Articolo 1534 del Codice civile
Articolo 1533Articolo 1535
Versione
19 aprile 1942
Art. 1534.

(Versamenti richiesti sui titoli).

Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente