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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1783/18, posta in deliberazione all'udienza del 5 dicembre 2024 e vertente
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(Avv. Roberto Campagnolo)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Giovanni Fronticelli Baldelli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1919/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza n. 1919/18 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da e che, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi di avevano agito nei confronti di Persona_1 [...]
per ottenere la reintegrazione della quota di legittima mediante la CP_1
proporzionale riduzione della donazione effettuata dal de cuius con atto del 13 dicembre 1990 in favore della sorella e ha condannato gli attori alla rifusione CP_1
delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno proposto appello e hanno chiesto l'accoglimento Parte_3 Parte_4
delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente gravame, contrariis rejectis in via preliminare: ritenere ammissibile l'appello secondo i nuovi criteri di cui alla Legge 7 agosto 2012 n.134 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n.83 essendo fondato su motivi meritevoli di accoglimento, ed in via principale e nel merito in riforma dell'impugnata Sentenza n.
1919/2018 del Tribunale di Roma;
in via principale: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello;
in riforma della sentenza impugnata, accertata la nullità della stessa, con relativa pronuncia di rimessione in termini per il deposito dell'inventario di eredità ed accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art.
564 cc per l'esercizio dell'azione di riduzione, dichiarare ammissibile la domanda dei sig.ri e e per Parte_4 Parte_1 Parte_3 Parte_2
l'effetto accogliere tutte le conclusioni nel merito avanzate in prime cure, che qui si riportano2) calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto della donazione a favore della convenuta i cui all'atto a rogito Notaio di Persona_2
Milano in data 13.12.1990 rep.n. 150.425/16.308, ed accertata la lesione della quota di eredità riservata agli attori, disporre susseguentemente la reintegrazione delle quote di legittima spettanti agli attori, mediante la proporzionale riduzione della predetta donazione eccedente la quota di cui il de cuius, Sig. poteva Persona_1
disporre, nei limiti delle quote medesime ammontanti ad Euro 364.551,31 per la signora ed Euro 243.034,21 ciascuno per i signori Parte_1 Parte_4
e o alla somma maggiore o minore che codesto Parte_3 Parte_2
Tribunale vorrà stabilire, eventualmente mediante restituzione degli immobili ancora in proprietà della signora Si chiede l'ammissione delle istanze Controparte_1
istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha rassegnato Controparte_1
le conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all‟Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) respingere l‟appello proposto dai Sig.ri
e perché Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
inammissibile, illegittimo e in subordine infondato;
2) accogliere comunque le domande e le eccezioni nonché le conclusioni formulate in primo grado come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritti;
3) con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 5 di cembre 2024, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia delle parti che ne avevano già usufruito in occasione dell'assunzione in decisione con il precedente consigliere relatore.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la successione di deceduto Persona_1
ab intestato il 12 aprile 2008, e segnatamente la domanda di reintegrazione della legittima proposta dalla moglie e dai figli , e Parte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_4
che hanno lamentato la lesione della quota (loro riservata per legge) in ragione della donazione della porzione pari a 1/3 del complesso immobiliare sito in Poggibonsi (SI), effettuata dal de cuius in data 13 dicembre 1990 in favore della sorella CP_1 Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che gli attori - dopo aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario - non avevano dato prova di avere redatto l'inventario ai sensi dell'art. 484 comma 3 c.c. nei termini di cui agli artt. 485 e 487
c.c.; per l'effetto, ha qualificato gli eredi quali “accettanti puri e semplici”, ai quali è precluso l'esperimento dell'azione di riduzione in virtù del disposto dell'art. 564 comma 1 c.c..
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, l'appello non è fondato e deve essere respinto.
Innanzitutto, la ricostruzione normativa operata dal Tribunale appare del tutto corretta, nel senso che ai sensi dell'art. 484 c.c. “l'accettazione col beneficio
d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del circondario in cui si è aperta la successione” (comma 1); “La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile” (comma 3); dal mancato compimento dell'inventario nel termine di legge consegue che l'erede viene considerato quale accettante puro e semplice al quale
- in ossequio al disposto dell'art. 564 comma 1 c.c. - è negato l'esperimento dell'azione di riduzione nei confronti dei soggetti che non siano chiamati alla successione come coeredi.
L'impostazione non è stata, peraltro, oggetto di contestazioni da parte degli appellanti i quali, con un'unica censura, lamentano piuttosto di essere stati qualificati come “eredi puri e semplici”, nonostante avessero depositato il documento sub 3), ossia la dichiarazione di successione nella quale era stato dato atto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e della redazione dell'inventario nei tre mesi dall'apertura della successione, secondo quanto prescritto dall'art. 485 c.c..
La doglianza va disattesa. Il Tribunale ha esaminato le produzioni attoree e non vi ha rinvenuto la redazione dell'inventario, che effettivamente non risulta depositato, non sembrando a tal fine sufficiente la mera enunciazione “accettazione di eredità con beneficio di inventario” contenuta nell'iscrizione ipotecaria e, ancor meno, la dichiarazione di successione, che non contiene alcuna indicazione in merito all'effettivo adempimento dell'incombente citato ed è priva di allegati.
L'assunto sostenuto nell'atto di appello - secondo cui non sussiste “alcun obbligo in capo ai legittimari, che agiscono per la riduzione delle donazioni lesive delle loro quote di riserva nei confronti dei terzi, di allegare alla domanda giudiziale l'inventario di eredità“ - non può essere condiviso, atteso che il meccanismo dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione entrambi gli adempimenti sono necessari, quali elementi costitutivi (Cass. 16739/2005).
Spetta all'erede che voglia avvalersi degli effetti del beneficio l'onere di dimostrare di avere provveduto alla tempestiva redazione dell'inventario, provvedendo al relativo deposito (Cass. n. 16514/2015).
Va altresì disatteso il rilievo alla stregua del quale il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere sollevato una questione che non era stata oggetto di contestazione da parte della convenuta, posto che il giudice è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione proposta nei confronti di un soggetto non chiamato alla successione, ossia nella specie l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, completa in tutti i suoi elementi (accettazione e inventario).
Del resto, al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10531/13 hanno affermato il principio secondo cui l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, con la conseguenza che la mancata redazione dell'inventario non deve necessariamente formare oggetto di eccezione da parte della convenuta.
Del pari infondata è l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c..
Il punto risulta trattato nella pronuncia gravata ove si legge condivisibilmente che “il legittimario che agisce in riduzione non può non essere consapevole della preclusione all'esercizio di tale azione che deriva dal mancato o intempestivo compimento dell'inventario (o dell'assenza di prova di tale incombente) ed è pertanto tenuto, a prescindere da qualsiasi sollecitazione officiosa, a dimostrare di aver regolarmente e tempestivamente compiuto l'inventario prima o dopo la dichiarazione di successione beneficiata”.
Non può, quindi, affermarsi che il tema affrontato dal Tribunale in sede di decisione fosse estraneo al dibattito processuale, in quanto al contrario afferiva ai presupposti necessari per l'accoglimento della domanda, ossia l'accettazione con beneficio d'inventario e la redazione dell'inventario.
Deve, dunque, escludersi che i giudici di primo grado fossero tenuti ad invitare gli attori al deposito del relativo verbale, avuto altresì riguardo alla circostanza che, così operando, avrebbero violato il regime delle preclusioni già maturate con lo scadere dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
In ragione della valenza latu sensu processuale dei presupposti di cui all'art. 564
c.c. (sottolineata dal Tribunale nella sentenza gravata), trova applicazione il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui “il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (Cass. 15019/16; Cass. 6218/19).
Appare, peraltro, significativa la circostanza che nella presente fase di gravame gli appellanti si siano limitati ad affermare che in primo grado non era necessario effettuare la produzione dell'inventario ovvero che la prova era indirettamente ricavabile dalla denuncia di successione o, ancora, che la convenuta non aveva contestato la redazione dell'inventario; in concreto, anche in questa sede, i predetti hanno rivolto alla Corte la mera generica richiesta di consentire “quell'attività deduttiva e probatoria che avrebbero potuto espletare in primo grado”.
Resta, per l'effetto, assorbita la censura relativa alle spese del precedente grado che il Tribunale ha correttamente regolato in ragione del principio della soccombenza.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza anche nel presente grado, si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, attesa la corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna gli appellanti alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.256,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1783/18, posta in deliberazione all'udienza del 5 dicembre 2024 e vertente
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(Avv. Roberto Campagnolo)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Giovanni Fronticelli Baldelli)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1919/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con sentenza n. 1919/18 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da e che, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi di avevano agito nei confronti di Persona_1 [...]
per ottenere la reintegrazione della quota di legittima mediante la CP_1
proporzionale riduzione della donazione effettuata dal de cuius con atto del 13 dicembre 1990 in favore della sorella e ha condannato gli attori alla rifusione CP_1
delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno proposto appello e hanno chiesto l'accoglimento Parte_3 Parte_4
delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente gravame, contrariis rejectis in via preliminare: ritenere ammissibile l'appello secondo i nuovi criteri di cui alla Legge 7 agosto 2012 n.134 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n.83 essendo fondato su motivi meritevoli di accoglimento, ed in via principale e nel merito in riforma dell'impugnata Sentenza n.
1919/2018 del Tribunale di Roma;
in via principale: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello;
in riforma della sentenza impugnata, accertata la nullità della stessa, con relativa pronuncia di rimessione in termini per il deposito dell'inventario di eredità ed accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art.
564 cc per l'esercizio dell'azione di riduzione, dichiarare ammissibile la domanda dei sig.ri e e per Parte_4 Parte_1 Parte_3 Parte_2
l'effetto accogliere tutte le conclusioni nel merito avanzate in prime cure, che qui si riportano2) calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto della donazione a favore della convenuta i cui all'atto a rogito Notaio di Persona_2
Milano in data 13.12.1990 rep.n. 150.425/16.308, ed accertata la lesione della quota di eredità riservata agli attori, disporre susseguentemente la reintegrazione delle quote di legittima spettanti agli attori, mediante la proporzionale riduzione della predetta donazione eccedente la quota di cui il de cuius, Sig. poteva Persona_1
disporre, nei limiti delle quote medesime ammontanti ad Euro 364.551,31 per la signora ed Euro 243.034,21 ciascuno per i signori Parte_1 Parte_4
e o alla somma maggiore o minore che codesto Parte_3 Parte_2
Tribunale vorrà stabilire, eventualmente mediante restituzione degli immobili ancora in proprietà della signora Si chiede l'ammissione delle istanze Controparte_1
istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha rassegnato Controparte_1
le conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all‟Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) respingere l‟appello proposto dai Sig.ri
e perché Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
inammissibile, illegittimo e in subordine infondato;
2) accogliere comunque le domande e le eccezioni nonché le conclusioni formulate in primo grado come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritti;
3) con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 5 di cembre 2024, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia delle parti che ne avevano già usufruito in occasione dell'assunzione in decisione con il precedente consigliere relatore.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la successione di deceduto Persona_1
ab intestato il 12 aprile 2008, e segnatamente la domanda di reintegrazione della legittima proposta dalla moglie e dai figli , e Parte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_4
che hanno lamentato la lesione della quota (loro riservata per legge) in ragione della donazione della porzione pari a 1/3 del complesso immobiliare sito in Poggibonsi (SI), effettuata dal de cuius in data 13 dicembre 1990 in favore della sorella CP_1 Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che gli attori - dopo aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario - non avevano dato prova di avere redatto l'inventario ai sensi dell'art. 484 comma 3 c.c. nei termini di cui agli artt. 485 e 487
c.c.; per l'effetto, ha qualificato gli eredi quali “accettanti puri e semplici”, ai quali è precluso l'esperimento dell'azione di riduzione in virtù del disposto dell'art. 564 comma 1 c.c..
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dalla parte appellata in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, l'appello non è fondato e deve essere respinto.
Innanzitutto, la ricostruzione normativa operata dal Tribunale appare del tutto corretta, nel senso che ai sensi dell'art. 484 c.c. “l'accettazione col beneficio
d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del circondario in cui si è aperta la successione” (comma 1); “La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile” (comma 3); dal mancato compimento dell'inventario nel termine di legge consegue che l'erede viene considerato quale accettante puro e semplice al quale
- in ossequio al disposto dell'art. 564 comma 1 c.c. - è negato l'esperimento dell'azione di riduzione nei confronti dei soggetti che non siano chiamati alla successione come coeredi.
