Ordinanza cautelare 28 giugno 2023
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00267/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Narizzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-, datato 03/05/2022, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 20.03.2023 a seguito di accesso agli atti effettuato dallo scrivente difensore, adottato all’esito dell’istanza ex art. 103, c. 1 D.L. 34/2020 – Prot. n. P-PV/L/N/2020/101055 che ne dispone il rigetto e di ogni altro atto prodromico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. ZI NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha respinto l’istanza di emersione presentata in favore del ricorrente ai sensi dell’art. 103 comma 1 del dl 34/2020, richiamando il parere negativo formulato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro ed in particolare l’indisponibilità di un reddito da parte del datore di lavoro non inferiore a 27.000,00 euro, necessario in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, con la precisazione che il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
2) Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, in quanto dal provvedimento non emergerebbero le ragioni della ritenuta insufficienza reddituale; inoltre, si lamenta il mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La palese infondatezza delle censure proposte consente di prescindere dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dall’amministrazione resistente.
L’art. 9, comma 2 del D.M. 27 maggio 2020, adottato ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del d.l. 34/2020, prevede che per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, come nel caso di specie, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
In generale, va osservato che il legislatore può subordinare la configurabilità stessa di un rapporto di lavoro con uno straniero, o la sua regolarizzazione, alla sussistenza di determinati requisiti, preposti alla tutela di ben precisi interessi pubblici e finalizzati a prevenire elusioni del sistema di ingresso e soggiorno per ragioni di lavoro degli stranieri sul territorio nazionale (in tal senso, Corte Cost. sentenza n. 149 del 2023).
Il requisito di un limite minimo di reddito in capo al datore di lavoro è volto a garantire l’effettiva capacità economica dello stesso e la conseguente sostenibilità, da parte sua, del costo del lavoro, così tutelando proprio l’interesse del singolo lavoratore assunto, o regolarizzato, al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo.
Nel caso di specie non è contestato che il datore di lavoro appartenga ad un nucleo familiare composto da più persone e che, pertanto, avrebbe dovuto documentare il possesso di un reddito non inferiore a 27.000,00 euro; nondimeno dalla documentazione in atti non risulta che il datore di lavoro disponga di un reddito almeno pari all’importo indicato.
Vale evidenziare che l’amministrazione, a seguito del parere negativo dell’Ispettorato, ha notificato il preavviso di rigetto, così sottoponendo alle parti la questione dell’insufficienza reddituale, ma non risulta che gli interessati abbiano prodotto documentazione idonea superare il dato ostativo evidenziato dall’amministrazione.
Neppure in sede giudiziale la parte ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare, almeno a livello indiziario o in termini di principio di prova, la disponibilità da parte del datore di lavoro di un reddito coerente con il richiamato parametro normativo di riferimento, fermo restando che è onere delle parti coinvolte nel procedimento di emersione dimostrare in sede procedimentale la sussistenza dei relativi presupposti, compreso quello reddituale.
Del resto, il provvedimento impugnato, richiamando testualmente il parere dell’Ispettorato, palesa seppure in modo sintetico le ragioni, fattuali e giuridiche, ostative all’accoglimento dell’istanza.
Non può essere condivisa neppure la censura tesa a contestare il mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione.
Il ricorrente sostiene che sia irragionevole, anche in relazione al parametro di cui all’art. 3 Cost., non prevedere la possibilità per il lavoratore di conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di diniego del provvedimento di emersione per difetto del requisito reddituale da parte del datore di lavoro.
Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209/2023, ha considerato che l’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, prevede un articolato procedimento per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri, nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico (già Corte Cost. ordinanza n. 76 del 2022). Questo e, in genere, tutti i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e, nel dettare la loro disciplina, il legislatore gode di ampia discrezionalità, salvo il limite della manifesta arbitrarietà (Corte Cost. sentenza n. 172 del 2012; nel senso della natura “speciale” della disciplina dell’emersione del lavoro irregolare e del relativo procedimento, anche sentenza n. 88 del 2023).
“Aver limitato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all’avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro e averlo, di conseguenza, escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa, e in particolare di quelli reddituali, non valica il limite della manifesta irragionevolezza. Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l’emersione, infatti, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare”.
La Corte ha poi precisato che la previsione di un reddito minimo del datore di lavoro, inoltre, assolve “alla funzione di prevenire elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare, assicurando la sostenibilità del costo del lavoro per garantire il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo, nonché per evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi “fittizi”, volti solamente a far conseguire allo straniero un titolo di soggiorno. Del resto, l’emersione del lavoro svolto “in nero” “persegue uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti del singolo rapporto di lavoro, dell’interesse pubblico generale, in particolare della regolarità e trasparenza del mercato del lavoro”. Ciò non esclude, però, che sia necessario “prevenire eventuali elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare”; a tal fine il legislatore può porre dei “requisiti, oggettivi e soggettivi, [...] per accedere alla procedura di regolarizzazione», tra cui rientra indubbiamente il possesso di un requisito reddituale” (cfr. Corte Cost. sentenza n. 149 del 2023).
Né rileva in senso contrario il riferimento, pure articolato dal ricorrente, ad altre e diverse discipline di regolarizzazione, poiché i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri, attesa la loro natura eccezionale, sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e dalla propria disciplina, discrezionalmente stabilita dal legislatore (Corte Cost. sentenze n. 209 del 2023, n. 88 del 2023 e n. 172 del 2012).
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure proposte.
3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La considerazione delle complessive condizioni riferibili al ricorrente consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente
ZI NA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI NA | RI GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.