglio di Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64).
È stato ulteriormente precisato che costituiscono oggetto di tutela i “segreti commerciali” vale a dire le “informazioni aziendali” e le “esperienze tecnico-industriali” e commerciali, che sono “soggette al legittimo controllo del detentore”.
Per essere segreto, inoltre, il dato deve essere suscettibile di sfruttamento economico e deve presentare un effettivo carattere di segretezza (non deve essere noto ad altri operatori del mercato e deve essere protetto).
Il comma 5 dell’art. 35 in esame dispone che quando l’accesso è indispensabile per la difesa in giudizio, il segreto deve considerarsi recessivo.
Come ha avuto modo di chiarire la Giurisprudenza del Consiglio di Stato con argomentazioni che possono essere estese all’applicazione della sopravvenuta disciplina di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2023, “al fine dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito di un procedimento per l'affidamento di contratti pubblici, laddove l'accesso integrale potrebbe disvelare segreti tecnici o commerciali, il richiedente l'accesso deve dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità dell'utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio, atteso che, nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela della riservatezza ed il diritto all'esercizio del cosiddetto accesso difensivo, risulta necessario accertare l'effettiva sussistenza o meno del nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate”.
E’ stato altresì specificato che devono “rimanere distinti nell’ambito del procedimento (e, poi, del processo): la valutazione che l’amministrazione è chiamata a compiere sull’istanza di accesso e sulla sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento avuto riguardo alla motivazione dell’istanza di accesso; la valutazione sulla sussistenza dei segreti tecnici o commerciali; la valutazione della sussistenza delle esigenze della difesa in giudizio in capo a chi ha formulato la richiesta di accedere a documenti contenenti le informazioni predette. Ciascuno dei momenti enucleati in base alla normativa di riferimento dovrà essere positivamente valutato prima che si proceda al passaggio logico successivo, sicché se l’istanza di accesso non presenta i requisiti richiesti per il suo accoglimento ciò precluderà in radice che si faccia questione dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali; se invece l’istanza sarà favorevolmente valutata e non dovessero sussistere segreti tecnici o commerciali, non sarà necessario valutare la sussistenza di esigenze di difesa in capo all’istante; se invece, dovessero essere valutate favorevolmente l’istanza di accesso e la “motivata e comprovata dichiarazione” del controinteressato fondata sulla sussistenza di segreti tecnici o commerciali (sulla quale si richiama, Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2021, n. 2714), l’amministrazione sarà chiamata ad operare un bilanciamento fra le contrapposte esigenze, dovendo giudicare l’effettiva sussistenza del nesso di strumentalità (Cons. Stato, n. 369 del 2022) o del “collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese” (Cons. Stato, ord. n. 787 del 2023)” (ex multis, Cons. St. Sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1914; Cons. St. sez. V, 29 gennaio 2024, n. 871).
Gli approdi della giurisprudenza nazionale, da ultimo, vanno intrepretati alla luce di quanto rilevato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la recente ordinanza del 10 giugno 2025, C- 686-24, dovendosi pertanto rimettere all’Amministrazione un bilanciamento tra gli opposti diritti, da effettuarsi caso per caso, avendo in considerazione, da un lato, il diritto ad un ricorso efficace e, dall’altro, il diritto alla tutela delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituenti segreti tecnici o commerciali (Tar Lazio, sez. III quater, 6 novembre 2025, n. 19681).
Posti questi principi, deve rilevarsi come, nella fattispecie, le ragioni poste dalla ricorrente a base della richiesta di accesso, in origine ancorate alla necessità di difendersi, sono state in seguito specificate con riferimento all’avvenuta proposizione del ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, con richiesta di annullamento del medesimo con contestuale esclusione delle offerte di CNS e del RTI Numero Blu (r.g. n. 12758/2025), nell’ambito del quale ha poi proposto motivi aggiunti.
Entro i limiti delle censure già formulate in quel gravame ritiene il Collegio che la ricorrente abbia proceduto alla puntuale identificazione di esigenze difensive, risultando l’istanza, per i rimanenti profili, connotata da genericità e finalità esplorativa.
Quanto alle argomentazioni poste a base dell’opposizione alla richiesta di ostensione formulate dai due operatori primi in graduatoria, deve invece rilevarsi come le stesse, pur non affette, alla luce del peculiare oggetto del contratto, dalla pretesa genericità, non individuano, con la necessaria puntualità, la ricorrenza di profili di segretezza di specifiche parti dell’offerta e della idoneità di detti profili a garantire un vantaggio concorrenziale, ciò che è reso più arduo dall’alta percentuale di offerta oscurata.
Quanto infine alla valutazione dell’amministrazione la stessa, pur legittimamente motivata per relationem alle prospettazioni delle prime due classificate, risente delle criticità delle dichiarazioni di parte.
Ne discende che il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque accolti nei limiti in cui risultino necessari alle esigenze difensive della ricorrente, come sopra individuate, nel termine di giorni venti decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’effetto, l'amministrazione intimata dovrà consentire l'accesso ai documenti richiesti e non ancora ostesi, rimettendo alla stessa, come già previsto in casi similari, la possibilità di provvedere all’eventuale oscuramento dei segreti tecnici e commerciali che non siano necessari per la difesa in giudizio (Tar Lazio, sez. III quater 27 novembre 2025, n. 21424 e Tar Lazio, sez. III quater, 6 novembre 2025, n. 19681).
Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l’obbligo della Regione Lazio di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, ed eventualmente previo oscuramento dei segreti tecnici e commerciali che non siano necessari per la difesa in giudizio, della documentazione individuata in parte motiva ancora non resa accessibile, nel termine di giorni venti decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RI IL, Presidente
TA SE, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA SE | IA RI IL |
IL SEGRETARIO