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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
PADULA DOMENICO PIO, Relatore
DI GENIO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 267/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Via Del Basento N. 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 93/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 092 2022 00062931 02 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso l'avv. Ricorrente_1 , residente a [...], ha impugnato nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA – UFFICIO TERRITORIALE
DI POTENZA e nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - AGENTE DELLA
RISCOSSIONE - PROVINCIA DI POTENZA la cartella di pagamento n. 092 2022 00062931 02 000 emessa per il mancato pagamento delle “somme dovute a seguito della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 dei dati esposti nel modello CERTIFICAZIONE UNICA/2018, relativo ai compensi erogati nell'anno 2017 e/o dei dati esposti nel quadro RM del modello REDDITI/2018 o nel quadro
D del modello 730/2018 presentati per il periodo d'imposta 2017”.
Il ricorrente eccepiva: 1) Inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento;
2) Illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza della pretesa creditoria;
3) Illegittimità della pretesa creditoria per espresso disconoscimento da parte dell'ente creditore.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE provvedeva a costituirsi in giudizio, anche per conto dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, difendendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo.
Con la sentenza odiernamente impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza ha rigettato il ricorso.
Avverso tale decisione ha proposto appello la parte privata.
L'Ufficio resiste con Memoria.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 21.01.2026 come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Ritiene il Colegio di dover rilevare che la materia del contendere è limitata, sotto un primo aspetto, alle questioni scaturenti dalla riproposizione delle eccezioni relative alla illegittimità della cartella per “omessa notifica della comunicazione di irregolarità in linea generale dall'art. dall'art. 54 bis comma 3 de dpr 633/1973” così come indicato nel primo motivo di appello.
Il motivo è infondato posto che, aldilà del fatto che l'art. 54 bis DPR 633/1973 invocato dall'appellante è dettato in materia di liquidazione delle dichiarazioni IVA, va rilevato che, in linea generale, le comunicazioni di irregolarità emesse dell'Agenzia delle Entrate hanno lo scopo di informare i contribuenti degli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Invero, quando dai controlli emerge un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, il contribuente viene informato delle incongruenze rilevate e viene invitato a regolarizzare la propria posizione, ovvero a fornire i chiarimenti o a produrre i documenti necessari.
Ne caso di specie, per i motivi di cui appresso si dirà, il procedimento di controllo e di iscrizione a ruolo ha avuto uno sviluppo che non necessitava di alcuna comunicazione di regolarità in quanto il prelievo fiscale si poneva e si pone come legittima prosecuzione delle attività di controllo dopo un primo prelievo alla fonte operato dalla attraverso il sostituto di imposta.
A tale conclusione si giunge una volta esaminato anche il merito della controversia, che risulta essere proposto all'esame della Corte con il secondo motivo di appello con il quale si evidenzia l'asserito error in judicando commesso dai primi giudici che nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 23 comma 2 lett. E del DPR 600/73.
Osserva la Corte che dall'analisi complessiva degli atti e delle difese delle parti è incontroversa la circostanza che la Cartella esattoriale attiene all'imposizione di emolumenti pensionistici ottenuti dall'odierno appellante avente causa del genitore titolare in vita dei ratei di pensione non percepiti.
Da tale premessa discende la legittimità dell'iscrizione a ruolo che, come ritenuto dai primi giudici, si pone come necessaria prosecuzione dell'attività dell'Amministrazione finanziaria dopo il primo prelievo operato con aliquota fissa dal sostituto di imposta. Il quadro normativo di riferimento è dato dall'art. 21 DPR 917/1986
e dall'art. 7 comma 3 del DPR 917/1986 che disciplina il trattamento fiscale, attraverso l'applicazione della aliquota media ivi indicata, sugli emolumenti arretrati corrisposti dopo la morte dell'avente diritto.
Tale attività accertativa e di liquidazione definitiva è indicata con chiarezza nell'atto impugnato, che per tale motivo non solo è immune da vizi di motivazione ma ha posto il contribuente in condizione di comprendere la pretesa fisale. Ciò esclude che la comunicazione della Cassa forense indicata in atti, nella quale la stessa ha correttamente affermato di non essere titolare della pretesa fiscale, non può in alcun modo inficiare la legittimità del credito intimato posto che detta comunicazione non implica alcuna remissione di debito data, appunto, la natura erariale e non previdenziale dell'importo indicato nella cartella esattoriale.
L'appello non può quindi essere accolto poiché i dati normativi indicati dal contribuente non appaiono pertinenti e soprattutto non dimostrano la ricorrenza di una ritenuta di imposta a titolo definitivo, che non solo non è ammissibile in base agli articoli di legge indicati dall'appellante, ma è positivamente esclusa dalla normativa di settore che indica come il prelievo fiscale oggetto di causa debba essere effettuato in due fasi, attraverso una ritenuta a titolo di da parte del sostituto e attraverso il prelievo definitivo ad opera dell'Agenzia delle Entrate.
Va sul punto ricordato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10887/2019): “Gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione, come anticipato, sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R., comma 1, lett. b) (già art. 16), e ad essi deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente, ovvero l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni”.
La motivazione della sentenza di primo grado, che fa proprie le considerazioni innanzi esposte, è quindi da condividere.
L'appello principale va rigettato con la declaratoria della integrale legittimità dell'atto impugnato.
La complessità delle questioni trattate consiglia la compensazione delle spese di giudizio.
Pertanto la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
PADULA DOMENICO PIO, Relatore
DI GENIO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 267/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Via Del Basento N. 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 93/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 092 2022 00062931 02 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso l'avv. Ricorrente_1 , residente a [...], ha impugnato nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA – UFFICIO TERRITORIALE
DI POTENZA e nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - AGENTE DELLA
RISCOSSIONE - PROVINCIA DI POTENZA la cartella di pagamento n. 092 2022 00062931 02 000 emessa per il mancato pagamento delle “somme dovute a seguito della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 dei dati esposti nel modello CERTIFICAZIONE UNICA/2018, relativo ai compensi erogati nell'anno 2017 e/o dei dati esposti nel quadro RM del modello REDDITI/2018 o nel quadro
D del modello 730/2018 presentati per il periodo d'imposta 2017”.
Il ricorrente eccepiva: 1) Inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento;
2) Illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza della pretesa creditoria;
3) Illegittimità della pretesa creditoria per espresso disconoscimento da parte dell'ente creditore.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE provvedeva a costituirsi in giudizio, anche per conto dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, difendendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo.
Con la sentenza odiernamente impugnata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza ha rigettato il ricorso.
Avverso tale decisione ha proposto appello la parte privata.
L'Ufficio resiste con Memoria.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 21.01.2026 come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Ritiene il Colegio di dover rilevare che la materia del contendere è limitata, sotto un primo aspetto, alle questioni scaturenti dalla riproposizione delle eccezioni relative alla illegittimità della cartella per “omessa notifica della comunicazione di irregolarità in linea generale dall'art. dall'art. 54 bis comma 3 de dpr 633/1973” così come indicato nel primo motivo di appello.
Il motivo è infondato posto che, aldilà del fatto che l'art. 54 bis DPR 633/1973 invocato dall'appellante è dettato in materia di liquidazione delle dichiarazioni IVA, va rilevato che, in linea generale, le comunicazioni di irregolarità emesse dell'Agenzia delle Entrate hanno lo scopo di informare i contribuenti degli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Invero, quando dai controlli emerge un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, il contribuente viene informato delle incongruenze rilevate e viene invitato a regolarizzare la propria posizione, ovvero a fornire i chiarimenti o a produrre i documenti necessari.
Ne caso di specie, per i motivi di cui appresso si dirà, il procedimento di controllo e di iscrizione a ruolo ha avuto uno sviluppo che non necessitava di alcuna comunicazione di regolarità in quanto il prelievo fiscale si poneva e si pone come legittima prosecuzione delle attività di controllo dopo un primo prelievo alla fonte operato dalla attraverso il sostituto di imposta.
A tale conclusione si giunge una volta esaminato anche il merito della controversia, che risulta essere proposto all'esame della Corte con il secondo motivo di appello con il quale si evidenzia l'asserito error in judicando commesso dai primi giudici che nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 23 comma 2 lett. E del DPR 600/73.
Osserva la Corte che dall'analisi complessiva degli atti e delle difese delle parti è incontroversa la circostanza che la Cartella esattoriale attiene all'imposizione di emolumenti pensionistici ottenuti dall'odierno appellante avente causa del genitore titolare in vita dei ratei di pensione non percepiti.
Da tale premessa discende la legittimità dell'iscrizione a ruolo che, come ritenuto dai primi giudici, si pone come necessaria prosecuzione dell'attività dell'Amministrazione finanziaria dopo il primo prelievo operato con aliquota fissa dal sostituto di imposta. Il quadro normativo di riferimento è dato dall'art. 21 DPR 917/1986
e dall'art. 7 comma 3 del DPR 917/1986 che disciplina il trattamento fiscale, attraverso l'applicazione della aliquota media ivi indicata, sugli emolumenti arretrati corrisposti dopo la morte dell'avente diritto.
Tale attività accertativa e di liquidazione definitiva è indicata con chiarezza nell'atto impugnato, che per tale motivo non solo è immune da vizi di motivazione ma ha posto il contribuente in condizione di comprendere la pretesa fisale. Ciò esclude che la comunicazione della Cassa forense indicata in atti, nella quale la stessa ha correttamente affermato di non essere titolare della pretesa fiscale, non può in alcun modo inficiare la legittimità del credito intimato posto che detta comunicazione non implica alcuna remissione di debito data, appunto, la natura erariale e non previdenziale dell'importo indicato nella cartella esattoriale.
L'appello non può quindi essere accolto poiché i dati normativi indicati dal contribuente non appaiono pertinenti e soprattutto non dimostrano la ricorrenza di una ritenuta di imposta a titolo definitivo, che non solo non è ammissibile in base agli articoli di legge indicati dall'appellante, ma è positivamente esclusa dalla normativa di settore che indica come il prelievo fiscale oggetto di causa debba essere effettuato in due fasi, attraverso una ritenuta a titolo di da parte del sostituto e attraverso il prelievo definitivo ad opera dell'Agenzia delle Entrate.
Va sul punto ricordato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10887/2019): “Gli emolumenti arretrati, relativi ad anni precedenti a quello di corresponsione, come anticipato, sono soggetti al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R., comma 1, lett. b) (già art. 16), e ad essi deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente, ovvero l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l'aliquota di tassazione minima in vigore nell'anno di corresponsione dell'emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni”.
La motivazione della sentenza di primo grado, che fa proprie le considerazioni innanzi esposte, è quindi da condividere.
L'appello principale va rigettato con la declaratoria della integrale legittimità dell'atto impugnato.
La complessità delle questioni trattate consiglia la compensazione delle spese di giudizio.
Pertanto la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.