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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01712/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/12/2025
N. 02441 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01712/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2025, proposto da
US TA, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Di Micco e Alessandra
Scarparo, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Conselve (PD), via Roma
20, e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 445/2023 pubblicata il 13-7-2023 della Corte d'appello di Venezia, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 384/2022. N. 01712/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. IL AR
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione e del Merito come docente di scuola secondaria superiore a seguito della mobilità dalla scuola primaria.
2. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente “al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio relativa al servizio di ruolo prestato nella scuola elementare
(primaria) prima del passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado” e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito “alla ricostruzione della carriera della TA e a collocare la TA nella corretta posizione stipendiale, nonché a corrisponderle le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla notifica del ricorso di primo grado, oltre rivalutazione o interessi legali secondo il maggiore dei due tassi“.
3. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
4. Il Ministero, nonostante la notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 26 novembre 2025.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. N. 01712/2025 REG.RIC.
6.1. Va invero osservato che non è contestato che l'Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza n. 445/2023 pubblicata il 13-7-2023 della Corte d'Appello di
Venezia e che quindi essa è ancora inadempiente.
6.2. Ciò stabilito, va ora rilevato che la suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti (doc. 6 di parte ricorrente), e che non è contestato che la stessa è stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 20-7-2023. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Va dunque ribadita la fondatezza del ricorso.
7. L'Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza n. 445/2023 pubblicata il 13-7-2023 della Corte d'Appello di Venezia, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
8. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un
Commissario ad acta, che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito
(Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato.
8.1. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
9. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione del termine assegnato per provvedere N. 01712/2025 REG.RIC.
e della nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso delle spese di lite, in favore dei difensori, che vengono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, e al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO NI, Presidente
IL AR, Primo Referendario, Estensore
LB AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL AR EO NI N. 01712/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/12/2025
N. 02441 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01712/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2025, proposto da
US TA, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Di Micco e Alessandra
Scarparo, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Conselve (PD), via Roma
20, e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 445/2023 pubblicata il 13-7-2023 della Corte d'appello di Venezia, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 384/2022. N. 01712/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. IL AR
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione e del Merito come docente di scuola secondaria superiore a seguito della mobilità dalla scuola primaria.
2. Con sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente “al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio relativa al servizio di ruolo prestato nella scuola elementare
(primaria) prima del passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado” e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito “alla ricostruzione della carriera della TA e a collocare la TA nella corretta posizione stipendiale, nonché a corrisponderle le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla notifica del ricorso di primo grado, oltre rivalutazione o interessi legali secondo il maggiore dei due tassi“.
3. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
4. Il Ministero, nonostante la notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 26 novembre 2025.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. N. 01712/2025 REG.RIC.
6.1. Va invero osservato che non è contestato che l'Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza n. 445/2023 pubblicata il 13-7-2023 della Corte d'Appello di
Venezia e che quindi essa è ancora inadempiente.
6.2. Ciò stabilito, va ora rilevato che la suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti (doc. 6 di parte ricorrente), e che non è contestato che la stessa è stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 20-7-2023. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Va dunque ribadita la fondatezza del ricorso.
7. L'Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza n. 445/2023 pubblicata il 13-7-2023 della Corte d'Appello di Venezia, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
8. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un
Commissario ad acta, che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito
(Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato.
8.1. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
9. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione del termine assegnato per provvedere N. 01712/2025 REG.RIC.
e della nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso delle spese di lite, in favore dei difensori, che vengono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, e al contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO NI, Presidente
IL AR, Primo Referendario, Estensore
LB AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL AR EO NI N. 01712/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO