Articolo 4 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 3Articolo 5
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11 febbraio 1994
Art. 4. Segreto professionale 1. L'iscritto all'albo dei tecnologi alimentari ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza in ragione della propria attivita'.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994
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