L'impostazione non è stata, peraltro, oggetto di contestazioni da parte degli appellanti i quali, con un'unica censura, lamentano piuttosto di essere stati qualificati come “eredi puri e semplici”, nonostante avessero depositato il documento sub 3), ossia la dichiarazione di successione nella quale era stato dato atto dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e della redazione dell'inventario nei tre mesi dall'apertura della successione, secondo quanto prescritto dall'art. 485 c.c..
La doglianza va disattesa. Il Tribunale ha esaminato le produzioni attoree e non vi ha rinvenuto la redazione dell'inventario, che effettivamente non risulta depositato, non sembrando a tal fine sufficiente la mera enunciazione “accettazione di eredità con beneficio di inventario” contenuta nell'iscrizione ipotecaria e, ancor meno, la dichiarazione di successione, che non contiene alcuna indicazione in merito all'effettivo adempimento dell'incombente citato ed è priva di allegati.
L'assunto sostenuto nell'atto di appello - secondo cui non sussiste “alcun obbligo in capo ai legittimari, che agiscono per la riduzione delle donazioni lesive delle loro quote di riserva nei confronti dei terzi, di allegare alla domanda giudiziale l'inventario di eredità“ - non può essere condiviso, atteso che il meccanismo dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione entrambi gli adempimenti sono necessari, quali elementi costitutivi (Cass. 16739/2005).
Spetta all'erede che voglia avvalersi degli effetti del beneficio l'onere di dimostrare di avere provveduto alla tempestiva redazione dell'inventario, provvedendo al relativo deposito (Cass. n. 16514/2015).
Va altresì disatteso il rilievo alla stregua del quale il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere sollevato una questione che non era stata oggetto di contestazione da parte della convenuta, posto che il giudice è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione proposta nei confronti di un soggetto non chiamato alla successione, ossia nella specie l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, completa in tutti i suoi elementi (accettazione e inventario).
Del resto, al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10531/13 hanno affermato il principio secondo cui l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, con la conseguenza che la mancata redazione dell'inventario non deve necessariamente formare oggetto di eccezione da parte della convenuta.
Del pari infondata è l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c..
Il punto risulta trattato nella pronuncia gravata ove si legge condivisibilmente che “il legittimario che agisce in riduzione non può non essere consapevole della preclusione all'esercizio di tale azione che deriva dal mancato o intempestivo compimento dell'inventario (o dell'assenza di prova di tale incombente) ed è pertanto tenuto, a prescindere da qualsiasi sollecitazione officiosa, a dimostrare di aver regolarmente e tempestivamente compiuto l'inventario prima o dopo la dichiarazione di successione beneficiata”.
Non può, quindi, affermarsi che il tema affrontato dal Tribunale in sede di decisione fosse estraneo al dibattito processuale, in quanto al contrario afferiva ai presupposti necessari per l'accoglimento della domanda, ossia l'accettazione con beneficio d'inventario e la redazione dell'inventario.
Deve, dunque, escludersi che i giudici di primo grado fossero tenuti ad invitare gli attori al deposito del relativo verbale, avuto altresì riguardo alla circostanza che, così operando, avrebbero violato il regime delle preclusioni già maturate con lo scadere dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
In ragione della valenza latu sensu processuale dei presupposti di cui all'art. 564
c.c. (sottolineata dal Tribunale nella sentenza gravata), trova applicazione il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui “il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (Cass. 15019/16; Cass. 6218/19).
Appare, peraltro, significativa la circostanza che nella presente fase di gravame gli appellanti si siano limitati ad affermare che in primo grado non era necessario effettuare la produzione dell'inventario ovvero che la prova era indirettamente ricavabile dalla denuncia di successione o, ancora, che la convenuta non aveva contestato la redazione dell'inventario; in concreto, anche in questa sede, i predetti hanno rivolto alla Corte la mera generica richiesta di consentire “quell'attività deduttiva e probatoria che avrebbero potuto espletare in primo grado”.
Resta, per l'effetto, assorbita la censura relativa alle spese del precedente grado che il Tribunale ha correttamente regolato in ragione del principio della soccombenza.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza anche nel presente grado, si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, attesa la corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna gli appellanti alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.256,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino