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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/11/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2025
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 23.04.2025
da
C.F. nata il [...] in [...], Pt_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Azzali del Foro di Cremona, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Cremona, Via Larga n. 8, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato;
- RICORRENTE -
contro
, C.F. , nato il [...] in Controparte_1 C.F._2
Romania, , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Voicu del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Milano, via Olmetto n. 5, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 23.09.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come da verbale dell'udienza del 23.09.2025.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2024, chiedeva di sentire Pt_1 dichiarare la separazione personale dal marito , con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Romania in data 9.1.2020 (atto veniva trascritto in data 8.4.2022 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cortemaggiore (PC) - Parte II Serie C
Numero 8), matrimonio dal quale erano nati i figli (il 5.2.2016) e Persona_1
(il 12.1.2024) Persona_2
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva:
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e pertanto vi erano i presupposti per dichiarare la separazione personale tra le Parti;
che le stesse Parti erano comproprietarie al 50% della casa coniugale sita in
Cortemaggiore (PC) Via Morlenzo n. 3;
che la ricorrente era casalinga, mentre il marito lavorava come autotrasportatore dipendente della TR Trasporti di Cortemaggiore (PC). La ricorrente chiedeva pertanto di sentire dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, la ricorrente domandava:
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cortemaggiore (PC) Via Morlenzo n. 3; la determinazione di un assegno di mantenimento mensile a carico del resistente pari ad Euro
300,00 in favore di ciascun figlio e di un assegno di mantenimento mensile di Euro 300,00
a favore della moglie, somme rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie;
l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e frequentazione del padre.
Con decreto in data 26.4.2025, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
23.9.2025 per la comparizione delle parti dinanzi a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva di sentire Controparte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come da conclusioni rassegnate in comparsa, di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, di determinare l'assegno dovuto dal padre a titolo di mantenimento dei figli in Euro 200,00 (Euro 100,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50% tra i coniugi, di disporre la corresponsione dell'Assegno Unico integralmente a favore della ricorrente.
A sostegno di tali conclusioni, pur aderendo alla domanda di separazione,
deduceva: Controparte_1
che la relazione tra i coniugi si era interrotta inizialmente nel 2016 a seguito di una accesa discussione tra il resistente e i genitori della moglie, all'esito della quale questi ultimi lo avevano invitato ad allontanarsi dall'abitazione;
che per un anno e mezzo la ricorrente gli aveva poi impedito di vedere il figlio;
che in seguito le parti avevano ripreso la convivenza;
che la ricorrente non si era mai data alla ricerca di un'attività lavorativa mentre, per affrontare le spese della famiglia, il resistente aveva accettato una proposta di lavoro all'estero; che il matrimonio tra i coniugi era entrato in crisi a causa delle condotte conflittuali poste in essere dalla moglie nei confronti del resistente, nonché della scoperta da parte del marito di una relazione extraconiugale della moglie;
Per che dopo la nascita della secondogenita , nel 2024, il rapporto tra i coniugi era entrato irrimediabilmente in crisi fino a deteriorarsi completamente.
All'udienza del 23.9.2025, comparivano le Parti personalmente, assistite dai loro difensori, le quali confermavano le circostanze già dedotte nei rispettivi scritti difensivi.
Esperito il tentativo di conciliazione, le Parti dichiaravano tuttavia di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, chiedendo pertanto di precisare congiuntamente le conclusioni. Preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti in ordine alle condizioni di separazione, la Presidente delegata, in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva in conformità al regolamento concordato dai coniugi. All'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e . Pt_1 Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, rileva evidenziare che all'udienza del
23.09.2025 le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, determinandosi così a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, siano legittime e rispondano all'interesse dei figli minori e – laddove le parti hanno previsto Persona_1 Per_2
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e frequentazione del padre in conformità alla comparsa di costituzione del resistente, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, che vi abiterà con i figli, con l'obbligo per il resistente di corrispondere alla stessa un contributo per il mantenimento dei figli minori pari a complessivi Euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, nonché l'impegno del marito di farsi carico del pagamento integrale delle rate mensili di Euro 500,00 del mutuo contratto per la casa familiare e l'impegno della moglie a farsi carico del pagamento del finanziamento contratto dai coniugi presso Bper Banca per Euro 295,00 mensili – di tal che non si configurano, allo stato, ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella così concordata dalle Parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti all'udienza del 23.9.2025.
Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Pt_1 Controparte_1
- Stabilisce le condizioni di separazione, in conformità a quanto concordato tra le parti, nei termini che seguono:
1) Dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre e frequentazione del padre in conformità alla comparsa di costituzione del resistente (“[…]con facoltà per il padre di vederli e averli con sé due pomeriggi durante la settimana, da concordare in considerazione degli impegni scolastici dei figli e lavorativi dei genitori, andandoli a prendere a scuola e all'asilo, portandoli alle attività sportive, ludiche o di studio e tenendoli fino a dopo l'ora di cena nonché a fine settimana alternati, dal venerdì (dall'uscita dalla scuola) fino alla domenica sera o al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola. Nelle vacanze natalizie il padre terrà
i figli dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, alternandosi negli anni con la madre;
nelle vacanze pasquali i figli staranno con il padre o con la madre ad anni alterni;
per le vacanze estive, nel mese di luglio o agosto la madre terrà con sé i figli per due settimane e due settimane staranno con il padre, liberamente e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli e lavorativi dei genitori”); 2) Dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente che vi abiterà con i figli minori, con obbligo del resistente di lasciare la casa familiare entro il 1°.10.2025 con voltura delle utenze in capo alla ricorrente che provvederà in tal senso;
3) Pone a carico del resistente il versamento della somma mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento per i figli minori, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal C.N.F, con decorrenza dal mese di ottobre;
4) Assegno unico da erogarsi interamente a favore della madre;
5) Il resistente si farà carico dell' intera rata del mutuo della casa familiare, attualmente di circa Euro 500,00 mensili, mentre la ricorrente si farà carico del pagamento del finanziamento contratto dai coniugi presso Bper Banca di circa Euro 295,00 mensili;
6) Le parti si riservano di modificare i suddetti rapporti economici (mutuo e rimborso finanziamento) decorsi sei mesi dalla sentenza di separazione;
7) Spese di giudizio compensate;
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Cortemaggiore (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 6 novembre 2025
La Presidente delegata
Dott.ssa Marisella Gatti