Art. 39. Avvertimento
L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso e' inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entita' ed e' comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato puo' richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso e' inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entita' ed e' comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato puo' richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.