Articolo 39 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 36Articolo 40
Versione
5 febbraio 1976
Art. 39. Avvertimento

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso e' inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entita' ed e' comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato puo' richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1976
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