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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE IU, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 402/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030702848 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030702848 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso notificato a mezzo PEC in data 13/02/2025 la società Ricorrente_1 S.r.l.s. impugnava l'avviso di accertamento n. T7E030702848/2024, notificato in data 16/12/2024 - con cui l'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, preso atto dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle II.DD. per l'anno di imposta 2020, sulla base del Processo Verbale di Constatazione della
Guardia di Finanza, accertava ricavi omessi per euro 512.720,00 e costi deducibili per euro 51.265,00, accertando di conseguenza il reddito di impresa imponibile in euro 461.455,00, calcolando le maggiori imposte dovute, oltre interessi di legge e irrogando le conseguenti sanzioni - e adiva la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Torino per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Deduceva preliminarmente la ricorrente che, a seguito della documentazione contabile dalla medesima fornita in data 30/01/2025 con istanza di autotutela ex art. 10-quinques della L. 212/2000 l'Ufficio aveva provveduto a riconoscere ulteriori costi deducibili dal reddito imponibile nella misura di euro 158.740,00
(essenzialmente riferiti al costo del lavoro), rideterminando il reddito imponibile complessivo in euro
302.705,00, con ricalcolo della maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute (come da atto di Comunicazione del provvedimento di autotutela parziale n. T7EX30700087/2025, notificato in data 11/02/2025).
Lamentava, poi, l'inesistenza della notifica in quanto l'accertamento era stato notificato a mezzo PEC unicamente alla Società, senza l'indicazione del legale rappresentante pro tempore e/o di altra persona fisica, in grado di rappresentarla. Eccepiva, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto impugnato per avere recepito acriticamente le conclusioni contenute nel PVC della Guardia di Finanza senza riconoscere ulteriori costi correlati al maggior reddito accertato induttivamente, nonché la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 stante l'assenza, in allegato allo stesso, della delega rilasciata al funzionario sottoscrittore.
Nel merito, deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e 109
TUIR, chiedendo il riconoscimento di ulteriori costi pari ad euro 184.394,53 (forfettariamente determinati partendo dalla ricostruzione del costo del venduto, effettuata sulla base dei coefficienti contenuti nello studio di settore n. T32U – macchinari e parti per la metallurgia) a fronte dei maggiori redditi induttivamente accertati per l'omessa presentazione della dichiarazione, eccependo il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione Finanziaria (in violazione dell'art. 7, co. 5 bis, D.Lgs 546/1992) e chiedendo in subordine CTU tecnica, ex art. 7, comma 2, del D.Lgs. 546/92, al fine di accertare la ragionevole quantificazione dei costi di impresa.
Eccepiva, infine, l'illegittimità delle irrogate sanzioni, contestando il difetto di motivazione del loro ingiustificato elevato ammontare, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio, il quale contestava punto per punto la fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
All'udienza pubblica del 23/2/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. In ordine alla pretesa inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, rileva questa Corte che l'avviso di accertamento è stato notificato all'indirizzo PEC della società ai sensi dell'art. 60-ter, comma 1, lett. b) del
D.P.R. 600/73 a mente del quale “1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, anche in deroga … alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo: […]
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice […]”.
Esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, ove l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato alla Società, presso l'indirizzo Email_3 indicato dalla Società stessa e inserito nel predetto Indice.
Peraltro, la ricorrente ha preso piena conoscenza dell'avviso di accertamento e lo ha tempestivamente impugnato, allegandolo al ricorso, senza che sia verificata alcuna compressione del suo diritto di difesa.
Quanto al contenuto dell'atto impugnato, esso contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 42 D.P.R. 600/73
(tra i quali non figura l'indicazione del legale rappresentante dell'ente) e appare correttamente motivato attraverso il richiamo ad elementi già noti alla contribuente, previamente individuati dalla Guardia di Finanza nel processo verbale. Peraltro, la contribuente non ha nemmeno svolto osservazioni allo schema d'atto regolarmente notificato dall'Ufficio - nel quale il maggior reddito veniva ricalcolato in misura pari alla differenza tra i ricavi conseguiti ed indicati nelle fatture emesse e i costi documentati (fatti salvi quelli ritenuti non deducibili per carenza dei requisiti previsti dall'art. 109 TUIR) – rifiutando, di fatto, l'instaurazione del contraddittorio.
In ordine alla dedotta mancanza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario a ciò abilitato, l'Ufficio ha prodotto in giudizio la disposizione di servizio con la quale il Direttore Provinciale della D.P. I di Torino ha conferito al funzionario Nominativo_1 la delega alla sottoscrizione degli atti impositivi, nonché l'estratto del Ruolo del personale dell'Agenzia delle entrate attestante l'appartenenza del predetto funzionario alla ex Terza area funzionale (e dunque alla carriera direttiva).
Né appare fondata la richiesta, avanzata nel merito dalla ricorrente, di riconoscimento di maggiori costi forfettariamente determinati a fronte di maggiori redditi induttivamente accertati (ex art. 41 del D.P.R. 600/73, stante l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi), nel rispetto del principio di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione, dal momento che l'Ufficio non ha affatto accertato induttivamente i maggiori ricavi, ma ha proceduto alla loro rideterminazione in via analitica - nella misura di euro 512.720,00 - attraverso la somma delle fatture emesse (valore confermato dalla stessa dichiarazione presentata dalla ricorrente ai fini Iva).
Invero, soltanto in caso di accertamento induttivo puro (ex articolo 39, comma 2, e 41 del D.P.R. n. 600/1973)
l'Amministrazione finanziaria è tenuta a riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione, mentre in ipotesi di accertamento analitico o analitico-presuntivo è il contribuente che deve dimostrare l'esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa o debba procedere al loro riconoscimento forfettario di componenti negativi (C.
2344/2024, 6304/2022, 17365/2020).
Tale prova, peraltro, non può essere fornita attraverso una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 546/92, posto che tali costi avrebbero dovuto essere documentati dal contribuente attraverso la produzione in giudizio delle relative fatture passive. Infine, in punto sanzioni, rileva questa Corte che l'Ufficio ha correttamente provveduto a irrogare le stesse, contestualmente all'accertamento e conseguentemente all'accertamento di maggiori tributi, nel minimo edittale, sì che non occorreva una specifica motivazione sulle ragioni della loro misura e graduazione.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia, si liquidano in complessivi
E. 4.000,00.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, che liquida in complessivi E. 4.000,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente e Relatore
OCONE IU, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 402/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030702848 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030702848 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso notificato a mezzo PEC in data 13/02/2025 la società Ricorrente_1 S.r.l.s. impugnava l'avviso di accertamento n. T7E030702848/2024, notificato in data 16/12/2024 - con cui l'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, preso atto dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle II.DD. per l'anno di imposta 2020, sulla base del Processo Verbale di Constatazione della
Guardia di Finanza, accertava ricavi omessi per euro 512.720,00 e costi deducibili per euro 51.265,00, accertando di conseguenza il reddito di impresa imponibile in euro 461.455,00, calcolando le maggiori imposte dovute, oltre interessi di legge e irrogando le conseguenti sanzioni - e adiva la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Torino per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Deduceva preliminarmente la ricorrente che, a seguito della documentazione contabile dalla medesima fornita in data 30/01/2025 con istanza di autotutela ex art. 10-quinques della L. 212/2000 l'Ufficio aveva provveduto a riconoscere ulteriori costi deducibili dal reddito imponibile nella misura di euro 158.740,00
(essenzialmente riferiti al costo del lavoro), rideterminando il reddito imponibile complessivo in euro
302.705,00, con ricalcolo della maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute (come da atto di Comunicazione del provvedimento di autotutela parziale n. T7EX30700087/2025, notificato in data 11/02/2025).
Lamentava, poi, l'inesistenza della notifica in quanto l'accertamento era stato notificato a mezzo PEC unicamente alla Società, senza l'indicazione del legale rappresentante pro tempore e/o di altra persona fisica, in grado di rappresentarla. Eccepiva, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto impugnato per avere recepito acriticamente le conclusioni contenute nel PVC della Guardia di Finanza senza riconoscere ulteriori costi correlati al maggior reddito accertato induttivamente, nonché la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 stante l'assenza, in allegato allo stesso, della delega rilasciata al funzionario sottoscrittore.
Nel merito, deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e 109
TUIR, chiedendo il riconoscimento di ulteriori costi pari ad euro 184.394,53 (forfettariamente determinati partendo dalla ricostruzione del costo del venduto, effettuata sulla base dei coefficienti contenuti nello studio di settore n. T32U – macchinari e parti per la metallurgia) a fronte dei maggiori redditi induttivamente accertati per l'omessa presentazione della dichiarazione, eccependo il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione Finanziaria (in violazione dell'art. 7, co. 5 bis, D.Lgs 546/1992) e chiedendo in subordine CTU tecnica, ex art. 7, comma 2, del D.Lgs. 546/92, al fine di accertare la ragionevole quantificazione dei costi di impresa.
Eccepiva, infine, l'illegittimità delle irrogate sanzioni, contestando il difetto di motivazione del loro ingiustificato elevato ammontare, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio, il quale contestava punto per punto la fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
All'udienza pubblica del 23/2/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. In ordine alla pretesa inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, rileva questa Corte che l'avviso di accertamento è stato notificato all'indirizzo PEC della società ai sensi dell'art. 60-ter, comma 1, lett. b) del
D.P.R. 600/73 a mente del quale “1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, anche in deroga … alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo: […]
b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice […]”.
Esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, ove l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato alla Società, presso l'indirizzo Email_3 indicato dalla Società stessa e inserito nel predetto Indice.
Peraltro, la ricorrente ha preso piena conoscenza dell'avviso di accertamento e lo ha tempestivamente impugnato, allegandolo al ricorso, senza che sia verificata alcuna compressione del suo diritto di difesa.
Quanto al contenuto dell'atto impugnato, esso contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 42 D.P.R. 600/73
(tra i quali non figura l'indicazione del legale rappresentante dell'ente) e appare correttamente motivato attraverso il richiamo ad elementi già noti alla contribuente, previamente individuati dalla Guardia di Finanza nel processo verbale. Peraltro, la contribuente non ha nemmeno svolto osservazioni allo schema d'atto regolarmente notificato dall'Ufficio - nel quale il maggior reddito veniva ricalcolato in misura pari alla differenza tra i ricavi conseguiti ed indicati nelle fatture emesse e i costi documentati (fatti salvi quelli ritenuti non deducibili per carenza dei requisiti previsti dall'art. 109 TUIR) – rifiutando, di fatto, l'instaurazione del contraddittorio.
In ordine alla dedotta mancanza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario a ciò abilitato, l'Ufficio ha prodotto in giudizio la disposizione di servizio con la quale il Direttore Provinciale della D.P. I di Torino ha conferito al funzionario Nominativo_1 la delega alla sottoscrizione degli atti impositivi, nonché l'estratto del Ruolo del personale dell'Agenzia delle entrate attestante l'appartenenza del predetto funzionario alla ex Terza area funzionale (e dunque alla carriera direttiva).
Né appare fondata la richiesta, avanzata nel merito dalla ricorrente, di riconoscimento di maggiori costi forfettariamente determinati a fronte di maggiori redditi induttivamente accertati (ex art. 41 del D.P.R. 600/73, stante l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi), nel rispetto del principio di capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione, dal momento che l'Ufficio non ha affatto accertato induttivamente i maggiori ricavi, ma ha proceduto alla loro rideterminazione in via analitica - nella misura di euro 512.720,00 - attraverso la somma delle fatture emesse (valore confermato dalla stessa dichiarazione presentata dalla ricorrente ai fini Iva).
Invero, soltanto in caso di accertamento induttivo puro (ex articolo 39, comma 2, e 41 del D.P.R. n. 600/1973)
l'Amministrazione finanziaria è tenuta a riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione, mentre in ipotesi di accertamento analitico o analitico-presuntivo è il contribuente che deve dimostrare l'esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa o debba procedere al loro riconoscimento forfettario di componenti negativi (C.
2344/2024, 6304/2022, 17365/2020).
Tale prova, peraltro, non può essere fornita attraverso una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 546/92, posto che tali costi avrebbero dovuto essere documentati dal contribuente attraverso la produzione in giudizio delle relative fatture passive. Infine, in punto sanzioni, rileva questa Corte che l'Ufficio ha correttamente provveduto a irrogare le stesse, contestualmente all'accertamento e conseguentemente all'accertamento di maggiori tributi, nel minimo edittale, sì che non occorreva una specifica motivazione sulle ragioni della loro misura e graduazione.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia, si liquidano in complessivi
E. 4.000,00.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, che liquida in complessivi E. 4.000,00, oltre accessori di legge.