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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/10/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa EL LL, all'udienza del 6.10.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 1860/2021 R.G.L. cui, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., sono state riunite le cause iscritte al n. 5923/2021 e 1178/2024, vertenti
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Russo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. EL Caliò Marincola Sculco nei giudizi nn. 1860/2021 e 5923/2021 RG;
avv. Paolo Sedda nel giudizio n. 1178/2024 RG)
RESISTENTE
Oggetto: prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione negli elenchi bracciantili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con distinti ricorsi, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato come bracciante agricolo negli anni 2019 e 2020, rispettivamente per 180 giornate nel 2019 e, all'anno 2022, per 170 giornate, adiva l'intestato Tribunale del lavoro esponendo: di essere stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici comunali per i lavoratori agricoli relativi alle predette annualità; di aver richiesto l'erogazione delle prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione (Ds/Agr e Anf 2019 e 2020; Ds/Agr 2022) e di averle percepite in misura ridotta;
di aver, quindi, appreso dalla consultazione del proprio estratto contributivo, l'annotazione di giornate di lavoro dipendente non agricolo presso ditte asserite datrici di lavoro ma ad esso istante sconosciute.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito, di accertare l'erronea annotazione delle giornate di lavoro non CP_ agricolo annotate sull' estratto contributivo, con condanna dell' al pagamento della differenza CP_ sulle precitate prestazioni temporanee azionate, con condanna dell' alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
CP_
2. L' costituitosi tempestivamente in tutti i giudizi, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, stante la legittimità del proprio operato, chiedendone, dunque, il rigetto.
L'Ente resistente con note difensive del 1.02.2023 (depositate nel fascicolo rg nr 5923/2021) deduceva e documentava l'avvenuto pagamento, in favore del ricorrente, di parte della differenza sulla indennità di disoccupazione agricola e sugli Anf per l'anno 2020 azionata ( in ragione di 155 giornate di lavoro la Ds/agr e di 300 giornate gli ANF) chiedendo, per l'effetto, di dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere ed insistendo, per il resto, per il rigetto della domanda azionata.
Istruita per mezzo delle produzioni documentali versate in atti e sulla base degli scritti difensivi, disposta la riunione dei procedimenti, le cause sono pervenute all'odierna udienza, tenuta con le modalità di cui in epigrafe, per discussione.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta ed il deposito di note di trattazione di almeno una delle parti, le cause sono state decise, previa riunione, come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
3.Preliminarmente, deve darsi atto della riunione dei procedimenti in epigrafe indicati (intervenuta con ordinanza del 7.02.2023 con riferimento al procedimento n. 5923/2021 rg e, in data odierna, con riferimento al procedimento iscritto al n. 1178/2024 rg), disposta per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
4. Nel merito, su parte della domanda deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dato atto della parziale liquidazione della differenza sulle prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione e di competenza dell'anno 2020, azionate nel procedimento n. 5923/2021 rgl;
per il resto, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
4.1 Quanto alla parziale riliquidazione della disoccupazione agricola e degli Anf relativi di competenza dell'anno 2020, le parti hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione del pagamento di parte della differenza sulle prestazioni temporanee azionate.
Tali circostanze evidenziano il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere. Ciò premesso, il fatto estintivo sopravvenuto elimina ogni contrasto tra le parti e vi è dunque difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav.
13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048;
Cass. 19160/07). E detta situazione va rilevata anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti (Cass. Civ. 26.5.99 n. 5097; id.
6.2.99 n. 1068; id. 11.4.95 n. 4151).
Relativamente alle spese processuali, è appena il caso di osservare che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v.
Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Orbene, l'Ente resistente ha dedotto e documentato la riliquidazione delle prestazioni richieste, allegando non solo la comunicazione, inviata tramite pec, di avvenuta erogazione della differenza su Ds/Agr e Anf 2020- calcolata sulla base di 180 giornate risultanti dagli elenchi agricoli -, ma anche il provvedimento con cui è stato disposto il versamento dell'importo dovuto, pari a euro
2.285,29 (cfr. All.ti 2 e 3 alle note di trattazione scritta depositate da parte resistente del 1.02.2023), entrambi datati 15.09.2022.
Ciò posto, deve dichiararsi che è parzialmente cessata materia del contendere relativamente al pagamento della differenza sulla disoccupazione agricola e sugli Anf di competenza dell' anno
2020, riliquidata, tuttavia, anche tenendo conto delle giornate di lavoro non agricolo iscritte nell' estratto contributivo del ricorrente.
CP_ Invero, deve osservarsi che, come da estratto conto previdenziale versato in atti dall' (cfr. All.1 alle note di trattazione scritta depositate da parte resistente del 1.02.2023), nell'anno 2020 al ricorrente risultano accreditate 180 giornate di lavoro svolte in qualità di lavoratore agricolo giornaliero, nonché una settimana di lavoro non agricolo svolta come dipendente in regime di part- time (dal 1.01.2020 al 31.01.2020). Dall' esame della documentazione in atti, si evince, inoltre, che parte resistente provvedeva in autotutela al disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato a nome del ricorrente per il periodo decorrente dal 30.8.2019 al 7.9.2019) alle dipendenze della azienda SRL LC ( cfr pec del 13.7.2022 allegata alle note di trattazione scritta del 2.2.2023 nel procedimento rg nr 1860/2021).
4.2.Quanto, invece, alle domande volte al pagamento della differenza sulla Ds/Agr e Anf 2019 e alla Ds/Agr 2022 si osserva quanto segue.
Ed invero, nel caso di specie è pacifico che parte ricorrente abbia prestato attività agricola bracciantile per le giornate dedotte in atti- mai disconosciute- ed il thema decidendum si limita alla verifica dell'allegazione in merito alla illegittimità della mancata erogazione delle prestazioni temporanee richieste, non erogate ovvero parzialmente erogate in ragione della annotazione- sull' estratto contributivo dell' istante- di giornate di lavoro dipendente non agricolo.
Parte ricorrente ha dedotto e documentato di aver sporto denuncia all'Autorità giudiziaria per la presenza, sul proprio estratto contributivo, di giornate di lavoro dipendente non agricolo, a suo dire imputate illecitamente sulla sua posizione contributiva in conseguenza di una sostituzione di persona.
Ciò posto, parte ricorrente ha sostenuto di aver anche diritto ad ottenere la differenza sulle prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione negli elenchi bracciantili per gli anni 2019 e 2022, fondando la propria pretesa sulla (documentata) iscrizione negli elenchi OTD.
CP_ Tuttavia, come evidenziato dall e documentato in atti (Estratto contributivo), il ricorrente, allo stato, risulta aver svolto anche attività di lavoro dipendente non agricolo, circostanza dalla quale è dipesa la parziale liquidazione delle prestazioni previdenziali reclamate.
In merito, parte istante ha dedotto e documentato l' esistenza di un procedimento penale volto ad accertare se le giornate di lavoro dipendente non agricolo, dichiarate negli anni 2019, 2020 e 2022, siano state- come da esso istante sostenuto- illecitamente imputate alla sua posizione contributiva a seguito dell' allegata sostituzione di persona e dell' utilizzo dei dati dell' istante ai fini dell'instaurazione dei rapporti di lavoro qui contestati ed asseritamente riferibili ad un altro soggetto. Tuttavia, pur a seguito di vari rinvii per acquisire ulteriori informazioni in merito allo stato del procedimento predetto, non si è raggiunta la prova dell'avvenuto accertamento- in sede penale- delle deduzioni formulate dal ricorrente. Né, peraltro, potrebbe soccorrere la documentazione prodotta in atti, dall' esame della quale non si rinviene in alcun modo la fondatezza delle allegazioni poste dal ricorrente a sostegno dei propri assunti. A tal merito, basti rilevare che sono rimaste prive di riscontro le sollecitazioni formulate CP_ all' al fine di ottenere la rettifica delle annotazioni effettuate sull' estratto contributivo, né risultano versate in atti eventuali segnalazioni inviate dall' istante alle aziende che avrebbero erroneamente imputato i rapporti di lavoro in questa sede contestati al ricorrente.
Ne consegue che, allo stato, l'unico elemento a sostegno della domanda in esame appare integrato dalla circostanza che il procedimento penale originato dalle denunce-querele depositate dal ricorrente, per quanto consta, è ancora pendente e che vede il ricorrente quale parte offesa, sicchè le allegazioni dello stesso -mancando ogni ulteriore riscontro probatorio- devono ritenersi non sufficientemente suffragate. Dunque, avendo il ricorrente disatteso l'onere probatorio su di lui incombente, la domanda va rigettata.
4. Quanto alle spese di giudizio, si stima equo ed opportuno, in ragione del parziale riconoscimento, intervenuto in corso di causa, della riliquidazione al ricorrente della differenza sulle prestazioni connesse all'iscrizione nell'anno 2020 e del rigetto della restante parte di domanda, compensare integralmente le stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda avente ad oggetto il pagamento della differenza sulla Ds/Agr e ANF di competenza dell'anno 2020, in ragione di 155 giornate di lavoro quanto alla indennità di disoccupazione agricola e di 300 giornate quanto agli
ANF;
- rigetta, per il resto, i ricorsi riuniti;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 6.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL LL