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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11929/2025
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Giudice rel. Dott.ssa Fulvia De Luca
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.10.2025 da
1) Parte_1
Nata a Treviglio il 13.6.1976
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Nora Antonietta Bussini del foro di Bergamo presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Treviglio il 21.2.1974
Controparte_2
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]d'Adda con l'Avv. Ugo Maria Domenico Calò del foro di Monza presso il quale ha eletto domicilio telematico : Email_3 pecavvocati.it Email_2
con i seguenti figli: PEsona_1 nata a [...] il [...] ( C.F. 3 e residente a [...] FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
29.10.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore PE_1 sulla quale entrambi i ricorrenti continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e pertanto le decisioni qualificanti per la sua educazione ed istruzione saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre Signora Parte_1
[...] con cui continuerà a vivere nella casa familiare sita in Cassano 'Adda fino al reperimento di altra abitazione in cui si trasferirà con la figlia, avendo la stessa deciso di cedere la sua quota intera pari al
50% della casa di attuale abitazione al signora CP_1 che ha espresso volontà di acquistarla.
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare alla figlia minore PE_1 una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e a coinvolgerla in eventuali tensioni e discussioni fra i genitori;
4) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia PE_1 saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia e della sua età ormai adolescenziale I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura della figlia e si impegnano a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie),
l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza della figlia). I ricorrenti si impegnano inoltre a non usare la figlia come messaggera, mezzo di consegna o di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia quando la stessa si trasferisce da un genitore all'altro;
5) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione della figlia, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana della minore) anche separatamente dall'altro genitore;
6) il Signor Controparte_1 potrà vedere e trascorrere del tempo con la figlia PE_1 tutte le volte che vorrà, fuori dalla casa familiare, previo accordo con la Signora almeno Parte_1
ventiquattro ore prima e comunque compatibilmente con gli impegni già assunti dalla stessa e con gli impegni ed esigenze della figlia connaturate alla sua età e comunque secondo il seguente calendario di massima: a fine settimana alternati, dal venerdì (dall'uscita da scuola) sino alla domenica sera quando la riporterà dalla mamma e per un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola sino alle ore 21 quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna
I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi delle visite padre/figlia, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari purché il padre comunichi il motivo dell'impedimento alla madre almeno ventiquattro ore prima. Lo stesso dicasi in caso di impedimento imputabile a problemi di salute della figlia minore.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle loro esigenze lavorative e/oper altri impedimenti involontari e di quelle della figlia PE_1
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle visite paterne, PE 1 potrà trascorrere la giornata del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre;
7) ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con PE 1 quando la figlia si trova con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare il contatto telefonico della figlia con l'altro genitore, impegnandosi anche a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e, comunque, a rendersi noto un recapito telefonico attivo da utilizzarsi in casi di necessità e nei periodi in cui la minore è a loro rispettivamente affidata. La figlia PE_1 ha comunque un suo cellulare sul quale la stessa potrà contattare i genitori ogni volta che lo desideri.
I genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti le attività scolastiche e sportive della figlia. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista PE_1 indipendentemente dai giorni di frequentazione della figlia;
8) I genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione dei compleanni della figlia. Nel caso in cui un genitore desideri organizzare le feste di compleanno di PE_1 con i suoi amici e/o i compagni di scuola e/o di sport, compatibilmente con le possibilità economiche di entrambi i genitori, questi si accorderà con l'altro genitore per l'organizzazione delle feste le cui spese, previo accordo, saranno suddivise tra loro, e entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione della figlia;
9) ciascun genitore potrà trascorrere due settimane con la figlia, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
tali periodi dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse della figlia. In ogni caso PE_1 potrà decidere diversamente
In caso di disaccordo tra i ricorrenti prevarrà per l'anno in corso la volontà della madre e così in via alternata a ciascun genitore.
PE le ulteriori settimane delle vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia ed il costo per eventuali centri estivi, previamente concordati dai genitori, dovrà essere concordato e ripartito tra i ricorrenti in misura del 50% ciascuno. PE quanto riguarda le festività natalizie, PE_1 trascorrerà, ad anni alterni, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre con un genitore e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore. Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali, tali periodi verranno trascorsi secondo il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia, fermo restando che PE_1 ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore o con l'altro;
10) i ricorrenti si impegnano a far mantenere alla figlia regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione;
11) i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con la figlia, ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione. La figlia
PE 1 potrà telefonare ed essere contattata telefonicamente da ciascun genitore durante il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
12) ciascun genitore si impegna ad introdurre, con la necessaria gradualità, nella vita della figlia, persone con cui potranno avere nuove relazioni al fine di garantire la serenità della figlia, informando di ciò l'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte, in particolare con la cura e la premura di far comprendere alla figlia che i nuovi partners non si sostituiranno ai genitori e che non diminuirà l'affetto per lei per nessuna ragione;
13) il Signor Controparte_1 corrisponderà alla Signora Parte_1 (IBAN
[...]) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia
PE_1 a partire dal mese di Novembre 2025 e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di € 400,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica;
fatti salvi i casi di legge per cui i genitori non sono più tenuti al mantenimento dei figli (ma eventualmente solo agli alimenti), ad esempio per rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro, negligenza nel percorso di studi o negligenza nella ricerca di lavoro qualora non diligentemente impegnata negli studi. Quando la figlia PE_1 diventerà maggiorenne il Signor CP_1 verserà il contributo al mantenimento direttamente alla figlia, accreditandolo sul c/c intestato a quest'ultima che gli verrà comunicato, nella misura sopra indicata di €
400,00 mensili (o quella nel frattempo rivalutata) per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. La Signora Parte_1 , tenuto conto del maggior periodo di frequentazione della figlia avrà diritto a percepire, in misura del 100%, l'Assegno Unico erogato dall'INPS per la figlia e tutti i bonus ulteriori o sostitutivi eventualmente messi a disposizione dallo Stato;
Parte_1 il 50% delle spese14) il Signor Controparte_1 rimborserà alla Signora
extra assegno di mantenimento sostenute per la figlia, così come indicate e disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, al quale i genitori dichiarano espressamente di aderire e che qui si riporta :
PE spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica,
WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico. Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrano il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile di mantenimento del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti avvenga entro il giorno
30 del mese precedente.
Ciascun genitore provvederà, con le modalità dirette e nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, al vitto della figlia e all'acquisto di farmaci da banco e del materiale di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno;
15) PE accordo raggiunto tra le parti, la signora Parte_1 si impegna a cedere al signor [...] che si impegna ad acquistare, condizionando l'impegno alla concessione di mutuo bancario CP_1
pari all'importo del prezzo d'acquisto, la quota intera del 50% della casa di via Marconi 1 in Cassano
d'Adda, composta da un appartamento di tre locali più servizi al piano primo con annessa un vano di cantina nel piano interrato e box di pertinenza nel piano interrato, distinti al NCEU del predetto comune al foglio
15 particella 32 sub 3 ( appartamento) e sub 32 (autorimessa), nonché la quota del 50% del box sito in
Comune di Cassano d'Adda via Marconi 1 distinto al NCEU al foglio 15 particella 32 sub 26. Il prezzo di cessione è stato pattuito tra le parti in € 90.000,00 (novantamila), somma che il sig Controparte_1 verserà, una volta ottenuto mutuo bancario di pari importo, alla signora alla data Parte_1
dell'atto notarile che dovrà essere stipulato entro e non oltre la data del 31 gennaio 2026 presso notaio scelto a cura della parte acquirente che ne sosterrà i costi come per legge.
Nel caso in cui il sig Controparte_1 non proceda, per propria volontà o mancata erogazione del mutuo bancario, alla stipula dell'atto notarile entro e non oltre la data del 31 gennaio 2026 la signora
[...]
al prezzo di € 90.000,00 (novantamila), Parte_1 potrà acquistare la quota del sig Controparte_1 verserà al sig alla data dell'atto notarile somma che signora Parte_1 Controparte_1 che dovrà essere stipulato entro e non oltre la data del 15.2.2026 presso notaio scelto a cura della parte acquirente che ne sosterrà i costi come per legge. Nel caso in cui la signora Parte_1 non
Controparte_1 nella circostanza e nei termini di cui al periodo proceda ad acquistare la quota del sig che precede, la casa ed i box verranno messa in vendita a terzi al prezzo complessivo di € 180.000,00
(cento ottantamila), ed il ricavato diviso a metà tra le parti;
in costanza di convivenza, le spese relative alla avesse già rilasciato la casa saranno sostenute a metà tra le parti;
nel caso in cui invece la signora Pt_1 casa anche prima della sentenza o prima della vendita della suo quota al sig CP_1 o a terzi, dalla data del rilascio ogni spesa (ordinaria o straordinaria) sarà sostenuta dal solo sig CP_1
16) La signora Parte_1 potrà rilasciare la casa di abitazione insieme alla figlia, asportando i propri beni ed effetti personali e gli arredi, elettrodomestici ed altro scelti di concerto col sig CP_1 anche prima della sentenza e in attesa dell'atto notarile di cessione quota o della vendita a terzi;
17) i ricorrenti danno atto di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro; 18) i ricorrenti si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché della figlia PE_1
19) le spese legali relative al presente procedimento sono compensate fra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno espressamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473
bis 12 cpc
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno ribadito di non volersi conciliare e la rinuncia al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 cpc e all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura/
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Giudice rel. Dott.ssa Fulvia De Luca
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.10.2025 da
1) Parte_1
Nata a Treviglio il 13.6.1976
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...] con l'Avv. Nora Antonietta Bussini del foro di Bergamo presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Treviglio il 21.2.1974
Controparte_2
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]d'Adda con l'Avv. Ugo Maria Domenico Calò del foro di Monza presso il quale ha eletto domicilio telematico : Email_3 pecavvocati.it Email_2
con i seguenti figli: PEsona_1 nata a [...] il [...] ( C.F. 3 e residente a [...] FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
29.10.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore PE_1 sulla quale entrambi i ricorrenti continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e pertanto le decisioni qualificanti per la sua educazione ed istruzione saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre Signora Parte_1
[...] con cui continuerà a vivere nella casa familiare sita in Cassano 'Adda fino al reperimento di altra abitazione in cui si trasferirà con la figlia, avendo la stessa deciso di cedere la sua quota intera pari al
50% della casa di attuale abitazione al signora CP_1 che ha espresso volontà di acquistarla.
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare alla figlia minore PE_1 una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e a coinvolgerla in eventuali tensioni e discussioni fra i genitori;
4) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia PE_1 saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia e della sua età ormai adolescenziale I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura della figlia e si impegnano a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la sua salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie),
l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza della figlia). I ricorrenti si impegnano inoltre a non usare la figlia come messaggera, mezzo di consegna o di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia quando la stessa si trasferisce da un genitore all'altro;
5) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione della figlia, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana della minore) anche separatamente dall'altro genitore;
6) il Signor Controparte_1 potrà vedere e trascorrere del tempo con la figlia PE_1 tutte le volte che vorrà, fuori dalla casa familiare, previo accordo con la Signora almeno Parte_1
ventiquattro ore prima e comunque compatibilmente con gli impegni già assunti dalla stessa e con gli impegni ed esigenze della figlia connaturate alla sua età e comunque secondo il seguente calendario di massima: a fine settimana alternati, dal venerdì (dall'uscita da scuola) sino alla domenica sera quando la riporterà dalla mamma e per un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola sino alle ore 21 quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna
I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi delle visite padre/figlia, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari purché il padre comunichi il motivo dell'impedimento alla madre almeno ventiquattro ore prima. Lo stesso dicasi in caso di impedimento imputabile a problemi di salute della figlia minore.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle loro esigenze lavorative e/oper altri impedimenti involontari e di quelle della figlia PE_1
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle visite paterne, PE 1 potrà trascorrere la giornata del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre;
7) ciascun genitore potrà liberamente comunicare telefonicamente con PE 1 quando la figlia si trova con l'altro genitore e, a tal fine, ciascuno di essi si impegna a facilitare il contatto telefonico della figlia con l'altro genitore, impegnandosi anche a comunicarsi eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e, comunque, a rendersi noto un recapito telefonico attivo da utilizzarsi in casi di necessità e nei periodi in cui la minore è a loro rispettivamente affidata. La figlia PE_1 ha comunque un suo cellulare sul quale la stessa potrà contattare i genitori ogni volta che lo desideri.
I genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti le attività scolastiche e sportive della figlia. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonista PE_1 indipendentemente dai giorni di frequentazione della figlia;
8) I genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione dei compleanni della figlia. Nel caso in cui un genitore desideri organizzare le feste di compleanno di PE_1 con i suoi amici e/o i compagni di scuola e/o di sport, compatibilmente con le possibilità economiche di entrambi i genitori, questi si accorderà con l'altro genitore per l'organizzazione delle feste le cui spese, previo accordo, saranno suddivise tra loro, e entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione della figlia;
9) ciascun genitore potrà trascorrere due settimane con la figlia, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
tali periodi dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse della figlia. In ogni caso PE_1 potrà decidere diversamente
In caso di disaccordo tra i ricorrenti prevarrà per l'anno in corso la volontà della madre e così in via alternata a ciascun genitore.
PE le ulteriori settimane delle vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia ed il costo per eventuali centri estivi, previamente concordati dai genitori, dovrà essere concordato e ripartito tra i ricorrenti in misura del 50% ciascuno. PE quanto riguarda le festività natalizie, PE_1 trascorrerà, ad anni alterni, il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre con un genitore e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore. Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali, tali periodi verranno trascorsi secondo il calendario ordinario settimanale di frequentazione della figlia, fermo restando che PE_1 ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore o con l'altro;
10) i ricorrenti si impegnano a far mantenere alla figlia regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione;
11) i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con la figlia, ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione. La figlia
PE 1 potrà telefonare ed essere contattata telefonicamente da ciascun genitore durante il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
12) ciascun genitore si impegna ad introdurre, con la necessaria gradualità, nella vita della figlia, persone con cui potranno avere nuove relazioni al fine di garantire la serenità della figlia, informando di ciò l'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte, in particolare con la cura e la premura di far comprendere alla figlia che i nuovi partners non si sostituiranno ai genitori e che non diminuirà l'affetto per lei per nessuna ragione;
13) il Signor Controparte_1 corrisponderà alla Signora Parte_1 (IBAN
[...]) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia
PE_1 a partire dal mese di Novembre 2025 e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di € 400,00 per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica;
fatti salvi i casi di legge per cui i genitori non sono più tenuti al mantenimento dei figli (ma eventualmente solo agli alimenti), ad esempio per rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro, negligenza nel percorso di studi o negligenza nella ricerca di lavoro qualora non diligentemente impegnata negli studi. Quando la figlia PE_1 diventerà maggiorenne il Signor CP_1 verserà il contributo al mantenimento direttamente alla figlia, accreditandolo sul c/c intestato a quest'ultima che gli verrà comunicato, nella misura sopra indicata di €
400,00 mensili (o quella nel frattempo rivalutata) per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. La Signora Parte_1 , tenuto conto del maggior periodo di frequentazione della figlia avrà diritto a percepire, in misura del 100%, l'Assegno Unico erogato dall'INPS per la figlia e tutti i bonus ulteriori o sostitutivi eventualmente messi a disposizione dallo Stato;
Parte_1 il 50% delle spese14) il Signor Controparte_1 rimborserà alla Signora
extra assegno di mantenimento sostenute per la figlia, così come indicate e disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, al quale i genitori dichiarano espressamente di aderire e che qui si riporta :
PE spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Il genitore che intende sostenere una spesa per la figlia tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica,
WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico. Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrano il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile di mantenimento del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti avvenga entro il giorno
30 del mese precedente.
Ciascun genitore provvederà, con le modalità dirette e nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, al vitto della figlia e all'acquisto di farmaci da banco e del materiale di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno;
15) PE accordo raggiunto tra le parti, la signora Parte_1 si impegna a cedere al signor [...] che si impegna ad acquistare, condizionando l'impegno alla concessione di mutuo bancario CP_1
pari all'importo del prezzo d'acquisto, la quota intera del 50% della casa di via Marconi 1 in Cassano
d'Adda, composta da un appartamento di tre locali più servizi al piano primo con annessa un vano di cantina nel piano interrato e box di pertinenza nel piano interrato, distinti al NCEU del predetto comune al foglio
15 particella 32 sub 3 ( appartamento) e sub 32 (autorimessa), nonché la quota del 50% del box sito in
Comune di Cassano d'Adda via Marconi 1 distinto al NCEU al foglio 15 particella 32 sub 26. Il prezzo di cessione è stato pattuito tra le parti in € 90.000,00 (novantamila), somma che il sig Controparte_1 verserà, una volta ottenuto mutuo bancario di pari importo, alla signora alla data Parte_1
dell'atto notarile che dovrà essere stipulato entro e non oltre la data del 31 gennaio 2026 presso notaio scelto a cura della parte acquirente che ne sosterrà i costi come per legge.
Nel caso in cui il sig Controparte_1 non proceda, per propria volontà o mancata erogazione del mutuo bancario, alla stipula dell'atto notarile entro e non oltre la data del 31 gennaio 2026 la signora
[...]
al prezzo di € 90.000,00 (novantamila), Parte_1 potrà acquistare la quota del sig Controparte_1 verserà al sig alla data dell'atto notarile somma che signora Parte_1 Controparte_1 che dovrà essere stipulato entro e non oltre la data del 15.2.2026 presso notaio scelto a cura della parte acquirente che ne sosterrà i costi come per legge. Nel caso in cui la signora Parte_1 non
Controparte_1 nella circostanza e nei termini di cui al periodo proceda ad acquistare la quota del sig che precede, la casa ed i box verranno messa in vendita a terzi al prezzo complessivo di € 180.000,00
(cento ottantamila), ed il ricavato diviso a metà tra le parti;
in costanza di convivenza, le spese relative alla avesse già rilasciato la casa saranno sostenute a metà tra le parti;
nel caso in cui invece la signora Pt_1 casa anche prima della sentenza o prima della vendita della suo quota al sig CP_1 o a terzi, dalla data del rilascio ogni spesa (ordinaria o straordinaria) sarà sostenuta dal solo sig CP_1
16) La signora Parte_1 potrà rilasciare la casa di abitazione insieme alla figlia, asportando i propri beni ed effetti personali e gli arredi, elettrodomestici ed altro scelti di concerto col sig CP_1 anche prima della sentenza e in attesa dell'atto notarile di cessione quota o della vendita a terzi;
17) i ricorrenti danno atto di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro; 18) i ricorrenti si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché della figlia PE_1
19) le spese legali relative al presente procedimento sono compensate fra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno espressamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473
bis 12 cpc
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno ribadito di non volersi conciliare e la rinuncia al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 cpc e all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura/
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai