Articolo 60 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 59Articolo 61
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19 aprile 1942
Art. 60.

Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell'art. 1092 del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell'agricoltura.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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