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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/06/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 539 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Rita Ibba, che la rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ) quali eredi di (c.f. CP_3 C.F._4 Per_1 CP_4
), elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Rita Ibba, C.F._5
che li rappresenta e difende come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice ((atto di citazione):
“IN VIA PRINCIPALE
1) Accertare che la Sig.ra sommando al proprio possesso quello del de Parte_1 cuius ha posseduto uti dominus pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente dal Persona_2
1965 e comunque da oltre 20 anni, l'immobile ubicato a Bari Sardo, in Vico 1° Petrarca n. 4, distinto nel N.C.E.U. al F.15, mapp.li 4455 sub 1 e sub 2;
1 2) Per l'effetto, dichiarare la Sig.ra proprietaria esclusiva dell'immobile Parte_1 descritto al precedente capo n° 1 per intervenuta usucapione;
3) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge, in caso di resistenza.”
Conclusioni nell'interesse dei convenuti (comparsa di costituzione):
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertati i fatti dedotti dall'attrice, accogliere la domanda di cui all'atto di citazione del 16.10.2019, con compensazione delle spese di lite.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione dell'immobile sito in Bari Sardo, nel vico I Petrarca n. 4, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al foglio 15, particella 4455 sub 1 e
2.
L'attrice ha dedotto di essere succeduta nel possesso esercitato dal marito, , deceduto in Persona_2 data 25 dicembre 2014.
In particolare, l'attrice ha specificato che il marito , aveva esercitato sull'immobile Persona_2 oggetto di causa il possesso pacifico, pubblico e continuato dal 1966, anno in cui lo aveva permutato, cedendo un altro terreno al fratello Per_1
Quest'ultimo, con rogito del notaio del 6 ottobre1965, aveva acquistato un terreno in Persona_3
Bari Sardo, località Pauli, distinto nel Catasto Terreni al Foglio 15, particella 775, subalterno n di are 3.79, subalterno t di centiare 16 e subalterno d di centiare 80.
Dopo la permuta, aveva recintato - con un muretto e rete metallica - il terreno cedutogli Persona_2
dal fratello e lo aveva chiuso con cancello in metallo di colore verde;
vi aveva costruito un fabbricato ubicato al piano terra in cui era andato a vivere con la moglie e con il figlio;
successivamente, nel 1993, aveva realizzato un appartamento al primo piano dotandolo di infissi e aveva provveduto ad intonacare e tinteggiare l'immobile e a posare le tegole sul tetto. Infine, nel
2014 aveva intonacato e pavimentato l'appartamento al primo piano.
L'attrice ha specificato di aver continuato ad esercitare il possesso sull'immobile senza soluzione di continuità con il suo dante causa, dal 2014 e sino all'attualità - il figlio ha CP_4 espressamente rinunciato all'eredità -, di aver intestato a proprio nome l'utenza elettrica e di aver provveduto nel 2017 all'accatastamento dell'immobile identificato, dopo diverse variazioni, nella particella 4455 subalterno 1 e 2.
2 Quindi, ha concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Si sono costituiti in giudizio , e , i quali hanno CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 riconosciuto i fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice e hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
La causa è stata istruita con prove documentali, consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi.
***
La domanda proposta dagli attori merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
3 Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II -
18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede.
L'attrice ha provato, in primis, documentalmente la qualità di erede di attraverso la Persona_2 produzione del certificato storico di famiglia di quest'ultimo e la dichiarazione di rinuncia all'eredità del figlio, (documenti allegati all'atto di citazione). Il decesso dello stesso CP_4 può trarsi dal certificato storico di famiglia in cui è indicato il luogo e la data di morte e dalla dichiarazione di rinuncia all'eredità depositata in Tribunale, possibile solo a fronte del certificato di morte del de cuius.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti dell'attrice.
Innanzitutto, la consulenza tecnica espletata ha permesso di identificare l'immobile oggetto di causa.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, effettuati gli accertamenti e verificati i documenti prodotti, ha concluso che: “il lotto di terreno identificato oggi con il fg.15 mappale 4455 di superficie 215mq
e su cui è stata realizzata l'abitazione della sig. , deriva senza dubbio Parte_1 alcuno dal lotto originariamente acquistato con atto pubblico dal sig. originariamente Per_1 identificato in catasto al fg. 15, mapp.le 775 sub n, t, d e ceduto in parte al fratello .” Persona_2
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a , poi in capo agli eredi legittimi, nel caso di specie della moglie Persona_2 considerata la rinuncia all'eredità del figlio.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza, (dichiarazioni dei testi
[...]
e , rese rispettivamente all'udienza del 5 novembre 2024, CP_2 Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 5 dicembre 2024 e all'udienza del 13 febbraio 2025).
4 I testi e - sentiti rispettivamente all'udienza del 5 novembre 2024 Testimone_3 Testimone_4
e 13 febbraio 2025 - hanno riferito sui lavori effettuati per la costruzione dell'appartamento posto al primo piano;
in particolare, hanno specificato di aver realizzato il tetto e posizionato le tegole,
l'intonaco e la pittura esterna;
entrambi i testi hanno riconosciuto l'immobile nelle fotografie mostrate loro in udienza.
Lai ha riferito che dai primi anni Ottanta e e hanno riferito che CP_2 Tes_1 Testimone_2 dai primi anni Settanta e fino al suo decesso avvenuto nel 2014, utilizzava il fabbricato, Persona_2 unitamente alla moglie sito in Bari Sardo nel vico I Petrarca. Parte_1
Il teste ha riferito che l'abitazione confina con la proprietà di e CP_2 Per_1 CP_1
con l'abitazione di con l'abitazione di e con il vico I Petrarca;
[...] Parte_2 Persona_4 inoltre, ha confermato la presenza di un cancello e di un muretto a blocchetti che separa il cortile dell'attrice da quello della proprietà e un altro dalla proprietà di CP_5 Parte_2
Dopo avere riferito in merito al possesso di , i testi hanno precisato, altresì, che dopo il Persona_2 decesso di questi nel 2014, la moglie ha continuato ad abitare Parte_1 nell'immobile oggetto di causa.
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e dopo la sua Persona_2 morte da parte della moglie, odierna attrice e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo, comportandosi come gli unici proprietari.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, in ragione dei rapporti di frequentazione e parentela (il teste è nipote dell'attrice, i testi CP_2
e sono vicine di casa). Tes_1 Testimone_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e, in particolare, anche la sua qualità di erede di
[...]
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere Per_2 dichiarato che ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per Pt_1 Parte_1 usucapione in forza di successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 Persona_2
c.c.).
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, e considerato che i convenuti , e CP_1 CP_2 CP_3
5 si sono costituiti senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone CP_4
l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietaria dell'immobile distinto al Catasto
[...] C.F._1
Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio 15, particella 4455 sub 1 e 2;
2) dispone la compensazione delle spese di lite.
Lanusei, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Serra Nicoletta
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 539 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Rita Ibba, che la rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ) quali eredi di (c.f. CP_3 C.F._4 Per_1 CP_4
), elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Rita Ibba, C.F._5
che li rappresenta e difende come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice ((atto di citazione):
“IN VIA PRINCIPALE
1) Accertare che la Sig.ra sommando al proprio possesso quello del de Parte_1 cuius ha posseduto uti dominus pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente dal Persona_2
1965 e comunque da oltre 20 anni, l'immobile ubicato a Bari Sardo, in Vico 1° Petrarca n. 4, distinto nel N.C.E.U. al F.15, mapp.li 4455 sub 1 e sub 2;
1 2) Per l'effetto, dichiarare la Sig.ra proprietaria esclusiva dell'immobile Parte_1 descritto al precedente capo n° 1 per intervenuta usucapione;
3) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge, in caso di resistenza.”
Conclusioni nell'interesse dei convenuti (comparsa di costituzione):
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertati i fatti dedotti dall'attrice, accogliere la domanda di cui all'atto di citazione del 16.10.2019, con compensazione delle spese di lite.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione dell'immobile sito in Bari Sardo, nel vico I Petrarca n. 4, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al foglio 15, particella 4455 sub 1 e
2.
L'attrice ha dedotto di essere succeduta nel possesso esercitato dal marito, , deceduto in Persona_2 data 25 dicembre 2014.
In particolare, l'attrice ha specificato che il marito , aveva esercitato sull'immobile Persona_2 oggetto di causa il possesso pacifico, pubblico e continuato dal 1966, anno in cui lo aveva permutato, cedendo un altro terreno al fratello Per_1
Quest'ultimo, con rogito del notaio del 6 ottobre1965, aveva acquistato un terreno in Persona_3
Bari Sardo, località Pauli, distinto nel Catasto Terreni al Foglio 15, particella 775, subalterno n di are 3.79, subalterno t di centiare 16 e subalterno d di centiare 80.
Dopo la permuta, aveva recintato - con un muretto e rete metallica - il terreno cedutogli Persona_2
dal fratello e lo aveva chiuso con cancello in metallo di colore verde;
vi aveva costruito un fabbricato ubicato al piano terra in cui era andato a vivere con la moglie e con il figlio;
successivamente, nel 1993, aveva realizzato un appartamento al primo piano dotandolo di infissi e aveva provveduto ad intonacare e tinteggiare l'immobile e a posare le tegole sul tetto. Infine, nel
2014 aveva intonacato e pavimentato l'appartamento al primo piano.
L'attrice ha specificato di aver continuato ad esercitare il possesso sull'immobile senza soluzione di continuità con il suo dante causa, dal 2014 e sino all'attualità - il figlio ha CP_4 espressamente rinunciato all'eredità -, di aver intestato a proprio nome l'utenza elettrica e di aver provveduto nel 2017 all'accatastamento dell'immobile identificato, dopo diverse variazioni, nella particella 4455 subalterno 1 e 2.
2 Quindi, ha concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Si sono costituiti in giudizio , e , i quali hanno CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 riconosciuto i fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice e hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
La causa è stata istruita con prove documentali, consulenza tecnica d'ufficio e prova per testi.
***
La domanda proposta dagli attori merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
3 Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II -
18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intenda avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede.
L'attrice ha provato, in primis, documentalmente la qualità di erede di attraverso la Persona_2 produzione del certificato storico di famiglia di quest'ultimo e la dichiarazione di rinuncia all'eredità del figlio, (documenti allegati all'atto di citazione). Il decesso dello stesso CP_4 può trarsi dal certificato storico di famiglia in cui è indicato il luogo e la data di morte e dalla dichiarazione di rinuncia all'eredità depositata in Tribunale, possibile solo a fronte del certificato di morte del de cuius.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti dell'attrice.
Innanzitutto, la consulenza tecnica espletata ha permesso di identificare l'immobile oggetto di causa.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, effettuati gli accertamenti e verificati i documenti prodotti, ha concluso che: “il lotto di terreno identificato oggi con il fg.15 mappale 4455 di superficie 215mq
e su cui è stata realizzata l'abitazione della sig. , deriva senza dubbio Parte_1 alcuno dal lotto originariamente acquistato con atto pubblico dal sig. originariamente Per_1 identificato in catasto al fg. 15, mapp.le 775 sub n, t, d e ceduto in parte al fratello .” Persona_2
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a , poi in capo agli eredi legittimi, nel caso di specie della moglie Persona_2 considerata la rinuncia all'eredità del figlio.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza, (dichiarazioni dei testi
[...]
e , rese rispettivamente all'udienza del 5 novembre 2024, CP_2 Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 5 dicembre 2024 e all'udienza del 13 febbraio 2025).
4 I testi e - sentiti rispettivamente all'udienza del 5 novembre 2024 Testimone_3 Testimone_4
e 13 febbraio 2025 - hanno riferito sui lavori effettuati per la costruzione dell'appartamento posto al primo piano;
in particolare, hanno specificato di aver realizzato il tetto e posizionato le tegole,
l'intonaco e la pittura esterna;
entrambi i testi hanno riconosciuto l'immobile nelle fotografie mostrate loro in udienza.
Lai ha riferito che dai primi anni Ottanta e e hanno riferito che CP_2 Tes_1 Testimone_2 dai primi anni Settanta e fino al suo decesso avvenuto nel 2014, utilizzava il fabbricato, Persona_2 unitamente alla moglie sito in Bari Sardo nel vico I Petrarca. Parte_1
Il teste ha riferito che l'abitazione confina con la proprietà di e CP_2 Per_1 CP_1
con l'abitazione di con l'abitazione di e con il vico I Petrarca;
[...] Parte_2 Persona_4 inoltre, ha confermato la presenza di un cancello e di un muretto a blocchetti che separa il cortile dell'attrice da quello della proprietà e un altro dalla proprietà di CP_5 Parte_2
Dopo avere riferito in merito al possesso di , i testi hanno precisato, altresì, che dopo il Persona_2 decesso di questi nel 2014, la moglie ha continuato ad abitare Parte_1 nell'immobile oggetto di causa.
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, prima da parte di e dopo la sua Persona_2 morte da parte della moglie, odierna attrice e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo, comportandosi come gli unici proprietari.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, in ragione dei rapporti di frequentazione e parentela (il teste è nipote dell'attrice, i testi CP_2
e sono vicine di casa). Tes_1 Testimone_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e, in particolare, anche la sua qualità di erede di
[...]
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere Per_2 dichiarato che ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per Pt_1 Parte_1 usucapione in forza di successione nel possesso del dante causa (art. 1146, comma 1 Persona_2
c.c.).
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, e considerato che i convenuti , e CP_1 CP_2 CP_3
5 si sono costituiti senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone CP_4
l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietaria dell'immobile distinto al Catasto
[...] C.F._1
Fabbricati del Comune di Bari Sardo al foglio 15, particella 4455 sub 1 e 2;
2) dispone la compensazione delle spese di lite.
Lanusei, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Serra Nicoletta
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