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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/09/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1756 RG V.G. anno 2025, vertente tra
( ) – ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Jacopo M. Ferri e dell'Avv. Paolo Angella, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 9.9.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto lo Parte_3
scioglimento del matrimonio celebrato in Podenzana il 14.5.2011, deducendo: che dalla unione coniugale erano nati i figli (15.12.2011) e (8.12.2012); che essi ricorrenti si Per_1 Persona_2
erano separati consensualmente, con decreto del 2.10.2018; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla prodotta documentazione risulta che le parti hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento del 2.10.2018; che pertanto è decorso il termine di legge ai fini della richiesta pronuncia;
rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura matrimoniale venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda di scioglimento del matrimonio;
che vanno recepite le concordate condizioni in punto di: affidamento congiunto dei minori e collocazione prevalente ed anagrafica;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento dei minori a carico del padre e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Podenzana il 14.5.2011, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Podenzana all'anno 2011, n. 2, Parte I, e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Podenzana di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
spese compensate.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 9.9.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1756 RG V.G. anno 2025, vertente tra
( ) – ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Jacopo M. Ferri e dell'Avv. Paolo Angella, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 9.9.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto lo Parte_3
scioglimento del matrimonio celebrato in Podenzana il 14.5.2011, deducendo: che dalla unione coniugale erano nati i figli (15.12.2011) e (8.12.2012); che essi ricorrenti si Per_1 Persona_2
erano separati consensualmente, con decreto del 2.10.2018; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla prodotta documentazione risulta che le parti hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento del 2.10.2018; che pertanto è decorso il termine di legge ai fini della richiesta pronuncia;
rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura matrimoniale venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda di scioglimento del matrimonio;
che vanno recepite le concordate condizioni in punto di: affidamento congiunto dei minori e collocazione prevalente ed anagrafica;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento dei minori a carico del padre e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Podenzana il 14.5.2011, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Podenzana all'anno 2011, n. 2, Parte I, e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Podenzana di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
spese compensate.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 9.9.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli