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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2619/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo
Parte_1
Carandente Coscia ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Mura 8 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla CP_1 via Galileo Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2024 esponeva che in data 5 Parte_1
luglio 2023 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG *12701/2023) onde ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa (10 maggio 2019), ma il ctu non aveva riconosciuto il beneficio, attribuendo al solo una percentuale invalidante del 85% dalla domanda amministrativa e nella Pt_1
misura del 88% dal 1 ottobre 2022.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Veniva disposto il rinnovo della ctu in sede di opposizione ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte il Giudice decideva la causa.
Il ricorso in opposizione è fondato solo in parte
Dalla ctu espletata in sede di opposizione è emerso che il ricorrente è affetto da Cardiopatia ischemica trattata con BPAC;
esiti di plastica mitralica e sostituzione valvolare aortica;
cardiopatia ipertensiva;
impianto di pacemaker (cod. 6442-3, 6409, 9201 = 90%);
2) Diabete 2 con insufficienza renale cronica e dislipidemia (cod. 9309 = 50%).
3) Lieve paresi dell'arto superiore sinistro, non dominante (cod. 7343 per riduzione proporzionale = 11%)
4) Pregresso linfoma di DG
Da tali patologie deriva una invalidità del 90% dalla domanda amministrativa e del 100% dal maggio 2024, in quanto per la comparsa di episodi di tachicardia parossistica da disfunzione del nodo seno atriale sintomatica si è reso necessario l'impianto di un pace-maker.
Per il reso lo stesso ctu in sede di opposizione condivide in gran parte le conclusioni della ctu espletata in sede di accertamento tecnico preventivo e non vi è motivo per lo scrivente di discostarsi dalle predette consulenze, redatte da specialisti in medicina legale o del lavoro.
La soccombenza parziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite mentre le spese di ctu vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che il ricorrente è invalido nella misura del 90% dalla domanda amministrativa e nella misura del 100% da maggio
2024.
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2619/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo
Parte_1
Carandente Coscia ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Mura 8 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla CP_1 via Galileo Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2024 esponeva che in data 5 Parte_1
luglio 2023 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG *12701/2023) onde ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa (10 maggio 2019), ma il ctu non aveva riconosciuto il beneficio, attribuendo al solo una percentuale invalidante del 85% dalla domanda amministrativa e nella Pt_1
misura del 88% dal 1 ottobre 2022.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
Veniva disposto il rinnovo della ctu in sede di opposizione ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte il Giudice decideva la causa.
Il ricorso in opposizione è fondato solo in parte
Dalla ctu espletata in sede di opposizione è emerso che il ricorrente è affetto da Cardiopatia ischemica trattata con BPAC;
esiti di plastica mitralica e sostituzione valvolare aortica;
cardiopatia ipertensiva;
impianto di pacemaker (cod. 6442-3, 6409, 9201 = 90%);
2) Diabete 2 con insufficienza renale cronica e dislipidemia (cod. 9309 = 50%).
3) Lieve paresi dell'arto superiore sinistro, non dominante (cod. 7343 per riduzione proporzionale = 11%)
4) Pregresso linfoma di DG
Da tali patologie deriva una invalidità del 90% dalla domanda amministrativa e del 100% dal maggio 2024, in quanto per la comparsa di episodi di tachicardia parossistica da disfunzione del nodo seno atriale sintomatica si è reso necessario l'impianto di un pace-maker.
Per il reso lo stesso ctu in sede di opposizione condivide in gran parte le conclusioni della ctu espletata in sede di accertamento tecnico preventivo e non vi è motivo per lo scrivente di discostarsi dalle predette consulenze, redatte da specialisti in medicina legale o del lavoro.
La soccombenza parziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite mentre le spese di ctu vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che il ricorrente è invalido nella misura del 90% dalla domanda amministrativa e nella misura del 100% da maggio
2024.
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio