Ordinanza cautelare 27 novembre 2023
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 30/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00263/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01676/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Atria, Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giovanni Davide Esposito e Marina Fonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
- della Ordinanza / Provvedimento di demolizione e messa in pristino delle opere edili eseguite in assenza della Concessione edilizia / Permesso di Costruire n. -OMISSIS- del 4.10.2023> – notificata in data 13.10.2023 – con cui il Capo della Ripartizione VI del Comune di Carini ha ingiunto alla sig.ra -OMISSIS-:
a) di provvedere alla demolizione dell''immobile ad una elevazione fuori terra sito in Carini, distinto in -OMISSIS-, oggetto della domanda di condono edilizio prot. n.-OMISSIS-
b) di ripristinare lo stato dei luoghi, entro 90 giorni, con espresso avvertimento che, in ipotesi di semplice accertamento dell''inottemperanza o parziale ottemperanza o dell''abbandono nel lotto di terreno di materiali di risulta, l''immobile abusivo e l''area di sedime saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune;
nelle parti e per i motivi specificati infra;
- del <Diniego della domanda di condono edilizio> prot. n. -OMISSIS- del 23.08.2023 – notificata in data 25.08.2023 –, con il quale il Capo della Ripartizione VII del Comune di Carini ha comunicato alla sig.ra -OMISSIS- il diniego della domanda di condono edilizio presentata in data 30.04.1986 e assunta al prot. n.-OMISSIS-inerente l''immobile ad una elevazione fuori terra sito in Carini, distinto in -OMISSIS-, nelle parti e per i motivi specificati infra;
- ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione del 26.07.2022 dei motivi ostativi all''accoglimento della domanda di condono edilizio prot. -OMISSIS- presentata dalla sig.ra -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall''odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.11.23 -OMISSIS- ha impugnato i seguenti provvedimenti emessi dal Comune di Carini:
1. Comunicazione del 26 luglio 2022 con la quale il Comune di Carini ha notificato alla sig.ra -OMISSIS-i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di condono edilizio da lei presentata in data 30 aprile 1986 (prot. n. 3879), relativa all'immobile a un piano fuori terra, situato nel territorio del Comune di Carini e identificato catastalmente al -OMISSIS-
2. Provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 agosto 2023, notificato in data 25 agosto 2023, con cui il Capo della Ripartizione VII del Comune di Carini ha definitivamente respinto la suddetta domanda di condono edilizio.
3. Ordinanza n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2023, notificata in data 13 ottobre 2023, con la quale il Capo della Ripartizione VI del Comune di Carini ha ingiunto alla sig.ra -OMISSIS-di procedere, entro 90 giorni, alla demolizione dell'immobile della ricorrente.
A fondamento del ricorso proposto, la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto di seguito precisato.
1. Nel 1974, la sig.ra -OMISSIS-acquistava un terreno a Carini, sul quale edificava un immobile ad uso residenziale (identificato al -OMISSIS-) senza ottenere la necessaria concessione edilizia.
2. Il 30 aprile 1986 la ricorrente presentava una domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, per sanare l'abuso commesso.
3. Con nota del 23 agosto 2023, il Comune respingeva la domanda di condono, motivando che l'immobile era stato costruito dopo l'imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta stabilito dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, che prevede una fascia di rispetto di 30 metri lungo le strade statali di tipo C.
4. Il 4 ottobre 2023, il Comune emetteva un'ordinanza con cui imponeva alla sig.ra -OMISSIS-la demolizione dell'immobile e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, l'immobile e l'area di sedime sarebbero stati acquisiti al patrimonio comunale.
Svolta questa premessa, la sig.ra -OMISSIS-ha articolato due motivi d’impugnazione.
Con il primo motivo, si contesta l’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Carini, che negano la sanatoria edilizia e ordinano la demolizione dell’immobile realizzato nel 1974. Ad avviso della ricorrente, tali atti risultano viziati per non aver il Comune atteso l’esito del procedimento presso l’ANAS per il rilascio del nulla osta in sanatoria, necessario a valutare se l’opera incida sulla sicurezza stradale. Più nel dettaglio, l’art. 23, comma 8, della L.R. n. 37/1985 consente la sanatoria di costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal D.M. 1 aprile 1968, purché non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico secondo il parere degli enti preposti. Nel caso specifico, l’immobile della sig.ra-OMISSIS-, di circa 125 mq, include solo una minima porzione di 9 mq all’interno della fascia di rispetto dei 30 metri dalla strada statale, senza mai rappresentare un rischio per la viabilità. La ricorrente sostiene che il Comune avrebbe dovuto acquisire il parere dell’ANAS prima di adottare i provvedimenti, valutando la possibilità di una deroga al vincolo.
Alla luce di ciò, la sig.ra -OMISSIS-chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati per violazione di legge, difetto di istruttoria ed eccesso di potere.
Con il secondo motivo d’impugnazione, la -OMISSIS-contesta la sproporzione dell’ordinanza di demolizione, poiché la demolizione totale risulterebbe ingiustificata, mentre quella parziale comprometterebbe la stabilità dell’intero fabbricato, costruito in muratura, causando gravi danni strutturali e rendendo inagibile l’unica dimora della ricorrente, ultraottantenne e affetta da handicap grave. La giurisprudenza impone di rispettare il principio di proporzionalità, evitando interventi che pregiudichino la stabilità degli edifici o ledano i diritti fondamentali. Il Comune non ha valutato adeguatamente tali aspetti, rendendo l’ordinanza viziata da difetto di istruttoria e sproporzione.
L'Amministrazione comunale si è costituita in giudizio il 20 novembre 2023, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso all’ANAS, individuata come controinteressata rispetto all’eventuale accoglimento della domanda di annullamento avanzata dalla ricorrente. Ha inoltre evidenziato l’infondatezza del ricorso, sia in fatto che in diritto, chiedendone l’integrale rigetto.
Il TAR, con ordinanza cautelare-OMISSIS-ha accolto parzialmente la domanda cautelare proposta dalla sig.ra-OMISSIS-. In particolare, il TAR ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2023, riconoscendo, allo stato, il carattere grave e irreparabile del danno derivante dall’esecuzione dell’ordine di demolizione, nelle more dell’acquisizione del Nulla Osta richiesto all’ANAS S.p.A.
Con memoria del 21 dicembre 2024, la ricorrente ha evidenziato di aver richiesto il rilascio di un nulla osta in sanatoria all'ANAS, che tuttavia, con provvedimento del 9 ottobre 2024, ha dichiarato la sopravvenuta non necessità del provvedimento a seguito delle modifiche urbanistiche intervenute nel Comune di Carini. In particolare, il Comune ha approvato una nuova perimetrazione del centro abitato lungo la S.S. 113, trasformando la strada in urbana e riducendo la fascia di rispetto da 30 a 10 metri, come formalizzato nelle Delibere della Giunta Comunale -OMISSIS-. Alla luce di tali novità, la sig.ra -OMISSIS-sostiene che sia venuto meno il vincolo di inedificabilità assoluta dei 30 metri, unico presupposto su cui si basavano i provvedimenti del Comune, di cui chiede l’annullamento anche sotto tale profilo.
All’udienza pubblica del 22.1.25 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, previa discussione.
Così riassunta la res litigiosa, va anzitutto respinta l’eccezione del Comune di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso all’ANAS.
La qualità di controinteressato presuppone un interesse diretto e attuale alla conservazione dell’atto impugnato, il cui annullamento arrecherebbe un pregiudizio giuridicamente rilevante.
Nel caso in esame, l’ANAS non assume tale ruolo, in quanto non ha adottato gli atti impugnati, né espresso un parere vincolante sulla sanatoria edilizia, né è titolare dell’interesse pubblico sotteso al vincolo di inedificabilità che ha giustificato il rigetto dell’istanza di condono.
L’eventuale annullamento dei provvedimenti del Comune non inciderebbe dunque su un interesse giuridico proprio dell’ANAS, che rimane estranea alla determinazione impugnata.
Ciò posto, emerge dagli atti di causa che l’immobile della sig.ra -OMISSIS-(-OMISSIS-), realizzato nel 1974, ricadeva, in minima parte (9 mq su 125 mq totali), all’interno della fascia di rispetto stradale di 30 metri prevista dal D.M. n. 1404/1968, applicabile alle strade extraurbane. Tale normativa imponeva un vincolo di inedificabilità assoluta entro la suddetta fascia di rispetto. Sulla base di questo vincolo, il Comune di Carini adottava i seguenti provvedimenti:
o il diniego della sanatoria edilizia richiesta dalla sig.ra-OMISSIS-;
o l’ordinanza di demolizione dell’intero immobile.
Nel 2024, il Comune di Carini ha approvato una nuova perimetrazione del centro abitato lungo la S.S. 113 "Settentrionale Sicula", su cui insiste l’immobile di proprietà dell’odierna ricorrente. Tale perimetrazione ha comportato la riclassificazione della S.S. 113 da strada extraurbana a strada urbana e l’inclusione, all’interno del centro abitato, di tutta la fascia costiera situata sia a monte che a valle dell’autostrada. Questa trasformazione, effettuata in conformità alla normativa di settore, ha determinato la riduzione della fascia di rispetto stradale dai 30 metri previsti dal D.M. n. 1404/1968 ai 10 metri, in linea con quanto stabilito per le strade urbane dall’art. 28 del D.P.R. n. 495/1992 e dagli strumenti urbanistici comunali.
A seguito di questa nuova classificazione, l’immobile della sig.ra-OMISSIS-, situato in parte a circa 24 metri dal ciglio stradale, non ricade più all’interno della fascia di rispetto. Proprio alla luce di queste modifiche, l’ANAS, con provvedimento del 9 ottobre 2024, ha dichiarato la non necessità del nulla osta in sanatoria richiesto dalla sig.ra-OMISSIS-, motivando tale decisione in virtù della trasformazione urbanistica e del ridimensionamento della fascia di rispetto applicabile.
Sul punto, non possono ritenersi condivisibili le argomentazioni difensive formulate dal Comune di Carini all’udienza del 22 gennaio 2025, secondo cui il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla normativa statale non sarebbe derogabile attraverso le determinazioni amministrative comunali, rappresentate, in questo caso, dalle Delibere della Giunta Comunale n. -OMISSIS- Tale tesi giustificherebbe, secondo il legale del Comune, la persistenza della legittimità degli atti impugnati anche a seguito della sopravvenienza normativa di cui si è detto.
Ora, se appare poco pertinente il richiamo alla sentenza -OMISSIS- del Consiglio di Stato, operato dal difensore del Comune a sostegno dei propri assunti – tale decisione riguarda infatti un caso di annullamento di un’autorizzazione paesistica comunale viziata da un difetto di motivazione sulla compatibilità del manufatto con il paesaggio tutelato, e dunque si riferisce a una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio – va precisato che, nel caso in esame, le determinazioni comunali non hanno introdotto alcuna deroga alla normativa statale sull’inedificabilità, né hanno modificato in alcun modo i relativi contenuti.
Esse si sono invece limitate a ridefinire la classificazione del tratto stradale interessato, trasformandolo da strada extraurbana a urbana, una modifica operata nel rispetto della normativa di settore. A propria volta tale trasformazione ha comportato l’applicazione di un diverso regime giuridico dell’inedificabilità, in questo caso, più favorevole alla sig.ra-OMISSIS-. Di conseguenza, la normativa statale non risulta derogata, bensì integralmente applicata alle nuove condizioni determinate dalla riclassificazione stradale.
Per le considerazioni che precedono i provvedimenti di diniego di sanatoria e di demolizione adottati dal Comune devono essere considerati illegittimi, poiché si basano su una situazione normativa ormai superata dalle modifiche urbanistiche. Ne consegue la necessità di annullare gli atti impugnati, ferme restando le ulteriori determinazioni del Comune, che dovranno essere eventualmente adottate alla luce delle attuali condizioni urbanistiche e normative.
Infine, si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. L’annullamento dei provvedimenti comunali, infatti, è conseguenza di una sopravvenienza normativa intervenuta successivamente alla loro adozione, circostanza che giustifica un’equa distribuzione degli oneri processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo, sez. V, definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso, nei sensi e nei termini in motivazione e, per l'effetto, annulla: a) il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 agosto 2023, notificato in data 25 agosto 2023, con cui il Capo della Ripartizione VII del Comune di Carini ha respinto la domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente; b) l’ordinanza n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2023, notificata in data 13 ottobre 2023, con la quale il Capo della Ripartizione VI del Comune di Carini ha ingiunto alla sig.ra -OMISSIS-di procedere, entro 90 giorni, alla demolizione del proprio immobile;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO