Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 26965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 [...]
, , Parte_8 Parte_9 [...]
Parte_10
rappresentati e difesi dall'avv. GONCALVES ROSATI WALDENIZE , e dall'avv. Paola
Goffredi, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...], Provincia di Persona_1
Treviso in data 04/06/1871, successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati nel ricorso (cfr. certificato di nascita doc. 1). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: In data
16 settembre 1894 a Cimadolmo, Provincia di Treviso, il SI. contraeva Persona_1 matrimonio con la SI.ra (doc.02) e in data 28.05.1899 a Cravinhos -SP, Parte_11
Brasile, nasceva loro figlio (doc.03). Il sei aprile 1922 il SI. Persona_2 [...]
sposava la SI.ra (doc. 04) e da questa unione nascevano Persona_2 Persona_3
i loro figli:
a) nata il [...] (doc. 05), sposata con il SI. Persona_4 Persona_5
in data 08.10.1949 (doc.06) e madre del ricorrente nato il
[...] Parte_1
01.12.1951 (doc. 07). In data 07.01.1978 il sig. sposava la SI.ra Parte_1 [...]
(doc.08) e da questa unione nascevano: a1) nata il Persona_6 Parte_2
(doc.09), sposata in data 17/07/2004 con il SI. (doc. 10); a2) Persona_7 [...]
(doc.11), sposata con il 14/09/2021 (doc.12) e madre di Parte_3 Persona_8
(doc.13). Parte_7
b) nato il [...] (doc.14), sposato in prima nozze con Persona_9 Persona_10
il 18.12.1954 (doc.15), in seconda nozze con in data
[...] Controparte_2
27.05.2011 (doc.16) e in terza nozze con in data 23/11/2013 Controparte_3
(doc.17). b1) In data 26.08.1961, nasceva figlio del SI. Persona_11 Per_9
con la prima moglie SI.ra (doc.18). Il SI. Persona_10 Persona_11
sposava in data 17.04.1982 la SI.ra (doc.19) e da questa
[...] Persona_12
unione nascevano i ricorrenti: b1.1) (doc.20), sposato in data Parte_5
04.07.2022 con la SI.ra (doc.21) e padre del ricorrente Per_13 Parte_12 [...]
(doc.22); b.1.2. (doc.23), Parte_6 Parte_4
padre dei ricorrenti (doc.23) e Persona_14 Parte_13
(doc.24), nati dalla relazione affettiva con .
[...] Persona_15
In data 30/10/2020, il SI. sposava la SI.ra Parte_4 [...]
(doc.26) e da questa unione nasceva il ricorrente Persona_16 Parte_8
(doc.27)”.
[...]
I difensori dei ricorrenti hanno depositato nelle more del giudizio una nota nella quale hanno chiesto che il tribunale tenga in considerazione che Controparte_4 risulta in realtà (con la “i”), che il minore Parte_5 Per_17
è in realtà e
[...] Parte_13 Parte_13
che il nome della madre del minore era stato erroneamente trascritto per lui e per il Pt_13
piccolo quale Parte_9 Per_15 Parte_14
in luogo del corretto .
[...] Persona_15 Tale richiesta deve essere accolta perché ha trovato puntuale riscontro nei documenti n. 20 allegato al ricorso introduttivo nonché nella documentazione a corredo dell'istanza di data
25.2.2025 sicché deve tenersi conto di tali correzioni sia nell'epigrafe di questa sentenza , sia nella parte motiva che nel dispositivo.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1,3,5,7,9,11,13,14,18,20,22,22-25,27, cfr altresì i documenti allegati istanza del 25.2.25).
Si tratta di linea che subisce un passaggio per discendenza materna da Persona_4
sposatasi con il SI. in data 08.10.1949 (cfr. doc.06). Persona_5
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 26965/2024 , promossa da nato il [...] a [...]-SP, Brasile munito del codice fiscale Parte_1
brasiliano CPF n. , residente in [...], Rua Ignes 99, Vila Joana, Jundiai-SP, C.F._1
CAP 13.216-070;
, nata il [...] a [...]-SP, munita del codice fiscale Parte_2
brasiliano CPF n. , residente in [...], Avenida Doutor Adilson Rodrigues, C.F._2
2395, appartamento 23B, Jardim das Samambaias, Jundiai-SP, CAP 13.211-685;
nata il [...] a [...]-SP, Brasile, munito del codice fiscale Parte_3
brasiliano CPF n. , residente in [...]in Rua Francisco Soares Nalim, 101, C.F._3
Torre B, Appartamento 21, Vila Viotto a Jundiai-SP, CAP 13.209-600;
nato il [...] a [...]-SP, Parte_4
munito del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]C.F._4
Henrique Eroles, 1416, Bairro Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes-SP, CAP 08.730.590;
nato il [...] a [...]-SP, Brasile, munito Parte_5
del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]de Oliveira, C.F._5
544, blocco Positano 905, Mooca, Sao Paulo-SP, CAP 03.111.010; nato il [...] a [...]-SP, Brasile, Parte_6
munito del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]de C.F._6
Oliveira, 544, blocco Positano 905, Mooca, Sao Paulo-SP, CAP 03.111.010 con i suoi genitori
(in atti qualificato) e , Parte_5 Controparte_5
cittadina brasiliana nata il [...] a [...]-SP, Brasile, munita del codice fiscale brasiliano
CPF n. , entrami rappresentanti ed esercenti la loro responsabilità genitoriale C.F._7
del minore ivi qualificato;
nato il [...] a [...]-SP, Brasile, munito del codice Parte_7
fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]in Rua Francisco Soares Nalim, C.F._8
101, Torre B, Appartamento 21, Vila Viotto a Jundiai-SP, CAP 13.209600 con i suoi genitori
(in atti qualificata) e nato il Parte_3 Persona_8
19/07/1986 a Jundiai-SP, Brasile, munito del codice fiscale brasiliano CPF n. , C.F._9
entrambi rappresentanti ed esercenti la loro responsabilità genitoriale del minore ivi qualificato;
nato il [...] a [...]-SP, Parte_8
Brasile, munito del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]C.F._10
Avenida Henrique Eroles, 1416, Bairro Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes-SP, CAP 08.730.590 con i suoi genitori: (in atti qualificato) e Parte_4
, cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] Persona_16
Paulo-SP, munito del codice fiscale brasiliano CPF n. , entrambi rappresentanti C.F._11
ed esercenti la loro responsabilità del minore ivi qualificato
nato il [...] a [...]-SP, Brasile, Parte_9
munito del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente con il padre in Brasile in C.F._12
Avenida Henrique Eroles n. 1416, Bairro Alto Ipiranga, Mogi das CruzesSP, CAP 08.730.590, rappresentato dai suoi genitori (in atto Parte_4
qualificato) e di , nata il [...], Persona_15
munita del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...], Rua Jiparana, C.F._12
203, Parada XV de Novembro, São Paulo-SP, CAP 08.246-050, entrambi esercenti la loro responsabilità genitoriale del minore ivi descritto;
nato il [...] a [...]-SP, CAP Parte_13
, residente con il padre in Brasile, Avenida Henrique Eroles, 1416, Bairro Alto C.F._13
Ipiranga, Mogi das Cruzes-SP n. 1416, Bairro Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes-SP, CAP
08.730.590, rappresentato dai suoi genitori Parte_4 (in atto qualificato) e di nata il Persona_15
14/09/1992, munita del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...], C.F._12
Rua Jiparana, 203, Parada XV de Novembro, São Paulo-SP, CAP 08.246-050, entrambi esercenti la loro responsabilità genitoriale del minore ivi descritto;
contro , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_1
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 06/05/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo